Art. 3.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare con la Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne e con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (I.S.E.A.) con sede in Bologna, costituito il 16 marzo 1957, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, le convenzioni necessarie per la applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di impiego del fondo contributi nelle zone di intervento, nonche' alle modalita' di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi stessi.
L'I.S.E.A. e' tenuto a dare tempestiva comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo delle domande di credito avanzate e, a procedura ultimata, di quelle accolte.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare con la Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne e con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (I.S.E.A.) con sede in Bologna, costituito il 16 marzo 1957, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, le convenzioni necessarie per la applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di impiego del fondo contributi nelle zone di intervento, nonche' alle modalita' di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi stessi.
L'I.S.E.A. e' tenuto a dare tempestiva comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo delle domande di credito avanzate e, a procedura ultimata, di quelle accolte.