Sentenza breve 2 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 02/07/2021, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2021
N. 00868/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jenny Lopresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 25/2/21 e notificato in data 3/3/21.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
-OMISSIS-ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe con cui la Questura di -OMISSIS- la domanda, dal medesimo prenotata, diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico n-OMISSIS-.
Il provvedimento impugnato si fonda su un giudizio di -OMISSIS- in conseguenza di una sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, divenuta irrevocabile l’8.6.2018, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena -OMISSIS-
Il ricorrente, che riporta ampi stralci di giurisprudenza (peraltro relativa anche a casi di permesso di soggiorno di lungo periodo e di revoca del titolo di soggiorno, ipotesi, dunque, differenti da quella qui in esame), ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: -violazione dell’art. 5, comma 5, TUI, eccesso di potere e difetto di motivazione, in quanto il rigetto risulterebbe fondato unicamente sulla sentenza di condanna, senza considerare la complessiva situazione (lavorativa, familiare, di inserimento sociale e di durata del soggiorno) del ricorrente e senza alcuna motivazione sul rigetto delle memorie difensive prodotte ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; -divieto di automatismo espulsivo conseguente all’unica condanna riportata, peraltro di lieve entità, mancata valutazione dell’attività lavorativa e del reddito prodotto, della durata della permanenza sul territorio nazionale (15 anni) e della situazione familiare; -l’eventuale riabilitazione (già richiesta dal ricorrente) determinerebbe il venir meno dell’effetto preclusivo della-OMISSIS-, quindi sussisterebbero i presupposti per la concessione della sospensione cautelare del provvedimento impugnato; -violazione della direttiva 2003/86/CE relativamente al ricongiungimento familiare, per mancata valutazione della situazione familiare, tempestivamente rappresentata all’Amministrazione; il ricorrente starebbe ricostruendo il rapporto -OMISSIS-; -difetto di motivazione in relazione al contemperamento degli interessi coinvolti e al giudizio di -OMISSIS-.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Alla Camera di Consiglio del 26 maggio 2021, sentita la parte ricorrente come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020.
Le censure di parte ricorrete –che possono essere esaminate unitamente essendo connesse sotto il profilo logico-giuridico – non possono trovare accoglimento.
In relazione al giudizio di -OMISSIS-, giova ricordare che il medesimo è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza e può trarre giustificazione da comportamenti o situazioni (anche non definitivamente sanzionati in sede penale) con una valutazione indiziaria della condotta dell’interessato, fondata su dati di esperienza generalizzati.
Ebbene, nel caso in esame, si ritiene che l’Amministrazione, nell’esercizio della suddetta discrezionalità, abbia formulato un giudizio che non appare inficiato da profili di evidente illogicità e/o irragionevolezza, avendo evidenziato, in particolare, la gravità della tipologia di reato e delle circostanze concrete relative ai fatti per i quali il ricorrente è stato condannato e compiuto un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi, valutando la situazione personale e familiare del ricorrente in relazione al reato commesso e definitivamente accertato.
Nel provvedimento, in particolare, sono state descritte le circostanze relative ai reiterati (e indubbiamente gravi) maltrattamenti, posti in essere dal ricorrente in-OMISSIS-, circostanze che hanno indotto l’Amministrazione a ritenere che la “necessità di difendere l’ordine e la sicurezza pubblica sia preponderante rispetto all’interesse personale di-OMISSIS-di rimanere in Italia dove si trova il nucleo familiare sottolineando, a tal proposito, che la coesione familiare non ha agito da deterrente per impedire la commissione di retati, anzi il medesimo ha posto in essere condotte delittuose di rilevante gravità proprio in un contesto di intimità familiare, che rendono secondaria ogni considerazione circa l’unità familiare la quale, come già evidenziato, è peraltro venuta meno a seguito dlele vicenda sopra esposte”.
Dunque, la Questura ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, atteso che il contestato diniego del rinnovo del titolo di soggiorno non è basato solo sulla gravità della condanna riportata e sulla natura ostativa della medesima, ma anche sul bilanciamento, richiesto dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998, tra le esigenze di pubblica sicurezza, valutate prevalenti, e i legami familiari nel territorio nazionale rivendicati dal ricorrente.
Va, peraltro, ricordato che, ai fini della prescritta valutazione dei vincoli familiari esistenti, la richiamata norma di riferimento del TUI richiede che gli stessi devono essere effettivi, escludendo, da un lato, che questi posano assumere, di per sé, carattere preminente ( Consiglio di Stato, n. 6163/2012; TAR Lombardia, Brescia, n. 108/2018; TAR Piemonte, n. 469/2017 ) e, dall’altro, che possano costituire “scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno” ( TAR Veneto, n. 793/2018 ).
Nel provvedimento impugnato, l’Amministrazione intimata, facendo corretta applicazione dei suddetti principi, ha evidenziato che “la presenza sul territorio dello Stato dell’immigrato da diverso tempo, e i suoi legami familiari, non possono comportare la necessaria prevalenza dell’interesse alla permanenza sul territorio italiano rispetto all’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma vanno esaminati e bilanciati in concreto in un giudizio complessivo di -OMISSIS-. La formazione di una famiglia sul territorio non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo di permesso di soggiorno, né lo svolgimento di attività lavorativa può essere considerato necessariamente come elemento favorevole all’immigrato”, aggiungendo ulteriormente che “dopo aver effettuato un giudizio comparativo tra le azioni del cittadino straniero e la tutela del diritto familiare, non possa che propendersi inequivocabilmente per la prevalenza del disvalore dei reati commessi dal cittadino straniero e questo a tutela del superiore interesse sociale della collettività, che non può recedere a fronte di comportamenti particolarmente indicativi di -OMISSIS-”.
In conclusione, il provvedimento di diniego impugnato sfugge alle censure formulate dal ricorrente, avendo l’Amministrazione fatto corretta applicazione del potere ad essa attribuito.
Conseguentemente, il ricorso va respinto.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese di causa stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intinata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.