Sentenza breve 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00682/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2026, proposto da
LA La LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Melis, Stefano Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
IA OC, RI AD, RI AZ CC, FA LAris, GI UC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari
di tutti gli atti relativi alla Procedura selettiva per l’eventuale assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di n 2 risorse nel ruolo di Artista del Coro Soprano indetta con Determinazione del Presidente Fondazione Teatro Lirico di Cagliari n 34 del 09 04 2025 ed in particolare: del verbale della seduta del 30 09 2025, nella parte in cui all’esito della prima prova la ricorrente non è stata dichiarata idonea; del medesimo verbale del 30 09 2025, nella parte in cui la Commissione esaminatrice all’esito della seconda prova ha redatto la graduatoria finale ed ha dichiarato vincitrici le candidate GI UC e CC RI AZ; del medesimo verbale del 30 09 2025, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha determinato i criteri di valutazione successivamente alla presa d’atto del vaglio preliminare delle candidature, nella parte in cui ha omesso di definire i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove e nella parte in cui ha violato le modalità di votazione auto imposte; dell’atto, ad oggi non conosciuto, con il quale è stata approvata la graduatoria finale e sono state nominate le vincitrici; degli eventuali atti di nomina, ad oggi non conosciuti
ove e per quanto possa occorrere
della Determinazioni del Sovrintendente nn. 118 del 2025, 119 del 2025 e 145 del 2025 di nomina della Commissione esaminatrice e di ogni altro atto anche istruttorio della procedura di concorso comprensivi del verbale del vaglio preliminare del 1.07. 2025 e dell’integrazione del 04,09.2025
nonché di ogni altro atto presupposto connesso e o consequenziale ivi compreso ove occorra il bando di concorso indetto con Determinazione del Presidente n 34 del 09 04 2025 e degli eventuali contratti di lavoro ove stipulati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. RI SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha esposto di aver partecipato alla procedura selettiva, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Artista del Coro – Soprano indetta dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari.
2. In ragione dell’attribuzione di un punteggio non idoneo a garantirle una posizione utile in graduatoria, la ricorrente, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi oggetto della presente trasposizione in sede giurisdizionale, ha impugnato gli atti epigrafati, deducendo i seguenti motivi di diritto:
- I Violazione dell’art. 97 cost. e dei principi di imparzialità e trasparenza. Violazione dell'art. 12 del d.p.r. 487/1994. Eccesso di potere. Violazione del principio di preventiva determinazione dei criteri di valutazione , in quanto dal verbale del 30 settembre 2025 emerge che la Commissione ha definito i criteri generali di valutazione solo dopo aver “ preso atto” del “verbale del vaglio preliminare ” e, quindi, dopo aver conosciuto i nominativi delle candidate.
- II Violazione della lex specialis (bando di concorso). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta illogicità , in quanto, pur trattandosi di procedura per titoli ed esami, i verbali non contengono alcuna traccia della predeterminazione di criteri per la valutazione dei titoli, trasformando illegittimamente la procedura in una selezione “per soli esami” e violando, oltre che il bando, il principio secondo cui i titoli possono concorrere alla formazione del punteggio finale.
- III Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione del principio di autovincolo , per:
a) mancata predeterminazione di una griglia di valutazione analitica: a fronte di un bando generico che delegava alla Commissione la definizione dei criteri, questa aveva un obbligo rafforzato di creare una griglia analitica per la valutazione delle prove;
b) in assenza di una griglia analitica, il mero punteggio numerico non soddisfa l'obbligo di motivazione, poiché non consente al candidato di conoscere gli errori o le lacune riscontrate e di valutare l'opportunità di un’azione legale;
c) violazione della regola autoprescritta sul voto individuale: la Commissione ha violato la regola, da essa stessa posta nel verbale del 30 settembre 2025, che imponeva a “ognuno” dei commissari di esprimere un voto individuale da 0 a 6, mentre la ricorrente ha conosciuto solo un punteggio complessivo;
- IV Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti, per irragionevolezza tra l’esito della procedura e il profilo della ricorrente: da un lato, un curriculum di eccellenza, con due lauree e una vasta esperienza; dall'altro, un punteggio finale gravemente insufficiente, espresso senza alcuna motivazione e incompatibile con i titoli posseduti;
- V Violazione dell'art. 9 d.p.r. 487/1994 - composizione della commissione esaminatrice , in quanto, dall'analisi dei verbali emerge che la commissione è stata nominata con Determinazione n. 145 del 19 settembre 2025, ma, in violazione dell’art. 9 del D.P.R. 487/1994, non risulta alcuna istruttoria o motivazione in merito al rispetto dei requisiti di competenza specifica nel settore del canto lirico.
3. Resiste in giudizio la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5.1. Il primo motivo è infondato in fatto, poiché dal verbale della Commissione del 30 settembre 2025 (doc. 2 ricorrente), la Commissione si è limitata a prendere atto “ della documentazione ricevuta dall’Ufficio Protocollo per l’espletamento delle procedure di competenza tra cui anche il verbale del vaglio preliminare del 01/07/2025 (prot. n. 9979/2025) e sua integrazione del 04/09/2025 (prot. n.11146/2025) ” e ha provveduto a definire i criteri generali di valutazione, esponendo le modalità di svolgimento degli “esami” (o prove pratiche) e, solo dopo, risulta dal verbale che “ La Commissione, infine, prende atto del nominativo delle candidate al termine della riunione, dopo aver individuato i criteri di valutazione, e sottoscrive relativa dichiarazione di assenza di vincoli di parentela o affinità ” (p. 4).
Risulta perciò chiaramente dal verbale che i nominativi dei candidati sono stati conosciuti dalla Commissione solo dopo aver predisposto i criteri generali di valutazione e tale affermazione ha valora probatorio fino a querela di falso ( ex multis T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, 10 aprile 2025, n. 7109: “ I verbali della Commissione attinenti alle operazioni concorsuali sono assistiti da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., occorrendo all'uopo seguire un apposito iter volto a dedurre e dimostrare la falsità dei predetti verbali, ossia la querela di falso, non sollevata in questa sede. Sicché, in mancanza della querela, le contestazioni di quanto riportato in detti verbali non sono ammissibili ”).
5.2. Il secondo motivo è del pari infondato, poiché la procedura “ per titoli ed esami ” per cui è causa si è semplicemente svolta attraverso l’espletamento, dapprima, degli “esami”, con lo svolgimento di due prove pratiche, alla seconda delle quali si accedeva in caso di giudizio positivo in relazione alla prima, e solo le candidate che riportavano un voto sufficiente in entrambe (segnatamente 16 punti su 30), sarebbero state inserite nella graduatoria da formarsi mediante la somma del punteggio delle prove pratiche con il punteggio per i titoli.
Tale modalità, comune a numerose procedure di concorso nei più differenti ambiti, evidentemente non snatura la procedura “per titoli ed esami”, semplicemente la declina nel senso che i titoli posseduti da ciascun candidato concorrono, spesso anche in misura rilevante, alla collocazione dello stesso in una determinata posizione della graduatoria finale, alla quale accedono solo i concorrenti che hanno riportato punteggi sufficienti negli esami svolti.
La ricorrente ha svolto la prima prova pratica, ma il giudizio è stato pari al punteggio numerico di 8 punti, ben inferiore al minimo (16) per proseguire nello svolgimento delle prove concorsuali.
5.3. In stretta connessione, e venendo anche alla terza censura, il bando disponeva chiaramente che “ Le prove (il cui programma è indicato all'art.6) si svolgeranno in due fasi eliminatorie, tutte in forma pubblica, come da specifiche indicate nel calendario che verrà pubblicato sul sito istituzionale, nella relativa sezione di riferimento. (…) l termine di ciascuna prova eliminatoria, i componenti della commissione esprimeranno ognuno il proprio voto, su apposite schede, in ordine al superamento o meno della prova da parte dei candidati. Ciascun commissario potrà esprimere per ciascuna prova un voto da 0 a 10. La prova verrà considerata superata, con conseguente passaggio alla prova successiva, con raggiungimento di un punteggio minimo complessivo pari a 16 punti su 30 punti. I candidati che non dovessero raggiungere il predetto punteggio non potranno accedere alla prova successiva e verranno dichiarati non idonei. La Fondazione provvederà a comunicare ai candidati il i relativi risultati ” (art. 4).
Orbene, stante l’oggetto della procedura di concorso, si appalesa evidente che la Commissione non avrebbe dovuto – né probabilmente potuto – impostare una griglia analitica di raffronto tra il punteggio numerico attribuito per la prova svolta e il giudizio della Commissione, né ciò era imposto alla Commissione dal bando.
A tal fine, la Commissione ha anzi ritenuto comunque di chiarire nel verbale del 30 settembre 2025 che “ il Presidente Commissione, nel corso della riunione, rileva la presenza di un refuso nel bando nella parte in cui prevede che ciascun commissario può esprimere un voto da 0 а 10. Ed infatti, poiché i componenti della commissione sono 5, al fine di raggiungere il punteggio massimo di 30, ogni commissario potrá esprimere, per ciascuna prova, un voto da 0 a 6 (6x5=30); ”.
Tale disposizione della Commissione è peraltro ritenuta dalla ricorrente un autovincolo nel senso di rendere noto ai concorrenti il singolo punteggio attribuito da ciascun commissario, ma, come si vede da una serena lettura del ridetto verbale, così non è; il voto finale attribuito d’altronde è e resta collegiale da parte della Commissione, senza che assumano rilevanza esterna i singoli voti che ciascun Commissario avrebbe attribuito alla prova svolta.
In merito, vale ricordare d’altronde che “ il giudizio individuale dei singoli commissari costituisce una fase propedeutica alla formulazione del giudizio collegiale e conclusivo della Commissione nella sua completa composizione, con la conseguenza che non occorre riportare il voto assegnato da ciascun membro della Commissione d'esame, risultando il voto singolo irrilevante ai fini della possibilità di ricostruire l'iter logico del giudizio complessivo e unanime della Commissione ” (da ultimo Tar Friuli Venezia LI, 7 marzo 2025, n. 80) e che sussiste un “ principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali ” (Cons. Stato sez. III, 9 dicembre 2020 n. 7787).
5.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato sulla scorta delle medesime ragioni di cui al superiore punto 5.2., poiché alcuna sottovalutazione del curriculum della ricorrente assume rilievo nel caso che occupa, posto che la stessa non ha superato la prima prova pratica “eliminatoria”, il cui mancato superamento determina l’irrilevanza dei titoli della ricorrente al fine di un suo utile collocamento in graduatoria.
5.5. Infine, è infondato il – per vero generico – quinto motivo di ricorso, poiché la Commissione non risulta sprovvista dei requisiti di specifica competenza, avuto riguardo al contenuto dell’atto di nomina della stessa, da cui risulta che la Commissione di concorso è composta:
- dal Sovrintendente della Fondazione, in qualità di Presidente;
- da Maestri del Coro con esperienza presso istituzioni liriche di primario rilievo nazionale;
- e da componenti interni appartenenti al Coro della Fondazione ciascuno specificamente per le singole figure oggetto delle diverse procedure concorsuali bandite e, nel caso che occupa, infatti, ha ricoperto il ruolo di commissario la sig.ra IC MU, Soprano del Coro della Fondazione.
Ne risulta perciò evidentemente smentita la censura di assenza di competenza nella Commissione, senza che fosse, all’evidenza, necessaria alcuna motivazione o documentazione istruttoria sul punto.
6. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
RI SE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI SE | LI AR |
IL SEGRETARIO