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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 31/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2068/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2068/2023
tra
con SO IC (CF/P.IVA ), in persona di Amministratore Pt_1 P.IVA_1 CP_1 Delegato, con gli avv.ti Simona Cazzaniga2 e Stefano Sutti3 dello Studio Legale Sutti di Milano con domicilio PEC
ATTORE
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. , con Controparte_2 CP_3 sede legale in Pecetto di Valenza (AL), Via Dell'Artigianato, P. IVA elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Alessandria, Via Bergamo 8, presso lo studio dell'Avv. Ezio Ponassi (C.F.
) e PEC C.F._1
CONVENUTO
Oggi 31 gennaio 2025 ad ore 11,25 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Martina Politi in sostituzione dell'avv. Cazzaniga.
Per il convenuto l'avv. Nicola Rosso in sostituzione dell'avv. Ponassi.
L'Avv. Politi, in replica alle note conclusive depositate da controparte, precisa che 1) La denuncia dei vizi e della mancata consegna dell'opera è stata tempestiva e puntuale. Infatti Part
richiama i docc. 7-18, il doc. 20 ed i docc. 27-29, ma anche quanto emerso dall'esame dei testimoni. In particolare, chiara la testimonianza dell'Ing. direttore lavori terzo e Tes_1 completamente estraneo al giudizio, che ha confermato come mai l'opera sia stata completata e consegnata e che quanto parzialmente prodotto da presentava gravi vizi e difetti. CP_2 Part Inoltre, rispetto alla tempestività della denuncia, precisa che l'art. 1667 cc prevede per il committente un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del vizio: anche ammettendo – come pretende controparte – che l'opera sia stata consegnata nel marzo 2023 e, ignorando la produzione documentale sopra richiamata, che prima di tale data mai sia stato contestato Part alcunché alla subappaltatrice, ha dato prova di aver tempestivamente contestato vizi ed inadempimenti per ben 2 volte entro il termine di decadenza, ovvero il 4/4/2023 con messaggio
PEC (doc. 16) e il 28/04/2023 con la lettera di messa in mora prodotta sub doc. 20. 2) L'opera non è mai stata consegnata. non ha dimostrato – come era suo onere – né CP_2 documentalmente né con prova testimoniale di aver consegnato l'opera completa, tanto che si limita ad allegare che la stessa sia stata terminata e “collaudata” genericamente “nel marzo 2023”. Circostanza smentita anche dalle risultanze della prova testimoniale. 3) La prova delle richieste risarcitorie avanzate dalla committenza principale, Sig.ri e Pt_2
è stata fornita per testimoni, Sig.ri e ed anche dall'Ing. Pt_3 CP_3 Testimone_2 [...] Part
il quale ha dichiarato come i committenti abbiano rifiutato di corrispondere a gli Tes_1 pagina 1 di 12 importi precedentemente trattenuti a garanzia sui singoli acconti per un totale di euro 58.300,00 Part (“come D.L. facevo le trattenute a garanzia sui SAL che venivano pagate a e non sono state ancora restituite”, risposta al capitolo 49) ed anzi hanno richiesto il pagamento di ingenti penali (“anche se non c'è un documento formale, ero testimone presente”, risposta al capitolo 50) adducendo il ritardo nella consegna dell'opera. Part 4) Ugualmente è documentale la prova dei costi sostenuti da per ultimare l'opera parziale di e per correggerne i difetti ed i vizi (docc. 22-23), ma anche confermata dai testi, CP_2
Sig.ri e e Ing. CP_3 Testimone_2 Tes_1
Part 5) ha ampiamente dimostrato che il SAL per il pagamento di una delle 2 fatture azionate con il procedimento monitorio (la seconda delle fatture in parola è stata emessa senza alcun SAL
Part controfirmato da ) è stato emesso in anticipo rispetto all'esecuzione dell'opera ed al solo
Part fine di venire incontro alla esplicita richiesta di che, palesando a l'insorgere di CP_2 difficoltà economiche, rappresentava a quest'ultima l'impossibilità di completare l'opera senza
Part un pagamento anticipato (doc. 25). Peraltro, al rifiuto da parte di di procedere in tal senso,
Part è seguita una “minaccia” da parte di a che ha costretto quest'ultima a CP_2 sottoscrivere il SAL in questione senza – lo ripetiamo – che l'opera o comunque la porzione della stessa fosse stata eseguita (doc. 26). L'Avv. Politi insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come precisate in atti.
L'avv. Rossi contesta quanto precisato sopra e richiama il contenuto delle conclusioni.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 12,30 per altra udienza concomitante. Riaperto alle ore 12,46 e chiuso alle ore 16,00.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2068/2023 promossa da:
con SO IC (CF/P.IVA ), in persona di Amministratore Pt_1 P.IVA_1 CP_1
Delegato, con gli avv.ti Simona Cazzaniga2 e Stefano Sutti3 dello Studio Legale Sutti di Milano con domicilio PEC
ATTORE contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. , con Controparte_2 CP_3 sede legale in Pecetto di Valenza (AL), Via Dell'Artigianato, P. IVA elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Alessandria, Via Bergamo 8, presso lo studio dell'Avv. Ezio Ponassi (C.F.
) e PEC C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore opponente: 1.- Nel merito: previa ogni più opportuna declaratoria, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere ogni domanda avversaria.
2.- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare, o in alternativa disporre, la risoluzione del contratto tra Part
e per grave inadempimento di quest'ultima. CP_2 Part 3.- In ogni caso: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di , per i titoli di cui CP_2 in narrativa, per una somma non inferiore a Euro 131.680,00 o comunque per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, accessori di mora, e condannare la stessa al relativo pagamento.
4.- In subordine, sempre in via riconvenzionale: disposta la necessaria riduzione del prezzo per quanto non eseguito e per i vizi delle opere realizzate, nel denegato e non creduto caso in cui venisse riconosciuto Part sussistere un residuo credito di nei confronti di , accertato e dichiarato che quest'ultima è CP_2
a sua volta creditrice nei confronti della nella misura non inferiore ad Euro 131.680,00 o della CP_2 diversa somma accertata in corso di causa, dichiarare compensato il detto credito di con il CP_2 maggior credito della attrice opponente e per l'effetto condannare la convenuta opposta al pagamento della somma risultante dalla compensazione
5.- Con vittoria di spese e compensi di lite.
6.- In via istruttoria: ammettersi la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di
e per testi, così come individuati nella seconda memoria integrativa, sui capitoli di prova 1, 2, CP_2
3, 4, 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, nonché disporsi CTU utile a determinare la quantificazione di
pagina 3 di 12 quanto solo parzialmente realizzato dalla subappaltatrice rispetto a quanto chiesto e promesso con
l'incarico ricevuto e dalle regole dell'arte.
Per il convenuto opposto:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere l'opposizione proposta dalla con atto di Parte_1 citazione in opposizione al decreto ingiuntivo datata 18.07.2023 e notificata in data 21.07.2023, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 683/2023 Ing. e 1376/2023 R.G. emesso in data 12.06.2023 dal Tribunale di Alessandria in ogni sua parte;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione proposta dalla Parte_1
- respingere la domanda riconvenzionale di condanna della al pagamento della Controparte_2 complessiva somma di € 131.680,00 o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
- respingere la domanda di riduzione del credito vantato da (oggetto di decreto Controparte_2 ingiuntivo) e di compensazione dello stesso con il maggior credito di Parte_1
- rigettare la richiesta di di ammissione di CTU poiché esplorativa;
Parte_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi che
[...] venisse condannata al pagamento delle somme richieste in via riconvenzionale a titolo di Controparte_2 penale ridurre e/o rideterminare la stessa ex art. 1384 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA: A parziale modifica dell'ordinanza emessa in data 14.02.2024 si chiede:
- l'ammissione della prova per testimoni sui capitoli di prova da n. 1) a n. 20) dedotti nella propria memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. (ad eccezione dei capitoli n. 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), e 17) già ammessi);
- l'ammissione della prova contraria dedotta nella propria memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, CNAP al 4%, IVA al 22%, imposte di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 683/2023 (1376/2023 R.G.) emesso in data 12.06.2023 il Tribunale di
Alessandria ha ingiunto alla di pagare entro quaranta giorni dalla notifica del decreto a Parte_1 la somma di € 20.000,00 oltre agli interessi ai saggi di cui al D.Lgs. 231/2002 e Controparte_2
s.m.i. tempo per tempo vigenti, maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, ed alle spese e competenze della procedura monitoria liquidate;
2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 18/07/2023,
Part
si opponeva e contestualmente proponeva domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto concluso tra le parti per grave inadempimento di con la domanda di CP_2
Part condanna al pagamento delle somme di conseguenza dovute a .
3. si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 15/11/2023 chiedendo la CP_2
Part conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande di .
4. Le parti depositavano le rispettive memorie integrative ex art. 171 ter cpc e, a seguito della udienza di prima comparizione del 31/01/2024 svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, il Giudice rigettava la domanda di concessione della provvisoria esecutorietà avanzata da accogliendo in parte le CP_2
istanze di prova costituenda per interpello e testi;
pagina 4 di 12 5. l'attività istruttoria veniva espletata all'udienza del 14/06/2024 in cui venivano sentiti i testi Ing.
[...]
Sig. , Sig. Sig. e e Tes_1 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 completata all'udienza del 17/10/2024 dove venivano sentiti i testi Sig. e e per Testimone_2 Testimone_7 interpello il legale rappresentante di Sig. . CP_2 CP_3
6. La causa veniva così ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione ex art. 281 sexies cpc, con termine fino 15 giorni prima per il deposito di note conclusive, all'udienza odierna del 31.1.2025.
§
L'opposizione appare parzialmente fondata.
In generale la Cassazione ha spesso sottolineato come il principio generale che governa il contratto con prestazioni corrispettive preveda che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente. Deve quindi offrire di eseguire la propria prestazione, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero deve dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta.
L'applicazione di tale principio al contratto di appalto comporta che, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione. Cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte. Tale adempimento integra il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa. Con l'effetto che la sua domanda non possa essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento. Part Nel caso di specie il committente (subappaltante) ha contestato che la prestazione non fosse stata integralmente eseguita e che, per la parte eseguita, l'esecuzione non avesse rispettato le regole dell'arte.
L'appaltatore (in tal caso il subappaltatore) deve dunque provare la realizzazione a regola CP_2
d'arte dell'opera per ottenere il pagamento del proprio credito mediante prove, quali documenti e testimonianze.
Nel ricorso per il decreto ingiuntivo TermoClima così precisava: … sottoscriveva il preventivo
Parte_1 termoidraulico predisposto dalla (doc. 1) accettandone il contenuto;
… tale Controparte_2 preventivo prevedeva la realizzazione, da parte dell'esponente, di impianti termici, idrico–sanitari e di condizionamento presso il cantiere della sito in Pioltello (MI), Via G. D'Annunzio n. 38 oltre ad
Parte_1 altre opere meglio descritte nel preventivo stesso;
… il prezzo delle opere di cui sopra veniva pattuito, e accettato dalla in € 80.000,00 oltre IVA da corrispondersi mediante il pagamento di un primo
Parte_1 acconto di € 15.000,00 alla data di sottoscrizione del preventivo, di n. 2 acconti (poi aumentati a 4 per concedere un pagamento maggiormente dilazionato ad esclusivo vantaggio di in base allo stato
Parte_1 di avanzamento dei lavori, e di un'ultima rata a saldo al termine degli stessi;
… provvedeva al
Parte_1 pagamento della prima rata a titolo di acconto (fattura n. 50 del 01.03.2022 di € 15.000,00 – doc. 2) e di n.
pagina 5 di 12 3 acconti in base allo stato di avanzamento dei lavori (fatture n. 67 dell'8.04.2022 di € 10.000,00, n. 107 del 07.06.2022 di € 15.400,00 e n. 287 del 26.10.2022 di € 20.000,00 – doc. 3 - 5); … il pagamento delle fatture di cui sopra dimostra inequivocabilmente che i lavori di cui al predetto preventivo, sono stati eseguiti a regola d'arte da parte dell'esponente e mai contestati dalla … con mail del Parte_1
24.01.2023 terminata una ulteriore tranche dei lavori meglio indicati nel preventivo, inviava Parte_1
Con all'esponente a dimostrazione, anche in questo caso, della regolare esecuzione delle opere e senza contestazione alcuna alle stesse e, contestualmente, chiedeva l'emissione della relativa fattura (doc. 6); …
l'esponente, pertanto, emetteva la fattura n. 23 del 24.01.2023 dell'importo di € 10.000,00 (doc. 7); …
l'esponente, avendo regolarmente terminato i lavori emetteva fattura a saldo, con rimessa diretta, n. 115 del 20.04.2023 di € 10.000,00 (doc. 8); … pertanto, l'esponente va in credito, nei confronti della Parte_1 della somma di € 20.0000,00 (Euro Ventimila/00), oltre ad interessi ai saggi di cui al D.Lgs. 231/02 e s.m.i. tempo per tempo vigenti, maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo”.
Risulta documentato che abbia sottoscritto con i sig.ri e proprietari Parte_1 CP_5 Persona_1 di un immobile sito in Pioltello (MI), Via G. D'Annunzio n. 38, un contratto di appalto – relativamente al quale la convenuta opposta, subappaltatrice, è soggetto estraneo - che prevedeva la realizzazione di tutta una serie di opere di manutenzione straordinaria ed interventi rientranti nel c.d. “Superecobonus” (quali opere architettoniche, impianti elettrici, impianti meccanici meglio indicati nel contratto prodotto al doc. 1
attoreo) poi subappaltate da ad altre imprese, tra cui appunto incaricata di eseguire Parte_1 CP_2
esclusivamente i lavori termoidraulici.
I lavori subappaltati a sono termoidraulici, sia per la fornitura e la posa, per un totale di € CP_2
80.000 + Iva, con l'indicazione di un primo acconto, di due SAL e di un saldo finale, come indicati nel preventivo sottoscritto dalle parti il 14.2.2022 (doc. 6 convenuto). Nel preventivo, che è divenuto di fatto il contratto di subappalto tra le parti, non viene indicato un termine di consegna, né termini per i pagamenti e non è prevista alcuna clausola penale.
Secondo l'opponente, prendeva quindi possesso del cantiere in data 28/02/2022 per la CP_2
realizzazione delle opere affidate in subappalto e secondo gli accordi, tali opere avrebbero dovuto essere completate a regola d'arte entro il 30/06/2022, termine ultimo per la realizzazione dell'intera opera
d'appalto (cfr. pag. 3 atto di citazione).
Secondo l'opposta i lavori subappaltati sono invece iniziati nel mese di marzo 2022 e sono terminati a marzo 2023 (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione). Ed in particolare, tuttavia ci tiene l'opposta ad evidenziare che “non ha preso possesso del cantiere in data 28.02.2022 come pretestuosamente affermato da parte attrice ma solamente nel mese di marzo 2022” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione), senza tuttavia indicare alcun giorno, il chè può voler dire anche l'1 marzo, con una differenza dunque pagina 6 di 12 infinitesimale. E ciò a prescindere che non sia oggetto di contestazione il ritardo in sé nell'esecuzione dell'opera subappaltata ma l'inadempimento per imperizia e per non aver completato l'opera.
Secondo l'opposta le generali contestazioni ricevute dal D.L. non concernevano affatto i lavori termoidraulici affidati a Invero, avrebbe eseguito come da contratto quanto CP_2 CP_2
segue: - installato le pompe con le caratteristiche previste in contratto;
- installato, collaudato e messo in esercizio l'addolcitore dell'acqua; - completato, collaudato e messo in esercizio il sistema a pannelli radianti
- posizionato le bocchette del piano sottotetto e griglie di areazione sotto fan coil (con materiali forniti e regolarmente installati nel mese di gennaio 2023) e precisando che con ogni probabilità le griglie e i bocchettoni sono stati poi rimossi da terzi;
- completato i lavori relativi alla centrale termica con modulo
Contr produttore istantaneo per - collegata, collaudata e messa in esercizio la pompa di calore dedicata alla
Contr produzione di - completata la coibentazione della centrale termica;
- fornito l'impianto di contabilizzazione della centralina climatica;
- fornite ed installate n. 3 valvole a tre vie e n. 3 valvole miscelatrici;
- fornite le colonne montanti e le tubazioni di adduzione impianto di condizionamento;
- forniti e posati i sanitari. Secondo l'opposta essa avrebbe dimostrato, in corso di causa, di avere puntualmente eseguito il contratto di subappalto sottoscritto, ossia di avere: installato le pompe con le caratteristiche previste in contratto (circostanza confermata dai testi , e;
Testimone_3 Testimone_5 Testimone_7 installato, collaudato e messo in esercizio l'addolcitore dell'acqua (circostanza confermata dai testi e che sul punto precisano “sì in quanto vi ho lavorato” e;
Testimone_3 Testimone_5 Testimone_7
completato, collaudato e messo in esercizio il sistema a pannelli radianti (circostanza confermata dai testi
, e;
posizionato le bocchette del piano sottotetto e griglie Testimone_3 Testimone_5 Testimone_7 di areazione sotto fan coil, materiali forniti e regolarmente installati nel mese di gennaio 2023 (circostanza confermata dai testi , e e precisando che, poichè all'epoca Testimone_3 Testimone_5 Testimone_7 dell'installazione, presso il cantiere, operavano anche altre ditte, tra le quali quella incaricata della tinteggiatura, con ogni probabilità le griglie e i bocchettoni sono stati rimossi – non dai suoi dipendenti – ma durante l'esecuzione di tale lavoro e rimontate in seguito;
completato i lavori relativi alla centrale Contr termica con modulo produttore istantaneo per (circostanza confermata dai testi , Testimone_3
e che, anche in controprova sul capitolo n. 11 precisano il primo “avevo fatto Testimone_5 Testimone_7 io il collaudo e l'acqua calda c'era”, il secondo “l'impianto c'era”); collegata, collaudata e messa in Contr esercizio la pompa di calore dedicata alla produzione di completata la coibentazione della centrale termica (circostanza confermata dai testi , e;
fornito Testimone_3 Testimone_5 Testimone_7
l'impianto di contabilizzazione della centralina climatica (circostanza confermata dai testi Testimone_3
, e;
fornite ed installate nn. 3 valvole a tre vie e nn. 3 valvole
[...] Testimone_5 Testimone_7
miscelatrici (circostanza confermata dai testi , e in contro prova da Testimone_3 Testimone_7 [...]
; fornite le colonne montanti e le tubazioni di adduzione impianto di condizionamento;
forniti e Tes_1
pagina 7 di 12 posati i sanitari.
Ed inoltre tutte le opere di spettanza di sarebbero state conseguentemente regolarmente CP_2 collaudate in data 09.1.2023 - 14.03.2023 da società terza rispetto alle parti e che ha CP_7 espresso parere positivo al collaudo stesso (docc.
4-5 opposta). Ciò avrebbe trovato conferma nella deposizione dei testi di parte convenuta, che in merito al capitolo di prova n. 17 “vero che le opere oggetto del preventivo sono state collaudate dalla società hanno così risposto “sì CP_7 Testimone_3 perché per i collaudi è venuto il tecnico e “vero”. CP_7 Testimone_7
Secondo l'opposta ciò sarebbe ulteriormente confermato perché i committenti dell'appalto hanno preso possesso dell'immobile a marzo 2023 e non hanno mai contestato alcunchè a per i lavori CP_2 termoidraulici, in quanto correttamente eseguiti.
In particolare, l'opposta ha replicato che “a dimostrazione della fondatezza delle pretese, l'esponente ribadisce che, terminata una ulteriore tranche dei lavori meglio indicati nel preventivo, in data 24.01.2023 ha ricevuto da una mail del seguente tenore “in allegato invio S.A.L. per fatturazione” (doc. Parte_1
9). Quanto sopra dimostra, anche in questo caso, che i lavori relativi al S.A.L. sopramenzionato sono stati eseguiti a regola d'arte e che nessuna contestazione è stata sollevata all'esponente. Per di più la richiesta di emissione della predetta fattura è avvenuta nel periodo delle asserite contestazioni mosse da e Parte_1 per le quali già si è ampiamente argomentato. Come da richiesta di l'odierna convenuta in data Parte_1
24.01.2023 ha emesso la fattura n. 23 dell'importo di € 10.000,00 ad oggi rimasta inspiegabilmente insoluta (doc. 10). Inoltre, ad assoluta riprova dell'infondatezza delle contestazioni avversarie, si precisa che il credito relativo alla predetta fattura in data 26.01.2023 è stato ceduto da a CP_2 [...] che ha provveduto a trasmettere a la relativa documentazione dalla stessa accettata CP_8 Parte_1 mediante l'apposizione del proprio timbro e della propria firma (doc. 11).” (pag. 12 comparsa di costituzione).
Sempre secondo l'opposta, l'opponente non avrebbe prodotto alcuna comunicazione a mezzo della quale ha chiesto la sospensione dell'installazione delle macchine e/o la loro sostituzione / rimozione. Parte_1
L'opponente ha eccepito ed opposto l'inadempimento di in quanto avrebbe proposto CP_2 domanda monitoria per il pagamento di importi asseritamente dovuti in esito all'esecuzione di opere tuttavia
Part mai completate, comunque contestate e le cui fatture sono state respinte da già a far data dal 27.4.2023
(doc. 19 attoreo). Spiegando in particolare che “una volta ricevuto con messaggio di posta elettronica del
19/05/2022 da lo schema di posizionamento dell'impianto di aria condizionata da essa CP_2
Part installato con indicazione il prodotto selezionato dal subappaltatore (doc. 6) aveva innanzitutto modo
di rilevare come le unità proposte da non fossero affatto idonee poiché di portata palesemente CP_2
sottodimensionata rispetto alle esigenze e comunque al progetto esecutivo di cui al contratto di appalto
pagina 8 di 12 Part (doc. 7). Nonostante quanto sopra ed ignorando la contestazione di , a novembre del 2022 – dunque in pesante ritardo rispetto al termine di consegna dell'opera – decideva comunque di installare i CP_2 condizionatori proposti e non idonei. Inoltre, ormai ad oltre cinque mesi dal termine in cui CP_2 avrebbe dovuto ultimare le opere, soltanto il 24 novembre 2022, l'odierna convenuta-opposta comunicava a
Part
che finalmente erano disponibili anche le pompe di calore (doc. 8), e si rivelava necessario attendere
addirittura il periodo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2023 per veder procedere con CP_2
l'installazione della seconda e della terza unità di aria condizionata – peraltro con un prodotto non sottoposto ad approvazione del committente e del direttore lavori – e con l'installazione (soltanto parziale!)
dell'addolcitore dell'acqua (doc. 9). Come prevedibile conseguenza degli inadempimenti del subappaltatore
, l'odierna attrice opponente in data 16 gennaio 2023 veniva sollecitata dalla committenza e CP_2
per mezzo del direttore lavori a completare le opere che erano state affidate alla convenuta-opposta (doc.
Part 10). Anzi, in data 22 febbraio 2023 il direttore dei lavori inviava a Ordine di servizio in cui
riscontrava e contestava il ritardo e la difformità al progetto di una serie di opere di competenza di
(doc. 11), puntualmente ritrasmetto al subappaltatore con intimazione a completare e rendere CP_2 conforme al progetto le opere di sua competenza entro il 3 marzo 2023 (doc. 12). A tali contestazioni
rispondeva sorprendentemente che a suo avviso restava unicamente da ultimare soltanto il “kit CP_2 legionella” dell'aria condizionata ed il collaudo a freddo della centrale termica (doc. 13).” (pagg.
3-5 comparsa di costituzione). Ed ancora, l'opponente sostiene di avere ulteriormente contestato vari inadempimenti: “non solo ha continuato ad ignorare la richiesta di completare le ulteriori opere a suo carico non ancora eseguite e di rimediare alla difformità al progetto ed ai vizi di quanto eseguito, ma Part ometteva persino di provvedere a quanto promesso con la sua ultima comunicazione citata, come
provvedeva prontamente a contestarle (doc. 14). Un ulteriore e grave motivo di lagnanza, parimenti
Part sollevato da nella sua comunicazione in data 20 marzo 2023 (doc. 15) riguarda infine il fatto che la
“Dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte” trasmessa da nel febbraio 2023 CP_2
manca di tutti gli allegati necessari ed obbligatori. Ormai esasperata dalla situazione e dal perdurante
Part grave inadempimento della subappaltatrice, in data 4 aprile 2023 provvedeva pertanto inviare a
messaggio PEC in cui venivano ribadite e riassumente tutte le proprie contestazioni con CP_2 intimazione a consegnare l'opera completata ed a regola d'arte entro il 15 aprile 2023 (doc. 16).” (pag. 5 comparsa di costituzione).
L'opponente, in via riconvenzionale, richiede a il pagamento della somma complessiva “non CP_2
Part inferiore a Euro 131.680,00” ed in particolare di € 39.180,00 per asseriti “costi sostenuti da per far fronte al completamento delle opere mai eseguite dalla subappaltatrice ed al rifacimento delle opere a regola d'arte mal eseguite da o comunque difformi al progetto” come meglio indicati nei suoi CP_2 docc. 22-23. Tali documenti si riferiscono però a nn. 2 preventivi predisposti dalle ditte Parte_4
pagina 9 di 12 (“di pulizia straordinaria presso i vostri locali in Pioltello” doc. 22 attoreo) e Prossima s.r.l. (“adeguamento centrale termica” doc. 23 attoreo) per tutta una serie di lavori la cui esecuzione, ed il cui pagamento, sono rimasti privi di prova.
In sede di replica con la prima memoria, l'opponente precisava che “l'opera appaltata a non è CP_2 mai stata ultimata e di conseguenza non è mai stata consegnata!” (pag. 2 prima memoria), oltre a precisare che il “collaudo” citato non è un collaudo. E quanto alla penultima fattura emessa a seguito di SAL così Part replicava: “per quanto attiene alla fattura n. 23 del 24/01/2023 emessa a seguito dell'invio da parte di del SAL prodotto da controparte sub doc. 9, l'odierna attrice opponente sottolinea e precisa che il relativo
SAL è stato sottoscritto in anticipo rispetto all'esecuzione dell'opera ed al solo fine di venire incontro alla
Part esplicita richiesta di che, palesando a l'insorgere di difficoltà economiche, rappresentava CP_2
a quest'ultima l'impossibilità di completare l'opera senza un pagamento anticipato” (pag. 5 prima memoria).
Tuttavia, tale ultima tesi appare poco credibile, poiché non v'è prova alcuna di indebite pressioni da parte della presunta creditrice, se non una interlocuzione svolta nell'ambito e nell'equilibrio del sinallagma.
L'opponente non prende alcuna posizione sulla cessione del credito, dalla stessa tuttavia assentita.
L'opponente non fornisce alcuna prova quanto alle domande riconvenzionali svolte, paventando solo astratte penali da pagare e lavori di completamento di quelli subappaltati, tuttavia senza fornire prova perlomeno in ordine al pagamento di essi.
In conclusione, a seguito dell'istruttoria, tanto documentale quanto per testi possono ritenersi pacifici i seguenti fatti:
1) il contratto di subappalto intercorso tra le parti non indicava alcun termine per la consegna dell'opera ma
è ragionevole supporre che quello pattuito fosse quello di cui al contratto di appalto (30/06/2022);
2) il subappaltatore ha avuto ingresso nel cantiere già ad inizio marzo 2022 ed ha verosimilmente completato i lavori solo un anno dopo;
3) non risulta un verbale di conclusione dei lavori;
4) il committente del subappalto ha pagato € 60.000 su € 80.000 pattuiti a seguito dei SAL, senza muovere precise contestazioni;
5) all'ultimo SAL approvato ha fatto seguito la fattura n. 23 del 24/01/2023 poi non pagata;
6) l'ultima, conseguente, fattura a saldo non è stata pagata;
7) risultano contestazioni generiche di ritardi e di inadempimenti da parte del subappaltante;
pagina 10 di 12 8) la prima vera contestazione circostanziata risulta quella del 4.4.2023, alla quale non risulta una risposta da parte del subappaltatore;
9) il subappaltante ha dato il consenso alla cessione del credito di cui alla fattura n. 23 del 24/01/2023.
In conclusione, può ritenersi dovuto il pagamento di cui alla somma di € 10.000,00 corrispondente alla fattura n. 23 del 24/01/2023, in quanto l'insieme del quadro probatorio induce a ritenere come più probabile Contr l'esecuzione delle opere subappaltate, corrispondenti al penultimo SAL. Infatti, la condotta di appare inequivocabile: non solo il SAL risulta confermato dalla presunta creditrice ma vieppiù la stessa ha pure prestato consenso alla conseguente cessione del credito.
In ogni caso l'istruttoria orale ha pure confermato l'esecuzione dell'opera di fornitura e posa, perlomeno con riferimento alla somma esposta di cui alla penultima fattura.
In ragione di ciò il decreto ingiuntivo andrà revocato e l'opponente andrà condannato a pagare la somma di cui alla fattura n. 23 del 24/01/2023, oltre agli interessi richiesti.
Le altre domande, di entrambe le parti processuali, andranno rigettate poiché sono rimaste prive di adeguata prova.
Infatti, non può ritenersi provato il completamento dell'opera e a regola d'arte, sia perché manca un verbale di conclusione dei lavori, sia perché i collaudi (così definiti) appaiono essere stati svolti non in contraddittorio, sia in ultimo perché la subappaltatrice non ha replicato all'ultima contestazione della committente.
Peraltro, giova ricordare come il Certificato di Ultimazione dei Lavori rappresenti uno dei documenti chiave nel processo (edilizio) italiano, con valenza sia tecnica che amministrativa. È infatti un verbale che attesta la conclusione dei lavori autorizzati in un cantiere e certifica che tutte le opere siano state eseguite secondo quanto previsto nel progetto approvato e nelle normative vigenti. L'adempimento di tale certificazione è obbligatorio per procedere successivamente con l'ottenimento di altri documenti amministrativi.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., nella specie appunto solo parziale, il convenuto sostanziale deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare all'attore sostanziale le spese processuali in misura di metà. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da parametro medio (secondo la Tabella 2) allegata al predetto D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento) e così per € 2.538,50 oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 683/2023 (1376/2023 R.G.) emesso in data 12.06.2023 il Tribunale di
Alessandria;
Condanna con SO IC (CF/P.IVA ), in persona di Pt_1 P.IVA_1 CP_1
Amministratore Delegato al pagamento della somma di cui alla fattura n. 23 dell'importo di € 10.000,00,
oltre agli interessi legali dalla data della fattura al saldo;
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna altresì con SO IC (CF/P.IVA ), in persona di , Pt_1 P.IVA_1 CP_1
Amministratore Delegato a rimborsare parzialmente a in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore sig. le spese di lite, che si liquidano in € 2.538,50oltre al 15% di CP_3
spese forfettarie per compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2068/2023
tra
con SO IC (CF/P.IVA ), in persona di Amministratore Pt_1 P.IVA_1 CP_1 Delegato, con gli avv.ti Simona Cazzaniga2 e Stefano Sutti3 dello Studio Legale Sutti di Milano con domicilio PEC
ATTORE
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. , con Controparte_2 CP_3 sede legale in Pecetto di Valenza (AL), Via Dell'Artigianato, P. IVA elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Alessandria, Via Bergamo 8, presso lo studio dell'Avv. Ezio Ponassi (C.F.
) e PEC C.F._1
CONVENUTO
Oggi 31 gennaio 2025 ad ore 11,25 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Martina Politi in sostituzione dell'avv. Cazzaniga.
Per il convenuto l'avv. Nicola Rosso in sostituzione dell'avv. Ponassi.
L'Avv. Politi, in replica alle note conclusive depositate da controparte, precisa che 1) La denuncia dei vizi e della mancata consegna dell'opera è stata tempestiva e puntuale. Infatti Part
richiama i docc. 7-18, il doc. 20 ed i docc. 27-29, ma anche quanto emerso dall'esame dei testimoni. In particolare, chiara la testimonianza dell'Ing. direttore lavori terzo e Tes_1 completamente estraneo al giudizio, che ha confermato come mai l'opera sia stata completata e consegnata e che quanto parzialmente prodotto da presentava gravi vizi e difetti. CP_2 Part Inoltre, rispetto alla tempestività della denuncia, precisa che l'art. 1667 cc prevede per il committente un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del vizio: anche ammettendo – come pretende controparte – che l'opera sia stata consegnata nel marzo 2023 e, ignorando la produzione documentale sopra richiamata, che prima di tale data mai sia stato contestato Part alcunché alla subappaltatrice, ha dato prova di aver tempestivamente contestato vizi ed inadempimenti per ben 2 volte entro il termine di decadenza, ovvero il 4/4/2023 con messaggio
PEC (doc. 16) e il 28/04/2023 con la lettera di messa in mora prodotta sub doc. 20. 2) L'opera non è mai stata consegnata. non ha dimostrato – come era suo onere – né CP_2 documentalmente né con prova testimoniale di aver consegnato l'opera completa, tanto che si limita ad allegare che la stessa sia stata terminata e “collaudata” genericamente “nel marzo 2023”. Circostanza smentita anche dalle risultanze della prova testimoniale. 3) La prova delle richieste risarcitorie avanzate dalla committenza principale, Sig.ri e Pt_2
è stata fornita per testimoni, Sig.ri e ed anche dall'Ing. Pt_3 CP_3 Testimone_2 [...] Part
il quale ha dichiarato come i committenti abbiano rifiutato di corrispondere a gli Tes_1 pagina 1 di 12 importi precedentemente trattenuti a garanzia sui singoli acconti per un totale di euro 58.300,00 Part (“come D.L. facevo le trattenute a garanzia sui SAL che venivano pagate a e non sono state ancora restituite”, risposta al capitolo 49) ed anzi hanno richiesto il pagamento di ingenti penali (“anche se non c'è un documento formale, ero testimone presente”, risposta al capitolo 50) adducendo il ritardo nella consegna dell'opera. Part 4) Ugualmente è documentale la prova dei costi sostenuti da per ultimare l'opera parziale di e per correggerne i difetti ed i vizi (docc. 22-23), ma anche confermata dai testi, CP_2
Sig.ri e e Ing. CP_3 Testimone_2 Tes_1
Part 5) ha ampiamente dimostrato che il SAL per il pagamento di una delle 2 fatture azionate con il procedimento monitorio (la seconda delle fatture in parola è stata emessa senza alcun SAL
Part controfirmato da ) è stato emesso in anticipo rispetto all'esecuzione dell'opera ed al solo
Part fine di venire incontro alla esplicita richiesta di che, palesando a l'insorgere di CP_2 difficoltà economiche, rappresentava a quest'ultima l'impossibilità di completare l'opera senza
Part un pagamento anticipato (doc. 25). Peraltro, al rifiuto da parte di di procedere in tal senso,
Part è seguita una “minaccia” da parte di a che ha costretto quest'ultima a CP_2 sottoscrivere il SAL in questione senza – lo ripetiamo – che l'opera o comunque la porzione della stessa fosse stata eseguita (doc. 26). L'Avv. Politi insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come precisate in atti.
L'avv. Rossi contesta quanto precisato sopra e richiama il contenuto delle conclusioni.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 12,30 per altra udienza concomitante. Riaperto alle ore 12,46 e chiuso alle ore 16,00.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2068/2023 promossa da:
con SO IC (CF/P.IVA ), in persona di Amministratore Pt_1 P.IVA_1 CP_1
Delegato, con gli avv.ti Simona Cazzaniga2 e Stefano Sutti3 dello Studio Legale Sutti di Milano con domicilio PEC
ATTORE contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. , con Controparte_2 CP_3 sede legale in Pecetto di Valenza (AL), Via Dell'Artigianato, P. IVA elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Alessandria, Via Bergamo 8, presso lo studio dell'Avv. Ezio Ponassi (C.F.
) e PEC C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore opponente: 1.- Nel merito: previa ogni più opportuna declaratoria, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere ogni domanda avversaria.
2.- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare, o in alternativa disporre, la risoluzione del contratto tra Part
e per grave inadempimento di quest'ultima. CP_2 Part 3.- In ogni caso: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di , per i titoli di cui CP_2 in narrativa, per una somma non inferiore a Euro 131.680,00 o comunque per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, accessori di mora, e condannare la stessa al relativo pagamento.
4.- In subordine, sempre in via riconvenzionale: disposta la necessaria riduzione del prezzo per quanto non eseguito e per i vizi delle opere realizzate, nel denegato e non creduto caso in cui venisse riconosciuto Part sussistere un residuo credito di nei confronti di , accertato e dichiarato che quest'ultima è CP_2
a sua volta creditrice nei confronti della nella misura non inferiore ad Euro 131.680,00 o della CP_2 diversa somma accertata in corso di causa, dichiarare compensato il detto credito di con il CP_2 maggior credito della attrice opponente e per l'effetto condannare la convenuta opposta al pagamento della somma risultante dalla compensazione
5.- Con vittoria di spese e compensi di lite.
6.- In via istruttoria: ammettersi la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di
e per testi, così come individuati nella seconda memoria integrativa, sui capitoli di prova 1, 2, CP_2
3, 4, 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, nonché disporsi CTU utile a determinare la quantificazione di
pagina 3 di 12 quanto solo parzialmente realizzato dalla subappaltatrice rispetto a quanto chiesto e promesso con
l'incarico ricevuto e dalle regole dell'arte.
Per il convenuto opposto:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere l'opposizione proposta dalla con atto di Parte_1 citazione in opposizione al decreto ingiuntivo datata 18.07.2023 e notificata in data 21.07.2023, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 683/2023 Ing. e 1376/2023 R.G. emesso in data 12.06.2023 dal Tribunale di Alessandria in ogni sua parte;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione proposta dalla Parte_1
- respingere la domanda riconvenzionale di condanna della al pagamento della Controparte_2 complessiva somma di € 131.680,00 o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
- respingere la domanda di riduzione del credito vantato da (oggetto di decreto Controparte_2 ingiuntivo) e di compensazione dello stesso con il maggior credito di Parte_1
- rigettare la richiesta di di ammissione di CTU poiché esplorativa;
Parte_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi che
[...] venisse condannata al pagamento delle somme richieste in via riconvenzionale a titolo di Controparte_2 penale ridurre e/o rideterminare la stessa ex art. 1384 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA: A parziale modifica dell'ordinanza emessa in data 14.02.2024 si chiede:
- l'ammissione della prova per testimoni sui capitoli di prova da n. 1) a n. 20) dedotti nella propria memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. (ad eccezione dei capitoli n. 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), e 17) già ammessi);
- l'ammissione della prova contraria dedotta nella propria memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, CNAP al 4%, IVA al 22%, imposte di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 683/2023 (1376/2023 R.G.) emesso in data 12.06.2023 il Tribunale di
Alessandria ha ingiunto alla di pagare entro quaranta giorni dalla notifica del decreto a Parte_1 la somma di € 20.000,00 oltre agli interessi ai saggi di cui al D.Lgs. 231/2002 e Controparte_2
s.m.i. tempo per tempo vigenti, maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, ed alle spese e competenze della procedura monitoria liquidate;
2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 18/07/2023,
Part
si opponeva e contestualmente proponeva domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto concluso tra le parti per grave inadempimento di con la domanda di CP_2
Part condanna al pagamento delle somme di conseguenza dovute a .
3. si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 15/11/2023 chiedendo la CP_2
Part conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande di .
4. Le parti depositavano le rispettive memorie integrative ex art. 171 ter cpc e, a seguito della udienza di prima comparizione del 31/01/2024 svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, il Giudice rigettava la domanda di concessione della provvisoria esecutorietà avanzata da accogliendo in parte le CP_2
istanze di prova costituenda per interpello e testi;
pagina 4 di 12 5. l'attività istruttoria veniva espletata all'udienza del 14/06/2024 in cui venivano sentiti i testi Ing.
[...]
Sig. , Sig. Sig. e e Tes_1 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 completata all'udienza del 17/10/2024 dove venivano sentiti i testi Sig. e e per Testimone_2 Testimone_7 interpello il legale rappresentante di Sig. . CP_2 CP_3
6. La causa veniva così ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione ex art. 281 sexies cpc, con termine fino 15 giorni prima per il deposito di note conclusive, all'udienza odierna del 31.1.2025.
§
L'opposizione appare parzialmente fondata.
In generale la Cassazione ha spesso sottolineato come il principio generale che governa il contratto con prestazioni corrispettive preveda che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente. Deve quindi offrire di eseguire la propria prestazione, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero deve dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta.
L'applicazione di tale principio al contratto di appalto comporta che, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione. Cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte. Tale adempimento integra il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa. Con l'effetto che la sua domanda non possa essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento. Part Nel caso di specie il committente (subappaltante) ha contestato che la prestazione non fosse stata integralmente eseguita e che, per la parte eseguita, l'esecuzione non avesse rispettato le regole dell'arte.
L'appaltatore (in tal caso il subappaltatore) deve dunque provare la realizzazione a regola CP_2
d'arte dell'opera per ottenere il pagamento del proprio credito mediante prove, quali documenti e testimonianze.
Nel ricorso per il decreto ingiuntivo TermoClima così precisava: … sottoscriveva il preventivo
Parte_1 termoidraulico predisposto dalla (doc. 1) accettandone il contenuto;
… tale Controparte_2 preventivo prevedeva la realizzazione, da parte dell'esponente, di impianti termici, idrico–sanitari e di condizionamento presso il cantiere della sito in Pioltello (MI), Via G. D'Annunzio n. 38 oltre ad
Parte_1 altre opere meglio descritte nel preventivo stesso;
… il prezzo delle opere di cui sopra veniva pattuito, e accettato dalla in € 80.000,00 oltre IVA da corrispondersi mediante il pagamento di un primo
Parte_1 acconto di € 15.000,00 alla data di sottoscrizione del preventivo, di n. 2 acconti (poi aumentati a 4 per concedere un pagamento maggiormente dilazionato ad esclusivo vantaggio di in base allo stato
Parte_1 di avanzamento dei lavori, e di un'ultima rata a saldo al termine degli stessi;
… provvedeva al
Parte_1 pagamento della prima rata a titolo di acconto (fattura n. 50 del 01.03.2022 di € 15.000,00 – doc. 2) e di n.
pagina 5 di 12 3 acconti in base allo stato di avanzamento dei lavori (fatture n. 67 dell'8.04.2022 di € 10.000,00, n. 107 del 07.06.2022 di € 15.400,00 e n. 287 del 26.10.2022 di € 20.000,00 – doc. 3 - 5); … il pagamento delle fatture di cui sopra dimostra inequivocabilmente che i lavori di cui al predetto preventivo, sono stati eseguiti a regola d'arte da parte dell'esponente e mai contestati dalla … con mail del Parte_1
24.01.2023 terminata una ulteriore tranche dei lavori meglio indicati nel preventivo, inviava Parte_1
Con all'esponente a dimostrazione, anche in questo caso, della regolare esecuzione delle opere e senza contestazione alcuna alle stesse e, contestualmente, chiedeva l'emissione della relativa fattura (doc. 6); …
l'esponente, pertanto, emetteva la fattura n. 23 del 24.01.2023 dell'importo di € 10.000,00 (doc. 7); …
l'esponente, avendo regolarmente terminato i lavori emetteva fattura a saldo, con rimessa diretta, n. 115 del 20.04.2023 di € 10.000,00 (doc. 8); … pertanto, l'esponente va in credito, nei confronti della Parte_1 della somma di € 20.0000,00 (Euro Ventimila/00), oltre ad interessi ai saggi di cui al D.Lgs. 231/02 e s.m.i. tempo per tempo vigenti, maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo”.
Risulta documentato che abbia sottoscritto con i sig.ri e proprietari Parte_1 CP_5 Persona_1 di un immobile sito in Pioltello (MI), Via G. D'Annunzio n. 38, un contratto di appalto – relativamente al quale la convenuta opposta, subappaltatrice, è soggetto estraneo - che prevedeva la realizzazione di tutta una serie di opere di manutenzione straordinaria ed interventi rientranti nel c.d. “Superecobonus” (quali opere architettoniche, impianti elettrici, impianti meccanici meglio indicati nel contratto prodotto al doc. 1
attoreo) poi subappaltate da ad altre imprese, tra cui appunto incaricata di eseguire Parte_1 CP_2
esclusivamente i lavori termoidraulici.
I lavori subappaltati a sono termoidraulici, sia per la fornitura e la posa, per un totale di € CP_2
80.000 + Iva, con l'indicazione di un primo acconto, di due SAL e di un saldo finale, come indicati nel preventivo sottoscritto dalle parti il 14.2.2022 (doc. 6 convenuto). Nel preventivo, che è divenuto di fatto il contratto di subappalto tra le parti, non viene indicato un termine di consegna, né termini per i pagamenti e non è prevista alcuna clausola penale.
Secondo l'opponente, prendeva quindi possesso del cantiere in data 28/02/2022 per la CP_2
realizzazione delle opere affidate in subappalto e secondo gli accordi, tali opere avrebbero dovuto essere completate a regola d'arte entro il 30/06/2022, termine ultimo per la realizzazione dell'intera opera
d'appalto (cfr. pag. 3 atto di citazione).
Secondo l'opposta i lavori subappaltati sono invece iniziati nel mese di marzo 2022 e sono terminati a marzo 2023 (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione). Ed in particolare, tuttavia ci tiene l'opposta ad evidenziare che “non ha preso possesso del cantiere in data 28.02.2022 come pretestuosamente affermato da parte attrice ma solamente nel mese di marzo 2022” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione), senza tuttavia indicare alcun giorno, il chè può voler dire anche l'1 marzo, con una differenza dunque pagina 6 di 12 infinitesimale. E ciò a prescindere che non sia oggetto di contestazione il ritardo in sé nell'esecuzione dell'opera subappaltata ma l'inadempimento per imperizia e per non aver completato l'opera.
Secondo l'opposta le generali contestazioni ricevute dal D.L. non concernevano affatto i lavori termoidraulici affidati a Invero, avrebbe eseguito come da contratto quanto CP_2 CP_2
segue: - installato le pompe con le caratteristiche previste in contratto;
- installato, collaudato e messo in esercizio l'addolcitore dell'acqua; - completato, collaudato e messo in esercizio il sistema a pannelli radianti
- posizionato le bocchette del piano sottotetto e griglie di areazione sotto fan coil (con materiali forniti e regolarmente installati nel mese di gennaio 2023) e precisando che con ogni probabilità le griglie e i bocchettoni sono stati poi rimossi da terzi;
- completato i lavori relativi alla centrale termica con modulo
Contr produttore istantaneo per - collegata, collaudata e messa in esercizio la pompa di calore dedicata alla
Contr produzione di - completata la coibentazione della centrale termica;
- fornito l'impianto di contabilizzazione della centralina climatica;
- fornite ed installate n. 3 valvole a tre vie e n. 3 valvole miscelatrici;
- fornite le colonne montanti e le tubazioni di adduzione impianto di condizionamento;
- forniti e posati i sanitari. Secondo l'opposta essa avrebbe dimostrato, in corso di causa, di avere puntualmente eseguito il contratto di subappalto sottoscritto, ossia di avere: installato le pompe con le caratteristiche previste in contratto (circostanza confermata dai testi , e;
Testimone_3 Testimone_5 Testimone_7 installato, collaudato e messo in esercizio l'addolcitore dell'acqua (circostanza confermata dai testi e che sul punto precisano “sì in quanto vi ho lavorato” e;
Testimone_3 Testimone_5 Testimone_7
completato, collaudato e messo in esercizio il sistema a pannelli radianti (circostanza confermata dai testi
, e;
posizionato le bocchette del piano sottotetto e griglie Testimone_3 Testimone_5 Testimone_7 di areazione sotto fan coil, materiali forniti e regolarmente installati nel mese di gennaio 2023 (circostanza confermata dai testi , e e precisando che, poichè all'epoca Testimone_3 Testimone_5 Testimone_7 dell'installazione, presso il cantiere, operavano anche altre ditte, tra le quali quella incaricata della tinteggiatura, con ogni probabilità le griglie e i bocchettoni sono stati rimossi – non dai suoi dipendenti – ma durante l'esecuzione di tale lavoro e rimontate in seguito;
completato i lavori relativi alla centrale Contr termica con modulo produttore istantaneo per (circostanza confermata dai testi , Testimone_3
e che, anche in controprova sul capitolo n. 11 precisano il primo “avevo fatto Testimone_5 Testimone_7 io il collaudo e l'acqua calda c'era”, il secondo “l'impianto c'era”); collegata, collaudata e messa in Contr esercizio la pompa di calore dedicata alla produzione di completata la coibentazione della centrale termica (circostanza confermata dai testi , e;
fornito Testimone_3 Testimone_5 Testimone_7
l'impianto di contabilizzazione della centralina climatica (circostanza confermata dai testi Testimone_3
, e;
fornite ed installate nn. 3 valvole a tre vie e nn. 3 valvole
[...] Testimone_5 Testimone_7
miscelatrici (circostanza confermata dai testi , e in contro prova da Testimone_3 Testimone_7 [...]
; fornite le colonne montanti e le tubazioni di adduzione impianto di condizionamento;
forniti e Tes_1
pagina 7 di 12 posati i sanitari.
Ed inoltre tutte le opere di spettanza di sarebbero state conseguentemente regolarmente CP_2 collaudate in data 09.1.2023 - 14.03.2023 da società terza rispetto alle parti e che ha CP_7 espresso parere positivo al collaudo stesso (docc.
4-5 opposta). Ciò avrebbe trovato conferma nella deposizione dei testi di parte convenuta, che in merito al capitolo di prova n. 17 “vero che le opere oggetto del preventivo sono state collaudate dalla società hanno così risposto “sì CP_7 Testimone_3 perché per i collaudi è venuto il tecnico e “vero”. CP_7 Testimone_7
Secondo l'opposta ciò sarebbe ulteriormente confermato perché i committenti dell'appalto hanno preso possesso dell'immobile a marzo 2023 e non hanno mai contestato alcunchè a per i lavori CP_2 termoidraulici, in quanto correttamente eseguiti.
In particolare, l'opposta ha replicato che “a dimostrazione della fondatezza delle pretese, l'esponente ribadisce che, terminata una ulteriore tranche dei lavori meglio indicati nel preventivo, in data 24.01.2023 ha ricevuto da una mail del seguente tenore “in allegato invio S.A.L. per fatturazione” (doc. Parte_1
9). Quanto sopra dimostra, anche in questo caso, che i lavori relativi al S.A.L. sopramenzionato sono stati eseguiti a regola d'arte e che nessuna contestazione è stata sollevata all'esponente. Per di più la richiesta di emissione della predetta fattura è avvenuta nel periodo delle asserite contestazioni mosse da e Parte_1 per le quali già si è ampiamente argomentato. Come da richiesta di l'odierna convenuta in data Parte_1
24.01.2023 ha emesso la fattura n. 23 dell'importo di € 10.000,00 ad oggi rimasta inspiegabilmente insoluta (doc. 10). Inoltre, ad assoluta riprova dell'infondatezza delle contestazioni avversarie, si precisa che il credito relativo alla predetta fattura in data 26.01.2023 è stato ceduto da a CP_2 [...] che ha provveduto a trasmettere a la relativa documentazione dalla stessa accettata CP_8 Parte_1 mediante l'apposizione del proprio timbro e della propria firma (doc. 11).” (pag. 12 comparsa di costituzione).
Sempre secondo l'opposta, l'opponente non avrebbe prodotto alcuna comunicazione a mezzo della quale ha chiesto la sospensione dell'installazione delle macchine e/o la loro sostituzione / rimozione. Parte_1
L'opponente ha eccepito ed opposto l'inadempimento di in quanto avrebbe proposto CP_2 domanda monitoria per il pagamento di importi asseritamente dovuti in esito all'esecuzione di opere tuttavia
Part mai completate, comunque contestate e le cui fatture sono state respinte da già a far data dal 27.4.2023
(doc. 19 attoreo). Spiegando in particolare che “una volta ricevuto con messaggio di posta elettronica del
19/05/2022 da lo schema di posizionamento dell'impianto di aria condizionata da essa CP_2
Part installato con indicazione il prodotto selezionato dal subappaltatore (doc. 6) aveva innanzitutto modo
di rilevare come le unità proposte da non fossero affatto idonee poiché di portata palesemente CP_2
sottodimensionata rispetto alle esigenze e comunque al progetto esecutivo di cui al contratto di appalto
pagina 8 di 12 Part (doc. 7). Nonostante quanto sopra ed ignorando la contestazione di , a novembre del 2022 – dunque in pesante ritardo rispetto al termine di consegna dell'opera – decideva comunque di installare i CP_2 condizionatori proposti e non idonei. Inoltre, ormai ad oltre cinque mesi dal termine in cui CP_2 avrebbe dovuto ultimare le opere, soltanto il 24 novembre 2022, l'odierna convenuta-opposta comunicava a
Part
che finalmente erano disponibili anche le pompe di calore (doc. 8), e si rivelava necessario attendere
addirittura il periodo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2023 per veder procedere con CP_2
l'installazione della seconda e della terza unità di aria condizionata – peraltro con un prodotto non sottoposto ad approvazione del committente e del direttore lavori – e con l'installazione (soltanto parziale!)
dell'addolcitore dell'acqua (doc. 9). Come prevedibile conseguenza degli inadempimenti del subappaltatore
, l'odierna attrice opponente in data 16 gennaio 2023 veniva sollecitata dalla committenza e CP_2
per mezzo del direttore lavori a completare le opere che erano state affidate alla convenuta-opposta (doc.
Part 10). Anzi, in data 22 febbraio 2023 il direttore dei lavori inviava a Ordine di servizio in cui
riscontrava e contestava il ritardo e la difformità al progetto di una serie di opere di competenza di
(doc. 11), puntualmente ritrasmetto al subappaltatore con intimazione a completare e rendere CP_2 conforme al progetto le opere di sua competenza entro il 3 marzo 2023 (doc. 12). A tali contestazioni
rispondeva sorprendentemente che a suo avviso restava unicamente da ultimare soltanto il “kit CP_2 legionella” dell'aria condizionata ed il collaudo a freddo della centrale termica (doc. 13).” (pagg.
3-5 comparsa di costituzione). Ed ancora, l'opponente sostiene di avere ulteriormente contestato vari inadempimenti: “non solo ha continuato ad ignorare la richiesta di completare le ulteriori opere a suo carico non ancora eseguite e di rimediare alla difformità al progetto ed ai vizi di quanto eseguito, ma Part ometteva persino di provvedere a quanto promesso con la sua ultima comunicazione citata, come
provvedeva prontamente a contestarle (doc. 14). Un ulteriore e grave motivo di lagnanza, parimenti
Part sollevato da nella sua comunicazione in data 20 marzo 2023 (doc. 15) riguarda infine il fatto che la
“Dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte” trasmessa da nel febbraio 2023 CP_2
manca di tutti gli allegati necessari ed obbligatori. Ormai esasperata dalla situazione e dal perdurante
Part grave inadempimento della subappaltatrice, in data 4 aprile 2023 provvedeva pertanto inviare a
messaggio PEC in cui venivano ribadite e riassumente tutte le proprie contestazioni con CP_2 intimazione a consegnare l'opera completata ed a regola d'arte entro il 15 aprile 2023 (doc. 16).” (pag. 5 comparsa di costituzione).
L'opponente, in via riconvenzionale, richiede a il pagamento della somma complessiva “non CP_2
Part inferiore a Euro 131.680,00” ed in particolare di € 39.180,00 per asseriti “costi sostenuti da per far fronte al completamento delle opere mai eseguite dalla subappaltatrice ed al rifacimento delle opere a regola d'arte mal eseguite da o comunque difformi al progetto” come meglio indicati nei suoi CP_2 docc. 22-23. Tali documenti si riferiscono però a nn. 2 preventivi predisposti dalle ditte Parte_4
pagina 9 di 12 (“di pulizia straordinaria presso i vostri locali in Pioltello” doc. 22 attoreo) e Prossima s.r.l. (“adeguamento centrale termica” doc. 23 attoreo) per tutta una serie di lavori la cui esecuzione, ed il cui pagamento, sono rimasti privi di prova.
In sede di replica con la prima memoria, l'opponente precisava che “l'opera appaltata a non è CP_2 mai stata ultimata e di conseguenza non è mai stata consegnata!” (pag. 2 prima memoria), oltre a precisare che il “collaudo” citato non è un collaudo. E quanto alla penultima fattura emessa a seguito di SAL così Part replicava: “per quanto attiene alla fattura n. 23 del 24/01/2023 emessa a seguito dell'invio da parte di del SAL prodotto da controparte sub doc. 9, l'odierna attrice opponente sottolinea e precisa che il relativo
SAL è stato sottoscritto in anticipo rispetto all'esecuzione dell'opera ed al solo fine di venire incontro alla
Part esplicita richiesta di che, palesando a l'insorgere di difficoltà economiche, rappresentava CP_2
a quest'ultima l'impossibilità di completare l'opera senza un pagamento anticipato” (pag. 5 prima memoria).
Tuttavia, tale ultima tesi appare poco credibile, poiché non v'è prova alcuna di indebite pressioni da parte della presunta creditrice, se non una interlocuzione svolta nell'ambito e nell'equilibrio del sinallagma.
L'opponente non prende alcuna posizione sulla cessione del credito, dalla stessa tuttavia assentita.
L'opponente non fornisce alcuna prova quanto alle domande riconvenzionali svolte, paventando solo astratte penali da pagare e lavori di completamento di quelli subappaltati, tuttavia senza fornire prova perlomeno in ordine al pagamento di essi.
In conclusione, a seguito dell'istruttoria, tanto documentale quanto per testi possono ritenersi pacifici i seguenti fatti:
1) il contratto di subappalto intercorso tra le parti non indicava alcun termine per la consegna dell'opera ma
è ragionevole supporre che quello pattuito fosse quello di cui al contratto di appalto (30/06/2022);
2) il subappaltatore ha avuto ingresso nel cantiere già ad inizio marzo 2022 ed ha verosimilmente completato i lavori solo un anno dopo;
3) non risulta un verbale di conclusione dei lavori;
4) il committente del subappalto ha pagato € 60.000 su € 80.000 pattuiti a seguito dei SAL, senza muovere precise contestazioni;
5) all'ultimo SAL approvato ha fatto seguito la fattura n. 23 del 24/01/2023 poi non pagata;
6) l'ultima, conseguente, fattura a saldo non è stata pagata;
7) risultano contestazioni generiche di ritardi e di inadempimenti da parte del subappaltante;
pagina 10 di 12 8) la prima vera contestazione circostanziata risulta quella del 4.4.2023, alla quale non risulta una risposta da parte del subappaltatore;
9) il subappaltante ha dato il consenso alla cessione del credito di cui alla fattura n. 23 del 24/01/2023.
In conclusione, può ritenersi dovuto il pagamento di cui alla somma di € 10.000,00 corrispondente alla fattura n. 23 del 24/01/2023, in quanto l'insieme del quadro probatorio induce a ritenere come più probabile Contr l'esecuzione delle opere subappaltate, corrispondenti al penultimo SAL. Infatti, la condotta di appare inequivocabile: non solo il SAL risulta confermato dalla presunta creditrice ma vieppiù la stessa ha pure prestato consenso alla conseguente cessione del credito.
In ogni caso l'istruttoria orale ha pure confermato l'esecuzione dell'opera di fornitura e posa, perlomeno con riferimento alla somma esposta di cui alla penultima fattura.
In ragione di ciò il decreto ingiuntivo andrà revocato e l'opponente andrà condannato a pagare la somma di cui alla fattura n. 23 del 24/01/2023, oltre agli interessi richiesti.
Le altre domande, di entrambe le parti processuali, andranno rigettate poiché sono rimaste prive di adeguata prova.
Infatti, non può ritenersi provato il completamento dell'opera e a regola d'arte, sia perché manca un verbale di conclusione dei lavori, sia perché i collaudi (così definiti) appaiono essere stati svolti non in contraddittorio, sia in ultimo perché la subappaltatrice non ha replicato all'ultima contestazione della committente.
Peraltro, giova ricordare come il Certificato di Ultimazione dei Lavori rappresenti uno dei documenti chiave nel processo (edilizio) italiano, con valenza sia tecnica che amministrativa. È infatti un verbale che attesta la conclusione dei lavori autorizzati in un cantiere e certifica che tutte le opere siano state eseguite secondo quanto previsto nel progetto approvato e nelle normative vigenti. L'adempimento di tale certificazione è obbligatorio per procedere successivamente con l'ottenimento di altri documenti amministrativi.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., nella specie appunto solo parziale, il convenuto sostanziale deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare all'attore sostanziale le spese processuali in misura di metà. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da parametro medio (secondo la Tabella 2) allegata al predetto D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento) e così per € 2.538,50 oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 683/2023 (1376/2023 R.G.) emesso in data 12.06.2023 il Tribunale di
Alessandria;
Condanna con SO IC (CF/P.IVA ), in persona di Pt_1 P.IVA_1 CP_1
Amministratore Delegato al pagamento della somma di cui alla fattura n. 23 dell'importo di € 10.000,00,
oltre agli interessi legali dalla data della fattura al saldo;
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna altresì con SO IC (CF/P.IVA ), in persona di , Pt_1 P.IVA_1 CP_1
Amministratore Delegato a rimborsare parzialmente a in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore sig. le spese di lite, che si liquidano in € 2.538,50oltre al 15% di CP_3
spese forfettarie per compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
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