Articolo 5 della Legge 28 marzo 1968, n. 437
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 aprile 1968
Art. 5. (Disposizioni concernenti il comitato tecnico di coordinamento)

Al coordinato raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, provvede, in sostituzione del comitato costituito ai sensi dell' articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 , un comitato tecnico di coordinamento costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche e composto dal presidente del comitato regionale per la programmazione economica, dai presidenti delle amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, dal provveditore alle opere pubbliche, dal direttore della ragioneria regionale dello Stato, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'ispettorato per le foreste della Calabria, dal presidente dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'associazione nazionale delle bonifiche, nonche' da tre docenti universitari di materie pertinenti ai settori idraulico, geologico e forestale nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici.
Il comitato e' presieduto da un esperto nominato, per la durata di un quinquennio, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, ed e' dotato di una segreteria composta da personale comandato dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nel limite massimo di dieci unita'.
Ai fini del necessario collegamento con il comitato dei ministri per il Mezzogiorno e' istituito, presso tale comitato, un apposito ufficio del comitato tecnico di coordinamento.
Al comitato tecnico di coordinamento sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:
a) collaborare con la cassa per il Mezzogiorno alla predisposizione dei programmi delle opere ai sensi dell'articolo 4;
b) esprimere il parere in merito ai progetti esecutivi delle opere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione della cassa;
c) esprimere il parere sui programmi esecutivi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, ivi compresi i programmi dell'ANAS, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, relativi ad opere, da eseguirsi nella regione, connesse con gli interventi previsti dalla presente legge;
d) redigere, d'intesa con le amministrazioni interessate, progetti organici relativi agli interventi nell'ambito dei singoli bacini, curando, attraverso la commissione tecnica di cui all'articolo 6, il coordinamento degli interventi medesimi;
e) esprimere il parere in ordine al piano regolatore relativo al trasferimento degli abitati;
f) predisporre, d'intesa con la cassa, i preventivi di spesa necessari per il proprio funzionamento, nonche' i rendiconti consuntivi da sottoporre all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.
Il comitato tecnico di coordinamento provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione dei programmi di cui alla precedente lettera a).
I programmi esecutivi di cui alla lettera c) debbono essere comunicati, prima dell'approvazione ai sensi della legislazione vigente, al comitato tecnico di coordinamento. Il parere del comitato anzidetto deve essere inviato ai Ministeri interessati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione.
Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato regionale delle opere pubbliche della Calabria e' integrato dal presidente del comitato di coordinamento di cui al primo comma del presente articolo e da un funzionario designato dal presidente della cassa.
Alle spese necessarie per il funzionamento del comitato tecnico di coordinamento, ivi comprese quelle per il personale, si provvede con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi predisposti dal comitato stesso d'intesa con la cassa e approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.
Con la medesima procedura si provvede all'approvazione del rendiconto consuntivo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1968