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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 408/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUMBACA Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
TIZIANA
appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 contumace
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
MAZZAFERRO MASSIMO appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza ed illegittimità della pretesa risarcitoria avanzata dal sig. per mancanza di prova in ordine Controparte_2 all'an ed al quantum debeatur, e per insussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla società e per l'effetto disporre la condanna del sig. Parte_2 CP_2
Parte alla restituzione in favore della società delle somme da questa già corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata per l'importo di euro 20.592,96 comprensive delle somme liquidate in favore dei procuratori costituiti a titolo di competenze di giudizio, per come richieste nell'atto di precetto e per l'effetto condannare ed i Controparte_2 procuratori costituiti alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza e dell'atto di precetto notificato;
2) Accertare e dichiarare sempre e comunque la responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa in capo al sig. e per l'effetto ritenere che non sussiste la Controparte_2 responsabilità valutata dal Giudice di prime cure in capo alla società , e per Parte_2
l'effetto statuire il diritto in favore della società alla ripetizione delle Parte_2 somme già corrisposte al sig. a titolo di risarcimento danni materiali e fermo CP_2 tecnico, nonché statuire sempre il diritto in favore della medesima società alla ripetizione delle somme liquidate al procuratore antistatario a titolo di competenze legali del giudizio di primo grado, a seguito degli atti di precetto notificati e complessivamente pari ad euro 20.592,96;
3) In via gradata accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'appellato CP_2 nella causazione del sinistro e ridurre il risarcimento nella misura ritenuta di
[...] giustizia;
4) Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del doppio CP_2 grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore;
per parte appellata: rigettare l'appello proposto.
Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, impugnava la sentenza Parte_3 del Tribunale di Locri n. 278/2020, che aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della richiamando Controparte_2 CP_3 tutte le eccezioni e difese articolate nella comparsa di primo grado e lamentando l'omessa motivazione, o motivazione apparente in merito alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, nonché l'errata interpretazione delle risultanze probatorie, il travisamento dei fatti e la violazione dell'art. 2967c.c. rispetto pag. 2/5 alla carenza di prova dei danni lamentati e del nesso causale tra sinistro e danni pretesi, in relazione alla eccezionalità delle condizioni meteorologiche.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_2 conferma della sentenza di primo grado.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
La sentenza impugnata ha affermato la sussistenza dei danni lamentati dal , CP_2 reputando che la rottura del semiasse ed il deterioramento delle saldature della centina del semirimorchio siano conseguenza del sinistro, ricavando tale dato dall'esame della foto che mostra come il veicolo si fosse bloccato nel fango “con le ruote della parte destra del rimorchio immerse quasi per la metà nella fanghiglia e con la ruota della parte destra della motrice che poggiava su una parte solida del fondo stradale, come si evince dalle fotografie in atti, sicchè lo stesso veicolo ha subito una torsione, sia pur minima, verso destra del rimorchio, a causa di un avvallamento del fondo stradale coperto dalla fanghiglia, torsione che può senz'altro avere provocato sia la rottura del semiasse sia il danneggiamento delle saldature della centina del rimorchio”.
L'affermazione è contestata dall'appellante, che faceva rilevare come non vi sia prova che il veicolo si sia fermato dopo aver ripreso la marcia, visto che dalla relazione delle forze dell'ordine intervenute risulta che il veicolo aveva ripreso la marcia, né che sia stato trainato in seguito da un mezzo di soccorso.
Il giudice di prime cure assume la compatibilità del sinistro con i danni lamentati, senza indicarne la ragione, assumendo che vi sia stata una torsione e che questa abbia potuto produrre detti danni, che tuttavia non erano tali da impedire la ripresa della marcia per pochi metri. L'affermazione non trova supporto, tuttavia, nella documentazione menzionata in sentenza, visto che le relazioni affermano che non erano rilevabili danni visibili, e non sussiste una regola di comune esperienza che affermi che una “minima torsione” del rimorchio può determinare la rottura del semiasse ed il danneggiamento del rimorchio. Né la conclusione può essere tratta dalle fatture di acquisto dei pezzi di ricambio e sostituzioni, visto che sono datate oltre un mese dopo il sinistro. pag. 3/5 Non vi è, infine, prova che il mezzo si sia fermato poco dopo aver ripreso la marcia, che sia stato trainato dal carrello fornito dalla stessa ditta , prova che era stata CP_2 articolata tardivamente dal danneggiato e non era stata ammessa in primo grado.
In conclusione, la documentazione prodotta dall'appellato in primo grado ed utilizzata dal giudice di prime cure per la decisione non è sufficiente per dimostrare la dinamica del danneggiamento, la sussistenza dei danni lamentati ed il nesso di causalità tra danni e sinistro, specie in ragione delle specifiche contestazioni sollevate dall'appellante sin dalla comparsa di costituzione e risposta. La motivazione non da conto delle difese dell'attuale appellato, né indica quale sia il ragionamento seguito per affermare che il danneggiamento lamentato dal sia la conseguenza del blocco del veicolo nel CP_2 fango, ed è pertanto insufficiente a fondare una sentenza di condanna.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, odierno appellato, impone la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda risarcitoria.
3. L'accoglimento dell'appello ed il rigetto della domanda risarcitoria impone la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza n. 278/2020, documentati in atti (bonifico di € 20.592,96 del
13.06.2020)
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe minime (vista l'assenza di istruttoria e la semplicità delle questioni affrontate) previste per le cause di valore inferiore ad € 26.000 dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851 per la fase decisionale); €
2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 278/2020, così provvede:
[...]
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_2
pag. 4/5 2. condanna alla restituzione della somma di € 20.592,96 in Controparte_2 favore di oltre interessi dal 13.6.2020 al soddisfo;
CP_3
3. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 5.446,00 per compensi ed €
362,00 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 24.06.2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 408/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUMBACA Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
TIZIANA
appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 contumace
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
MAZZAFERRO MASSIMO appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza ed illegittimità della pretesa risarcitoria avanzata dal sig. per mancanza di prova in ordine Controparte_2 all'an ed al quantum debeatur, e per insussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla società e per l'effetto disporre la condanna del sig. Parte_2 CP_2
Parte alla restituzione in favore della società delle somme da questa già corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata per l'importo di euro 20.592,96 comprensive delle somme liquidate in favore dei procuratori costituiti a titolo di competenze di giudizio, per come richieste nell'atto di precetto e per l'effetto condannare ed i Controparte_2 procuratori costituiti alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza e dell'atto di precetto notificato;
2) Accertare e dichiarare sempre e comunque la responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa in capo al sig. e per l'effetto ritenere che non sussiste la Controparte_2 responsabilità valutata dal Giudice di prime cure in capo alla società , e per Parte_2
l'effetto statuire il diritto in favore della società alla ripetizione delle Parte_2 somme già corrisposte al sig. a titolo di risarcimento danni materiali e fermo CP_2 tecnico, nonché statuire sempre il diritto in favore della medesima società alla ripetizione delle somme liquidate al procuratore antistatario a titolo di competenze legali del giudizio di primo grado, a seguito degli atti di precetto notificati e complessivamente pari ad euro 20.592,96;
3) In via gradata accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'appellato CP_2 nella causazione del sinistro e ridurre il risarcimento nella misura ritenuta di
[...] giustizia;
4) Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del doppio CP_2 grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore;
per parte appellata: rigettare l'appello proposto.
Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, impugnava la sentenza Parte_3 del Tribunale di Locri n. 278/2020, che aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della richiamando Controparte_2 CP_3 tutte le eccezioni e difese articolate nella comparsa di primo grado e lamentando l'omessa motivazione, o motivazione apparente in merito alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, nonché l'errata interpretazione delle risultanze probatorie, il travisamento dei fatti e la violazione dell'art. 2967c.c. rispetto pag. 2/5 alla carenza di prova dei danni lamentati e del nesso causale tra sinistro e danni pretesi, in relazione alla eccezionalità delle condizioni meteorologiche.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_2 conferma della sentenza di primo grado.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
La sentenza impugnata ha affermato la sussistenza dei danni lamentati dal , CP_2 reputando che la rottura del semiasse ed il deterioramento delle saldature della centina del semirimorchio siano conseguenza del sinistro, ricavando tale dato dall'esame della foto che mostra come il veicolo si fosse bloccato nel fango “con le ruote della parte destra del rimorchio immerse quasi per la metà nella fanghiglia e con la ruota della parte destra della motrice che poggiava su una parte solida del fondo stradale, come si evince dalle fotografie in atti, sicchè lo stesso veicolo ha subito una torsione, sia pur minima, verso destra del rimorchio, a causa di un avvallamento del fondo stradale coperto dalla fanghiglia, torsione che può senz'altro avere provocato sia la rottura del semiasse sia il danneggiamento delle saldature della centina del rimorchio”.
L'affermazione è contestata dall'appellante, che faceva rilevare come non vi sia prova che il veicolo si sia fermato dopo aver ripreso la marcia, visto che dalla relazione delle forze dell'ordine intervenute risulta che il veicolo aveva ripreso la marcia, né che sia stato trainato in seguito da un mezzo di soccorso.
Il giudice di prime cure assume la compatibilità del sinistro con i danni lamentati, senza indicarne la ragione, assumendo che vi sia stata una torsione e che questa abbia potuto produrre detti danni, che tuttavia non erano tali da impedire la ripresa della marcia per pochi metri. L'affermazione non trova supporto, tuttavia, nella documentazione menzionata in sentenza, visto che le relazioni affermano che non erano rilevabili danni visibili, e non sussiste una regola di comune esperienza che affermi che una “minima torsione” del rimorchio può determinare la rottura del semiasse ed il danneggiamento del rimorchio. Né la conclusione può essere tratta dalle fatture di acquisto dei pezzi di ricambio e sostituzioni, visto che sono datate oltre un mese dopo il sinistro. pag. 3/5 Non vi è, infine, prova che il mezzo si sia fermato poco dopo aver ripreso la marcia, che sia stato trainato dal carrello fornito dalla stessa ditta , prova che era stata CP_2 articolata tardivamente dal danneggiato e non era stata ammessa in primo grado.
In conclusione, la documentazione prodotta dall'appellato in primo grado ed utilizzata dal giudice di prime cure per la decisione non è sufficiente per dimostrare la dinamica del danneggiamento, la sussistenza dei danni lamentati ed il nesso di causalità tra danni e sinistro, specie in ragione delle specifiche contestazioni sollevate dall'appellante sin dalla comparsa di costituzione e risposta. La motivazione non da conto delle difese dell'attuale appellato, né indica quale sia il ragionamento seguito per affermare che il danneggiamento lamentato dal sia la conseguenza del blocco del veicolo nel CP_2 fango, ed è pertanto insufficiente a fondare una sentenza di condanna.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, odierno appellato, impone la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda risarcitoria.
3. L'accoglimento dell'appello ed il rigetto della domanda risarcitoria impone la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza n. 278/2020, documentati in atti (bonifico di € 20.592,96 del
13.06.2020)
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe minime (vista l'assenza di istruttoria e la semplicità delle questioni affrontate) previste per le cause di valore inferiore ad € 26.000 dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851 per la fase decisionale); €
2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 278/2020, così provvede:
[...]
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_2
pag. 4/5 2. condanna alla restituzione della somma di € 20.592,96 in Controparte_2 favore di oltre interessi dal 13.6.2020 al soddisfo;
CP_3
3. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 5.446,00 per compensi ed €
362,00 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 24.06.2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5