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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2800 /2024
Composto dai Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Nel giudizio tra:
nato il [...] , a [...] , difeso dall'avv. TORRE Persona_1
SERENA e avv. FEDERICA VERONELLI
, nata il [...] , a [...] , difesa dall'avv. GRASSI Controparte_1
SAMANTHA e avv. ALESSIO BONNI
Con l'intervento del PM
Avente a oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con le seguenti conclusioni congiunte come da ricorso:
“CHIEDONO che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga i seguenti
PATTI E CONDIZIONI
1) disporre l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 Per_3
e residenza anagrafica presso la casa materna sita in Massa (MS), Loc. Canevara, Viottolo della Strinata n. 6 di proprietà della IG.ra madre della IG.ra . La Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione all'istruzione,
P a g . 1 | 3 all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei figli sarà esercitata in via esclusiva dal genitore con il quale gli stessi di volta in volta si troveranno, nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute dei figli stessi;
2) stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e a fine Per_2 Per_3 settimana alterni prelevandoli il venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 in periodo non scolastico) e sino al lunedì mattina quando riaccompagnerà i figli a scuola (o sino alle ore 10 in periodo non scolastico) e inoltre: nelle settimane in cui i figli il fine settimana sono con la madre, dal giovedì all'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 in periodo non scolastico) al venerdì con accompagnamento a scuola (o sino alle ore 10 in periodo non scolastico),
- nelle settimane in cui i figli il fine settimana sono con il padre, quest'ultimo potrà tenerli anche dal lunedì all'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 in periodo non scolastico) sino al martedì con accompagnamento a scuola (o sino alle ore 10 in periodo non scolastico),
Durante le vacanze natalizie staranno sempre con il padre la sera della vigilia (24 dicembre)
e con la madre il giorno di Natale (25 dicembre). Trascorreranno una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 26-31 e 1-6 gennaio ed altresì alternando i giorni 1/6 gennaio. I minori alterneranno fra i genitori i giorni di Pasqua
e Pasquetta ed i tre giorni di vacanza precedenti e successivi;
il genitore che tiene i bimbi a Pasqua li riaccompagnerà dall'altro prima di cena;
trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il
30 maggio;
i minori trascorreranno con ciascun genitore il rispettivo compleanno del genitore e trascorreranno la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà, dalla mattina alle 10,00 o dall'uscita da scuola sino al giorno successivo quando sarà riaccompagnato da ciascun genitore o a scuola.
3) stabilire che il IG. resterà ad abitare nella casa familiare sita in Montignoso (MS) Per_1 via Orfeo Lenzetti n. 49, di cui il comproprietario con suo fratello e sua madre;
la Per_1
IG.ra e i bambini abiteranno in Massa (MS), Loc. Canevara, Viottolo della Strinata CP_1
n. 6 presso la casa di proprietà della IG.ra , madre della IG.ra ; disporre Parte_1 CP_1 che il padre provveda a corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli entro il 15 di ogni mese, sul conto corrente MPS Spa intestato alla IG.ra
[...]
(Iban: [...], BIC/SWIFT: PASCITM1Y51) la somma CP_1 mensile di € 350,00 per ciascuno figlio (totale € 700,00). Tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT. Le spese straordinarie relative ai figli minori da intendersi quelle di cui al protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Massa saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. A parziale modifica del citato protocollo le parti concordano espressamente che le spese ordinarie per la mensa scolastica ed il corredo scolastico di inizio anno siano sostenute dai genitori nella misura del 50%;
5) stabilire che la IG.ra avrà diritto a percepire intero (100%), il c.d. Assegno Unico, CP_1
a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
i figli saranno fiscalmente a carico di ciascun genitore al 50% e pertanto i genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria ai fini di poter usufruire delle detrazioni di legge;
7) entrambi i genitori si concedono reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio di documenti validi per l'espatrio a ciascuno di loro e per i figli minori;
P a g . 2 | 3 8) le parti precisano e convengono che il conto corrente tra loro cointestato n. 7599 intrattenuto con Banca BPM S.p.A., Filiale n. 2639, sarà estinto al più presto, con divisione al 50% ciascuno del saldo attivo;
9) le parti precisano e convengono che il libretto postale 95466824 acceso presso Controparte_2
formalmente intestato alla figlia sarà cointestato e/o sia concessa la delega alla
[...] Per_2 movimentazione oltre che a , anche al IG. – congiuntamente tra di Controparte_1 Per_1 loro. Nel caso in cui non fosse possibile cointestare il conto già esistente le parti provvederanno ad aprire un nuovo conto in cui verseranno la somma spettante ad e poi chiuderanno il Per_2 libretto postale n. 95466824;
10) la IG.ra si impegna a trasferire la residenza propria e dei figli entro un mese CP_1 dall'omologa delle presenti condizioni;
11) le spese e competenze legali si intendono compensate tra le parti.”
Udito il relatore nella camera di consiglio del 20.1.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 04/12/2024, le parti sopra generalizzate chiedevano congiuntamente a questo Tribunale l'omologa degli accordi di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 14.1.25, tenutasi in modalità cartolare , le parti confermavano la volontà di ottenere pronuncia di omologa alle condizioni di cui al ricorso.
***
Osserva il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale, visto il parere favorevole del
PM, che devono essere omologate le condizioni di cui al ricorso. Dette pattuizioni, infatti, non risultano in contrasto con l'interesse della prole minore.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. Omologa gli accordi intervenuti tra e risultanti Persona_1 Controparte_1 dal ricorso congiunto, come in epigrafe riportate .
2. Manda alla Cancelleria per quanto di propria competenza.
Massa, li 20/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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