Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2083 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide Carta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13/04/1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 29/08/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Capoterra.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
29/08/2009 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2
dello stato civile del Comune di Capoterra, anno 2009, numero 40, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Capoterra il 29.08.2009 tra e , trascritto Parte_2 Parte_1 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Capoterra con atto trascritto al n. 40 parte II, anno 2009, Seria A, ordinando all'Ufficiale dello
Pag. 2 di 4 Stato Civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
b) Confermarsi per il resto ogni condizione di cui alla separazione personale pronunciata con sentenza n.ro 2353/2024, che si riportano:
Sull'accordo delle parti:
2. i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza e/o domicilio dove riterranno opportuno, salvo l'obbligo del reciproco rispetto;
3. affida le figlie minori (Cagliari, 11 luglio 2011) e (Cagliari, 19 giugno Per_1 Per_2 2017), ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, ai soli fini anagrafici, presso la madre;
entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive, ricreative, scolastiche ed extrascolastiche e alla scelta della residenza abituale delle figlie, tenuto conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
4. quanto ai rapporti e alla frequentazione dei genitori con le figlie:
il sig. terrà con sé le figlie per 4 ore settimanali, durante il pomeriggio di una giornata Pt_1 lavorativa (da individuarsi, preferibilmente e salvo diverso accordo con la coniuge, tra il mercoledì e il giovedì) nonché a settimane alterne dalle ore 13:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica;
previo accordo, durante le vacanze estive, sarà possibile per il sig. Pt_1 tenere con sé le bambine per quindici giorni anche non consecutivi, pernottamenti compresi e sempre sotto sua stretta sorveglianza;
poiché è interesse comune delle parti addivenire a un incremento graduale ed effettivo dei tempi di permanenza delle minori con il padre, è contemplata fin d'ora la reciproca e rispettiva disponibilità all'intensificazione pernottamenti, non appena verranno individuate delle soluzioni logistiche confacenti all'interesse delle minori;
quanto alle festività comandate, le parti si accordano per una turnazione da pianificarsi di anno in anno secondo il principio dell'alternanza, sempre salvo diverse intese e con opportuno riguardo alle preferenze delle figlie;
i coniugi potranno derogare, sempre di comune accordo, ai meccanismi di turnazione odiernamente previsti in funzione delle diverse necessità delle figlie e degli eventuali impegni indifferibili che dovessero incidere sul calendario predisposto;
5. quanto ai profili patrimoniali:
dispone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2 un importo complessivamente pari a euro 300,00, a mezzo bonifico bancario da disporsi entro il giorno 30 di ogni mese, quale contributo al mantenimento delle figlie minori;
tele importo sarà rivalutato annualmente secondo ISTAT, a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza;
i coniugi ripartiranno al 50% le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, da pianificarsi in ogni caso di comune accordo e in conformità alle linee guida elaborate dal CFN
29.11.2017;
6. La signora percepirà integralmente l'importo dell'Assegno Unico riconosciuto Pt_2 in favore delle comuni figlie e . Per_1 Per_2
7. dà atto che i coniugi confermano di essere autonomi dal punto di vista patrimoniale, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia tipo di contributo al loro mantenimento;
Pag. 3 di 4 8. quanto all'utilizzo dell'unità immobiliare sita in Capoterra, nella loc. Sa Perda de su Gattu nn. 14/16, proprietà esclusiva del sig. e distinta al NCEU al foglio n. 15, particella n. Pt_1 605, categoria A3, superficie 7 vani, rendita catastale euro 506,13, assegna il primo piano dell'immobile, con accesso dal civico n. 14, a affinché possa ivi Parte_2 dimorare con le figlie non economicamente autonome, mentre il piano seminterrato, con accesso dal civico n. 16, resterà ad uso pieno ed esclusivo del sig. assieme al sottotetto, Pt_1 attualmente adibito a locale di sgombero, e al magazzino situato sul retro dell'immobile;
9. quanto allo spazio esterno, resterà ad uso della sig.ra e delle figlie la porzione Pt_2 situata sulla destra rispetto al civico 14, ove è installato il barbecue, la parte retrostante alla casa fino al punto in cui si trovano la finestra del bagno e l'impianto caldaia/gas, nonché la parte prospiciente l'ingresso dell'abitazione, con il restante spazio che resterà, per inverso, ad uso del sig. il costo necessario per la suddivisione materiale degli spazi esterni verrà Pt_1 sostenuto integralmente dalla sig.ra Pt_2
10. i coniugi divideranno in parti eguali le spese per l'utenza elettrica, fintanto che il sig. non provvederà, a sue spese, all'installazione di un autonomo contatore a monitoraggio Pt_1 dei consumi relativi agli ambienti a suo uso;
verranno, inoltre, suddivisi al 50% i costi per le tasse e tributi, nonché ogni altro eventuale onere di spesa riconducibile al bene, con la precisazione che saranno di competenza esclusiva di ciascun coniuge tutte le spese relative a riparazioni/sostituzioni/manutenzioni e/o interventi di qualsivoglia tipologia sulle porzioni d'immobile a loro uso, compreso ogni componente/impianto/strumento/elettrodomestico ivi installato;
quanto ai consumi del gas, questi saranno ripartiti in base ai consumi effettivi di ciascuna subunità, in quanto il sig. provvederà a munire la porzione a suo uso di un Pt_1 autonomo sistema di somministrazione;
11. l'utilizzo del bene come da modalità di cui al punto 8 potrà necessitare di correttivi legati a garantire una maggior privacy e fruibilità degli ambienti di rispettiva pertinenza, con possibilità che le parti si accordino per concedersi, rispettivamente e in futuro, l'utilizzo di uno o più vani di spettanza dell'altro coniuge, anche previo intervento edile ed in vista del futuro procedimento di divorzio che verrà incardinato;
12. le parti, fin d'ora, si accordano per procedere tempestivamente e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza al completo sgombero dai beni di loro esclusiva proprietà dalle porzioni d'immobile rispettivamente assegnate;
quanto ai beni mobili, compresi preziosi, suppellettili e soprammobili, i coniugi confermano di aver già provveduto alla loro divisione e di non aver null'altro da eccepire in relazione a sperequazioni sul valore degli stessi;
13. i coniugi si concedono fin d'ora l'autorizzazione per la concessione ed il rinnovo del passaporto e del documento d'identità, anche per le minori, valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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