Sentenza 19 aprile 1984
Massime • 4
Ai fini della Determinazione del dies a quo della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore (art. 2948 n. 4 cod. civ.), la quale è sospesa in pendenza di un rapporto di lavoro privo della garanzia della stabilità, grava sul datore di lavoro l'Onere di fornire la dimostrazione dell'assunto che detta garanzia sussistesse già prima dell'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970. ( V 1268/76, mass n 379956).*
La tutela costituzionale del diritto alla retribuzione non riguarda anche gli scatti di anzianità, la cui disciplina, non essendo essi previsti da alcuna norma di legge, è rimessa all'autonomia privata, collettiva o individuale. ( V 1845/83, mass n 426677; ( V 6959/82, mass n 424622; ( V 6798/82, mass n 424431).*
Nel terzo comma dell'art. 37 cost., che garantisce ai minori, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione, l'espressione "parità di lavoro" va intesa non come parità di rendimento ma come parità di funzioni lavorative. Pertanto, il datore di lavoro, mentre può tener conto della minore età all'atto dell'inquadramento, in relazione all'eventuale inferiore attitudine lavorativa del lavoratore non maggiorenne, non può corrispondere al medesimo, una volta che lo abbia inserito in una determinata classe o categoria, una retribuzione inferiore a quella minima prevista per tale inquadramento.*
Ai fini dell'art. 37, terzo comma, della Costituzione, il limite dell'età minorile è quello fissato dalla legge per l'acquisto della capacità di agire generale e, quindi, per il tempo anteriore alla riforma della legge 8 marzo 1975 n. 39 (che ha fissato la maggiore età al compimento del diciottesimo anno) il compimento del ventunesimo anno di età, non rilevando in contrario il riconoscimento ai diciottenni - ad opera dell'abrogato art. 3 cod. civ. - della capacità di agire in materia di lavoro. ( Conf 3955/81, mass n 414609; ( Conf 2470/80, mass n 406200; ( Conf 4814/78, mass n 394510; ( Conf 3060/78, mass n 392506).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/1984, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1984 |
Testo completo
Ai fini dell'art. 37, terzo comma, della Costituzione, il limite dell'età minorile è quello fissato dalla legge per l'acquisto della capacità di agire generale e, quindi, per il tempo anteriore alla riforma della legge 8 marzo 1975 n. 39 (che ha fissato la maggiore età al compimento del diciottesimo anno) il compimento del ventunesimo anno di età, non rilevando in contrario il riconoscimento ai diciottenni - ad opera dell'abrogato art. 3 cod. civ. - della capacità di agire in materia di lavoro. ( Conf 3955/81, mass n 414609; ( Conf 2470/80, mass n 406200; ( Conf 4814/78, mass n 394510; ( Conf 3060/78, mass n 392506).*