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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Controparte_1
E
, nato ad [...] il [...] Persona_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Bolner Andrea e domiciliati presso il suo studio in Trento corso 3 Novembre n.8, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 21.06.2008 in
Tenno
- preso atto che all'udienza del 29.04.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 22.07.2021 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 25.05.2021 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Persona_1 Controparte_1
trascritto al n. 7 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Tenno per l'anno 2008 alle seguenti condizioni:
1) i figli e restano affidati Persona_2 Persona_3
congiuntamente ad entrambi i genitori e continueranno a convivere prevalentemente con la madre, presso l'unità immobiliare all'uopo locata in
Arco, via Jacopo Mattei n. 6;
2) il IG , compatibilmente con le proprie esigenze Persona_1
lavorative e quelle di studio, culturali e ricreative dei figli, potrà/dovrà tenerli con sè due pomeriggi infrasettimanali, previo accordo con la IGa ed a fine settimana alterni dal sabato alle ore 9.00 alla domenica CP_1
alle ore 21.00 con possibilità di pernotto dei minori presso la sua abitazione;
pag. 2 di 4 3) il padre potrà/dovrà tenere con sé i figli durante le vacanze di Natale per almeno cinque giorni consecutivi, quelle di Pasqua per almeno tre giorni consecutivi e quelle estive per almeno sette giorni consecutivi;
i minori potranno trascorrere la Pasqua con uno dei genitori ed il Natale con l'altro alternando poi le Festività per l'anno successivo;
il tutto salvo diversi accordi dei ricorrenti;
4) nel caso di assenza di uno dei due ricorrenti dovuto a ricoveri medici, o altri eventi tali da impedire straordinariamente l'espletamento degli impegni previsti ai punti precedenti, spetterà all'altro coniuge tenere con sé
i figli minori;
si concorda in ogni caso che nella ipotesi sopradescritta i figli potranno essere accuditi eccezionalmente anche dai nonni;
5) l'importo mensile dovuto dal IG per il concorso al Persona_1
mantenimento dei figli viene convenuto in complessivi € 590,98, da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente che la IGa gli indicherà; la somma andrà rivalutata CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 1.3.2026;
6) il IG verserà altresì la somma mensile di € 100,00 Persona_1
(cento) quale contributo al pagamento del canone di locazione sostenuto dalla IGa CP_1
7) il IG rimborserà alla IGa a fronte di Persona_1 CP_1
presentazione di idonea documentazione, il 60% delle spese straordinarie in relazione alle necessità dei figli, intendendosi per tali quelle indicate nel protocollo del CNF del 2017 che le parti dichiarano di conoscere integralmente. In ogni caso tutte le spese aventi carattere straordinario andranno previamente concordate tra i coniugi qualora siano superiori ad €
100,00;
pag. 3 di 4 8) Le parti rilasciano sin d'ora autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto o del documento di espatrio per i figli minori;
9) spese di lite interamente a carico di ciascuna delle parti pro quota;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Controparte_1
E
, nato ad [...] il [...] Persona_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Bolner Andrea e domiciliati presso il suo studio in Trento corso 3 Novembre n.8, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 21.06.2008 in
Tenno
- preso atto che all'udienza del 29.04.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 22.07.2021 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 25.05.2021 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Persona_1 Controparte_1
trascritto al n. 7 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Tenno per l'anno 2008 alle seguenti condizioni:
1) i figli e restano affidati Persona_2 Persona_3
congiuntamente ad entrambi i genitori e continueranno a convivere prevalentemente con la madre, presso l'unità immobiliare all'uopo locata in
Arco, via Jacopo Mattei n. 6;
2) il IG , compatibilmente con le proprie esigenze Persona_1
lavorative e quelle di studio, culturali e ricreative dei figli, potrà/dovrà tenerli con sè due pomeriggi infrasettimanali, previo accordo con la IGa ed a fine settimana alterni dal sabato alle ore 9.00 alla domenica CP_1
alle ore 21.00 con possibilità di pernotto dei minori presso la sua abitazione;
pag. 2 di 4 3) il padre potrà/dovrà tenere con sé i figli durante le vacanze di Natale per almeno cinque giorni consecutivi, quelle di Pasqua per almeno tre giorni consecutivi e quelle estive per almeno sette giorni consecutivi;
i minori potranno trascorrere la Pasqua con uno dei genitori ed il Natale con l'altro alternando poi le Festività per l'anno successivo;
il tutto salvo diversi accordi dei ricorrenti;
4) nel caso di assenza di uno dei due ricorrenti dovuto a ricoveri medici, o altri eventi tali da impedire straordinariamente l'espletamento degli impegni previsti ai punti precedenti, spetterà all'altro coniuge tenere con sé
i figli minori;
si concorda in ogni caso che nella ipotesi sopradescritta i figli potranno essere accuditi eccezionalmente anche dai nonni;
5) l'importo mensile dovuto dal IG per il concorso al Persona_1
mantenimento dei figli viene convenuto in complessivi € 590,98, da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente che la IGa gli indicherà; la somma andrà rivalutata CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 1.3.2026;
6) il IG verserà altresì la somma mensile di € 100,00 Persona_1
(cento) quale contributo al pagamento del canone di locazione sostenuto dalla IGa CP_1
7) il IG rimborserà alla IGa a fronte di Persona_1 CP_1
presentazione di idonea documentazione, il 60% delle spese straordinarie in relazione alle necessità dei figli, intendendosi per tali quelle indicate nel protocollo del CNF del 2017 che le parti dichiarano di conoscere integralmente. In ogni caso tutte le spese aventi carattere straordinario andranno previamente concordate tra i coniugi qualora siano superiori ad €
100,00;
pag. 3 di 4 8) Le parti rilasciano sin d'ora autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto o del documento di espatrio per i figli minori;
9) spese di lite interamente a carico di ciascuna delle parti pro quota;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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