CA
Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539/2023 + 588/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite civili di appello iscritte ai nn. r.g. 539/2023 e 588/2023 promosse da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MENGHINI Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O AVV CRISCUOLI ROBERTO VIA
SAN MARTINO 23 ANCONApresso il difensore avv. MENGHINI ANDREA
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE IN 539/2023 RG
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE IN 588/2023 RG contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRACCI Controparte_1 C.F._2
GIULIANO e dell'avv. SCIPIONI FABIO ( VIA LUIGI EINAUDI N. 298 C.F._3
pagina 1 di 15 INT. 2 62012 CIVITANOVA MARCHE;
, elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 8 C/O
AVV. MARIA SILVIA GALMOZZI ANCONApresso il difensore avv. STRACCI GIULIANO
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE IN 539/2023
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE IN 588/2023 RG
nonchè
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
INTERVENUTO
OGGETTO: Riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 1399/2020 del 22 dicembre 2020 della Corte di Appello di Ancona.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 settembre 2024, svoltasi nella forma della trattazione scritta, le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER : Parte_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: in via istruttoria, previa ammissione, si opus, dei capitoli di prova non ammessi in primo grado, segnatamente i capitoli da 4 a 9 della seconda memoria 183 c.p.c., rimettere la controversia in istruttoria disponendo l'escussione dei testi indicati;
nel merito, accogliere il presente appello e, in totale riforma della impugnata sentenza, ovvero decidendo nel merito la controversia a seguito di annullamento della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, disporre in favore della sig.ra un assegno Parte_1
divorzile di € 500,00 o di quella somma che la Corte riterrà congrua.
Con vittoria del doppio grado del giudizio”
PER : Controparte_1
pagina 2 di 15 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta,
- dichiarare, inammissibile, improcedibile e comunque infondato l'appello proposto da
nei confronti della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 281/2020, Parte_1
depositata il 6.4.2020, non notificata, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto,
- respingere l'appello, così come proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di
Ascoli Piceno n. 281/2020, depositata il 6.4.2020, e conseguentemente,
- confermare, in ogni sua parte la sentenza impugnata del Tribunale di Ascoli Piceno n.
281/2020, depositata il 6.4.2020.
Il tutto con vittoria di spese e competenze legali anche del presente grado di giudizio e liquidazione con condanna al pagamento anche delle spese e competenze relativa all'esperito giudizio di legittimità avanti alla Corte di Cassazione, che ha cassato la precedente sentenza con rinvio”.
PER IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA:
“Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato, il ricorso per riassunzione in appello e
l'ordinanza resa dalla Cassazione;
considerato che a seguito di quanto statuito dalla cassazione appare necessario procedere all'istruttoria richiesta dalla parte ricorrente per la determinazione dell'an e quantum dell'assegno divorzile già escluso dal Tribunale di Ascoli Piceno
chiede l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti e comunque l'accoglimento del ricorso con determinazione in favore della parte istante di un assegno divorzile per un ammontare pari ad euro 200,00 o comunque nella misura ritenuta congrua”
pagina 3 di 15 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Risulta dalla sentenza impugnata, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno, che con ricorso ritualmente notificato, in uno con il decreto di fissazione udienza presidenziale,
instaurava nei confronti della moglie un procedimento Controparte_1 Parte_1
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con rito concordatario in Ascoli Piceno in data 14.10.2000, con atto trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno atto n. 224-2-A anno 2000; che chiedeva di ritenere l'autosufficienza economica di entrambi e di non riconoscere alcun assegno divorzile, di conservare la moglie la casa coniugale, concessa in comodato dai genitori di lei e di dare atto che si era già provveduto alla divisione di beni comuni.
Si costituiva spiegando domanda riconvenzionale di condanna di Parte_1
al pagamento in suo favore di un assegno di mantenimento di 500,00 Controparte_1
euro mensili oltre accessori.
Fallito il tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente del Tribunale, venivano emanati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 9.11.2017, confermandosi le condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 9.6.2016 n. 685/2016.
Con la sentenza n. 681/2020 del 6 aprile 2020, il Tribunale di Ascoli Piceno, accoglieva la richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, dato atto che non vi erano contrasti circa l'assegnazione della casa coniugale, in merito alla domanda di assegno divorzile:
• ne riteneva la diversità sostanziale rispetto al contributo di mantenimento del coniuge separato;
pagina 4 di 15 • premetteva che il diritto alla sua percezione doveva essere valutato secondo i parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità con pronuncia a Sezioni Unite
n. 18287 del 2018, che aveva confermato che il parametro (della conservazione) del tenore di vita non aveva più cittadinanza nel nostro sistema;
che l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno gravava sul coniuge richiedente l'assegno e che l'assegno svolgeva una finalità (anche o principalmente) assistenziale;
• evidenziato – in base alla stessa giurisprudenza – che l'assegno aveva ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa, nei casi in cui vi fosse stata la prova - di cui era onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio fosse stata direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge avesse sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass.
n. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019);
• ritenuto che per la decisione sulla domanda di assegno divorzile si doveva, quindi, assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio;
compiuto tale accertamento si doveva poi accertare se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, fossero frutto delle scelte condivise assunte in pagina 5 di 15 costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale;
• osservato che nel caso concreto le parti si erano sposate nell'anno 2000, quando il marito aveva 27 anni e la moglie 26; che la sentenza di separazione era stata pronunciata a seguito di ricorso giudiziale presentato dal ricorrente nell'anno
2012, dopo che, in ogni caso le parti, con scrittura privata del 30.11.2011, nel cercare di concordare una separazione consensuale, avevano comunque dichiarato che vivevano già separati a decorrere dall'anno 2006; che nulla aveva riferito la resistente (e conseguentemente nulla ha provato) sulle sue condizioni economiche durante il matrimonio, avendo allegato solo di aver dovuto chiudere un negozio di oggettistica di cui era titolare, di aver prestato attività lavorativa come assistente al pulmino per trasporto alunni e come baby sitter, mentre, quanto alle condizioni attuali, aveva riferito di vivere nell'abitazione coniugale, di proprietà dei genitori, di non svolgere alcuna attività lavorativa, pur avendo acquisito alcune competenze avendo frequentato corsi di formazione professionale, di percepire il reddito di cittadinanza;
• rilevato, di contro, che risultava dagli atti che il ricorrente prestava _1
regolare attività lavorativa percependo un reddito mensile di circa 1.400,00 euro e si vedeva costretto a pagare il canone di locazione dell'immobile in cui risiedeva pari a circa 400,00 euro comprensivo di spese condominiali;
• ritenuto che la convenuta, che ne aveva l'onere, non avesse provato che l'attuale disparità economico reddituale fosse frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio in base al contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune,
pagina 6 di 15 respingeva la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, regolando le spese di lite.
impugnava la sentenza innanzi alla Corte di Appello di Ancona, Parte_1
riproponendo la domanda di condanna dello al pagamento in suo favore _1
dell'assegno divorzile, e si costituiva l'appellato Controparte_1
La Corte di Appello con la sentenza n. 1399/2020 del 28 dicembre 2020, ravvisata una condizione di non autosufficienza economica della e ritenuta la necessità di Pt_1
assistenza della stessa, accoglieva l'appello e riconosceva alla un assegno _1
divorzile mensile di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
impugnava la sentenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che Controparte_1
con l'ordinanza n. 9061/2023 del 31 marzo 2023 accoglieva il ricorso e cassava la sentenza con rinvio.
Con ricorso depositato il 19 giugno 2023, iscritto al n. 539/2023 RG, Parte_1
riassumeva ritualmente il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Ancona in sede di rinvio e si costituiva . Controparte_1
Anche depositava separato ricorso in riassunzione, iscritto al n. Controparte_1
588/2023 R.G., che veniva riunito al precedente.
All'udienza del 10.09.2024, raccolte le precisazioni delle conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) L'ordinanza della Corte di Cassazione.
pagina 7 di 15 Con l'ordinanza n. 9061/23, depositata il 31 marzo 2023 la Suprema Corte ha cassato la precedente sentenza di appello con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione, ritenendo che:
• la sentenza impugnata aveva giustificato l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, nella misura indicata, in funzione preminentemente assistenziale, avendo registrato uno squilibrio reddituale-patrimoniale tra gli ex coniugi e valorizzato, quale contributo dato dall'appellante alla formazione del patrimonio comune, e quindi in chiave compensativa-perequativa, la circostanza che la residenza familiare era stata fissata presso l'abitazione dei genitori della richiedente nonché l'attività lavorativa dalla stessa espletata come baby sitter e come assistente su un pulmino per trasporto bambini;
• questa impostazione non era in linea con la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018;
• la principale e imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno comportava la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale;
• nella specie, era mancata un'effettiva valutazione dei presupposti dell'assegno divorzile in quanto si doveva accertare: a) l'effettiva mancanza della
"indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa;
b) in caso di accertamento dell'autosufficienza ma di riscontro di uno squilibrio reddituale-patrimoniale, se vi fosse stata la necessità pagina 8 di 15 di compensare uno dei coniugi per il particolare contributo che lo stesso avesse dimostrato di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, con sacrificio delle proprie concrete (e non ipotetiche) aspettative professionali (cfr. Cass.civ.21234/2019, 5603/2020,
22499/2021);
• il giudice di appello, non si era pertanto conformato ai principi sopra richiamati, riconoscendo all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, sulla base di un mero lo squilibrio fra le due posizioni reddituali e giungendo ad affermare, pur in assenza di un accertamento condotto secondo i principi sopra illustrati, la prevalenza di tale componente senza in alcun modo spiegarne le ragioni.
B) Il giudizio di riassunzione a seguito di rinvio
Va premesso che (da ultimo vds. Cass. n. 15143 del 31 maggio 2021) il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Inoltre, va rammentato che secondo un orientamento unanime nella giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 3475 del 9 marzo 2001, Cass. 14892 del 17 novembre pagina 9 di 15 2000 e Cass. n. 5901 del 18 giugno 1994), nel giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado riformata in appello deve considerarsi caduta definitivamente.
Conclusivamente sul punto, va quindi rammentato che (vds. Cass. n. 14892 del 17 novembre 2000) il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (nella specie, per violazione di legge) non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, ne' di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
Preliminarmente si dispone la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n.
588/2023 RG originato dalla riassunzione del medesimo giudizio proposta da _1
.
[...]
Le questioni preliminari
pagina 10 di 15 2) INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE SPIEGATE DA NEL PRESENTE Parte_1
GIUDIZIO DI RINVIO ISCRITTO AL N. 539/2023 R.G. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DELLA REFORMATIO IN PEIUS NELL'APPELLO CIVILE- PER MANCATA PRESENTAZIONE
DEL RICORSO INCIDENTALE IN CASSAZIONE.
Precede in ordine logico, l'esame del motivo con cui sostiene Controparte_1
l'inammissibilità della nuova domanda spiegata in questa sede di rinvio, rispetto a quella fatta valere innanzi alla Suprema Corte.
In sintesi, deduce che “ nelle conclusioni spiegate nel _1 Parte_1
controricorso ex art. 370 c.p.c. del 22.12.2021 avanti alla Corte di Cassazione ha concluso “ Pertanto, visto quanto sopra si chiede il rigetto del ricorso per Cassazione avversario e la conferma della sentenza 1399/2020 emessa dalla Corte di Appello di
Ancona nel giudizio n. 1143/2020 RG, pubblicata in data 28.12.2020. Con conseguente condanna del ricorrente alle spese del presente grado di Cassazione.”
Senza aver proposto ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c., ha poi formulato in Pt_1
sede di rinvio le nuove domande in premessa riportate: “la domanda nel giudizio di rinvio così come formulata da è inammissibile, in quanto la stessa non ha Parte_1
presentato nei termini di legge di cui all'art. 371 c.p.c. ricorso incidentale avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona n. 1399/2020 nel giudizio n.
1143/2020 RG, pubblicata in data 28.12.2020; detta Sentenza è stata impugnata dal solo con ricorso per cassazione e non impugnata con ricorso incidentale Controparte_1
da , quest'ultima non può ora chiedere la riforma di tale sentenza in Parte_1
modo più favorevole rispetto a quanto statuito con la sentenza della Corte di Appello di
Ancona, facendo venir in tal modo meno la rilevanza giuridica del ricorso incidentale per cassazione previsto e disciplinato dall'art. 371 c.p.c.”.
pagina 11 di 15 Nulla ha replicato sul punto la Pt_1
L'eccezione è manifestamente infondata.
Sono stati illustrati in premessa gli effetti del giudizio rescindente ed i limiti di quello rescissorio, sicchè la domanda su cui la Corte deve pronunziare non può che essere quella originaria innanzi al Tribunale, rispetto alla quale non si registrano variazioni, visto che da sempre la ha richiesto che le fosse riconosciuto un assegno Pt_1
divorzile di 500,00 euro mensili o di altra somma ritenuta congrua.
3)INFONDATEZZA DELLA DOMANDA SPIEGATA NEL GIUDIZIO DI RINVIO –
INAMMISSIBILITA' DEI NUOVI FATTI E DOCUMENTI PRODOTTI NEL PRESENTE
GIUDIZIO DI RINVIO.
Deduce che la ha prodotto nel presente giudizio documentazione _1 Pt_1
inammissibile in quanto tardiva, riferita a circostanze risalenti a quando aveva 17 anni, nonché ad un trauma contusivo patito nel 2019.
Va premesso che dagli atti di parte del giudizio di primo grado, non si Pt_1
rinvengono riferimenti alla patologia o alle circostanze oggetto dell'eccezione, mentre la stessa – nel ricorso in riassunzione – sostiene che “con il presente atto si Pt_1
intende, quindi, dare seguito al giudizio rescissorio, facendo presente, come avvenuto nel giudizio di legittimità, che la sig.ra è affetta anche da neuropatia arti Parte_1
inferiori post trauma rachide lombo-sacrale, crisi neurologiche iper-cinetiche, sindrome ansioso- depressiva, tanto che ha presentato la domanda per invalidità civile. . . .”.
Il presente giudizio è regolato dall'art. 4 della legge n. n. 898/1970 e .s.m., sicchè si svolge secondo il rito camerale e la giurisprudenza ha più volte affermato che l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa pagina 12 di 15 considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali.
Ora, la particolarità nel caso di specie è che le circostanze in esame sono state dedotte e documentate in sede di legittimità (in modo sicuramente inammissibile) ed ora vengono riproposte nella fase di rinvio, disciplinata dagli artt. 392 e seg. c.p.c..
L'art. 394 c.p.c. prevede che in detta fase le parti conservano la medesima precedente posizione processuale e, con riferimento alle possibilità istruttorie, ammette la sola deferibilità del giuramento decisorio.
Anche se, in generale, la Suprema Corte sostiene che (per tutte vds. Cass. n. 27736 del
22 settembre 2022)nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.
Quindi, nel giudizio di rinvio – ancorchè si svolga nelle forme previste per il procedimento davanti al giudice del rinvio – è inibita alle parti ogni attività, assertiva o istruttoria, che non trovi diretto fondamento nella pronunzia della Corte remittente.
Ne deriva che tutte le circostanze e la documentazione oggetto dell'eccezione di controparte sono effettivamente inammissibili.
Tuttavia, le stesse sarebbero anche irrilevanti essendo riferite a fatti accaduti molto dopo la cessazione della convivenza (addirittura nel 2019) o mai dedotti in precedenza
(le patologie risalenti all'età giovanile).
pagina 13 di 15 Il merito del giudizio
Invero, al netto delle circostanze e dei documenti ritenuti inammissibili, o comunque infondati, la domanda di assegno divorzile spiegata da è infondata e Parte_1
deve essere respinta.
In tal senso militano – secondo l'ordine logico delle valutazioni da operarsi da parte del giudice di merito, così come rammentate dalla Suprema Corte – le seguenti circostanze e condotte delle parti:
• con la scrittura privata del 30 novembre 2011 i coniugi hanno concordemente ammesso che la loro convivenza – iniziata con il matrimonio celebrato il 14 ottobre 2000 - era cessata sin dal 2006;
• tenuto conto dell'estrema ridotta durata della convivenza (solo sei anni), non risultano prove relative alle scelte operate dalla coppia durante il matrimonio riferibili ai condizionamenti subiti dalle aspettative economiche della Pt_1
frustrate dallo scopo comune della vita familiare, essendo effettivamente insufficiente a tal fine il riferimento al fatto di aver chiuso un negozio di oggettistica di cui era titolare e di aver lavorato come assistente su uno scuolabus e come baby sitter;
• la disparità economica con il coniuge non è dunque riconducibile a quelle scelte ovvero alla necessità di adeguare le proprie scelte – anche economiche – allo scopo familiare ed alla formazione del patrimonio comune, mentre è irrilevante che lo abbia goduto della gratuità dell'abitazione familiare messa a _1
disposizione dai genitori della trattandosi di circostanza estranea alle Pt_1
condizioni economiche dei due ex coniugi.
pagina 14 di 15 La era dunque onerata della relativa prova che, invece, difetta, sicchè la sua Pt_1
domanda di assegno divorzile deve essere respinta.
Nel caso di specie le ragioni dell'esito complessivo del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di legittimità.
Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo atteso che il giudizio di rinvio non è un'impugnazione, ma la fase rescissoria del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti di rinvio iscritti ai nn. 539/2023 e 588/2023 RG, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta la domanda di;
Parte_1
• compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle di legittimità.
Ancona, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite civili di appello iscritte ai nn. r.g. 539/2023 e 588/2023 promosse da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MENGHINI Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O AVV CRISCUOLI ROBERTO VIA
SAN MARTINO 23 ANCONApresso il difensore avv. MENGHINI ANDREA
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE IN 539/2023 RG
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE IN 588/2023 RG contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRACCI Controparte_1 C.F._2
GIULIANO e dell'avv. SCIPIONI FABIO ( VIA LUIGI EINAUDI N. 298 C.F._3
pagina 1 di 15 INT. 2 62012 CIVITANOVA MARCHE;
, elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 8 C/O
AVV. MARIA SILVIA GALMOZZI ANCONApresso il difensore avv. STRACCI GIULIANO
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE IN 539/2023
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE IN 588/2023 RG
nonchè
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
INTERVENUTO
OGGETTO: Riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 1399/2020 del 22 dicembre 2020 della Corte di Appello di Ancona.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 settembre 2024, svoltasi nella forma della trattazione scritta, le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER : Parte_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: in via istruttoria, previa ammissione, si opus, dei capitoli di prova non ammessi in primo grado, segnatamente i capitoli da 4 a 9 della seconda memoria 183 c.p.c., rimettere la controversia in istruttoria disponendo l'escussione dei testi indicati;
nel merito, accogliere il presente appello e, in totale riforma della impugnata sentenza, ovvero decidendo nel merito la controversia a seguito di annullamento della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, disporre in favore della sig.ra un assegno Parte_1
divorzile di € 500,00 o di quella somma che la Corte riterrà congrua.
Con vittoria del doppio grado del giudizio”
PER : Controparte_1
pagina 2 di 15 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta,
- dichiarare, inammissibile, improcedibile e comunque infondato l'appello proposto da
nei confronti della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 281/2020, Parte_1
depositata il 6.4.2020, non notificata, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto,
- respingere l'appello, così come proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di
Ascoli Piceno n. 281/2020, depositata il 6.4.2020, e conseguentemente,
- confermare, in ogni sua parte la sentenza impugnata del Tribunale di Ascoli Piceno n.
281/2020, depositata il 6.4.2020.
Il tutto con vittoria di spese e competenze legali anche del presente grado di giudizio e liquidazione con condanna al pagamento anche delle spese e competenze relativa all'esperito giudizio di legittimità avanti alla Corte di Cassazione, che ha cassato la precedente sentenza con rinvio”.
PER IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA:
“Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato, il ricorso per riassunzione in appello e
l'ordinanza resa dalla Cassazione;
considerato che a seguito di quanto statuito dalla cassazione appare necessario procedere all'istruttoria richiesta dalla parte ricorrente per la determinazione dell'an e quantum dell'assegno divorzile già escluso dal Tribunale di Ascoli Piceno
chiede l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti e comunque l'accoglimento del ricorso con determinazione in favore della parte istante di un assegno divorzile per un ammontare pari ad euro 200,00 o comunque nella misura ritenuta congrua”
pagina 3 di 15 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Risulta dalla sentenza impugnata, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno, che con ricorso ritualmente notificato, in uno con il decreto di fissazione udienza presidenziale,
instaurava nei confronti della moglie un procedimento Controparte_1 Parte_1
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con rito concordatario in Ascoli Piceno in data 14.10.2000, con atto trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno atto n. 224-2-A anno 2000; che chiedeva di ritenere l'autosufficienza economica di entrambi e di non riconoscere alcun assegno divorzile, di conservare la moglie la casa coniugale, concessa in comodato dai genitori di lei e di dare atto che si era già provveduto alla divisione di beni comuni.
Si costituiva spiegando domanda riconvenzionale di condanna di Parte_1
al pagamento in suo favore di un assegno di mantenimento di 500,00 Controparte_1
euro mensili oltre accessori.
Fallito il tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente del Tribunale, venivano emanati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 9.11.2017, confermandosi le condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 9.6.2016 n. 685/2016.
Con la sentenza n. 681/2020 del 6 aprile 2020, il Tribunale di Ascoli Piceno, accoglieva la richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, dato atto che non vi erano contrasti circa l'assegnazione della casa coniugale, in merito alla domanda di assegno divorzile:
• ne riteneva la diversità sostanziale rispetto al contributo di mantenimento del coniuge separato;
pagina 4 di 15 • premetteva che il diritto alla sua percezione doveva essere valutato secondo i parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità con pronuncia a Sezioni Unite
n. 18287 del 2018, che aveva confermato che il parametro (della conservazione) del tenore di vita non aveva più cittadinanza nel nostro sistema;
che l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno gravava sul coniuge richiedente l'assegno e che l'assegno svolgeva una finalità (anche o principalmente) assistenziale;
• evidenziato – in base alla stessa giurisprudenza – che l'assegno aveva ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa, nei casi in cui vi fosse stata la prova - di cui era onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio fosse stata direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge avesse sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass.
n. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019);
• ritenuto che per la decisione sulla domanda di assegno divorzile si doveva, quindi, assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio;
compiuto tale accertamento si doveva poi accertare se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, fossero frutto delle scelte condivise assunte in pagina 5 di 15 costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale;
• osservato che nel caso concreto le parti si erano sposate nell'anno 2000, quando il marito aveva 27 anni e la moglie 26; che la sentenza di separazione era stata pronunciata a seguito di ricorso giudiziale presentato dal ricorrente nell'anno
2012, dopo che, in ogni caso le parti, con scrittura privata del 30.11.2011, nel cercare di concordare una separazione consensuale, avevano comunque dichiarato che vivevano già separati a decorrere dall'anno 2006; che nulla aveva riferito la resistente (e conseguentemente nulla ha provato) sulle sue condizioni economiche durante il matrimonio, avendo allegato solo di aver dovuto chiudere un negozio di oggettistica di cui era titolare, di aver prestato attività lavorativa come assistente al pulmino per trasporto alunni e come baby sitter, mentre, quanto alle condizioni attuali, aveva riferito di vivere nell'abitazione coniugale, di proprietà dei genitori, di non svolgere alcuna attività lavorativa, pur avendo acquisito alcune competenze avendo frequentato corsi di formazione professionale, di percepire il reddito di cittadinanza;
• rilevato, di contro, che risultava dagli atti che il ricorrente prestava _1
regolare attività lavorativa percependo un reddito mensile di circa 1.400,00 euro e si vedeva costretto a pagare il canone di locazione dell'immobile in cui risiedeva pari a circa 400,00 euro comprensivo di spese condominiali;
• ritenuto che la convenuta, che ne aveva l'onere, non avesse provato che l'attuale disparità economico reddituale fosse frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio in base al contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune,
pagina 6 di 15 respingeva la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, regolando le spese di lite.
impugnava la sentenza innanzi alla Corte di Appello di Ancona, Parte_1
riproponendo la domanda di condanna dello al pagamento in suo favore _1
dell'assegno divorzile, e si costituiva l'appellato Controparte_1
La Corte di Appello con la sentenza n. 1399/2020 del 28 dicembre 2020, ravvisata una condizione di non autosufficienza economica della e ritenuta la necessità di Pt_1
assistenza della stessa, accoglieva l'appello e riconosceva alla un assegno _1
divorzile mensile di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
impugnava la sentenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che Controparte_1
con l'ordinanza n. 9061/2023 del 31 marzo 2023 accoglieva il ricorso e cassava la sentenza con rinvio.
Con ricorso depositato il 19 giugno 2023, iscritto al n. 539/2023 RG, Parte_1
riassumeva ritualmente il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Ancona in sede di rinvio e si costituiva . Controparte_1
Anche depositava separato ricorso in riassunzione, iscritto al n. Controparte_1
588/2023 R.G., che veniva riunito al precedente.
All'udienza del 10.09.2024, raccolte le precisazioni delle conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) L'ordinanza della Corte di Cassazione.
pagina 7 di 15 Con l'ordinanza n. 9061/23, depositata il 31 marzo 2023 la Suprema Corte ha cassato la precedente sentenza di appello con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione, ritenendo che:
• la sentenza impugnata aveva giustificato l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, nella misura indicata, in funzione preminentemente assistenziale, avendo registrato uno squilibrio reddituale-patrimoniale tra gli ex coniugi e valorizzato, quale contributo dato dall'appellante alla formazione del patrimonio comune, e quindi in chiave compensativa-perequativa, la circostanza che la residenza familiare era stata fissata presso l'abitazione dei genitori della richiedente nonché l'attività lavorativa dalla stessa espletata come baby sitter e come assistente su un pulmino per trasporto bambini;
• questa impostazione non era in linea con la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018;
• la principale e imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno comportava la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale;
• nella specie, era mancata un'effettiva valutazione dei presupposti dell'assegno divorzile in quanto si doveva accertare: a) l'effettiva mancanza della
"indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa;
b) in caso di accertamento dell'autosufficienza ma di riscontro di uno squilibrio reddituale-patrimoniale, se vi fosse stata la necessità pagina 8 di 15 di compensare uno dei coniugi per il particolare contributo che lo stesso avesse dimostrato di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, con sacrificio delle proprie concrete (e non ipotetiche) aspettative professionali (cfr. Cass.civ.21234/2019, 5603/2020,
22499/2021);
• il giudice di appello, non si era pertanto conformato ai principi sopra richiamati, riconoscendo all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, sulla base di un mero lo squilibrio fra le due posizioni reddituali e giungendo ad affermare, pur in assenza di un accertamento condotto secondo i principi sopra illustrati, la prevalenza di tale componente senza in alcun modo spiegarne le ragioni.
B) Il giudizio di riassunzione a seguito di rinvio
Va premesso che (da ultimo vds. Cass. n. 15143 del 31 maggio 2021) il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Inoltre, va rammentato che secondo un orientamento unanime nella giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 3475 del 9 marzo 2001, Cass. 14892 del 17 novembre pagina 9 di 15 2000 e Cass. n. 5901 del 18 giugno 1994), nel giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado riformata in appello deve considerarsi caduta definitivamente.
Conclusivamente sul punto, va quindi rammentato che (vds. Cass. n. 14892 del 17 novembre 2000) il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (nella specie, per violazione di legge) non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, ne' di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
Preliminarmente si dispone la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n.
588/2023 RG originato dalla riassunzione del medesimo giudizio proposta da _1
.
[...]
Le questioni preliminari
pagina 10 di 15 2) INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE SPIEGATE DA NEL PRESENTE Parte_1
GIUDIZIO DI RINVIO ISCRITTO AL N. 539/2023 R.G. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DELLA REFORMATIO IN PEIUS NELL'APPELLO CIVILE- PER MANCATA PRESENTAZIONE
DEL RICORSO INCIDENTALE IN CASSAZIONE.
Precede in ordine logico, l'esame del motivo con cui sostiene Controparte_1
l'inammissibilità della nuova domanda spiegata in questa sede di rinvio, rispetto a quella fatta valere innanzi alla Suprema Corte.
In sintesi, deduce che “ nelle conclusioni spiegate nel _1 Parte_1
controricorso ex art. 370 c.p.c. del 22.12.2021 avanti alla Corte di Cassazione ha concluso “ Pertanto, visto quanto sopra si chiede il rigetto del ricorso per Cassazione avversario e la conferma della sentenza 1399/2020 emessa dalla Corte di Appello di
Ancona nel giudizio n. 1143/2020 RG, pubblicata in data 28.12.2020. Con conseguente condanna del ricorrente alle spese del presente grado di Cassazione.”
Senza aver proposto ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c., ha poi formulato in Pt_1
sede di rinvio le nuove domande in premessa riportate: “la domanda nel giudizio di rinvio così come formulata da è inammissibile, in quanto la stessa non ha Parte_1
presentato nei termini di legge di cui all'art. 371 c.p.c. ricorso incidentale avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona n. 1399/2020 nel giudizio n.
1143/2020 RG, pubblicata in data 28.12.2020; detta Sentenza è stata impugnata dal solo con ricorso per cassazione e non impugnata con ricorso incidentale Controparte_1
da , quest'ultima non può ora chiedere la riforma di tale sentenza in Parte_1
modo più favorevole rispetto a quanto statuito con la sentenza della Corte di Appello di
Ancona, facendo venir in tal modo meno la rilevanza giuridica del ricorso incidentale per cassazione previsto e disciplinato dall'art. 371 c.p.c.”.
pagina 11 di 15 Nulla ha replicato sul punto la Pt_1
L'eccezione è manifestamente infondata.
Sono stati illustrati in premessa gli effetti del giudizio rescindente ed i limiti di quello rescissorio, sicchè la domanda su cui la Corte deve pronunziare non può che essere quella originaria innanzi al Tribunale, rispetto alla quale non si registrano variazioni, visto che da sempre la ha richiesto che le fosse riconosciuto un assegno Pt_1
divorzile di 500,00 euro mensili o di altra somma ritenuta congrua.
3)INFONDATEZZA DELLA DOMANDA SPIEGATA NEL GIUDIZIO DI RINVIO –
INAMMISSIBILITA' DEI NUOVI FATTI E DOCUMENTI PRODOTTI NEL PRESENTE
GIUDIZIO DI RINVIO.
Deduce che la ha prodotto nel presente giudizio documentazione _1 Pt_1
inammissibile in quanto tardiva, riferita a circostanze risalenti a quando aveva 17 anni, nonché ad un trauma contusivo patito nel 2019.
Va premesso che dagli atti di parte del giudizio di primo grado, non si Pt_1
rinvengono riferimenti alla patologia o alle circostanze oggetto dell'eccezione, mentre la stessa – nel ricorso in riassunzione – sostiene che “con il presente atto si Pt_1
intende, quindi, dare seguito al giudizio rescissorio, facendo presente, come avvenuto nel giudizio di legittimità, che la sig.ra è affetta anche da neuropatia arti Parte_1
inferiori post trauma rachide lombo-sacrale, crisi neurologiche iper-cinetiche, sindrome ansioso- depressiva, tanto che ha presentato la domanda per invalidità civile. . . .”.
Il presente giudizio è regolato dall'art. 4 della legge n. n. 898/1970 e .s.m., sicchè si svolge secondo il rito camerale e la giurisprudenza ha più volte affermato che l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa pagina 12 di 15 considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali.
Ora, la particolarità nel caso di specie è che le circostanze in esame sono state dedotte e documentate in sede di legittimità (in modo sicuramente inammissibile) ed ora vengono riproposte nella fase di rinvio, disciplinata dagli artt. 392 e seg. c.p.c..
L'art. 394 c.p.c. prevede che in detta fase le parti conservano la medesima precedente posizione processuale e, con riferimento alle possibilità istruttorie, ammette la sola deferibilità del giuramento decisorio.
Anche se, in generale, la Suprema Corte sostiene che (per tutte vds. Cass. n. 27736 del
22 settembre 2022)nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.
Quindi, nel giudizio di rinvio – ancorchè si svolga nelle forme previste per il procedimento davanti al giudice del rinvio – è inibita alle parti ogni attività, assertiva o istruttoria, che non trovi diretto fondamento nella pronunzia della Corte remittente.
Ne deriva che tutte le circostanze e la documentazione oggetto dell'eccezione di controparte sono effettivamente inammissibili.
Tuttavia, le stesse sarebbero anche irrilevanti essendo riferite a fatti accaduti molto dopo la cessazione della convivenza (addirittura nel 2019) o mai dedotti in precedenza
(le patologie risalenti all'età giovanile).
pagina 13 di 15 Il merito del giudizio
Invero, al netto delle circostanze e dei documenti ritenuti inammissibili, o comunque infondati, la domanda di assegno divorzile spiegata da è infondata e Parte_1
deve essere respinta.
In tal senso militano – secondo l'ordine logico delle valutazioni da operarsi da parte del giudice di merito, così come rammentate dalla Suprema Corte – le seguenti circostanze e condotte delle parti:
• con la scrittura privata del 30 novembre 2011 i coniugi hanno concordemente ammesso che la loro convivenza – iniziata con il matrimonio celebrato il 14 ottobre 2000 - era cessata sin dal 2006;
• tenuto conto dell'estrema ridotta durata della convivenza (solo sei anni), non risultano prove relative alle scelte operate dalla coppia durante il matrimonio riferibili ai condizionamenti subiti dalle aspettative economiche della Pt_1
frustrate dallo scopo comune della vita familiare, essendo effettivamente insufficiente a tal fine il riferimento al fatto di aver chiuso un negozio di oggettistica di cui era titolare e di aver lavorato come assistente su uno scuolabus e come baby sitter;
• la disparità economica con il coniuge non è dunque riconducibile a quelle scelte ovvero alla necessità di adeguare le proprie scelte – anche economiche – allo scopo familiare ed alla formazione del patrimonio comune, mentre è irrilevante che lo abbia goduto della gratuità dell'abitazione familiare messa a _1
disposizione dai genitori della trattandosi di circostanza estranea alle Pt_1
condizioni economiche dei due ex coniugi.
pagina 14 di 15 La era dunque onerata della relativa prova che, invece, difetta, sicchè la sua Pt_1
domanda di assegno divorzile deve essere respinta.
Nel caso di specie le ragioni dell'esito complessivo del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di legittimità.
Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo atteso che il giudizio di rinvio non è un'impugnazione, ma la fase rescissoria del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti di rinvio iscritti ai nn. 539/2023 e 588/2023 RG, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta la domanda di;
Parte_1
• compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle di legittimità.
Ancona, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 15 di 15