Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1957-58 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 40.000.001 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 .
Per l'esercizio finanziario 1957-58 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 40.000.001 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 .