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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/05/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GOP -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 19 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1165/2015, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.ta Parte_1 CodiceFiscale_1 Antonia Donata Ierinò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta mandato in calce all'atto introduttivo;
(PEC in atti)
ATTORE e
(C.F./P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE/CONTUMACE
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 13.04.2015, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 riportato importanti lesioni ad un arto a causa di un duta avvenuta in data 13.12.2013 nel mentre percorreva il marciapiedi di Via L. Da Vinci nell'abitato di , chiedeva accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità del CP_1 CP_1 ex art. 2051 c.c. per omessa custodia/manutenzione della predetta area pubblica, presentando la stessa una pericolosità non visibile e non adeguatamente segnalata nella quale incappava la malcapitata attrice che perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo procurandosi lesioni fisiche. Si costituiva il convenuto contestando an e quantum dell'avversa CP_1 domanda. Sosteneva che non potesse ascriversi alcuna responsabilità in capo all'Ente medesimo per l'inesistenza dell''anomalia, ovvero per l'impossibilità di effettiva custodia a motivo dell'estensione del territorio e dell'uso generalizzato dell'area da parte degli utenti nonché, infine, per la esclusiva colposa condotta tenuta dall'attore in occasione della caduta, idonea ad integrare il fortuito elisivo del nesso causale. La fase istruttoria si completava esclusivamente con l'acquisizione della documentazione medica e della corrispondenza prodotta unitamente ai fascicoli di parte, essendo state dichiarate inammissibili le prove orali richieste dai contendenti. Il giudizio veniva riassunto in seguito a dichiarata interruzione ed era caratterizzato da lunghe fasi di stanca anche a motivo del ripetuto avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché per le oggettive difficoltà operative occasionate dal periodo di pandemia da covid-19. La causa, così riassunta, proseguiva in contumacia dell'Ente civico convenuto
1 e veniva da ultimo introitata a sentenza con l'acquisizione della comparsa conclusionale di sola parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e non può essere accolta.
Qualificazione della domanda e conseguenze applicative Il Tribunale, facendo buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza più recente, ritiene che il caso di specie trovi compiuta disciplina nell'art. 2051 c.c.. La giurisprudenza della S.C., cui questo Tribunale aderisce, dopo un lungo periodo di oscillazione ha uniformato, a partire dal 2018, il proprio orientamento alla stregua del quale, ferma restando la configurabilità per i danni cagionati dai beni demaniali in effettiva custodia della P.A. (o dei suoi concessionari) della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., a quest'ultima viene riconosciuto un carattere non presunto ma oggettivo, di modo che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la sussistenza di profili colposi nella condotta del custode rimane del tutto estranea ai fini dell'applicabilità della responsabilità di questi, tanto che anche il custode perito e prudente risponde dei danni cagionati dalla cosa allo stesso modo del custode imperito e negligente, fatta ovviamente salva la prova, su di lui gravante, del caso fortuito. Segnatamente, le pronunce della S.C. nn. 2480 e 2481/18, riprese da Cass. SS.UU. 20943/22, hanno affermato i seguenti principi: a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza
o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”; d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato
2 delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Quanto al caso fortuito, il codice civile non ne dà una specifica definizione: nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Pertanto, il caso fortuito rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. può essere definito come quel fatto estraneo alla sfera di custodia avente i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che sia da solo idoneo a produrre l'evento. An debeatur Si è detto, quindi, che è onere dell'attore provare l'esatta dinamica dell'incidente ed il nesso di causalità e spetta al custode, per andare esente da responsabilità o limitarla, provare il caso fortuito tra cui rientra l'incidenza causale della condotta del danneggiato. All'inammissibilità della richiesta di prova per testi, siccome rilevata con ordinanza del 12.05.2017 (non reclamata né oggetto di richiesta di revoca/modifica alla successiva udienza), consegue la mancanza di supporto probatorio in ordine alla reale modalità di accadimento dell'infortunio, di guisa che non possono ritenersi provate le circostanze allegate dall'attrice nell'atto introduttivo ed in particolare: il punto esatto in cui si è verificato l'evento lesivo e la dinamica dello stesso. Invero, dalla deposizione resa alla Polizia municipale da Testimone_1 quale persona informata sui fatti (vds s.i.t.), della cui attendibilità non si dubita non essendo questi, a differenza di altri soggetti legati da stretti vincoli familiari o amicali con l'istante che pure hanno deposto dinanzi alla p.g., non si può escludere che la caduta dell'attrice sia stata causata dall'urto (investimento) con una delle auto presenti nel parcheggio (addirittura con quella condotta dal genero della vittima). Il
ha infatti dichiarato che la vittima fosse distesa a terra poco distante da un Tes_1 veicolo presente nella piazzola e di aver pensato che il genero della danneggiata (che si disperava con atteggiamenti plateali) fosse sceso proprio dalla predetta autovettura;
ricostruzione confermata proprio dal genero (vds s.i.t.) In difetto di prova circa il nesso di causalità (recte; circa l'evento), quindi, la domanda va rigettata anche sussumendo la fattispecie nell'alveo della disciplina di cui all'art. 2043 c.c., non ravvisandosi alcun elemento colposo nella condotta del convenuto. CP_1 Tra l'altro, deve rilevarsi anche la sussistenza del fortuito rappresentato dal fatto colposo della vittima. Costei, infatti, era a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi, dovendosi tenere in debita considerazione la circostanza che il marciapiedi ordinariamente impegnato dalla danneggiata è una pertinenza della sua abitazione sita a pochi metri dal luogo dell'occorso e che l'incidente si sarebbe verificato in pieno giorno ergo con perfetta visibilità. né può essere sottaciuta la circostanza, pure incontestabile, della difficoltà della deambulazione della vittima dovuta all'età avanzata. In buona sostanza, non risulta provato il nesso di causalità, dovendosi per
3 converso ritenere che la caduta “improvvisa” (vds citazione pag. 1) è indice di quella situazione di eccezionalità ed imprevedibilità che integra il caso fortuito, sia esso nella specie da intendersi come fattore estraneo ovvero come fatto colposo della vittima, con conseguente esclusione di qualsivoglia addebito di responsabilità del custode. Conclusivamente, quindi, la domanda va rigettata con compensazione integrale delle spese di lite, stante la contumacia del nel giudizio Controparte_1 riassunto.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti del , nella causa Parte_1 Controparte_1 iscritta al R.G. n. 1165/2015, così provvede:
i) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
ii) Rigetta la domanda;
iii) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza, lì 19 maggio 2025
Il GOP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
4
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GOP -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 19 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1165/2015, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.ta Parte_1 CodiceFiscale_1 Antonia Donata Ierinò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta mandato in calce all'atto introduttivo;
(PEC in atti)
ATTORE e
(C.F./P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE/CONTUMACE
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 13.04.2015, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 riportato importanti lesioni ad un arto a causa di un duta avvenuta in data 13.12.2013 nel mentre percorreva il marciapiedi di Via L. Da Vinci nell'abitato di , chiedeva accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità del CP_1 CP_1 ex art. 2051 c.c. per omessa custodia/manutenzione della predetta area pubblica, presentando la stessa una pericolosità non visibile e non adeguatamente segnalata nella quale incappava la malcapitata attrice che perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo procurandosi lesioni fisiche. Si costituiva il convenuto contestando an e quantum dell'avversa CP_1 domanda. Sosteneva che non potesse ascriversi alcuna responsabilità in capo all'Ente medesimo per l'inesistenza dell''anomalia, ovvero per l'impossibilità di effettiva custodia a motivo dell'estensione del territorio e dell'uso generalizzato dell'area da parte degli utenti nonché, infine, per la esclusiva colposa condotta tenuta dall'attore in occasione della caduta, idonea ad integrare il fortuito elisivo del nesso causale. La fase istruttoria si completava esclusivamente con l'acquisizione della documentazione medica e della corrispondenza prodotta unitamente ai fascicoli di parte, essendo state dichiarate inammissibili le prove orali richieste dai contendenti. Il giudizio veniva riassunto in seguito a dichiarata interruzione ed era caratterizzato da lunghe fasi di stanca anche a motivo del ripetuto avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché per le oggettive difficoltà operative occasionate dal periodo di pandemia da covid-19. La causa, così riassunta, proseguiva in contumacia dell'Ente civico convenuto
1 e veniva da ultimo introitata a sentenza con l'acquisizione della comparsa conclusionale di sola parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e non può essere accolta.
Qualificazione della domanda e conseguenze applicative Il Tribunale, facendo buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza più recente, ritiene che il caso di specie trovi compiuta disciplina nell'art. 2051 c.c.. La giurisprudenza della S.C., cui questo Tribunale aderisce, dopo un lungo periodo di oscillazione ha uniformato, a partire dal 2018, il proprio orientamento alla stregua del quale, ferma restando la configurabilità per i danni cagionati dai beni demaniali in effettiva custodia della P.A. (o dei suoi concessionari) della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., a quest'ultima viene riconosciuto un carattere non presunto ma oggettivo, di modo che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la sussistenza di profili colposi nella condotta del custode rimane del tutto estranea ai fini dell'applicabilità della responsabilità di questi, tanto che anche il custode perito e prudente risponde dei danni cagionati dalla cosa allo stesso modo del custode imperito e negligente, fatta ovviamente salva la prova, su di lui gravante, del caso fortuito. Segnatamente, le pronunce della S.C. nn. 2480 e 2481/18, riprese da Cass. SS.UU. 20943/22, hanno affermato i seguenti principi: a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza
o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”; d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato
2 delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Quanto al caso fortuito, il codice civile non ne dà una specifica definizione: nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Pertanto, il caso fortuito rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. può essere definito come quel fatto estraneo alla sfera di custodia avente i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che sia da solo idoneo a produrre l'evento. An debeatur Si è detto, quindi, che è onere dell'attore provare l'esatta dinamica dell'incidente ed il nesso di causalità e spetta al custode, per andare esente da responsabilità o limitarla, provare il caso fortuito tra cui rientra l'incidenza causale della condotta del danneggiato. All'inammissibilità della richiesta di prova per testi, siccome rilevata con ordinanza del 12.05.2017 (non reclamata né oggetto di richiesta di revoca/modifica alla successiva udienza), consegue la mancanza di supporto probatorio in ordine alla reale modalità di accadimento dell'infortunio, di guisa che non possono ritenersi provate le circostanze allegate dall'attrice nell'atto introduttivo ed in particolare: il punto esatto in cui si è verificato l'evento lesivo e la dinamica dello stesso. Invero, dalla deposizione resa alla Polizia municipale da Testimone_1 quale persona informata sui fatti (vds s.i.t.), della cui attendibilità non si dubita non essendo questi, a differenza di altri soggetti legati da stretti vincoli familiari o amicali con l'istante che pure hanno deposto dinanzi alla p.g., non si può escludere che la caduta dell'attrice sia stata causata dall'urto (investimento) con una delle auto presenti nel parcheggio (addirittura con quella condotta dal genero della vittima). Il
ha infatti dichiarato che la vittima fosse distesa a terra poco distante da un Tes_1 veicolo presente nella piazzola e di aver pensato che il genero della danneggiata (che si disperava con atteggiamenti plateali) fosse sceso proprio dalla predetta autovettura;
ricostruzione confermata proprio dal genero (vds s.i.t.) In difetto di prova circa il nesso di causalità (recte; circa l'evento), quindi, la domanda va rigettata anche sussumendo la fattispecie nell'alveo della disciplina di cui all'art. 2043 c.c., non ravvisandosi alcun elemento colposo nella condotta del convenuto. CP_1 Tra l'altro, deve rilevarsi anche la sussistenza del fortuito rappresentato dal fatto colposo della vittima. Costei, infatti, era a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi, dovendosi tenere in debita considerazione la circostanza che il marciapiedi ordinariamente impegnato dalla danneggiata è una pertinenza della sua abitazione sita a pochi metri dal luogo dell'occorso e che l'incidente si sarebbe verificato in pieno giorno ergo con perfetta visibilità. né può essere sottaciuta la circostanza, pure incontestabile, della difficoltà della deambulazione della vittima dovuta all'età avanzata. In buona sostanza, non risulta provato il nesso di causalità, dovendosi per
3 converso ritenere che la caduta “improvvisa” (vds citazione pag. 1) è indice di quella situazione di eccezionalità ed imprevedibilità che integra il caso fortuito, sia esso nella specie da intendersi come fattore estraneo ovvero come fatto colposo della vittima, con conseguente esclusione di qualsivoglia addebito di responsabilità del custode. Conclusivamente, quindi, la domanda va rigettata con compensazione integrale delle spese di lite, stante la contumacia del nel giudizio Controparte_1 riassunto.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti del , nella causa Parte_1 Controparte_1 iscritta al R.G. n. 1165/2015, così provvede:
i) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
ii) Rigetta la domanda;
iii) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza, lì 19 maggio 2025
Il GOP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
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