Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1072/2023 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 1072/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(C.F.: ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
NO (RC), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni
Tropiano (indirizzo PEC: ; Email_1
attore nei confronti di
(CF: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Parrotta
(indirizzo PEC: , giusta procura in atti;
Email_2
convenuto preso atto che l'udienza del 20.02.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 26.03.2025, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 13.05.2025 (parte attrice) nonché 14 e 19 maggio 2025 (parte convenuta), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
In ordine all'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta ed incentrata sull'asserita genericità dell'atto di citazione, va evidenziato che tale questione non risulta fondata ai sensi degli artt. 163, comma 3 nn. 3) e 4), e 164 C.P.C.. È noto che
“La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (così Cass. n. 27670/2008; nello stesso senso Cass. n.
17023/2003).
Nel caso di specie, a sua volta, le allegazioni contenute nell'atto di citazione (in uno alla documentazione prodotta) hanno invece consentito alla convenuta di identificare e ricostruire i fatti accaduti su cui si fonda la pretesa attorea, ed, in ultimo, di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in giudizio mediante le specifiche ed articolate contestazioni addotte dalla stessa convenuta nei propri atti difensivi.
Invero, nell'atto di citazione risultano chiaramente indicati, con precisione e chiarezza, sia il luogo e la data del fatto sia le modalità, secondo la prospettiva attorea, con cui si è verificato il lamentato danno (causa petendi) sia, ancora, il petitum immediato (la richiesta di condanna al pagamento della somma ivi quantificata per danno biologico comprensivo del danno morale, nonché per danno patrimoniale in relazione alla perdita di capacità lavorativa specifica) ed il petitum mediato (la prestazione risarcitoria). E' quindi evidente, da un lato, che tutti gli elementi necessari richiesti dalla normativa sono ricompresi nell'atto introduttivo del
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giudizio e, dall'altro lato, che il thema decidendum è stato delimitato con sufficiente chiarezza nei suoi termini essenziali.
La verificazione dell'accadimento lamentato da parte attrice, avvenuto in data
15.10.2021, alle ore 19:30 circa, in alla via C. IS (allorquando CP_1
in compagnia della moglie, del figlio maggiore Parte_1 CP_2
e di , passeggiava a piedi sull'anzidetta via e, nello scendere dal Persona_1
marciapiede antistante il mercato coperto, cadeva a terra inciampando in una disconnessione presente sulla strada causato da uno “spuntone” d'albero mal reciso, contiguo con detto marciapiede, nonché, come conseguenza di tale caduta, l'odierno attore riportava lesioni varie come indicate nella certificazione del pronto soccorso dell'ospedale di Locri del 18.10.2021), trova compiuta dimostrazione nelle dichiarazioni del tutto compatibili con la prospettazione attorea – disinteressate, puntuali e convergenti tra loro – rese dai testi escussi nel presente giudizio all'udienza del 25.04.2024, (cfr. il relativo verbale di udienza: CP_2
“Sono a conoscenza di un sinistro occorso a mio marito nell'ottobre del Tes_1
2021 in quanto ero presente. E' accaduto il 15 ottobre, erano verso le 19:30 di sera.
E' accaduto nella via tra l'ingresso posteriore della scuola “G. Pascoli” ed il mercato coperto. Erano presenti anche mio figlio , ora dodicenne, e Per_2
Stavamo ritornando a prendere la macchina parcheggiata vicino Persona_3
la scuola. Stavamo facendo una passeggiata. Stavamo sul marciapiede e ci accingevamo a scendere dallo stesso in quanto la macchina era parcheggiata di fronte. Mentre stavamo scendendo vedo mio marito cadere in terra. In particolare, lui camminava davanti a me, stava mettendo il piede sul piano stradale ed è caduto.
Preciso che mise il piede dove vi è un tronco, tanto che poi gli chiesi se l'avesse visto
e lui mi rispose di no. In quel momento era già calata la sera. Vi era una flebile illuminazione pubblica, in particolare la luce veniva da un faretto sopra all'edificio del mercato, non vi erano lampioni. La presenza del tronco non era segnalata.
Sottopostemi in visione le immagini fotografiche contenute nel fascicolo di parte attrice, riferisco che il tronco ritratto in primo piano trattasi di quello che ho riferito prima. Preciso sul punto che sul luogo vi sono due tronchi e che, in realtà, quello su cui mio marito ha messo il piede si trova al centro rispetto al ciglio del marciapiede.
Sottopostemi in visione le immagini fotografiche contenute nel fascicolo di parte convenuta, posso riferire che il tronco ivi ritratto vicino ad una transenna ed a un
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nastro di segnalazione trattasi di un tronco diverso da quello ove mio marito aveva messo il piede, in particolare nella foto n. 4 si vedono entrambi i tronchi e quello ove era inciampato mio marito è quello in primo piano, diverso da quello ritratto sullo sfondo con la transenna ed il nastro, precisando ancora che tale transenna e nastro vennero comunque messi dopo il fatto. Una volta caduto, abbiamo cercato di rialzarlo ma sentiva molto dolore al ginocchio destro. Camminava con molta difficoltà, comunque la macchina era parcheggiata vicino, la guidai io e ci siamo portati a casa posta sempre nelle vicinanze. Io non andai all'ospedale. Preciso che
non poteva andarci e quindi chiamammo il cugino di mio marito Per_4 Persona_5
. ADR Avv. Tropiano: “Mio marito tornò subito dall'ospedale”. ADR
[...]
Avv. Parrotta: “La strada ove è avvenuto il fatto è da noi conosciuta in quanto è vicino alla scuola frequentata dai figli, preciso comunque che non era mai capitato di scendere dal marciapiede in quel punto, in quanto all'orario di uscita dalla scuola quel tratto di strada è chiuso al traffico automobilistico e, quindi la macchina viene parcheggiata altrove. Preciso che penso che vi fossero i lampioni ma comunque erano spenti. Preciso ancora che nell'ora in cui è avvenuto il fatto il tronco e le disconnessioni del pieno stradale vicine non erano visibili da chi camminava sul marciapiede se non facendoci caso in modo specifico guardando verso quel punto”)
e (cfr. il relativo verbale di udienza: “A.D.R.: “Sono a Persona_5
conoscenza di un incidente accaduto a mio cugino il 15 ottobre 2021 in quanto mi ha chiamato per riferirmi tale circostanza e per chiedermi di accompagnarlo all'ospedale di Locri. Lo accompagnai. Siamo entrati al Pronto Soccorso ed il personale sanitario disse di ritornare alcuni giorni dopo in quanto l'ortopedico non era in servizio. In particolare era un venerdì e dissero di tornare il lunedì. Credo che tornò al Pronto Soccorso ma non fui io ad accompagnarlo” ADR Avv. Parrotta:
“Non venne rilasciato alcun foglio. Non so la qualifica della persona che ci disse di ritornare. Comunque sicuramente era personale sanitario. In particolare il sig. disse che aveva dolore al ginocchio ed alla gamba, preciso che ero io a Pt_1 sorreggerlo, e la persona con cui abbiamo parlato ci rispose di ritornare il lunedì”),
i quali hanno confermato, da un lato, l'anzidetta circostanza, la teste , CP_2 nonché, dall'altro lato, il conseguente tentativo di accesso subito dopo al pronto soccorso dell'ospedale di Locri, il teste per averli ognuno direttamente Per_5
constatati nei termini come rispettivamente precisati dagli stessi dichiaranti.
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Va a siffatto proposito evidenziato che le dichiarazioni in atti devono considerarsi del tutto attendibili, in quanto risultano munite di sufficiente coerenza logica e di adeguata precisione, essendo circostanziate ed esenti da contraddizioni, non risultando altresì alcun dato concreto ed univocamente significativo da cui poter desumere qualsivoglia intento compiacente dei dichiaranti nei confronti di parte attrice. Inoltre, il narrato reso dalla teste – oltre ad essere del tutto CP_2
compatibile e coerente rispetto alle condizioni del manto stradale ove è avvenuto il fatto, così come illustrate dalla documentazione fotografica allegata in atti da parte attrice, in cui è dato chiaramente desumere la presenza di un tratto della sede stradale, posto nelle immediate vicinanze del marciapiede, sconnesso a cagione della presenza di un albero tagliato alla base – risulta pienamente compatibile e coerente con quanto riferito dal teste in ordine al nucleo essenziale e Per_5
maggiormente significativo del complessivo accadimento verificatosi nel corso della sera del 15.10.2021, in relazione prima alle modalità con le quali si era verificata la caduta in terra di nello scendere a piedi dal marciapiede, urtando Parte_1
sulla suddetta disconnessione del manto stradale sita nelle immediate vicinanze di tale marciapiede, provocando una sintomatologia algica e disfunzionale dal ginocchio destro (come precisato nella relazione medico-legale in atti del consulente tecnico d'ufficio), con il conseguente tentativo poi, non andato a buon fine, di accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Locri nel corso di quella stessa sera, tenuto conto che ognuno dei dichiaranti ha riferito quanto rispettivamente da loro percepito dal proprio distinto, specifico e peculiare angolo visuale da cui ciascuno aveva assistito a parte del medesimo complessivo accadimento.
Va in particolare precisato che l'assenza di segnalazione della disconnessione stradale e del tronco reciso alla base, come dichiarato dalla teste ed CP_2 illustrato nelle foto allegate da parte attrice all'atto di citazione, non trova idonea smentita nell'altra immagine fotografica relativa al medesimo tratto di strada (v. pag.
2 della relazione della Polizia Municipale del , allegata alla Controparte_1
comparsa di risposta), ove invece il medesimo tronco reciso ed il tratto disconnesso di manto stradale al suo intorno era segnalato con dei paletti ed un nastro bicolore.
Invero, per come evidenziato nell'anzidetta relazione, trattasi di una fotografia estrapolata da “Google Street View” e risalente al maggio 2021, quindi circa cinque mesi prima del fatto. con la conseguenza che, secondo criteri di normale logica e
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verosimiglianza, nel corso di tale rilevante lasso temporale la segnalazione poteva essere stata nel frattempo rimossa.
Oltre all'avvenuta verificazione del fatto dannoso, in atti risulta riscontrato il nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate all'integrità psico-fisica da tenuto, altresì, conto della documentazione Parte_1
sanitaria in atti, ove emerge che il successivo 18 ottobre, lo stesso si recava al pronto soccorso dell'ospedale di Locri, ove aveva dichiarato, quale anamnesi patologica recente, “Caduta accidentale con trauma ginocchio dx”, appunto nei termini come riferiti dalla teste . Risulta in particolare dall'anzidetta dicitura un oggettivo, CP_2
univoco e specifico riscontro esterno alle dichiarazioni testimoniali della , CP_2
atteso che tale indicazione resa appena tre giorni dopo al personale sanitario, al momento dell'ingresso nel pronto soccorso dell'ospedale di Locri, circa l'avvenuta caduta in terra sul manto stradale da parte dell' costituisce un apporto Pt_1
conoscitivo reso, quantunque in termini essenziali, in modo del tutto spontaneo e genuino.
Sul punto, va evidenziato che dalle sopra riportate dichiarazioni testimoniali rese dal teste emerge una spiegazione del tutto verosimile circa il fatto che Per_5
l' venne visitato al pronto soccorso solo in data 18.10.2021 e, quindi, tre Pt_1 giorni dopo l'accadimento avvenuto il 21 ottobre (appunto un venerdì, come facilmente desumibile dal calendario perpetuo del PC), persistendo la sintomatologia algica e disfunzionale al ginocchio destro, come evidenziato sul punto dal consulente tecnico medico-legale.
A ciò si deve aggiungere che la C.T.U. medico legale espletata nel presente giudizio ha attestato, in sede di osservazioni alle controdeduzioni di parte convenuta, la compatibilità delle lesioni occorse rispetto alla dinamica descritta (in particolare, emerge che, in occasione della visita al pronto soccorso del 18.10.2021, i sanitari,
“dopo averlo sottoposto a visita, diagnosticavano un trauma al ginocchio dx, effettuavano una rx-grafia (indagine di I° livello) che non evidenziava alcuna frattura ma nel referto rilasciato (…) alla voce esame obiettivo osteoarticolare veniva riportato il seguente segno clinico di estrema importanza “Edema ginocchio dx” che fa capire che il periziato aveva subito un importante contusione al ginocchio dx”, rimandandosi quindi nelle annotazioni “al MMG per eventuali prescrizioni di
RMN a scopo diagnostico”, nonché in seguito, in data 15.11.2021, l' “per il Pt_1
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persistere della sintomatologia algica e disfunzionale al ginocchio dx accedeva alla
S.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Galliera di Genova con la seguente diagnosi di entrata “Pregresso trauma ginocchio” di circa un mese fa. In tale situazione i sanitari di turno effettuava le seguenti prestazioni: Visita
Ortopedica, TAC ginocchio dx (Esame di II° livello) che evidenziava quanto segue:
“Irregolarità corticale associata a sottile linea di radio trasparenza del piatto tibiale esterno a sede posteriore” (…) Ricordo a me stesso che, la frattura del piatto tibiale al ginocchio dx è stata evidenziata da una indagine di II livello (TAC o
Tomografia Assiale Computerizzata) in quanto, con al semplice radiologia tradizionale, queste fratture lineari possono passare anche inosservate. In tale occasione, i sanitari (…) hanno dato una prognosi di 20 gg nonostante il trauma riferito dal periziato, era avvenuto circa un mese prima (ciò spiega una situazione clinica di una certa serietà ed importanza rispetto a quella presentata dai sanitari del P.S. dell'Ospedale di Locri”).
La domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore nei confronti del
[...]
, per difetto di manutenzione della strada ed omessa segnalazione della CP_1 disconnessione del manto stradale per la presenza di un tronco d'albero reciso alla base, investe il tema della responsabilità civile della P.A. (e/o suoi concessionari) nell'ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche.
La questione principale che si è a lungo posta all'attenzione di dottrina e giurisprudenza è quella di stabilire se, tale responsabilità, vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 C.C. ovvero se possa configurarsi anche a carico della P.A. la speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 C.C.
Nel caso di specie, peraltro, parte attrice ha agito allegando, quale titolo di responsabilità, l'art. 2051 C.C. ma, ad ogni buon conto, non è vincolante l'inquadramento operato dall'attore.
Com'è noto, secondo l'orientamento tradizionale, la responsabilità aquiliana della
P.A., ex art. 2043 C.C., è configurabile solo nel caso di cd. “insidia stradale”, ossia, soltanto, nei casi in cui il danno sia stato cagionato da situazioni di pericolo caratterizzate oggettivamente dalla non visibilità e, soggettivamente, dalla non prevedibilità (Corte di Cassazione n. 2474/2002 e n. 16179/2001).
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo
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Tribunale, la responsabilità della P.A., proprietaria di una strada pubblica, per i danni subiti dall'utente di detta strada, trova, invece, fondamento nella norma di cui all'articolo 2051 C.C..
Cosi sintetizzato il thema decidendum pare opportuno a questo Giudicante approfondire in termini più specifici l'evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità civile della P.A. per i danni subiti dall'utente in conseguenza dell'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.
Al riguardo, si osserva come al tradizionale insegnamento della giurisprudenza – secondo il quale le pubbliche amministrazioni non sono, di norma, soggette alla responsabilità per i danni cagionati dalla custodia dei loro beni – si è andato recentemente contrapponendo e consolidando un diverso orientamento interpretativo, che appare preferibile, secondo il quale l'appartenenza del bene al demanio o al patrimonio della pubblica amministrazione e il suo uso diretto da parte di un rilevantissimo numero di utenti – aspetti che la precedente giurisprudenza aveva assunto a elementi idonei ad escludere l'operatività dell'art. 2051 C.C. (v., da ultimo,
Cass. 2410/05) – sono solo indici sintomatici dell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene, ma non la attestano in modo automatico, sicché
l'art. 2051 C.C. trova applicazione ogniqualvolta nel caso concreto non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sul bene in custodia, determinata appunto dal suo uso generale da parte dei terzi e dalla sua notevole estensione (Cass. 21.7.06, n. 16770; 12.7.06, n. 15779, relativamente ai sinistri avvenuti sulle strade dei centri urbani;
Cass. 6.7.06, n.
15383; 20.2.06, n. 3651; 5.8.05, n. 16576; 2.2.08, n. 2308, e 13.7.05, n. 14749, con particolare riguardo agli incidenti in autostrada;
Cass. 1.10.04, n. 19653, concernente un sinistro accaduto all'interno di un edificio comunale di ampie dimensioni).
Il regime giuridico applicabile nel caso concreto è, pertanto, proprio quello disciplinato dall'art. 2051 C.C. perché è pacifico che il , soggetto Controparte_1
tenuto ex lege alla custodia della strada nella quale si era verificato il sinistro, era nella significativa e concreta possibilità di operare un controllo costante e completo su di esso (cfr. anche, di recente, Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1691), trattandosi di una strada sita all'interno del perimetro urbano di un centro abitato notoriamente di limitate dimensioni.
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Per quanto attiene, poi, specificamente all'applicabilità dell'art. 2051 C.C. è stato anche affermato il principio secondo cui la responsabilità del custode richiede che
“l'evento sia stato cagionato dalla cosa medesima per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi” (Cass. 28.3.01, n. 4480; 1°.6.95, n. 6125;
10.11.93, n. 11091): nell'effettuare tale valutazione non si deve distinguere tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali, poiché l'art. 2051 C.C. – a differenza dell'art. 2043 C.C., il quale impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano provocare danni a terzi – pone a carico di un soggetto ben individuato uno specifico obbligo di attivarsi affinché dal bene affidato alla sua custodia non derivino danni a terzi, ed è inoltre necessario, per potere pervenire all'accertamento della responsabilità del custode, che il danneggiato dimostri che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta dalla cosa (Cass. 7276/97;
10015/06; 11264/95).
In applicazione delle regole proprie del canone di imputazione della responsabilità proprio dell'articolo 2051 C.C., il danneggiato, pertanto, è tenuto a provare l'avvenuto verificarsi dell'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cass.
22.4.1998, n. 4070; Cass. 20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996, n. 4673; Cass. 3 giugno 1982 n. 3392, 27 gennaio 1988 n. 723).
Al riguardo, è da considerare che la più recente giurisprudenza di legittimità, in riferimento ad ipotesi di responsabilità ex art. 2051 C.C. del custode di beni demaniali destinati all'uso pubblico, ha rilevato che quest'ultimo è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni;
da ciò ha fatto discendere che, per i quei beni, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (Cass. 12449/08). La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15042 del 2008, ha anche chiarito che le peculiarità dell'ipotesi di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 C.C. vanno individuate “piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che
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esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi)”.
Nel primo caso – prosegue la sentenza – è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 C.C., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere – tenuto conto della natura del bene e della causa del danno – sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta – più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 C.C., in relazione al carattere demaniale del bene – tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito. Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. L'impostazione risulta in linea, fra l'altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui “l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., grava sull'ente pubblico” (Cass. civ., Sez. 3^, 1 ottobre 2004 n. 19653)".
In merito al criterio di attribuzione dell'onere di fornire la prova del fatto idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente custode, la Suprema Corte si è specificamente espressa anche con la sentenza del 25 luglio 2008, n. 20427, affermando che la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 C.C. resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla P.A., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed
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estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.
La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che, in punto di prova liberatoria, è rilevante anche l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale. Difatti, nella sentenza n. 15383 del 6 luglio
2006, la Corte ha statuito che “in un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e
l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone, quindi, l'eventuale apporto causale (...) l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito” (cfr.
Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737). Un corollario di detto principio è la regola posta dall'art. 1227, comma primo, C.C. che, nel prevedere la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, costituisce la base normativa del suddetto principio.
Dunque, non prospettabile l'inapplicabilità dell'art. 2051 C.C. in ragione della natura demaniale della strada, atteso che, giova ribadire, secondo il più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia, la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 C.C., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali. Non può, infatti, aprioristicamente ritenersi che la più o meno ampia estensione del bene demaniale sia tale di per sé da rendere impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, con conseguente applicabilità del generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 C.C. e limitazione della responsabilità, in caso di danno subito da un utente della strada, alle sole ipotesi della sussistenza di una situazione di pericolo occulto (ed. insidia o trabocchetto), caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità dell'evento. Affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 C.C.., per i danni causati da beni demaniali, occorre, dunque, avere riguardo non tanto all'estensione di tali beni, quanto alla
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concreta possibilità di esercitare un potere di controllo e di vigilanza su di essi, che deve essere oggetto di indagine mirata, caso per caso (Cass. 15383/06 massima
591249, confermata dalle sentenze n. 15384/06, n. 20827/06, n. 4962/07, n. 5309/07,
n. 24617/07, n. 8377/09).
In quest'ottica, circostanza sintomatica della possibilità della custodia di un tratto di manto stradale posto nelle immediate vicinanze di un marciapiede è che lo stesso, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, risulta essere posizionato nel centro abitato ove il passaggio dei pedoni è frequente, come nel caso di specie.
Pertanto, l'utente danneggiato deve limitarsi a provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (cfr. Cass., 19/11/2009 n. 24419), mentre la P.A., quale custode della strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo, deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, residuando, ove ne ricorrano gli estremi, la responsabilità di cui all'articolo 2043 C.C..
Una volta, quindi, che si ritenga applicabile l'art. 2051 C.C., non è necessario che ricorrano i presupposti tradizionalmente invocati dalla giurisprudenza per la responsabilità della P.A. rappresentati dall'imprevedibilità ed invisibilità propri della cd. insidia o trabocchetto, ma è sufficiente dimostrare la semplice esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento, essendo onere del convenuto dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nozione nella quale può farsi rientrare anche l'eventuale imprudenza o negligenza del danneggiato che con la sua condotta abbia contribuito a favorire il verificarsi del danno.
Ciò posto osserva il Tribunale che – tenuto conto della dinamica ed alla causa del sinistro, nonché alle peculiari condizioni del luogo ove avvenne tale evento lesivo, per come desumibile dalla documentazione fotografica in atti – il caso di specie va, dunque, certamente inquadrato nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, cui conseguiva la necessità per la parte attrice di dimostrare soltanto l'esistenza del nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno arrecato (come è stato dimostrato nel caso di specie, essendo risultato dal quadro probatorio in precedenza illustrato ed analizzato che la presenza sul manto stradale, nelle immediate vicinanze del marciapiede, di una disconnessione dovuta alla presenza di un tronco d'albero reciso alla base, costituiva la specifica causa del sinistro, per avere Parte_1
impattato su tale disconnessione, determinando così la caduta dell'odierno attore in terra sbattendo il ginocchio destro e cagionandosi così lesioni su tale distretto
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corporeo), spettando al custode l'onere di provare il fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di recidere il nesso eziologico che lega l'evento lesivo alla cosa (Corte di Cassazione 15 gennaio 2003 n. 472). Prova che non è stata fornita dal . Controparte_1
Dagli atti di causa, infatti, non è emerso alcun particolare evento che possa far ritenere realizzatasi la ricorrenza di un caso fortuito interruttivo della sequenza fatto- evento-responsabilità, oppure che trattasi della concretizzazione di una situazione di pericolo estemporaneamente creata da terzi, non conoscibile né eliminabili con immediatezza dall'Ente territoriale, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Invero, tenuto conto della ricostruzione dell'accadimento emergente dal quadro probatorio in atti, non vi è dubbio che lo specifico stato dei luoghi – caratterizzato dalla presenza di una disconnessione non segnalata del piano stradale nelle immediate vicinanze del marciapiede – costituiva un'oggettiva situazione di pericolo nei confronti di colui che si fosse trovato, come appunto a Parte_1
discendere a piedi dal marciapiede in quello specifico punto, andando così ad impattare su tali disconnessioni, con la conseguenza che l'Amministrazione proprietaria avrebbe potuto e dovuto eliminare l'insidia, anche mediante la sua attivazione per garantire quantomeno una idonea segnalazione della stessa (nel caso di specie, già esistente circa cinque mesi prima ma poi rimossa e non più ripristinata).
A siffatto proposito, va in particolare evidenziato che la concretizzazione nel caso di specie dell'anzidetta situazione oggettivamente pericolosa non avrebbe potuto essere facilmente evitata da parte della danneggiata con l'adozione della normale accortezza. Giova qui ribadire che la giurisprudenza di legittimità, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma primo,
C.C., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode
(v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476). A sua
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volta, nel caso di specie, per come è risultato dal contributo testimoniale in atti reso dalla teste , l' scendeva a piedi dal marciapiede con modalità di CP_2 Pt_1
normale prudenza, fino ad impattare sulla disconnessione stradale posta nelle immediate vicinanze del ciglio del marciapiede, come desumibile dalle immagini fotografiche prodotte da parte attrice, in un orario della giornata ormai notturno che non consentiva la piena visibilità delle effettive condizioni della strada, con la conseguenza che tale impatto non può certamente ricondursi alla responsabilità della vittima, mentre si deve ritenere di necessità “cagionata dalla cosa in custodia”, per riprendere la formula dell'art. 2051 C.C..
Sul punto, con maggiore impegno argomentativo, quanto all'eccepita condotta colposa dell'odierna parte attrice, ad avviso di parte convenuta costituente una causa estranea, da sé sola idonea a interrompere il nesso di causalità tra il danno e la res, giova osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 26524/2020), la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo “ove sia colposa ed imprevedibile” (Cass. n. 25837/2017), ossia “quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (Cass. n. 18317/2015), giacché
l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente “carattere di imprevedibilità ed eccezionalità” (Cass. n. 2660/2013); in tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227, comma primo, C.C.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).
È utile richiamare, al riguardo, le del tutto condivisibili considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed
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il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto
a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (...). La condotta della vittima
d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima” (cfr., altresì, Trib. Busto Arsizio, sez. III, 05/10/2021, n. 1405, in motivazione).
Dunque, la condotta tenuta da connotata dal normale Parte_1
cammino a piedi nel discendere un marciapiede, non costituisce certamente un comportamento imprevedibile in quanto eccezionale, inconsueto e mai visto prima, andando così ad impattare su una disconnessione stradale non facilmente visibile ed evitabile, essendo posta nelle immediate vicinanze del ciglio del marciapiede e stante l'orario della giornata ormai notturno che non consentiva la piena visibilità delle effettive condizioni della strada.
Acclarata in tal modo la esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 C.C. del e ribadito, viceversa, come non sia stata dimostrata qualsivoglia Controparte_1
responsabilità concorrente del danneggiato o la sussistenza di un'ipotesi di caso fortuito, l'ente convenuto va condannato alla refusione dei danni per le lesioni all'integrità psico-fisica subìte da Parte_1
In ordine alla quantificazione di tale danno, nel corso del giudizio è stata disposta perizia medico-legale, sulla persona di parte attrice, effettuata dal dr.
[...]
, alla quale, integralmente, si rimanda condividendone le motivate Persona_6
argomentazioni medico-legali.
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In particolare, all'esito di tale accertamento, fondato sull'esame diretto del periziando e sull'analisi della documentazione medica in atti, è emerso che il danneggiato ha riportato postumi permanenti causalmente riconducibili alle lesioni subite in occasione dell'accadimento de quo, costituiti da “Esiti consolidati di pregressa frattura del piatto tibiale esterno e lesione meniscale laterale ginocchio dx”.
Dunque, il C.T.U. è giunto alla quantificazione allo 4% dell'inabilità permanente da valutarsi come danno biologico.
Tale valore percentuale è la risultante di tutti i danni permanenti ed è, quindi, comprensivo anche del danno estetico e del conseguente danno psichico, che costituiscono una componente del danno alla salute.
Le lesioni subite hanno determinato, altresì, un'inabilità parziale di giorni 27 (di cui 7 giorni di ITP al 75%, 10 giorni di ITP al 50% e 10 giorni di ITP al 25%).
Il C.T.U. ha, inoltre, esaustivamente e con motivazione esente da errori e da vizi, risposto alle osservazioni mosse all'elaborato peritale dalla parte convenuta in ordine al nesso di causalità tra l'accadimento ed i suddetti esiti permanenti (cfr. l'allegato all'elaborato scritto depositato in atti il 02.02.2025), confermando così la valutazione già espressa.
A siffatto proposito, quanto alla tipologia delle lesioni fisiche riportate ed alla determinazione della loro incidenza sull'integrità fisio-psichica del danneggiato, va evidenziato che l'accertamento operato dal consulente medico-legale d'ufficio risulta ampiamente attendibile. Invero, si deve sottolineare la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui passaggi argomentativi risultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendono spunto, costituiti dalle risultanze della documentazione medica acquista agli atti nonché della diretta visita del periziando, e, quindi, deve concludersi che il consulente non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini della formulazione delle proprie determinazioni.
Al riguardo, rileva ancora il Tribunale che nessun dubbio sussiste in ordine alla piena valenza probatoria delle relazioni in atti del consulente d'ufficio che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate c ognizioni
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tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ. 8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n.
11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n. 2802), come appunto verificatosi nel caso di specie.
L'accertamento tecnico d'ufficio in esame non può ritenersi insufficiente od inidoneo allo scopo della verifica circa la fondatezza delle premesse di fatto su cui si basa la pretesa risarcitoria azionata, né emergono sul punto risultanze poco chiare o non complete, con la conseguenza che le critiche sostanziali alla CTU formulate da parte convenuta appaiono prive di pregio, tenuto appunto conto, tra l'altro, delle puntuali ed attendibili osservazioni alle critiche e rilievi di parte convenuta effettuate dal consulente d'ufficio in sede di deduzioni sulle stesse (cfr. sul punto, a contrario,
Cass., sez. I, sent. n. 23637 del 21/11/2016: “Allorché ad una consulenza tecnica d' ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.)”; in proposito mette conto ancora osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”, così Cass. n. 282/2009; Cass., sez. VI,
02/02/2015, n.1815: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”; nonché Cass. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
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In ordine alla determinazione ed alla liquidazione del danno, si deve necessariamente muovere dall'indicazione scaturente dal fondamentale arresto giurisprudenziale di legittimità di cui alle Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n.
26972, secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 C.P. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n, 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,7282 e
7283 del 2003).
Ed invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., SS.UU., n.
26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nell'elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
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Alla luce di ciò, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, comprensivo sia della lesione dell'integrità psicofisica che delle conseguenti sofferenze.
Tenuto conto dell'entità dei danni ed alla tipologia delle lesioni, nonché alla loro incidenza sull'integrità fisica dell'attore, per come riscontrato dal medico legale d'ufficio nei termini sopra descritti, viene in rilievo, dunque, un'invalidità cd. micro- permanente e nella liquidazione della somma da attribuire al danneggiato per il danno biologico, trova applicazione in via analogica il criterio di liquidazione del danno alla persona da circolazione stradale previsto, per le cosiddette microinvalidità, dall'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 (importi aggiornati col D.M.
16/07/2024), attesa l'identità del bene giuridico inciso dall'illecito ed al fine di evitare irragionevoli disparità.
A questo punto, a fronte delle determinazioni del CTU, si deve procedere, alla quantificazione per equivalente del danno suddetto ai fini risarcitori che ci occupano.
Al momento del consolidarsi del danno biologico il danneggiato aveva un'età di
39 anni e, pertanto, gli spettano:
a) il risarcimento del danno permanente all'integrità psico-fisica che, sulla base del criterio innanzi indicato, si determina equitativamente in € 4.211,70;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida equitativamente
(con riferimento all'art. 139 D. Lgs. 209/2005 e D.M. 16/07/2024, considerato altresì il punto base di € 55,24 per l'inabilità assoluta), per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al 100% in misura proporzionalmente ridotta (€ 55,24 x 75% x
7 = € 290,00; € 55,24 x 50% x 10 = € 276,20; 55,24 x 25% x gg. 10 = € 130,10), per un totale di € 696,30 attuali.
Quanto al “danno morale”, vanno richiamati i principi da ultimo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11.11.2008 nn. 26972, 26973,
26974, 26975), che ha cercato di fare chiarezza sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.
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In particolare, e per quanto qui interessa, premesso che è stata definitivamente accantonata la figura del cd danno morale soggettivo
(identificato con il patema d'animo transeunte) e che la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra un pregiudizio non patrimoniale, va detto, innanzitutto, che il danno morale si identifica con la sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo sofferto), senza degenerazioni patologiche, perché ove siano dedotte e ventuali conseguenze del genere, si rientra nell'ambito del danno biologico (del quale ogni sofferenza psichica o fisica, per sua natura intrinseca, costituisce componente).
Dunque, una tale sofferenza psichica, che non è suscettibile di degenerare in patologia, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.
Ora, considerato che il danno non patrimoniale e, quindi, il danno morale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, i Giudici di legittimità hanno evidenziato, specificamente, che tale danno morale non può essere più liquidato automaticamente in una percentuale del danno alla salute (“determina …duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale…sovente liquidato in percentuale del primo”): infatti, se il giudice liquida il danno morale in una percentuale del danno alla salute, questo vuol dire che sta risarcendo il dolore fisico e morale che accompagna l'invalidità temporanea e permanente ed è direttamente proporzionato ad essa. Ma se, per come affermato dalla
S.C., è vero che attraverso il danno alla salute vengono risarcite tutte le conseguenze pregiudizievoli correlate e direttamente proporzionate all'invalidità temporanea e/o permanente, non vi è dubbio che anche il dolore, fisico e morale, associato allo “star male”, sia compreso nella liquidazione del danno alla salute.
Tale conclusione, tuttavia, non vuol dire che debba sparire il danno morale a latere del danno biologico, se per danno morale si intende non la sofferenza intrinsecamente compresa nella patologia, ma la sofferenza ulteriore (ove esistente), espressione della reazione emotiva rispetto all'impatto lesivo.
Tale sofferenza ulteriore, infatti, non dipende dall'invalidità temporanea e permanente, ma va ancorata ad altri criteri, vale a dire, per esempio, a come il
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danneggiato abbia percepito la lesione, o alle circostanze concrete in cui è venuto a verificarsi l'illecito.
Discende da tali considerazioni, che il danno morale potrà essere una voce autonoma del danno non patrimoniale da risarcire solo nel caso in cui siano allegati fatti specifici, da cui evincere, anche presuntivamente, la sofferenza aggiuntiva
(rispetto a quella propria della patologia) subita dalla vittima.
Nella specie, né parte attrice ha allegato circostanze concrete peculiari né simili circostanze sono emerse dall'istruttoria, sicchè non può trovare ingresso, per i principi già affermati, il riconoscimento di alcun danno morale, stante appunto l'assenza in atti di idonea prova che il pregiudizio fisico subìto abbia arrecato al danneggiato un ulteriore dolore rispetto a quello implicito nella peculiare menomazione fisica occorsagli e, come tale, già considerato ai fini della liquidazione del danno biologico.
In definitiva l'ammontare del danno non patrimoniale è pari ad euro 4.908,00
(€ 4.211,70 + € 696,30).
Non risulta invece fondata l'ulteriore pretesa addotta di parte attrice in relazione alla asserito danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica.
In linea generale, la lesione del diritto alla salute può riverberare effetti sull'attività lavorativa in tre modi:
1) precludendola del tutto, con conseguente soppressione del reddito;
2) costringendo il soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, ovvero a ridurre la propria produttività, con conseguente riduzione del reddito;
3) costringendo il soggetto leso, per svolgere la medesima attività lavorativa, a sopportare sforzi maggiori ovvero a subire una maggiore usura (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 19981/2005).
Solo i primi due casi costituiscono ipotesi di danno patrimoniale futuro, mentre, nell'ultimo caso, si rientra nel campo delle conseguenze da tenersi presente e valutarsi nella liquidazione del danno biologico.
Ciò premesso, nel caso di specie, le emergenze processuali e l'attività istruttoria svolta non consentono di ritenere che abbia subito, in Parte_1
conseguenza del sinistro per cui è causa una riduzione della sua capacità lavorativa specifica.
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Invero, deve, innanzitutto, osservarsi che nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la parte attrice si limita ad allegare che lo stesso “a seguito del sinistro subito ha dovuto rifiutare l'incarico su supplenza presso Istituti scolastici come docente, perdendo la possibilità di percepire lo stipendio e gli emolumenti connessi, quali disoccupazione e assegni familiari. Il danno patrimoniale subito dall'attore consistente nel danno da perdita da lavoro ammonta attualmente ad €
38.400,00, circa, circa €1.600,00 al mese, calcolato per due annualità consecutive, corrispondete al mancato guadagno dello stipendio di insegnante diplomato presso la scuola secondaria di II grado (come da tabelle Ministeriali), con consequenziale perdita di punteggio (24 punti totali per due annualità), utili per lo scorrimento delle graduatorie.”. Tale prospettazione, di per sé, va considerata alla stregua di una mera ed apodittica asserzione a fronte della mancanza di specifiche ed idonee prove documentali in merito.
È noto che tra la lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che in presenza di una lesione della salute il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno.
Relativamente alla capacità lavorativa specifica il principio guida è che gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute della vittima sulla sua attività lavorativa danno luogo ad un danno patrimoniale se ed in quanto eliminino o riducano la capacità di produrre reddito in concreto.
I postumi derivanti dalle lesioni di lieve entità non hanno, di regola e salva la prova contraria, conseguenza alcuna sull'attività di lavoro (anche casalingo) e sulla conseguente capacità di produrre reddito.
La liquidazione della voce di danno costituita dalla riduzione della capacità lavorativa specifica richiede, dunque, la prova rigorosa di una concreta contrazione del reddito o della possibilità di accrescere il proprio reddito futuro che sia conseguenza delle menomazioni subite (ex multis Cass. n. 13391/2007 e n.
10031/2006).
In particolare, nel caso in cui si adduca, come nella specie, a seguito della lesione subita, la riduzione della capacità lavorativa specifica (che consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto), il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare è provare che l'invalidità permanente ha
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inciso sulla capacità di guadagno (cfr. Cass. 10026/2004), determinando una contrazione del reddito.
Le emergenze processuali e l'attività istruttoria svolta non consentono, invece, di ritenere che l'odierno attore abbia subito, in conseguenza del sinistro per cui è causa, alcuna riduzione della sua capacità lavorativa specifica (quale danno patrimoniale ulteriore rispetto a quello biologico riconosciuto).
Nella specie, l'attore si è limitato a produrre documentazione relativa, da un lato, alla propria attività lavorativa di insegnante supplente con contratto a tempo determinato nel periodo precedente all'infortunio, nonché, dall'altro lato,
a comunicazione di invito allo svolgimento di supplenze brevi negli anni 2022 e
2023, ma, in ogni caso, circa il “se” e il “come” i postumi permanenti riscontrati dal CTU abbiano concretamente inciso sulla solo addotta capacità lavorativa specifica, causando una riduzione del reddito (che è l'unico titolo per il risarcimento di tale danno), parte attrice non ha prodotto dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, da cui si sarebbe potuto desumere l'eventuale non corrispondenza tra i redditi percepiti dall' nell'anno Pt_1
2021, prima del sinistro, e negli anni 2022 e 2023 dopo il sinistro verificatosi il
15.10.2021. Inoltre, non è dato desumere se, effettivamente, i postumi permanenti riscontrati dal CTU siano stati effettivamente preclusivi allo svolgimento di attività di insegnamento scolastico quale supplente per periodi brevi ed, ancora, relativamente agli inviti in atti allo svolgimento di supplenze brevi, riguardando gli stessi diversi aspiranti con assegnazione dell'incarico di supplenza al primo in graduatoria, la parte attrice non ha addotto alcunchè circa il fatto che lo stesso sarebbe risultato aggiudicatario qualora avesse risposto alla convocazione.
Nulla, pertanto, va riconosciuto a titolo di danno da incapacità lavorativa specifica, essendosi in presenza di mere “micropermanenti” (4%) che si presume non compromettano la specifica capacità di lavoro del soggetto (cfr. ad esempio Cass. 12757/2000) e, del resto, si ribadisce, nulla al riguardo è stato allegato e provato.
La domanda risarcitoria deve essere dunque solo parzialmente accolta per il minore importo di euro 4.908,00 rispetto alla complessiva somma pretesa di €
50.000,00.
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Sulla somma così determinata vanno aggiunti – trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore – gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto, Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).
Il Tribunale adìto fa applicazione del secondo criterio (anche perché più funzionale alla fase esecutiva) e calcola gli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato del 2%, dalla data del fatto ad oggi sulla somma, calcolata in valori attuali, di euro 4.908,00.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
Stante l'accoglimento solo parziale della pretesa risarcitoria per una somma notevolmente minore rispetto a quella richiesta, sussistono nel caso di specie i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Infine, le spese delle consulenze tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, vanno poste, a carico dell'anzidetto convenuto, trattandosi della parte soccombente in tema di risarcimento del danno biologico oggetto di tale consulenza.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea nei termini e nei limiti precisati in parte motiva e, per l'effetto, condanna il , in persona del legale Controparte_1
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rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno biologico, della somma di € 4.908,00 già rivalutata alla data odierna, oltre interessi ponderati, da calcolarsi sulla predetta somma, al tasso annuo del 2% dalla data del fatto illecito ad oggi ed interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
- rigetta nel resto la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Locri il 21 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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