Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00724/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA MA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2025, proposto da
X Renew s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Francesco Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
BO TA, non costituita in giudizio;
Comune di Sarsina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Mussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione IA-MA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione, L’Ambiente e L’Energia Dell’IA-MA (Arpae), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Onorato, Andrea Molina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BO CI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale ARPAE prot. n. DET-AMB-2024-6967 del 13/12/2024, recante in oggetto: “D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11, L. n. 241/1990, Art. 17 - X RENEW S.r.l. con sede legale in Via L. Einaudi n. 7/29, Comune di Mercato Saraceno. DINIEGO dell'Autorizzazione Unica relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 5.828,76 kWp, da realizzarsi in Via Lastreto, Comune di Sarsina (FC)”;
- della nota ARPAE del 13.12.2024, recante in oggetto “Trasmissione della Determina di Diniego dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2024-6967 del 13/12/2024”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi:
a. il parere espresso dalla Regione IA-MA – Servizio giuridico del territorio – Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, con nota acquisita al prot. PG/2024/871987 del 14.08.2024;
b. la nota del Comune di Sarsina del 14.06.2024, acquisita al prot. ARPAE n. PG/2024/0132262 del 8.07.2024;
c. il verbale della prima seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 16.09.2024, e la decisione sulla non idoneità dell’area assunta nel corso della seduta e riportata a verbale;
d. il verbale della seconda seduta conclusiva decisoria della Conferenza dei Servizi del 21.11.2024, e la decisione sulla permanenza del motivo ostativo assunta nel corso della seduta e riportata a verbale;
e. la nota ARPAE prot. n. PG/2024/191035 del 23.10.2024, recante in oggetto “Trasmissione del verbale relativo alla riunione del 16/09/2024 della Conferenza dei Servizi e comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90”;
f. nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, dell’art. 2.3 della Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione IA-MA n. 125/2023, e dell’Allegato I, lett. b), punto 7, della Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione IA-MA n. 28/2010;
g. ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, degli artt. 2.1 e 4.19 del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Sarsina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarsina, della Regione IA-MA, dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, L’Ambiente e L’Energia dell’IA-MA (Arpae);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società X RENEW s.r.l. ha agito in giudizio per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, in particolare, della determinazione dirigenziale ARPAE prot. n. DET-AMB-2024-6967 del 13/12/2024, avente ad oggetto: “ D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11, L. n. 241/1990, Art. 17 - X RENEW S.r.l. con sede legale in Via L. Einaudi n. 7/29, Comune di 2 Mercato Saraceno. DINIEGO dell'Autorizzazione Unica relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 5.828,76 kWp, da realizzarsi in Via Lastreto, Comune di Sarsina (FC) ”.
In fatto ha allegato di avere presentato in data 27 ottobre 2023 all’ARPAE istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,8 MW e delle relative opere di connessione, nel territorio del Comune di Sarsina (FC).
Espletata l’istruttoria, con nota del 28.08.2024, l’ARPAE ha convocato la seduta conclusiva della conferenza dei servizi, da effettuarsi in data 16.09.2024 in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della l. n. 241/90, e nel frattempo il Comune di Sarsina ha formulato al Settore Governo e qualità del Territorio della Regione IA-MA un quesito sull’interpretazione della disciplina sui criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici in aree agricole, chiedendo in particolare se: i) le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 mt. da cave esistenti possano essere ritenute idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici ai sensi della normativa primaria di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021; ii) sia possibile o meno realizzare impianti fotovoltaici sui crinali.
Con nota acquisita al prot. PG/2024/871987 del 14.08.2024, la Regione ha fornito riscontro al Comune osservando che: i) “se le aree interessate dagli impianti sono, allo stato, delle aree agricole, non trova applicazione quanto previsto dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter, punto 1, d.lgs. n. 199/2021, bensì la successiva lettera c-quater: come indicato al punto 1 della lettera c-ter, difatti, i 500 metri si conteggiano in caso di prossimità di un’area produttiva esistente, non di una cava”; ii) in via generale, ai sensi dell’All. I, lett. A), della DAL n. 28/2010, i crinali sono considerati aree c.d. “non idonee” all’installazione di impianti fotovoltaici solamente se “tutelati secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR”. Nei restanti casi – che per effetto delle modifiche apportate dalla DAL n. 125/2023 sono elencati al punto 7 della lettera B dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010 – sarà invece possibile realizzare impianti, purché agrivoltaici, nella percentuale del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente.
In data 9 settembre 2024 la Società ha trasmesso all’ARPAE il proprio contributo istruttorio rilevando: i. l’erroneità dei rilievi svolti dalla Regione in relazione alle aree idonee di cui all’art. 20, co. 8, lett. c-ter, n. 1, del D.lgs. n. 199/2021, la cui formulazione è cristallina nel prevedere che “sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: […] le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”; ii. l’inconferenza dei rilievi svolti sui “crinali”, considerata l’idoneità dell’area di progetto e la conseguente applicazione dell’art. 2.2 della DAL n. 125/2023 ai sensi del quale “nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole”.
ARPAE, nel corso della seduta conclusiva della conferenza del 16 settembre 2024, ha tuttavia dedotto che: i) non rilevando la vicinanza dalla cave ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter, n. 1, del D.lgs. n. 199/2021, “l’area in cui è prevista l’installazione dell’impianto fotovoltaico in progetto, essendo agricola, non risulta idonea all’installazione di impianti fotovoltaici”; ii) conseguentemente l’area “può essere ritenuta idonea unicamente ai sensi del c-quater), con possibilità di installare impianti fotovoltaici unicamente sul 10% della superficie nella disponibilità del proponente” ai sensi del combinato disposto dell’art. 2.3 della DAL n. 125/2023 e della lettera B, punto 7, dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010.
Per l’effetto, la Conferenza dei Servizi ha deciso “all’unanimità che la non idoneità dell’area individuata dal proponente per l’installazione di impianti fotovoltaici sul 100% della superficie […] costituisce motivo ostativo al rilascio dell’autorizzazione”.
Con nota del 23.10.2024, ARPAE ha trasmesso alla ricorrente il verbale della conferenza, comunicando tale motivo ostativo e la conseguente “facoltà di presentare per iscritto eventuali osservazioni […] ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/90”.
In data 28.10.2024 la società ha trasmesso le proprie osservazioni, richiamando il precedente contributo istruttorio trasmesso il 9.09.2024 e l’ARPAE ha convocato per il 21 novembre 2024 una nuova seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, nel corso della quale ha tuttavia confermato che “deve ritenersi pertinente la parte del parere in cui viene evidenziato che, per ritenere l’area idonea all’installazione di un impianto fotovoltaico sul 100% della superficie nella disponibilità del proponente, i 500 m si devono intendere in prossimità di un’area produttiva esistente, non di una cava e pertanto le aree comprese nei 500 m da una cava non rientrano nelle aree idonee ai sensi del c-ter punto 1 dell’art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021. L’area in cui è prevista l’installazione dell’impianto fotovoltaico, essendo agricola, […] può essere ritenuta idonea unicamente ai sensi del c-quater, con possibilità di installare impianti unicamente sul 10% della superficie”.
Pertanto l’ARPAE ha ribadito la sussistenza del motivo ostativo al rilascio dell’Autorizzazione precedentemente esposto ed ha respinto l’istanza di Autorizzazione Unica, puntualizzando che “il tema dei crinali presenti non è stato approfondito in sede di Conferenza, in quanto il motivo ostativo considerato è quello riferito ai 500 m dall’area di cava, come da parere negativo espresso dalla Regione IA-MA”.
Il verbale della seduta conclusiva della conferenza è stato trasmesso alla società con nota del 5.12.2024 e in data 13.12.2024 è stata inviata alla società la determinazione dirigenziale prot. n. DET-AMB2024-6967 del 13/12/2024 di diniego dell’Autorizzazione Unica per il progetto fotovoltaico, impugnata in questa sede sulla base delle seguenti censure.
1) “ Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento in materia di aree idonee. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter, n. 1, del D.lgs. n. 199/2021. Violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/90. Violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione della direttiva 2009/28/CE e della direttiva 2011/92/UE. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle forme di energia rinnovabile. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/UE e della direttiva 2018/2001/UE. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto ”.
Lamenta la ricorrente che l’ARPAE ha negato l’Autorizzazione Unica sulla base della ritenuta irrilevanza delle cave ai fini della fattispecie di area idonea di cui all’art. 20, co. 8, lett. c-ter, n. 1, del D.lgs. n. 199/2021, con conseguente applicabilità secondo l’Amministrazione dei limiti alla realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola previsti dal combinato disposto dell’art. 2.3 della DAL n. 125/2023 e della lettera B, punto 7, dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010.
Ad avviso della ricorrente, infatti, l’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 laddove disciplina le c.d. “aree idonee”, ovvero quelle aree “ con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative ” (ex art. 2, co. 1, lett. ggg, del medesimo D.lgs. n. 199/2021), stabilendo al comma 8, lett. c-ter, n. 1 che “ sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: […] esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere ”, andrebbe invece letto nel senso di contemplare tra le aree idonee anche le aree agricole localizzate entro 500 metri da cave e miniere.
Ciò troverebbe a suo dire conferma anche nella diversa fattispecie di area idonea di cui alla lettera c) dell’art. 20, co. 8, del Decreto, ai sensi del quale “ sono considerate aree idonee: […] le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento ”.
In altri termini, secondo la ricorrente, la normativa in materia prenderebbe in considerazione le cave ai fini dell’individuazione di due diverse fattispecie di area idonea ex lege : gli impianti direttamente localizzati in area di cava con le caratteristiche di cui alla lettera c) e gli impianti localizzati in aree agricole localizzate entro 500 metri dalle cave di cui alla lettera c-ter, n. 1, le quali ex art. 2.2 della DAL n. 125/2023 potrebbero interessare “il 100% delle aree agricole”.
Quindi, nel caso in esame, essendo pacifico e documentalmente dimostrato che l’area di impianto, localizzata in area agricola, ricade integralmente entro 500 metri da una cava attiva nonché da numerose cave dismesse, senza interferire secondo la società con beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D.lgs. n. 42/2004, il diniego di Autorizzazione Unica disposto dall’ARPAE col provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter, n. 1, del D. Lgs. n. 199/2021.
2) “ Violazione dei principi di partecipazione procedimentale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione dei principi di partecipazione procedimentale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione dell’art. 6 CEDU. Violazione dell’art. 41 CDFUE. Violazione della direttiva UE 2018/2001 e della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Travisamento dei fatti rilevanti”.
Inoltre, ad avviso della ricorrente, l’ARPAE avrebbe frustrato le esigenze di partecipazione procedimentale sottese all’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, avendo nell’ambito della seduta conclusiva della conferenza dei servizi e nel provvedimento impugnato confermato il motivo ostativo al rilascio dell’Autorizzazione Unica (non idoneità dell’area) senza replicare puntualmente sulle osservazioni trasmesse dalla società in data 28.10.2024.
3) “ In via subordinata rispetto ai motivi che precedono: sulla illegittimità del provvedimento in via derivata dalla illegittimità in parte qua della dal 28/2010 e della dal 125/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 28/2011. Violazione del principio di leale collaborazione e del principio di sussidiarietà. Violazione della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria di motivazione. Contraddittorietà e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativo. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Violazione delle direttive 2018/2001/UE 2009/28/CE e 2001/77/CE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. Sviamento di potere ”.
In via subordinata la ricorrente contesta il vincolo all’installazione di impianti fotovoltaici pari al 10% dell’area agricola, previsto dal combinato disposto dell’art. 2.3 della DAL 125/2023 (“ nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010 ”) e del punto 7 della lettera B dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010 (“ la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile ”), in quanto ad avviso della società aprioristico e inderogabile e quindi in contrasto con la normativa primaria statale (art. 12, co. 7, del d. lgs. n. 387/2003 e relative Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10.09.2010, art. 20 del D.lgs. n. 199/2021), nonché col principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili sancito dalle norme costituzionali e comunitarie.
4) “ In via ulteriormente subordinata: sull’illegittimità degli atti impugnati in relazione alla questione “crinali”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione della DAL n. 28/2010 e del PTPR IA-MA. Violazione del principio di leale collaborazione e del principio di sussidiarietà. Violazione della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria di motivazione. Contraddittorietà e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativo. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Violazione delle direttive 2018/2001/UE 2009/28/CE e 2001/77/CE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. Sviamento di potere ”.
In via ulteriormente subordinata la ricorrente contesta l’affermazione contenuta nel “parere” della Regione secondo cui i crinali sarebbero aree c.d. “non idonee” all’installazione di impianti fotovoltaici se “tutelati secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR”, mentre nei restanti casi elencati al punto 7 della lettera B dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010 si potrebbero realizzare impianti, purché agrivoltaici, nella percentuale del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente.
In particolare, secondo la società i rilievi svolti sui “crinali” sarebbero inconferenti rispetto al caso di specie, considerata l’idoneità dell’area di progetto e la conseguente applicazione dell’art. 2.2 della 24 DAL n. 125/2023 ai sensi del quale “ nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole ”.
Sulla base dei motivi esposti la ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
Il Comune di Sarsina, la Regione IA MA e ARPAE dell’IA MA si sono costituiti contestando tutte le doglianze ex adverso articolate ed insistendo per il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto.
La questione attorno alla quale ruota l’odierno giudizio è quella dell’individuazione delle c.d. aree idonee di cui all’art. 20, co. 8, lett. c-ter, n. 1, del D.lgs. n. 199/2021 all’installazione di impianti fotovoltaici in area agricola, avendo l’ARPAE col provvedimento impugnato negato il rilascio dell’Autorizzazione Unica alla realizzazione e all’esercizio nel Comune di Sarsina di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 5.828,76 kWp costituito da moduli fotovoltaici posizionati su strutture di montaggio fisse orientate a Sud e inclinate di 34,5°, su un terreno lungo la Via Lastreto, individuato dal PSC come Zona “A18” – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, posto a meno di 500 metri da una cava, ma non da “zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale”, in un “delicato contesto collinare” che per la Soprintendenza presenta “possibili impatti percettivi anche a distanza e da potenziali punti panoramici circostanti”.
L’art. 20 comma 8 del D. lgs. n. 199 del 2021, per quanto qui di interesse, così recita: “ 8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità 4 stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: […] c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; […] c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento ”.
Ad avviso della ricorrente, laddove il predetto c-ter n. 1 prevede tra le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici “le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere” , andrebbe inteso nel senso che sarebbero idonee anche le aree agricole poste a non più di 500 metri da cave e miniere.
Al contrario, per le Amministrazioni resistenti, la distanza di 500 metri ivi prevista per le aree agricole sarebbe solo quella quella dalle “zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale” , avendo il legislatore considerato autonomamente le cave e miniere, così da ammettere la localizzazione al loro interno degli impianti fotovoltaici, senza alcun rilievo invece della distanza da esse dell’area agricola.
Ad avviso del Collegio, il tenore letterale della norma e la lettura sistematica della disciplina in materia depongono nel senso fatto proprio dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato.
Invero, se il legislatore avesse voluto trattare le cave e miniere come le zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, avrebbe semplicemente proseguito la disposizione utilizzando la locuzione “nonché dalle cave e dalle miniere” e non scrivendo invece “nonché le cave e miniere”, espressione quest’ultima volta a configurare le cave e le miniere nel loro spezio interno come zone idonee a collocare un impianto fotovoltaico, senza estendere tale possibilità al loro esterno e fino a 500 metri da esse su aree agricole, come disposto invece letteralmente per gli stabilimenti industriali (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 9226 del 2024).
Ciò trova in realtà conferma sotto il profilo sistematico nella lettera c) del predetto comma dove vengono considerate zone idonee ai fini dell’installazione di tutti gli impianti a fonti rinnovabili “le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento”, non risultando al contrario ravvisabile alcuna duplicazione normativa con riferimento alle “porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento”, riguardando il punto c) tutti gli impianti a fonti rinnovabili, mentre il c-ter) esclusivamente gli impianti fotovoltaici.
E il fatto che il legislatore non abbia inteso estendere il riferimento ai 500 metri per le aree agricole anche alle cave e miniere, risulta comprensibile tenuto conto che gli impianti industriali solitamente si trovano in ambiti degradati ed urbanizzati, mentre le cave insistono di norma in zone di pregio come fiumi per la sabbia o la ghiaia o monti e colline per materiali litoidi (come nel caso in esame avendo la Soprintendenza evidenziato “che l’intervento risulta molto impattante dal punto di vista paesaggistico”), con conseguenti esigenze di tutela paesaggistica incompatibili con autorizzazioni ex lege (vedi Tar Trieste, sentenza n. 86 del 2025).
Peraltro, il D.L. n. 63/2024 (Legge di conversione n. 101/2024), pur entrato in vigore dopo l’istanza della ricorrente, ha escluso l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate come agricole salvo alcune limitate eccezioni, così dimostrando la volontà del legislatore di salvaguardare l’uso agricolo del terreno anche dagli impianti fotovoltaici laddove l’area agricola, come nel caso in discussione, non sia compromessa e non si trovi a distanza di 500 metri da un insediamento produttivo, proprio per bilanciare i contrapposti interessi dello sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela delle superfici agricole e del paesaggio (vedi Tar Parma, sentenza n. 4 del 2025, Tar Piemonte, sentenza n. 808 del 2023).
Pertanto, la prima doglianza contenuta in ricorso va senz’altro respinta.
Del pari priva di pregio è la seconda censura con la quale la ricorrente lamenta il mancato rispetto delle regole del contraddittorio, avendo in realtà l’ARPAE consentito alla società di intervenire nel procedimento per formulare le proprie osservazioni e successivamente esposto compiutamente le ragioni della diversa interpretazione fatta propria dall’Amministrazione.
Da respingere risulta anche il terzo motivo di impugnazione proposto in via subordinata, di illegittimità del combinato disposto dell’art. 2.3 della DAL 125/2023 (“ nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010 ”) e del punto 7 della lettera B dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010 (“ la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile ”), avendo la giurisprudenza già dichiarato la legittimità del potere regionale di introdurre indicazioni procedurali in termini percentuali identiche alla DAL della Regione IA MA (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 9226 del 2024)
Invero, sul punto il Consiglio di Stato si è così espresso: “ A tal riguardo, deve ritenersi innanzitutto corretta la statuizione del primo giudice che ha ritenuto infondato l’assunto secondo cui la normativa regionale avrebbe introdotto un illegittimo limite alla superficie massima utilizzabile non previsto dalla normativa statale (cfr. punto 11.5, pag. 10-11 della sentenza impugnata). Sul punto, infatti, deve ribadirsi che la previsione di limiti alla superficie massima utilizzabile per l’ubicazione degli impianti espressi in percentuale sulla superficie dell’appezzamento di terreno, trova un preciso fondamento normativo nell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021, laddove si prevede che i decreti ministeriali debbano stabilire le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e “la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie” (cfr. art. 20, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021). Tale specificazione, peraltro, non è incompatibile con la previsione di diritto transitorio secondo cui alcune aree sono considerate idonee ex lege nelle more dell’emanazione dei decreti ministeriali (cfr. art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021). Il fatto che alcune aree siano considerate dalla legge come idonee alla installazione di impianti non esclude la possibilità che venga comunque stabilita la massima porzione di suolo occupabile da tali impianti, al fine di rispettare i “principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio” (art. 20, comma 5, d.lgs. n. 199/2021). Invero, le Regioni sono tenute ad individuare con legge le aree idonee in conformità ai principi e criteri stabiliti dai decreti ministeriali (art. 20, comma 4, d.lgs. n. 199/2021), ma tali decreti, a loro volta, devono uniformarsi alle disposizioni della legge nazionale che prevede appunto la necessità di stabilire le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e “la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie” (cfr. art. 20, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021). Pertanto, l’individuazione della porzione massima di suolo occupabile da parte della Regione nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali non introduce una limitazione non prevista dalla legge (essendo anzi espressamente prevista dall’art. 20, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021) e non rappresenta nemmeno una “competenza suppletiva”, dal momento che è la stessa legge a prevedere che le Regioni debbano conformarsi ai principi e criteri stabiliti dai decreti ministeriali (art. 20, comma 4, d.lgs. n. 199/2021) che a loro volta sono tenuti a stabilire “la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie” (cfr. art. 20, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021). Concludendo sul punto, quindi, il primo motivo di appello deve essere respinto ” (vedi anche TAR Bologna sentenza n. 52 del 2023, n. 66 del 2023).
Peraltro, la Regione ha evidenziato in giudizio, sempre nell’ottica di dimostrare che tale normativa non ha affatto precluso l’installazione sul territorio regionale degli impianti fotovoltaici a terra, che DAL 2010 tiene in realtà conto della produzione fotovoltaica al punto che cogliendo tutte le possibilità realizzative ammesse da tale disciplina l’occupazione di suolo consentirebbe di superare la piena autosufficienza energetica regionale sul piano elettrico usando solo il fotovoltaico (considerata la superficie agricola della Regione IA MA di 1.045.000 ettari e tenuto conto che per il piccolo fotovoltaico occorrono 1,6 ettari per ogni GWh di produzione, sicché anche con il 10% di superficie destinata a fotovoltaico (anche considerando come tassativo il valore DAL) la superficie per il fotovoltaico consentita da DAL 2010 sarebbe pari a 104.500 ettari , e cioè 65.312 GWh, a fronte di un fabbisogno di energia elettrica della Regione IA MA pari a circa 30.000 GWh), sicché nessuna compromissione delle esigenze di sviluppo delle energie rinnovabili risulta ravvisabile nel caso in discussione.
Infine, priva di pregio risulta l’ultima doglianza articolata in via ulteriormente subordinata dalla ricorrente circa il parere regionale agli atti e la questione dei crinali, atteso che come ammesso dalla stessa società tale profilo non è stato preso in considerazione dall’ARPAE nella decisione contestata, basata infatti sulla ritenuta insussistenza del diritto ex lege rivendicato dalla ricorrente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
Pertanto, conclusivamente, stante l’infondatezza di tutti i motivi di impugnazione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono tuttavia essere compensate per la novità di alcune delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IA MA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO