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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, provvedendo all'udienza del 05 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 101/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Maria Fasano Parte_1
e Stefania Fasano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Via
Giacomo Cusmano, 28.
- RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
, Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi Controparte_3 legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi - ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dal dell , dott.ssa CP_4 Controparte_3
Daniela Bruno e domiciliati presso la sede del predetto
[...]
, in Palermo, via della Ferrovia a San Lorenzo, 54; Controparte_3
- RESISTENTI
NONCHE'
1 Nei confronti di tutti i docenti iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze della provincia di Palermo nonché nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell' provincia di Palermo e in CP_3 Controparte_3 cui il ricorrente è attualmente iscritto rispettivamente in II fascia per le GPS nonché in
III fascia per le Graduatorie di Istituto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.01.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere in possesso della laurea in filosofia, utile per l'insegnamento nella classe di concorso A018, nonché dei 24 crediti formativi universitari (CFU) e di essere iscritta nelle Graduatorie provinciali per le supplenze di Palermo, lamentava il mancato riconoscimento del valore abilitante di detti titoli per l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie.
Ciò premesso, concludeva, pertanto, chiedendo di: “Accertare, ritenere e dichiarare che la dott.ssa dispone di un titolo abilitante all'insegnamento Parte_1 costituito dal possesso della laurea e dai 24 cfu e per l'effetto ordinare al e CP_1 alle amministrazioni resistenti di inserirlo nella I fascia delle GPS per la seguente classe di concorso A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE. In via principale e nel merito per i motivi tutti dedotti in narrativa, previo accoglimento delle istanze di parte ricorrente disporre la disapplicazione dell'O.M. n. 60/2020 del D.M. n. 781/2020 e dei successivi decreti ministeriali quali la recente O. M. del 06.05.2022 e direttoriali prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque di ogni atto dell'Amministrazione che ne impedisce l'iscrizione nella prima fascia delle G.P.S. e in
II delle G.I. in quanto illegittimi e per tutti i motivi di cui in ricorso e comunque emanare un provvedimento atto ad accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea congiuntamente a 24 CFU valido per l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. per le classi di concorso A018 FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE - e meglio specificate nella documentazione allegata allo stesso delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze dell' Controparte_5
, nei posti e con i punteggi allo stesso spettanti. In ogni caso
[...] accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I.”. Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice adito e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 05 marzo 2025 per il deposito di note scritte.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione inerente al difetto di giurisdizione del giudice adito.
In merito - in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (vedi: Cass., Sez. un., 15 dicembre 2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839,
25840, 25841, 25842, 25843, 25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre
2016, nn. 25972, 25973) - va ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".
Sulla scorta delle superiori premesse, va osservato che la ricorrente, agendo dinnanzi al giudice ordinario, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze nell'ambito territoriale della Contr provincia di Palermo, sul presupposto della avvenuta violazione da parte del della normativa primaria e secondaria di riferimento;
è, dunque, chiaro che la domanda di parte attrice non è diretta ad ottenere l'annullamento di un atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, quanto piuttosto, come già detto, ad ottenere il diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della provincia di Palermo
e sulla scorta della corretta valutazione dei titoli dalla stessa posseduti.
In applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve, dunque, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Nel merito, il ricorso va rigettato.
3 La ricorrente, in ordine alla sua esclusione dalla prima e dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e dalle graduatorie di Istituto, sostiene, muovendo dalle previsioni normative di cui all'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 e agli artt. 5 e 17 del d.lgs. n. 59/2017, che consentono la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente tanto agli abilitati quanto ai titolari di laurea e di
24 CFU, che la “specifica abilitazione” richiesta debba essere necessariamente considerata come equivalente al possesso del diploma di laurea e di 24 CFU.
Tale assunto non può essere condiviso alla luce delle condivisibili ragioni illustrate dai recenti arresti della Suprema Corte in materia (Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 – e dalle conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838).
Ed invero, seppur il legislatore abbia previsto la possibilità di partecipare ai concorsi banditi per l'insegnamento anche per i titolari di laurea magistrale e di 24 CFU (artt. 5 e 17 d.lgs. n. 59/2017 in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015), tale riconoscimento non pone un'equiparazione tra abilitazione e CFU valevole anche per altre ipotesi, quale l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Le due fattispecie regolano infatti due ipotesi diverse, considerato che l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze consente di svolgere attività di docenza per lunghi periodi, senza ulteriori selezioni, mentre la partecipazione al concorso dà luogo a tale possibilità solo a seguito del superamento delle prove.
Non può certo sostenersi che il legislatore, che ha esteso la platea dei possibili partecipanti al concorso per il reclutamento dei docenti, abbia voluto disporre tale estensione anche per la formazione della prima fascia delle graduatorie provinciali, che consente direttamente l'attribuzione di supplenze anche annuali e incarichi di maggiore responsabilità e con preferenza rispetto alla seconda fascia, per cui l'abilitazione non è richiesta.
Dunque, in assenza di ulteriori previsioni normative, deve intendersi come necessario il requisito della specifica abilitazione al fine di accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Un altro elemento da cui desumere che il legislatore consideri ancora l'abilitazione all'insegnamento requisito distinto e ulteriore rispetto a quello del possesso della laurea e dei 24 CFU può ricavarsi proprio dalla disciplina dei concorsi tracciata dallo stesso art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, in particolare da quanto previsto al comma 4-ter
(introdotto dalla legge n. 145/2018) per cui “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
4 Tale disposizione, utile esclusivamente per chi partecipa al concorso senza la
“specifica abilitazione”, conferma che quest'ultima sia un requisito ulteriore e distinto rispetto al titolo di partecipazione al concorso, e che appunto possa essere conseguito mediante l'idoneità alle prove.
La previsione risulterebbe evidentemente priva di senso nel caso in cui, volendo accedere all'interpretazione sostenuta dalla ricorrente, l'abilitazione fosse ormai completamente equiparata al possesso di laurea e dei 24 CFU.
Ad ulteriore riprova della mancata “equiparazione” tra abilitazione e possesso di laurea e dei 24 CFU può leggersi anche la norma contenuta nella stessa legge delega n.
107/2015, all'art. 1, comma 79, che consente ai dirigenti scolastici di “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”. Il disposto normativo pone espressamente una “gerarchia” tra i titolari di abilitazione, che devono essere preferiti, e i soggetti in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, che rappresenta il minimo requisito per essere chiamati in assenza di abilitazione.
Se dunque i titolari di laurea e CFU possono esercitare in generale le attività di docenza - se iscritti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali o chiamati in base alla disposizione sopra citata - è chiaro che l'ordinamento impone una preferenza per i soggetti abilitati, considerati maggiormente qualificati professionalmente, e dunque appare pienamente legittimo limitare l'iscrizione alla prima fascia delle graduatorie provinciali esclusivamente ai soggetti muniti di abilitazione specifica.
Deve poi escludersi che il diverso regime riservato agli abilitati e ai titolari di laurea e
24 CFU si ponga in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3, in considerazione della sostanziale differenza tra le situazioni poste a confronto, che pienamente giustifica le diverse possibilità garantite dall'ordinamento, il quale ha privilegiato i titolari di abilitazione per l'inserimento nella prima fascia, che è preferita alla seconda e che comporta lo svolgimento di supplenze più lunghe e può essere coerentemente riservata ad aspiranti provvisti di una maggiore e ulteriore qualificazione professionale, rispetto al solo titolo di studio e ai 24 CFU.
Non si ravvisa, inoltre, alcun contrasto con i principi comunitari di accesso alle professioni, di cui alle direttive 2005/36 e 2013/55, in quanto il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce al singolo Stato di
5 prevedere specifiche procedure di selezione per le professioni regolamentate e, a maggior ragione, per l'accesso all'impiego pubblico.
Al riguardo, anche la giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, sez. VI,
3.4.2017, n. 1516) ha ritenuto che “la direttiva 2005/36 non si applica al reclutamento dei docenti, giacché la procedura con cui selezionare i pubblici funzionari resta tra le prerogative su cui gli Stati membri continuano a conservare la propria discrezionalità”. Da ultimo, la Cassazione ha chiarito che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU, pur consentendo l'accesso ai concorsi pubblici, non può essere equiparato all'abilitazione per l'inserimento nelle fasce superiori delle graduatorie di istituto, ribadendo il principio per cui solo il possesso del titolo abilitante o il superamento delle prove concorsuali consente l'accesso alla seconda fascia.
La Suprema Corte, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha affermato che «In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie».
Tale principio di diritto, che va condiviso nella fattispecie in esame, si fonda “sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento” (cfr. Cassazione Civile Ord. Sez. L n. 26914
/2024 e Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 – conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass.
6 giugno 2024, n. 15838).
La Cassazione ribadisce che si tratta di una distinzione che trova specifico riscontro nell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, il quale è chiaro nel prevedere “che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, anche perché,
“come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che si consegue l'abilitazione.”
6 Ne deriva che deve riconoscersi legittima l'esclusione della ricorrente dall'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto nell'ambito territoriale della provincia di Palermo, per la classe di concorso A018.
Le spese di lite si compensano per intero, stante il mutato orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 06.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, provvedendo all'udienza del 05 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 101/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Maria Fasano Parte_1
e Stefania Fasano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Via
Giacomo Cusmano, 28.
- RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
, Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi Controparte_3 legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi - ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dal dell , dott.ssa CP_4 Controparte_3
Daniela Bruno e domiciliati presso la sede del predetto
[...]
, in Palermo, via della Ferrovia a San Lorenzo, 54; Controparte_3
- RESISTENTI
NONCHE'
1 Nei confronti di tutti i docenti iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze della provincia di Palermo nonché nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell' provincia di Palermo e in CP_3 Controparte_3 cui il ricorrente è attualmente iscritto rispettivamente in II fascia per le GPS nonché in
III fascia per le Graduatorie di Istituto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.01.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere in possesso della laurea in filosofia, utile per l'insegnamento nella classe di concorso A018, nonché dei 24 crediti formativi universitari (CFU) e di essere iscritta nelle Graduatorie provinciali per le supplenze di Palermo, lamentava il mancato riconoscimento del valore abilitante di detti titoli per l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie.
Ciò premesso, concludeva, pertanto, chiedendo di: “Accertare, ritenere e dichiarare che la dott.ssa dispone di un titolo abilitante all'insegnamento Parte_1 costituito dal possesso della laurea e dai 24 cfu e per l'effetto ordinare al e CP_1 alle amministrazioni resistenti di inserirlo nella I fascia delle GPS per la seguente classe di concorso A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE. In via principale e nel merito per i motivi tutti dedotti in narrativa, previo accoglimento delle istanze di parte ricorrente disporre la disapplicazione dell'O.M. n. 60/2020 del D.M. n. 781/2020 e dei successivi decreti ministeriali quali la recente O. M. del 06.05.2022 e direttoriali prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque di ogni atto dell'Amministrazione che ne impedisce l'iscrizione nella prima fascia delle G.P.S. e in
II delle G.I. in quanto illegittimi e per tutti i motivi di cui in ricorso e comunque emanare un provvedimento atto ad accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea congiuntamente a 24 CFU valido per l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. per le classi di concorso A018 FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE - e meglio specificate nella documentazione allegata allo stesso delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze dell' Controparte_5
, nei posti e con i punteggi allo stesso spettanti. In ogni caso
[...] accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I.”. Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice adito e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 05 marzo 2025 per il deposito di note scritte.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione inerente al difetto di giurisdizione del giudice adito.
In merito - in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (vedi: Cass., Sez. un., 15 dicembre 2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839,
25840, 25841, 25842, 25843, 25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre
2016, nn. 25972, 25973) - va ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".
Sulla scorta delle superiori premesse, va osservato che la ricorrente, agendo dinnanzi al giudice ordinario, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze nell'ambito territoriale della Contr provincia di Palermo, sul presupposto della avvenuta violazione da parte del della normativa primaria e secondaria di riferimento;
è, dunque, chiaro che la domanda di parte attrice non è diretta ad ottenere l'annullamento di un atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, quanto piuttosto, come già detto, ad ottenere il diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della provincia di Palermo
e sulla scorta della corretta valutazione dei titoli dalla stessa posseduti.
In applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve, dunque, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Nel merito, il ricorso va rigettato.
3 La ricorrente, in ordine alla sua esclusione dalla prima e dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e dalle graduatorie di Istituto, sostiene, muovendo dalle previsioni normative di cui all'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 e agli artt. 5 e 17 del d.lgs. n. 59/2017, che consentono la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente tanto agli abilitati quanto ai titolari di laurea e di
24 CFU, che la “specifica abilitazione” richiesta debba essere necessariamente considerata come equivalente al possesso del diploma di laurea e di 24 CFU.
Tale assunto non può essere condiviso alla luce delle condivisibili ragioni illustrate dai recenti arresti della Suprema Corte in materia (Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 – e dalle conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838).
Ed invero, seppur il legislatore abbia previsto la possibilità di partecipare ai concorsi banditi per l'insegnamento anche per i titolari di laurea magistrale e di 24 CFU (artt. 5 e 17 d.lgs. n. 59/2017 in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015), tale riconoscimento non pone un'equiparazione tra abilitazione e CFU valevole anche per altre ipotesi, quale l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Le due fattispecie regolano infatti due ipotesi diverse, considerato che l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze consente di svolgere attività di docenza per lunghi periodi, senza ulteriori selezioni, mentre la partecipazione al concorso dà luogo a tale possibilità solo a seguito del superamento delle prove.
Non può certo sostenersi che il legislatore, che ha esteso la platea dei possibili partecipanti al concorso per il reclutamento dei docenti, abbia voluto disporre tale estensione anche per la formazione della prima fascia delle graduatorie provinciali, che consente direttamente l'attribuzione di supplenze anche annuali e incarichi di maggiore responsabilità e con preferenza rispetto alla seconda fascia, per cui l'abilitazione non è richiesta.
Dunque, in assenza di ulteriori previsioni normative, deve intendersi come necessario il requisito della specifica abilitazione al fine di accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Un altro elemento da cui desumere che il legislatore consideri ancora l'abilitazione all'insegnamento requisito distinto e ulteriore rispetto a quello del possesso della laurea e dei 24 CFU può ricavarsi proprio dalla disciplina dei concorsi tracciata dallo stesso art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, in particolare da quanto previsto al comma 4-ter
(introdotto dalla legge n. 145/2018) per cui “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
4 Tale disposizione, utile esclusivamente per chi partecipa al concorso senza la
“specifica abilitazione”, conferma che quest'ultima sia un requisito ulteriore e distinto rispetto al titolo di partecipazione al concorso, e che appunto possa essere conseguito mediante l'idoneità alle prove.
La previsione risulterebbe evidentemente priva di senso nel caso in cui, volendo accedere all'interpretazione sostenuta dalla ricorrente, l'abilitazione fosse ormai completamente equiparata al possesso di laurea e dei 24 CFU.
Ad ulteriore riprova della mancata “equiparazione” tra abilitazione e possesso di laurea e dei 24 CFU può leggersi anche la norma contenuta nella stessa legge delega n.
107/2015, all'art. 1, comma 79, che consente ai dirigenti scolastici di “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”. Il disposto normativo pone espressamente una “gerarchia” tra i titolari di abilitazione, che devono essere preferiti, e i soggetti in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, che rappresenta il minimo requisito per essere chiamati in assenza di abilitazione.
Se dunque i titolari di laurea e CFU possono esercitare in generale le attività di docenza - se iscritti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali o chiamati in base alla disposizione sopra citata - è chiaro che l'ordinamento impone una preferenza per i soggetti abilitati, considerati maggiormente qualificati professionalmente, e dunque appare pienamente legittimo limitare l'iscrizione alla prima fascia delle graduatorie provinciali esclusivamente ai soggetti muniti di abilitazione specifica.
Deve poi escludersi che il diverso regime riservato agli abilitati e ai titolari di laurea e
24 CFU si ponga in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3, in considerazione della sostanziale differenza tra le situazioni poste a confronto, che pienamente giustifica le diverse possibilità garantite dall'ordinamento, il quale ha privilegiato i titolari di abilitazione per l'inserimento nella prima fascia, che è preferita alla seconda e che comporta lo svolgimento di supplenze più lunghe e può essere coerentemente riservata ad aspiranti provvisti di una maggiore e ulteriore qualificazione professionale, rispetto al solo titolo di studio e ai 24 CFU.
Non si ravvisa, inoltre, alcun contrasto con i principi comunitari di accesso alle professioni, di cui alle direttive 2005/36 e 2013/55, in quanto il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce al singolo Stato di
5 prevedere specifiche procedure di selezione per le professioni regolamentate e, a maggior ragione, per l'accesso all'impiego pubblico.
Al riguardo, anche la giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, sez. VI,
3.4.2017, n. 1516) ha ritenuto che “la direttiva 2005/36 non si applica al reclutamento dei docenti, giacché la procedura con cui selezionare i pubblici funzionari resta tra le prerogative su cui gli Stati membri continuano a conservare la propria discrezionalità”. Da ultimo, la Cassazione ha chiarito che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU, pur consentendo l'accesso ai concorsi pubblici, non può essere equiparato all'abilitazione per l'inserimento nelle fasce superiori delle graduatorie di istituto, ribadendo il principio per cui solo il possesso del titolo abilitante o il superamento delle prove concorsuali consente l'accesso alla seconda fascia.
La Suprema Corte, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha affermato che «In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie».
Tale principio di diritto, che va condiviso nella fattispecie in esame, si fonda “sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento” (cfr. Cassazione Civile Ord. Sez. L n. 26914
/2024 e Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 – conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass.
6 giugno 2024, n. 15838).
La Cassazione ribadisce che si tratta di una distinzione che trova specifico riscontro nell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, il quale è chiaro nel prevedere “che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, anche perché,
“come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che si consegue l'abilitazione.”
6 Ne deriva che deve riconoscersi legittima l'esclusione della ricorrente dall'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto nell'ambito territoriale della provincia di Palermo, per la classe di concorso A018.
Le spese di lite si compensano per intero, stante il mutato orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 06.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
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