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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3243/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. MA NT - Presidente
Dott. AN NI - Consigliera rel
Dott. Irene Lupo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 3243/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1
GUASTALLA, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ELEFANTE LUCIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CIMINO PAOLA
( ) VIA GAUDENZIO MERULA 3 28100 NOVARA;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza Fontana 20122 CP_1 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. MAJOCCHI MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1 R.G. N. 3243/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Nel merito ed in via principale:
revocare, dichiarare invalido e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 4347/20 (rg 3251/20) emesso dal Tribunale di Milano in data 10 marzo 2020 per i motivi esposti in narrativa;
In via riconvenzionale:
in via principale:
accertato l'inadempimento di alle proprie obbligazioni e, in particolare, per il mancato CP_1 completamento dell'opera, dichiarare la risoluzione del contratto tra le parti ai sensi dell'art. 1662 c.c. ovvero dell'art. 1453 c.c., condannando la società opposta al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
in subordine:
nella denegata ipotesi si accertasse il completamento e/o ultimazione delle opere e/o attività di cui all'appalto, attesi i vizi e/o difetti dei lavori e previo accertamento delle opere utili eseguite e dei loro corrispettivi, al netto di costi per l'eliminazione dei vizi e/o difetti, determinare la riduzione del prezzo con risarcimento dei danni anche ex art. 1226 c.c.
in ogni caso: dichiarare la compensazione integrale e/o parziale – nella denegata ipotesi di riconoscimento anche solo in parte delle pretese avversarie – con tutti i danni e/o costi subiti dalla società opponente anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
2)“Vero che, quanto alla Formazione del ponteggio in quota (Edificio C-E-F), tale attività è stata svolta all'inizio del mese di luglio 2019 dalla società opponente, presso lo stabile DIPHARMA in AR TU (VA) – via Origgio n. 23, previa fornitura diretta da parte di Sitim O.La.Fer dei ponteggi, come da documento di trasporto n. 94/19 del 1 luglio 2019 di cui al documento 8 – fascicolo opponente, che si rammostra al teste”;
3)“Vero che, sempre quanto alla Formazione di ponteggio in quota (Edificio C-E-F) presso lo stabile DI in AR TU (Va) – via Origgio n. 23, l'installazione del ponteggio (montaggio/smontaggio) è avvenuta verso il mese di luglio 2019 (montaggio) e settembre 2019 (smontaggio) ad opera di (i) dipendenti di tra cui il Sig. nonché (ii) ad Parte_1 Parte_2
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opera della ditta Edil Poci Zeqaj Gramos, come da relativa fattura n. 14 del 12.10.2019 di cui al documento 9 – fascicolo opponente, che si rammostra al teste, e (iii) dalla ditta Kanani Dorjan, come da fattura n. 19 del 16.10.19 di cui al documento n. 10 – fascicolo opponente che si rammostra al teste”;
4)“Vero che, quanto alle opere murarie (Edificio C-E-F) presso lo stabile DI in AR TU (Va) – via Origgio n. 23 tale attività edile è stata svolta dal 22/07/2019 al Parte_1
24/08/2019 nonché nelle giornate del 4 e 5 settembre 2019 dalla ditta Kanani Dorjan, incaricata dalla società opponente, come da fattura n. 19 del 10/10/19 di cui al documento 10 – fascicolo opponente che si rammostra al teste”;
5) “Vero che sempre quanto alle opere murarie (Edificio C-E-F) presso lo stabile DI in AR TU (Va) – via Origgio n. 23, verso il mese di settembre 2019 ha Parte_1 ripristinato lo stato dei luoghi, con (i) rifacimento di una capriata presente in struttura, (ii) rifacimento rasatura e imbiancatura per riparazione di crepe,
(iii) ripristino parte della struttura che era stata verniciata su materiale di policarbonato da ”; CP_1
6) “Vero che, sempre quanto alle Opere murarie (Edificio C-E-F) presso lo stabile DI in AR TU (Va)-via Origgio n. 23, verso il mese di settembre 2019 provvide Parte_1
a rimuovere i materiali di risulta e attrezzature dal cantiere"
7) “Vero che quanto alle chiusure aperture verticali con acqua fire (Edificio C-E-F) presso lo stabile DI in AR TU (Va) – via Origgio n. 23, ha dato parziale esecuzione ai CP_1 lavori di e delle relative sigillature” CP_2
8) “Vero che ha abbandonato il cantiere, presso lo stabile DI in AR TU CP_1
(Va) – Via Origgio n. 23, senza farvi più ritorno i primi giorni del mese di agosto 2019”
9)“Vero che il termine per la consegna dei lavori di appalto da parte di verso la Parte_1 propria committente presso lo stabile DI in AR TU (Va) Controparte_3
– via Origgio n. 23 era stata stabilita al 20 agosto 2019”.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATA:
1. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
• rigettare, per i motivi esposti in atti, tutti i motivi di appello svolti da , anche per Pt_1 manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto,
• confermare integralmente la sentenza n. 8890/2024 pubblicata il 11.10.2024 dal Tribunale di Milano, Sez. VII, Giudice dott.ssa P. Condorelli;
2. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO
• nella denegata e improbabile ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello svolti da , condannare quest'ultima al pagamento della diversa maggiore o minore Pt_1
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somma che risulta provata all'esito dell'istruttoria di causa svolta in primo grado, ovvero ritenuta equa o di giustizia, comunque in misura non inferiore all'importo di Euro 55.994,26, indicato dal CTU Ing. nella propria relazione peritale del 3.2.2024; Per_1
3. IN VIA ISTRUTTORIA:
• nella denegata e improbabile ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di svolgere ulteriore attività istruttoria, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
• Vero che dal 15 giugno del 2019 sino al 09 settembre 2019, prestava la propria CP_1 attività (realizzazione di opere edili) presso il cantiere DI sito in AR Petrusella, via Origgio n. 23 (VA);
• Vero che l'attività svolta nel cantiere e nel periodo indicati nel capitolo 1, veniva posta in essere da in qualità di subappaltatrice di su incarico della CP_1 Parte_1 committente DI;
• Vero che nell'agosto e nel settembre del 2019 i lavoratori della società erano CP_1 presenti nel cantiere di cui al capitolo di prova sub 1 per la realizzazione delle opere descritte nei docc. 12-13 di parte che si rammostrano al teste;
CP_1
• Vero che nel periodo giugno 2019 – settembre 2019 Lei ed i sigg.ri , Tes_1 Pt_3 Pt_4
e SE avete lavorato, quali dipendenti di , presso il cantiere DiPharma sito in AR CP_1
Petrusella, come da fotografie che si mostrano al teste allegate sub 18 fascicolo parte;
CP_1
• Vero che nel cantiere sito in AR Petrusella via Origgio n. 23, nel mese di CP_1 giugno del 2019, in relazione all'edificio C, si occupava, tra l'altro, dell'approntamento del cantiere, come indicato nella fattura prodotta sub 13 ed al punto 1.1. del consuntivo sub 12 (fascicolo parte
) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo di prova n. 5) veniva quantificato in Euro 3.000,00, come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che , presso il cantiere indicato nel capitolo 1, nei mesi giugno 2019-settembre CP_1
2019, in relazione all'edificio C, si occupava della realizzazione dei ponteggi in quota come da punto 1.2 del consuntivo prodotto sub 12 e nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si CP_1 mostrano al teste;
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo di prova 7) veniva quantificato in Euro 8.818,20 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che , presso il cantiere DiPharma di cui al capitolo 1, in relazione all'edificio CP_1
C, nei mesi di giugno 2019 – settembre 2019, si occupava dell'assistenza edile alle opere da lattoniere, nonché della realizzazione di opere murarie per creazione di idonei incavi su muratura perimetrale e delle opere murarie per ripristino di intonaci e imbiancature, attività indicate ai punti 3.1, 3.2 e 3.4 del consuntivo sub 12 e nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si mostrano CP_1 al teste;
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• Vero che il valore delle attività di cui al capitolo 9) veniva quantificato in Euro 4.217,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che presso il cantiere DiPharma di cui al capitolo 1, nei mesi di giugno 2019-settembre 2019, in relazione all'edificio C, si occupava della realizzazione delle chiusure delle CP_1 aperture verticali con acqua fire, mediante doppio tamponamento, come da punto 3.3 del consuntivo prodotto sub 12 e come indicato nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al CP_1 teste;
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 11) veniva quantificato in Euro 5.790,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che nel cantiere sito in AR Petrusella via Origgio n. 23, nel mese di CP_1 giugno del 2019, in relazione all'edificio E, si occupava dell'approntamento del cantiere come indicato nella fattura prodotta sub doc. 13 ed al punto 1.1. del consuntivo sub 12 (fascicolo parte
) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 13) veniva quantificato in Euro 2.600,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che , presso il cantiere DiPharma indicato nel capitolo 1, nei mesi giugno CP_1
2019-settembre 2019, in relazione all'edificio E, si occupava della realizzazione dei ponteggi in quota come da punto 1.2, del consuntivo prodotto sub 12 e nella fattura sub 13 (fascicolo parte
) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 15) veniva quantificato in Euro 8.818,20 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che , presso il cantiere DiPharma indicato nel capitolo 1, in relazione CP_1 all'edificio E, nei mesi di giugno 2019 – settembre 2019, si occupava dell'assistenza edile alle opere da lattoniere, nonché della realizzazione di opere murarie per creazione di idonei incavi su muratura perimetrale e delle opere murarie per ripristino di intonaci e imbiancature, attività indicate ai punti 3.1, 3.2 e 3.4 del consuntivo sub 12 e nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si CP_1 mostrano al teste;
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 17) veniva quantificato in Euro 4.817,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che presso il cantiere DiPharma indicato nel capitolo 1, nel predetto periodo, in relazione all'edificio E, si occupava della realizzazione delle chiusure delle aperture CP_1 verticali con acqua fire, mediante doppio tamponamento, come da punto 3.3 del consuntivo prodotto sub 12 e come indicato nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al CP_1 teste;
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 19) veniva quantificato in Euro 5.790,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
5 R.G. N. 3243/2024
• Vero che nel cantiere sito in AR Petrusella via Origgio n. 23, nel mese di CP_1 giugno del 2019, in relazione all'edificio F, si occupava dell'approntamento del cantiere come indicato nella fattura prodotta sub doc. 13 ed al punto 1.1. del consuntivo sub 12 (fascicolo parte
) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 21) veniva quantificato in Euro 2.600,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che , presso il cantiere indicato nel capitolo 1, nei mesi giugno 2019-settembre CP_1
2019, in relazione all'edificio F, si occupava della realizzazione dei ponteggi in quota come da punto 1.2, del consuntivo prodotto sub 12 e nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si CP_1 mostrano al teste,
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 23) veniva quantificato in Euro 8.818,20 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che , presso il cantiere indicato nel capitolo 1, in relazione all'edificio F, nei CP_1 mesi di giugno 2019 – settembre 2019, si occupava dell'assistenza edile alle opere da lattoniere, nonché della realizzazione di opere murarie per creazione di idonei incavi su muratura perimetrale e delle opere murarie per ripristino di intonaci e imbiancature, attività indicate ai punti 3.1, 3.2 e 3.4 del consuntivo sub 12 e nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che il valore delle attività di cui al capitolo 25) veniva quantificato in Euro 4.817,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che presso il cantiere indicato nel capitolo 1, nel predetto periodo, in relazione all'edificio F, si occupava della realizzazione delle chiusure delle aperture verticali con CP_1 acqua fire, come da punto 3.3 del consuntivo prodotto sub 12 e come indicato nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 27) veniva quantificato in Euro 5.790,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che nel cantiere indicato al capitolo 1, nel predetto periodo, si occupava della CP_1 realizzazione dei ponteggi in quota avvalendosi di società fornitrici tra le quali la Dielle Edil, come da doc. 15 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che nel cantiere indicato al capitolo 1, la , nei mesi di agosto e settembre CP_1
2019, per la realizzazione dei lavori di muratura, di montaggio dei ponteggi in quota e di realizzazione delle chiusure delle aperture verticali si avvaleva della società subappaltatrice Lithos Plus, come attestato dal prospetto presenze allegato sub 16 (fascicolo ) che si mostra al CP_1 teste;
• Vero che la , per la realizzazione delle opere indicate nella fattura di cui si chiede il CP_1 pagamento nel presente giudizio allegata sub 13 (fascicolo parte ), nel cantiere DiPharma CP_1 sito in AR Petrusella, nel periodo giugno 2019-settembre 2019, incaricava in qualità di subappaltatrice la ditta Erredi Ristrutturazione e Manutenzioni di;
Persona_2
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Svolgimento del processo
I fatti e le allegazioni delle parti:
Il giudice di primo grado ha così esposto i fatti e le allegazioni delle parti:
“ Con atto di citazione notificato in data 19.6.2020 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4347/2020, pubblicato dal Tribunale di Milano il 10.03.2020 e notificato il 13.3.2020, con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare, in favore dell'opposta, attrice in senso sostanziale, la somma di euro 65.875,60, oltre gli Controparte_1 interessi come da domanda, le spese della procedura monitoria liquidate ineuro 2.200,00 per compensi, euro 406,50 per spese, oltre 15% rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. e successive occorrende.
Parte opponente ha eccepito:
- la mancanza di un contratto scritto e di un preventivo redatto dall'opposta, mai visionato né accettato, con conseguente difetto di intesa verbale sul punto tra le parti;
- la mancata ricezione e approvazione del consuntivo lavori da parte dell'opponente, redatto in via unilaterale ed ex post dall'opposta;
- l'inadempimento contrattuale di , nonostante i diversi solleciti, per la mancata CP_1 realizzazione delle opere appaltate presso il cantiere all'interno dello stabile industriale
[...]
con conseguente intervento diretto dell'opponente o di ditte terze (in particolare con CP_3 riferimento, per tutti e tre gli edifici C-E-F, a: Approntamento cantiere, Formazione di ponteggio in quota, Opere murarie, Chiusure aperture verticali con acqua fire, come da fatture depositate in atti);
- il ritardo nell'esecuzione dei lavori e il mancato rispetto del termine ultimo di conclusione, nonostante le diffide, oltre all'abbandono di fatto del cantiere da parte dell'opposta;
- la presenza di vizi nei lavori eseguiti;
- la sussistenza di un credito dell'opponente nei confronti dell'opposta per euro 4.298,54 per fornitura di materiali, come da fatture n. 79/19 e 87/19, da porsi in compensazione con quanto eventualmente dovuto all'opposta.
ha concluso, quindi, chiedendo al Tribunale adito di respingere, Parte_1 preliminarmente, l'eventuale richiesta provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
nel merito, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo.
In via riconvenzionale, ha domandato di accertare l'inadempimento di e dichiarare la CP_1 risoluzione del contratto ex artt. 1662 o 1453 c.c., con condanna dell'opposta al risarcimento del danno;
di condannare al pagamento di euro 4.298,54 oltre interessi legali di mora CP_1 dalla domanda al saldo effettivo.
7 R.G. N. 3243/2024
In subordine, ha chiesto di accertare le opere utili eseguite e il loro corrispettivo, previo accertamento dei vizi e al netto dei costi di emenda, con conseguente riduzione del prezzo e risarcimento del danno.
In ogni caso, ha domandato la compensazione integrale e/o parziale del credito complessivamente vantato dall'opponente con quanto eventualmente accertato dovuto a controparte. Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre istanze istruttorie come meglio in atti.
Si è costituita tempestivamente la società opposta, contestando le avverse allegazioni e deducendo che:
- nel marzo 2019 DI, committente principale nel rapporto di appalto con l'opponente, contattava per la realizzazione di alcuni lavori edili e di carpenteria presso lo CP_1 stabilimento di AR TU, cui seguivano alcuni sopralluoghi e scambi di email relativi al dettaglio dei lavori, in forza dei quali poi l'opposta, su sollecitazione della stessa
[...] inviava i preventivi a DI;
Parte_1
- detti preventivi, secondo le allegazioni dell'opposta, sarebbero da ritenersi tacitamente accettati in ragione del successivo conferimento dell'incarico per l'espletamento dei lavori;
- le contestazioni di controparte sarebbero tardive, mai prima sollevate, generiche e documentalmente smentite;
- l'opposta sarebbe stata presente in cantiere da inizio giugno a settembre, realizzando i lavori di propria spettanza;
- la fattura n. 60/19 azionata in sede monitoria è stata emessa in forza del consuntivo inviato a al termine dei lavori, visionato da controparte come da attestazione informatica Parte_1 dell'avviso di lettura della mail;
- l'opposta vanterebbe un credito di euro 4.171,00 per fornitura di materiale da porsi in compensazione con quanto richiesto in via riconvenzionale a pari titolo dall'opponente.
Su tali premesse l'opposta ha concluso chiedendo al Tribunale adito, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione a norma dell'art. 648 c.p.c. e, nel merito, di rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il d.i. opposto.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 4.171,00 per fornitura di materiale, oltre rivalutazione e interessi di mora. Ha quindi domandato la condanna di controparte ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento della somma di euro 5.000 o di quella ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre istanze istruttorie come meglio in atti.”
L'istruttoria è stata condotta con escussione di prove testimoniali e con espletamento di CTU, diretta a verificare la congruità dei prezzi indicati nel preventivo in atti (inviato dall'opposta all'appaltatrice DI in data 2.4.2019, parametrati ai listini di cui alla CCIA di CP_1
Milano e ai prezzi di mercato) e nel consuntivo.
La sentenza appellata: 8 R.G. N. 3243/2024
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, disattendendo le allegazioni dell'opponente, in particolare:
- Ha ritenuto che il corrispettivo fosse stato concordato, in quanto dopo l'invio del preventivo all'appaltatore DI, conosciuto dalla committente subappaltatrice , l'avvenuto Pt_1 inizio dei lavori consente di ritenere raggiunto per facta concludentia l'accordo tra le parti, come confermato dalla mancata contestazione del consuntivo dei lavori, anche questo conosciuto da controparte.
- In ogni caso ha ritenuto congruo l'importo esposto da nelle fatture azionate, in CP_1 quanto il CTU ha valutato la congruità dei prezzi esposti.
- Ha rigettato le eccezioni di inadempimento. In primo luogo, quanto al contestato ritardo nella consegna dell'opera, ha ritenuto non fornita adeguata allegazione del lamentato inadempimento sotto il profilo temporale. Anche in ordine ad altre manchevolezze relative al mancato completamento dei lavori, l'allegazione sarebbe stata del tutto carente ed in parte contraddetta dalle prove testimoniali escusse.
- Ha rigettato altresì la doglianza relativa all' esistenza di vizi e difformità nelle opere realizzate, per mancanza di precisa allegazione e di prova dei difetti, anche alla luce delle contestazioni svolte dalla parte opposta.
- Ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per carenza di allegazione e di prova dei danni subiti.
- Ha accolto le domande riconvenzionali svolte dalle parti per il pagamento di reciproci crediti, compensando le rispettive poste, e pervenendo alla condanna di al CP_1 pagamento in favore di dell'importo di euro 127,54 oltre interessi. Pt_1
L'appello:
Ha proposto appello , sulla base dei seguenti motivi: CP_1
1. Il tribunale erroneamente avrebbe ritenuto che il corrispettivo esposto da sia stato CP_1 accettato per facta concludentia da parte di . Ciò in quanto non avrebbe valutato che il Pt_1 preventivo inviato era riferito sia alle opere edili che a quelle di carpenteria, queste ultime non di spettanza di , e dunque non potrebbe essere assunto come riferimento per un CP_1 accordo sulle opere realizzate. Deduce in ogni caso che l'onere probatorio circa l'esistenza di accordi sul corrispettivo grava su e tale prova non sarebbe stata fornita. CP_1
Difetterebbe quindi la prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto.
2. Il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il consuntivo sia stato ricevuto da e non Pt_1 sia stato contestato, quando per contro al ricevimento della fattura n. 60/2019 aveva Pt_1 svolto contestazioni anche sul quantum della richiesta.
3. Il tribunale avrebbe erroneamente interpretato e recepito le risultanze della CTU, in quanto per un verso il consulente non ha effettuato alcuna stima relativa alla effettiva quantità delle opere eseguite da . Inoltre, la giudice arbitrariamente si sarebbe discostata dalle CP_1
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conclusioni del CTU che aveva indicato come importo equo e congruo quello di €
55.994,26, cioè un importo abbattuto del 15% rispetto a quello fatturato. Chiede pertanto in subordine che l'importo riconoscibile in favore di venga quantificato in quello CP_1 determinato dal CTU.
4. Censura il mancato accoglimento dell'eccezione di inadempimento, rilevando che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente gravato la parte opponente dell'onere di fornire la prova degli inadempimenti. In ogni caso ha dedotto che, quanto ai ritardi, risulterebbe dalle prove in atti l'adempimento tardivo delle prestazioni. Quanto alle opere di smontaggio e montaggio e di formazione dei ponteggi, risulterebbe provato che le stesse non vennero compiutamente realizzate da Edisette, ma dovette sopportare l'onere di realizzazione da parte di terzi. Pt_1
5. Erroneamente il tribunale avrebbe ritenuto carente di adeguata allegazione la sussistenza dei vizi lamentati, sotto il profilo di eccezione di inadempimento (in particolare l'avvenuto errato taglio di una capriata e la mancata pulizia del cantiere al termine dei lavori), quando per contro l'onere della prova dell'esatto adempimento grava sulla parte opposta.
Ha quindi riproposto le conclusioni del primo grado, chiedendo la revoca de decreto ingiuntivo, la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto, con condanna al risarcimento dei danni. In via subordinata, previo accertamento dei vizi, la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.
Si è costituita l'appellata , contestando l'avverso appello. CP_1
In particolare, ha dedotto la pretestuosità delle allegazioni di , in quanto nessuna contestazione Pt_1
è mai stata sollevata in corso di rapporto. In ogni caso ha insistito nella conferma della sentenza di primo grado, che avrebbe correttamente interpretato i fatti e le conclusioni del CTU, mancando da parte dell'appellante qualsiasi prova in ordine ad un pregiudizio subito.
Motivi della decisione
1. L'appellante muove censure alla sentenza impugnata, deducendo in via prioritaria la circostanza che non potrebbe essere ritenuta fondata la pretesa creditoria di , in quanto il contratto di CP_1 subappalto non era stata definito nei suoi termini precisi, in particolare non era stato raggiunto un consenso sul corrispettivo per le opere commissionate. Né, a detta dell'appellante, potrebbe ritenersi congruo l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo da sulla base del consuntivo, che CP_1
, in qualità di subappaltante non avrebbe mai né approvato né ricevuto. Pt_1
Il tribunale ha rigettato tale prospettazione, ritenendo che il preventivo inviato da al CP_1 committente principale DI (doc. 10 di parte opposta) – mentre il committente di è CP_1 formalmente che ha subappaltato parte dell'opera commissionata da DI – non poteva Pt_1 che essere stato accettato sia da DI che da , dato che aveva dato corso ai Pt_1 CP_1 lavori commissionati, e non erano sorte contestazioni. Ha poi ritenuto che il consuntivo fosse comunque stato visionato da , che non aveva sollevato contestazioni. Pt_1
10 R.G. N. 3243/2024
Rileva la Corte che tutte le argomentazioni relative all'intervenuto accordo o meno sui prezzi indicati nel preventivo non possono ritenersi dirimenti, dato che non vi è necessità, come per contro sostiene l'appellante, che venga fornita la prova del titolo in base al quale è richiesto il pagamento, essendo pacifico che il contratto di subappalto ha avuto esecuzione, e tanto basta a far sorgere l'obbligazione di pagamento, anche ai sensi dell'art. 1657 c.c.. Inoltre, quanto alla quantificazione delle opere realizzate, nessuno ha mai sollevato contestazioni in ordine al fatto che le opere commissionate e realizzate siano quelle coerenti con il preventivo inviato a DI, e sulla base del quale si è posizionata sul cantiere effettuando le lavorazioni, pacificamente eseguite. CP_1
E' vero che sostiene che non si possa tenere conto del preventivo, che comprendeva anche Pt_1 opere non commissionate ad . Si tratta peraltro di un'obiezione inconcludente, dato che CP_1
ha provveduto a scorporare le opere da lei non realizzate per conto di , e ad indicare CP_1 Pt_1 nella fattura le opere in concreto realizzate, descritte nel consuntivo.
In ogni caso, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di sottoporre al CTU il quesito al fine di determinare, stante l'incertezza sul corrispettivo pattuito, la congruità dei prezzi esposti, sia in relazione alle previsioni di cui al preventivo, che alle risultanze del consuntivo.
Il CTU, effettuando l'unico accertamento possibile al momento dato, atteso che l'opera ormai era stata completata con interventi ulteriori rispetto alle lavorazioni commissionate ad (“La CP_1 situazione attuale però è quella di un'industria operativa che produce a pieno ritmo e con tutte le opere già da lungo tempo ultimate ed ampiamente realizzate (vedasi foto allegate alla presente ed effettuate in fase di sopralluogo)”), ha verificato, in accordo con i CTP, la tipologia di interventi effettuati – e in parte confermati anche dai testi escussi -: “Le attività lavorative affrontate da
e condivise da , come si evince anche dalla memoria Tecnica del CTP-Ricorrente, CP_1 Pt_1 sono consistite in:
- Approntamento cantiere
- Formazione di Piani-Lavoro con ponteggio in quota
- Opere murarie in assistenza al lattoniere
- Opere murarie per formazione e posa-capriate
- Chiusure pareti verticali interne ed esterne
- Opere murarie per ripristino di intonaci e tinteggiature”
Ancorché i CTP abbiano sottoposto al consulente computi metrici differenti tra loro (con ciò precludendo nei fatti il raggiungimento di un auspicato accordo), in ogni caso il CTU è stato in grado di verificare, relativamente all'esecuzione delle opere sopra riportate, la sostanziale congruità dei prezzi esposti rispetto ai prezziari. In questo senso non ha rilievo l'accordo o meno sul preventivo e sui prezzi in esso indicati, dato che il contratto ha avuto esecuzione, e il CTU ha valutato l'indicazione dei prezzi esposta come congrua.
11 R.G. N. 3243/2024
La questione, quindi, non è quella della determinazione dei prezzi di cui al preventivo – ritenuti congrui dal CTU -, ma piuttosto quella della verifica delle opere in concreto realizzate, dato che risulta che i tecnici di parte hanno sottoposto al CTU dei computi metrici del tutto difformi l'uno dall'altro.
Il CTU ha poi concluso nei seguenti termini:
“Da un'analisi quindi dei rilievi effettuati in loco, della documentazione agli atti indicata, dai calcoli eseguiti, dai raffronti puntuali tra prezzi di mercato all'epoca dell'esecuzione dei lavori e quelli relativi al Prezziario Opere Edili del 2019, delle lavorazioni necessarie ed anche descritte nei computi redatti da ambedue i CTP, il sottoscritto ritiene quindi opportuno poter dare una valutazione in merito al valore delle opere effettuate ed oggetto di presente Procedura con un importo equo e congruo pari complessivamente ad €55.994,26 che deriva dal seguente calcolo:
facendo riferimento a tutta la situazione creatasi in queste operazioni peritali ed agli importi presentati dalle Parti il sottoscritto ha ritenuto opportuno, partendo dall'importo di causa, pari ad
€65.875,65 , considerare una detrazione congrua del 15% (a corpo e forfettaria, così come previsto ed accettato in una prima fase dal ambedue le Parti nella precedente transazione) corrispondente quindi ad € 55.994,26.”
Il giudice di prime cure ha ritenuto di discostarsi dalla riduzione del corrispettivo effettuata dal
CTU rispetto agli importi indicati nel consuntivo e nella fattura, ritenendo sufficientemente provato l'accordo sui prezzi relativi alle opere, come documentate dal consuntivo, che riporta le opere realizzate e i prezzi applicati.
Ritiene la Corte che sia più corretto, invece, come richiesto dall'appellante, nell'effettuare una valutazione del corrispettivo dovuto anche ai sensi dell'art. 1657 c.c., attenersi alla quantificazione effettuata dal CTU, che ha ritenuto di procedere ad un abbattimento percentuale, in ragione della incertezza – derivante da un mancato esplicito accordo tra le parti- delle misurazioni effettuate da nel proprio consuntivo. Invero, gravando sul subappaltatore la prova delle opere realizzate, CP_1
e potendo ritenersi che il consuntivo, pur solo genericamente contestato, non può di per sé assurgere a piena prova dell'esatta quantificazione delle opere, in assenza di espressa approvazione della committenza (essendo stata fornita la prova della comunicazione, ma non dell'approvazione - doc.12), il CTU ha effettuato un apprezzamento di massima della quantificazione delle opere, la cui realizzazione non è stata contestata dai consulenti di parte in sede di CTU. Poiché i prezzi applicati sono stati ritenuti congrui, ha quindi provveduto ad un abbattimento percentuale del corrispettivo, al fine di dare conto di discrepanze tra le misurazioni di cui al consuntivo e quanto riscontrato in sede di operazioni peritali nel contraddittorio tra le parti.
Quindi, in accoglimento parziale del primo motivo di appello, deve ridursi il corrispettivo dovuto nell'importo quantificato dal CTU di € 55.994,26.
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, con condanna della parte opponente al pagamento del minore importo di cui sopra, oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo.
12 R.G. N. 3243/2024
2. L'appellante, con un secondo ordine di motivi di appello, sostiene che il tribunale non avrebbe correttamente valutato la propria eccezione di inadempimento, anche in ragione dei vizi nelle opere realizzate, che avrebbe dovuto portare alla risoluzione del contratto per inadempimento (per il vero non argomentata in modo puntuale, ma riportata nelle conclusioni), o comunque al riconoscimento di un diritto al risarcimento dei danni subiti.
Le ragioni di rigetto di tali rilievi che la parte appellante deduce come eccezioni di inadempimento più che come presenza di vizi (ancorché si tratti di deduzione secondo cui le opere commissionate non siano state realizzate correttamente o integralmente), consistono sostanzialmente nella mancata precisa allegazione di tali inadempimenti, e/o vizi.
L'appellante sostiene che non graverebbe sulla parte che deduce l'inadempimento l'onere di fornire la prova dello stesso, ma è la parte asseritamente inadempiente a cui spetta l'onere di provare di avere correttamente adempiuto.
Tale deduzione, pur corretta in termini generali, non può essere applicata in via assiomatica e meccanica, come la Suprema Corte ha, in più occasioni, specificato, affermando che occorre una precisa allegazione delle ragioni di inadempimento e dei vizi, al fine di consentire alla parte contro cui tale contestazione è svolta di difendersi compiutamente.
In altri termini, esiste un preciso onere di allegazione in capo alla parte che deduce l'altrui inadempimento (Cass. 6618/2018, 1838/2024), al fine di consentire alla parte asseritamente inadempiente di indicare con precisione gli elementi per dare prova del proprio esatto adempimento.
Nel caso di specie, correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che tale onere di allegazione da parte di non è stato correttamente assolto. Pt_1
In linea generale deve rilevarsi che, già agli esordi del contezioso tra le parti, i documenti attestanti le contestazioni a fronte dell'invio della fattura poi azionata con il decreto ingiuntivo manifestano di per sé una assoluta genericità di argomentazioni: la PEC del 25/11 (doc. 4 di parte opponente) si limita a contestare la fattura perché fa riferimento ad un consuntivo “mai pervenuto ed accettato” , e per tale ragione contestato, senza quindi alcuna contestazione sull'effettuazione delle opere oppure sulla presenza di vizi o inadempimenti.
Anche nella successiva PEC del legale di , di data 11/12/2019 (doc. 5), si fa riferimento Pt_1 unicamente ad un “grave inadempimento” consistito nell'abbandono del cantiere (circostanza risultata smentita e non più affermata neppure dall'opponente), senza altre specificazioni, e al fatto che il consuntivo non era stato inviato o approvato.
In ogni caso, nel corso del giudizio le allegazioni sono rimaste per un verso alquanto generiche, e per altri aspetti comunque infondate.
In particolare:
13 R.G. N. 3243/2024
- Quanto all'asserito ritardo, l'allegazione è confusa e contraddetta dalle risultanze in atti. Che
non fosse in cantiere nel mese di agosto, come parrebbe dalla richiamata denunzia CP_1 di DI del 6/8, è contraddetto dalle stesse allegazioni di , che riferisce che i Pt_1 lavori si sono protratti fino al mese di settembre. In ogni caso, l'asserito ritardo risulta contrastato dalle dichiarazioni testimoniali in atti, che attestano che gli addetti di CP_1 erano presenti in cantiere. I ritardi, comunque, non sono mai stati denunziati in corso di opera né nella prossimità della conclusione dei lavori, e tanto meno nella prima contestazione del legale di sopra richiamata, ma solo nel corso del giudizio di Pt_1 opposizione, senza alcuna allegazione in termini di patiti danni. Tra l'altro, in assenza di un contratto scritto, non vi è una indicazione precisa di quale fosse il termine a cui il subappaltatore doveva attenersi per il completamento delle opere subappaltate.
- Circa le opere asseritamente non realizzate da , quali le opere murari e i ponteggi, CP_1 anche in questo caso , astenendosi dallo specificare quali fossero le opere Pt_1 commissionate, si limita a sostenere che alcune cose non siano state fatte. La mancanza di allegazione precisa circa l'incarico conferito (e il corrispettivo pattuito), porta ad escludere che possa ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento di una commessa che la parte opponente ha sostanzialmente negato o contestato nel corso del giudizio. La conseguenza non può che essere la genericità dell'allegazione dell'inadempimento. Anche a tale proposito risulta comunque, sulla base delle testimonianze escusse, che le lavorazioni relative alle opere murarie e all'approntamento del cantiere sono state effettuate, e pertanto la doglianza (generica) resta priva di riscontro.
- Circa la cattiva esecuzione delle opere per aver effettuato un taglio della capriata CP_1 che non andava effettuato, anche in questo caso da parte di si contesta che CP_1
l'asserito erroneo taglio sia avvenuto nell'ambito delle opere ad essa commissionate. A tale stregua, era onere di quello di indicare specificatamente che l'erronea esecuzione di Pt_1 tale sia da collocare tra le opere commissionate ad . Non va dimenticato, infatti, che CP_1 il subappalto ad da parte di è avvenuto all'interno di un cantiere complesso, CP_1 Pt_1 con più edifici e più operatori, e dunque solo una precisa allegazione poteva consentire di verificare se il dedotto erroneo intervento sia da ricondurre alla commessa e alle opere di cui era incaricata , oppure fosse ad essa, come dalla stessa dedotto, estraneo. CP_1
- Infine, quanto alla questione relativa alla mancata pulizia del cantiere, in questo caso deve rilevarsi che l'unico elemento probatorio dedotto è quello relativo ad una doglianza inviata dalla committente principale a , senza che si abbia un riscontro del fatto che la Pt_1 doglianza si riferisca proprio alla parte di cantiere in cui operava . Anche sotto CP_1 questo profilo, dunque, le ragioni di appello vengono rigettate.
Conclusivamente, l'appello viene solo parzialmente accolto, in quanto l'importo dovuto da Pt_1 viene determinato, rispetto a quanto azionato con il decreto ingiuntivo, in quello minore di €
55.994,26. Vengono invece rigettate tutte le altre ragioni di doglianza, con conferma, nel resto, della sentenza appellata.
14 R.G. N. 3243/2024
All'esito complessivo del giudizio, occorre prevedere una nuova disciplina delle spese di lite, per entrambi i gradi.
Parte opponente /appellante resta prevalentemente soccombente, e quindi deve essere condannata alla rifusione alla parte opposta/appellata della maggior parte delle spese di lite -secondo la liquidazione di cui in dispositivo, in base allo scaglione da € 52.000 ad € 260.000, valori medi-, ancorché l'accoglimento (seppure in misura limitata) delle sue ragioni consente di pervenire ad una valutazione di compensazione nella misura del 20% delle stesse.
La revoca del decreto ingiuntivo comporta che le spese dello stesso restano in capo alla parte che lo ha richiesto.
Circa le spese di CTU, le stesse restano a carico della parte opponente, come già disposto in primo grado, dato la sua prevalente soccombenza.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 8890/2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto, e condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 55.994,26, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo.
2) Conferma nel resto;
3) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti nella misura del 20%, e condanna alla rifusione a del residuo 80%, spese liquidate per Parte_1 CP_1
l'intero in complessivi € 14.000,00 per il primo grado, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., e in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfetario spese generali,
Iva e c.n.p.a. per il presente grado.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16/07/2025
La Consigliera est La Presidente
AN NI MA NT
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. MA NT - Presidente
Dott. AN NI - Consigliera rel
Dott. Irene Lupo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 3243/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1
GUASTALLA, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ELEFANTE LUCIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CIMINO PAOLA
( ) VIA GAUDENZIO MERULA 3 28100 NOVARA;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza Fontana 20122 CP_1 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. MAJOCCHI MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1 R.G. N. 3243/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Nel merito ed in via principale:
revocare, dichiarare invalido e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 4347/20 (rg 3251/20) emesso dal Tribunale di Milano in data 10 marzo 2020 per i motivi esposti in narrativa;
In via riconvenzionale:
in via principale:
accertato l'inadempimento di alle proprie obbligazioni e, in particolare, per il mancato CP_1 completamento dell'opera, dichiarare la risoluzione del contratto tra le parti ai sensi dell'art. 1662 c.c. ovvero dell'art. 1453 c.c., condannando la società opposta al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
in subordine:
nella denegata ipotesi si accertasse il completamento e/o ultimazione delle opere e/o attività di cui all'appalto, attesi i vizi e/o difetti dei lavori e previo accertamento delle opere utili eseguite e dei loro corrispettivi, al netto di costi per l'eliminazione dei vizi e/o difetti, determinare la riduzione del prezzo con risarcimento dei danni anche ex art. 1226 c.c.
in ogni caso: dichiarare la compensazione integrale e/o parziale – nella denegata ipotesi di riconoscimento anche solo in parte delle pretese avversarie – con tutti i danni e/o costi subiti dalla società opponente anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
2)“Vero che, quanto alla Formazione del ponteggio in quota (Edificio C-E-F), tale attività è stata svolta all'inizio del mese di luglio 2019 dalla società opponente, presso lo stabile DIPHARMA in AR TU (VA) – via Origgio n. 23, previa fornitura diretta da parte di Sitim O.La.Fer dei ponteggi, come da documento di trasporto n. 94/19 del 1 luglio 2019 di cui al documento 8 – fascicolo opponente, che si rammostra al teste”;
3)“Vero che, sempre quanto alla Formazione di ponteggio in quota (Edificio C-E-F) presso lo stabile DI in AR TU (Va) – via Origgio n. 23, l'installazione del ponteggio (montaggio/smontaggio) è avvenuta verso il mese di luglio 2019 (montaggio) e settembre 2019 (smontaggio) ad opera di (i) dipendenti di tra cui il Sig. nonché (ii) ad Parte_1 Parte_2
2 R.G. N. 3243/2024
opera della ditta Edil Poci Zeqaj Gramos, come da relativa fattura n. 14 del 12.10.2019 di cui al documento 9 – fascicolo opponente, che si rammostra al teste, e (iii) dalla ditta Kanani Dorjan, come da fattura n. 19 del 16.10.19 di cui al documento n. 10 – fascicolo opponente che si rammostra al teste”;
4)“Vero che, quanto alle opere murarie (Edificio C-E-F) presso lo stabile DI in AR TU (Va) – via Origgio n. 23 tale attività edile è stata svolta dal 22/07/2019 al Parte_1
24/08/2019 nonché nelle giornate del 4 e 5 settembre 2019 dalla ditta Kanani Dorjan, incaricata dalla società opponente, come da fattura n. 19 del 10/10/19 di cui al documento 10 – fascicolo opponente che si rammostra al teste”;
5) “Vero che sempre quanto alle opere murarie (Edificio C-E-F) presso lo stabile DI in AR TU (Va) – via Origgio n. 23, verso il mese di settembre 2019 ha Parte_1 ripristinato lo stato dei luoghi, con (i) rifacimento di una capriata presente in struttura, (ii) rifacimento rasatura e imbiancatura per riparazione di crepe,
(iii) ripristino parte della struttura che era stata verniciata su materiale di policarbonato da ”; CP_1
6) “Vero che, sempre quanto alle Opere murarie (Edificio C-E-F) presso lo stabile DI in AR TU (Va)-via Origgio n. 23, verso il mese di settembre 2019 provvide Parte_1
a rimuovere i materiali di risulta e attrezzature dal cantiere"
7) “Vero che quanto alle chiusure aperture verticali con acqua fire (Edificio C-E-F) presso lo stabile DI in AR TU (Va) – via Origgio n. 23, ha dato parziale esecuzione ai CP_1 lavori di e delle relative sigillature” CP_2
8) “Vero che ha abbandonato il cantiere, presso lo stabile DI in AR TU CP_1
(Va) – Via Origgio n. 23, senza farvi più ritorno i primi giorni del mese di agosto 2019”
9)“Vero che il termine per la consegna dei lavori di appalto da parte di verso la Parte_1 propria committente presso lo stabile DI in AR TU (Va) Controparte_3
– via Origgio n. 23 era stata stabilita al 20 agosto 2019”.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATA:
1. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
• rigettare, per i motivi esposti in atti, tutti i motivi di appello svolti da , anche per Pt_1 manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto,
• confermare integralmente la sentenza n. 8890/2024 pubblicata il 11.10.2024 dal Tribunale di Milano, Sez. VII, Giudice dott.ssa P. Condorelli;
2. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO
• nella denegata e improbabile ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello svolti da , condannare quest'ultima al pagamento della diversa maggiore o minore Pt_1
3 R.G. N. 3243/2024
somma che risulta provata all'esito dell'istruttoria di causa svolta in primo grado, ovvero ritenuta equa o di giustizia, comunque in misura non inferiore all'importo di Euro 55.994,26, indicato dal CTU Ing. nella propria relazione peritale del 3.2.2024; Per_1
3. IN VIA ISTRUTTORIA:
• nella denegata e improbabile ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di svolgere ulteriore attività istruttoria, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
• Vero che dal 15 giugno del 2019 sino al 09 settembre 2019, prestava la propria CP_1 attività (realizzazione di opere edili) presso il cantiere DI sito in AR Petrusella, via Origgio n. 23 (VA);
• Vero che l'attività svolta nel cantiere e nel periodo indicati nel capitolo 1, veniva posta in essere da in qualità di subappaltatrice di su incarico della CP_1 Parte_1 committente DI;
• Vero che nell'agosto e nel settembre del 2019 i lavoratori della società erano CP_1 presenti nel cantiere di cui al capitolo di prova sub 1 per la realizzazione delle opere descritte nei docc. 12-13 di parte che si rammostrano al teste;
CP_1
• Vero che nel periodo giugno 2019 – settembre 2019 Lei ed i sigg.ri , Tes_1 Pt_3 Pt_4
e SE avete lavorato, quali dipendenti di , presso il cantiere DiPharma sito in AR CP_1
Petrusella, come da fotografie che si mostrano al teste allegate sub 18 fascicolo parte;
CP_1
• Vero che nel cantiere sito in AR Petrusella via Origgio n. 23, nel mese di CP_1 giugno del 2019, in relazione all'edificio C, si occupava, tra l'altro, dell'approntamento del cantiere, come indicato nella fattura prodotta sub 13 ed al punto 1.1. del consuntivo sub 12 (fascicolo parte
) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo di prova n. 5) veniva quantificato in Euro 3.000,00, come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che , presso il cantiere indicato nel capitolo 1, nei mesi giugno 2019-settembre CP_1
2019, in relazione all'edificio C, si occupava della realizzazione dei ponteggi in quota come da punto 1.2 del consuntivo prodotto sub 12 e nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si CP_1 mostrano al teste;
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo di prova 7) veniva quantificato in Euro 8.818,20 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che , presso il cantiere DiPharma di cui al capitolo 1, in relazione all'edificio CP_1
C, nei mesi di giugno 2019 – settembre 2019, si occupava dell'assistenza edile alle opere da lattoniere, nonché della realizzazione di opere murarie per creazione di idonei incavi su muratura perimetrale e delle opere murarie per ripristino di intonaci e imbiancature, attività indicate ai punti 3.1, 3.2 e 3.4 del consuntivo sub 12 e nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si mostrano CP_1 al teste;
4 R.G. N. 3243/2024
• Vero che il valore delle attività di cui al capitolo 9) veniva quantificato in Euro 4.217,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che presso il cantiere DiPharma di cui al capitolo 1, nei mesi di giugno 2019-settembre 2019, in relazione all'edificio C, si occupava della realizzazione delle chiusure delle CP_1 aperture verticali con acqua fire, mediante doppio tamponamento, come da punto 3.3 del consuntivo prodotto sub 12 e come indicato nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al CP_1 teste;
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 11) veniva quantificato in Euro 5.790,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che nel cantiere sito in AR Petrusella via Origgio n. 23, nel mese di CP_1 giugno del 2019, in relazione all'edificio E, si occupava dell'approntamento del cantiere come indicato nella fattura prodotta sub doc. 13 ed al punto 1.1. del consuntivo sub 12 (fascicolo parte
) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 13) veniva quantificato in Euro 2.600,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che , presso il cantiere DiPharma indicato nel capitolo 1, nei mesi giugno CP_1
2019-settembre 2019, in relazione all'edificio E, si occupava della realizzazione dei ponteggi in quota come da punto 1.2, del consuntivo prodotto sub 12 e nella fattura sub 13 (fascicolo parte
) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 15) veniva quantificato in Euro 8.818,20 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che , presso il cantiere DiPharma indicato nel capitolo 1, in relazione CP_1 all'edificio E, nei mesi di giugno 2019 – settembre 2019, si occupava dell'assistenza edile alle opere da lattoniere, nonché della realizzazione di opere murarie per creazione di idonei incavi su muratura perimetrale e delle opere murarie per ripristino di intonaci e imbiancature, attività indicate ai punti 3.1, 3.2 e 3.4 del consuntivo sub 12 e nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si CP_1 mostrano al teste;
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 17) veniva quantificato in Euro 4.817,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che presso il cantiere DiPharma indicato nel capitolo 1, nel predetto periodo, in relazione all'edificio E, si occupava della realizzazione delle chiusure delle aperture CP_1 verticali con acqua fire, mediante doppio tamponamento, come da punto 3.3 del consuntivo prodotto sub 12 e come indicato nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al CP_1 teste;
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 19) veniva quantificato in Euro 5.790,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
5 R.G. N. 3243/2024
• Vero che nel cantiere sito in AR Petrusella via Origgio n. 23, nel mese di CP_1 giugno del 2019, in relazione all'edificio F, si occupava dell'approntamento del cantiere come indicato nella fattura prodotta sub doc. 13 ed al punto 1.1. del consuntivo sub 12 (fascicolo parte
) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 21) veniva quantificato in Euro 2.600,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che , presso il cantiere indicato nel capitolo 1, nei mesi giugno 2019-settembre CP_1
2019, in relazione all'edificio F, si occupava della realizzazione dei ponteggi in quota come da punto 1.2, del consuntivo prodotto sub 12 e nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si CP_1 mostrano al teste,
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 23) veniva quantificato in Euro 8.818,20 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che , presso il cantiere indicato nel capitolo 1, in relazione all'edificio F, nei CP_1 mesi di giugno 2019 – settembre 2019, si occupava dell'assistenza edile alle opere da lattoniere, nonché della realizzazione di opere murarie per creazione di idonei incavi su muratura perimetrale e delle opere murarie per ripristino di intonaci e imbiancature, attività indicate ai punti 3.1, 3.2 e 3.4 del consuntivo sub 12 e nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che il valore delle attività di cui al capitolo 25) veniva quantificato in Euro 4.817,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che presso il cantiere indicato nel capitolo 1, nel predetto periodo, in relazione all'edificio F, si occupava della realizzazione delle chiusure delle aperture verticali con CP_1 acqua fire, come da punto 3.3 del consuntivo prodotto sub 12 e come indicato nella fattura sub 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che il valore dell'attività di cui al capitolo 27) veniva quantificato in Euro 5.790,00 come da docc. 12 – 13 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che nel cantiere indicato al capitolo 1, nel predetto periodo, si occupava della CP_1 realizzazione dei ponteggi in quota avvalendosi di società fornitrici tra le quali la Dielle Edil, come da doc. 15 (fascicolo parte ) che si mostrano al teste;
CP_1
• Vero che nel cantiere indicato al capitolo 1, la , nei mesi di agosto e settembre CP_1
2019, per la realizzazione dei lavori di muratura, di montaggio dei ponteggi in quota e di realizzazione delle chiusure delle aperture verticali si avvaleva della società subappaltatrice Lithos Plus, come attestato dal prospetto presenze allegato sub 16 (fascicolo ) che si mostra al CP_1 teste;
• Vero che la , per la realizzazione delle opere indicate nella fattura di cui si chiede il CP_1 pagamento nel presente giudizio allegata sub 13 (fascicolo parte ), nel cantiere DiPharma CP_1 sito in AR Petrusella, nel periodo giugno 2019-settembre 2019, incaricava in qualità di subappaltatrice la ditta Erredi Ristrutturazione e Manutenzioni di;
Persona_2
6 R.G. N. 3243/2024
Svolgimento del processo
I fatti e le allegazioni delle parti:
Il giudice di primo grado ha così esposto i fatti e le allegazioni delle parti:
“ Con atto di citazione notificato in data 19.6.2020 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4347/2020, pubblicato dal Tribunale di Milano il 10.03.2020 e notificato il 13.3.2020, con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare, in favore dell'opposta, attrice in senso sostanziale, la somma di euro 65.875,60, oltre gli Controparte_1 interessi come da domanda, le spese della procedura monitoria liquidate ineuro 2.200,00 per compensi, euro 406,50 per spese, oltre 15% rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. e successive occorrende.
Parte opponente ha eccepito:
- la mancanza di un contratto scritto e di un preventivo redatto dall'opposta, mai visionato né accettato, con conseguente difetto di intesa verbale sul punto tra le parti;
- la mancata ricezione e approvazione del consuntivo lavori da parte dell'opponente, redatto in via unilaterale ed ex post dall'opposta;
- l'inadempimento contrattuale di , nonostante i diversi solleciti, per la mancata CP_1 realizzazione delle opere appaltate presso il cantiere all'interno dello stabile industriale
[...]
con conseguente intervento diretto dell'opponente o di ditte terze (in particolare con CP_3 riferimento, per tutti e tre gli edifici C-E-F, a: Approntamento cantiere, Formazione di ponteggio in quota, Opere murarie, Chiusure aperture verticali con acqua fire, come da fatture depositate in atti);
- il ritardo nell'esecuzione dei lavori e il mancato rispetto del termine ultimo di conclusione, nonostante le diffide, oltre all'abbandono di fatto del cantiere da parte dell'opposta;
- la presenza di vizi nei lavori eseguiti;
- la sussistenza di un credito dell'opponente nei confronti dell'opposta per euro 4.298,54 per fornitura di materiali, come da fatture n. 79/19 e 87/19, da porsi in compensazione con quanto eventualmente dovuto all'opposta.
ha concluso, quindi, chiedendo al Tribunale adito di respingere, Parte_1 preliminarmente, l'eventuale richiesta provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
nel merito, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo.
In via riconvenzionale, ha domandato di accertare l'inadempimento di e dichiarare la CP_1 risoluzione del contratto ex artt. 1662 o 1453 c.c., con condanna dell'opposta al risarcimento del danno;
di condannare al pagamento di euro 4.298,54 oltre interessi legali di mora CP_1 dalla domanda al saldo effettivo.
7 R.G. N. 3243/2024
In subordine, ha chiesto di accertare le opere utili eseguite e il loro corrispettivo, previo accertamento dei vizi e al netto dei costi di emenda, con conseguente riduzione del prezzo e risarcimento del danno.
In ogni caso, ha domandato la compensazione integrale e/o parziale del credito complessivamente vantato dall'opponente con quanto eventualmente accertato dovuto a controparte. Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre istanze istruttorie come meglio in atti.
Si è costituita tempestivamente la società opposta, contestando le avverse allegazioni e deducendo che:
- nel marzo 2019 DI, committente principale nel rapporto di appalto con l'opponente, contattava per la realizzazione di alcuni lavori edili e di carpenteria presso lo CP_1 stabilimento di AR TU, cui seguivano alcuni sopralluoghi e scambi di email relativi al dettaglio dei lavori, in forza dei quali poi l'opposta, su sollecitazione della stessa
[...] inviava i preventivi a DI;
Parte_1
- detti preventivi, secondo le allegazioni dell'opposta, sarebbero da ritenersi tacitamente accettati in ragione del successivo conferimento dell'incarico per l'espletamento dei lavori;
- le contestazioni di controparte sarebbero tardive, mai prima sollevate, generiche e documentalmente smentite;
- l'opposta sarebbe stata presente in cantiere da inizio giugno a settembre, realizzando i lavori di propria spettanza;
- la fattura n. 60/19 azionata in sede monitoria è stata emessa in forza del consuntivo inviato a al termine dei lavori, visionato da controparte come da attestazione informatica Parte_1 dell'avviso di lettura della mail;
- l'opposta vanterebbe un credito di euro 4.171,00 per fornitura di materiale da porsi in compensazione con quanto richiesto in via riconvenzionale a pari titolo dall'opponente.
Su tali premesse l'opposta ha concluso chiedendo al Tribunale adito, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione a norma dell'art. 648 c.p.c. e, nel merito, di rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il d.i. opposto.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 4.171,00 per fornitura di materiale, oltre rivalutazione e interessi di mora. Ha quindi domandato la condanna di controparte ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento della somma di euro 5.000 o di quella ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre istanze istruttorie come meglio in atti.”
L'istruttoria è stata condotta con escussione di prove testimoniali e con espletamento di CTU, diretta a verificare la congruità dei prezzi indicati nel preventivo in atti (inviato dall'opposta all'appaltatrice DI in data 2.4.2019, parametrati ai listini di cui alla CCIA di CP_1
Milano e ai prezzi di mercato) e nel consuntivo.
La sentenza appellata: 8 R.G. N. 3243/2024
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, disattendendo le allegazioni dell'opponente, in particolare:
- Ha ritenuto che il corrispettivo fosse stato concordato, in quanto dopo l'invio del preventivo all'appaltatore DI, conosciuto dalla committente subappaltatrice , l'avvenuto Pt_1 inizio dei lavori consente di ritenere raggiunto per facta concludentia l'accordo tra le parti, come confermato dalla mancata contestazione del consuntivo dei lavori, anche questo conosciuto da controparte.
- In ogni caso ha ritenuto congruo l'importo esposto da nelle fatture azionate, in CP_1 quanto il CTU ha valutato la congruità dei prezzi esposti.
- Ha rigettato le eccezioni di inadempimento. In primo luogo, quanto al contestato ritardo nella consegna dell'opera, ha ritenuto non fornita adeguata allegazione del lamentato inadempimento sotto il profilo temporale. Anche in ordine ad altre manchevolezze relative al mancato completamento dei lavori, l'allegazione sarebbe stata del tutto carente ed in parte contraddetta dalle prove testimoniali escusse.
- Ha rigettato altresì la doglianza relativa all' esistenza di vizi e difformità nelle opere realizzate, per mancanza di precisa allegazione e di prova dei difetti, anche alla luce delle contestazioni svolte dalla parte opposta.
- Ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per carenza di allegazione e di prova dei danni subiti.
- Ha accolto le domande riconvenzionali svolte dalle parti per il pagamento di reciproci crediti, compensando le rispettive poste, e pervenendo alla condanna di al CP_1 pagamento in favore di dell'importo di euro 127,54 oltre interessi. Pt_1
L'appello:
Ha proposto appello , sulla base dei seguenti motivi: CP_1
1. Il tribunale erroneamente avrebbe ritenuto che il corrispettivo esposto da sia stato CP_1 accettato per facta concludentia da parte di . Ciò in quanto non avrebbe valutato che il Pt_1 preventivo inviato era riferito sia alle opere edili che a quelle di carpenteria, queste ultime non di spettanza di , e dunque non potrebbe essere assunto come riferimento per un CP_1 accordo sulle opere realizzate. Deduce in ogni caso che l'onere probatorio circa l'esistenza di accordi sul corrispettivo grava su e tale prova non sarebbe stata fornita. CP_1
Difetterebbe quindi la prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto.
2. Il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il consuntivo sia stato ricevuto da e non Pt_1 sia stato contestato, quando per contro al ricevimento della fattura n. 60/2019 aveva Pt_1 svolto contestazioni anche sul quantum della richiesta.
3. Il tribunale avrebbe erroneamente interpretato e recepito le risultanze della CTU, in quanto per un verso il consulente non ha effettuato alcuna stima relativa alla effettiva quantità delle opere eseguite da . Inoltre, la giudice arbitrariamente si sarebbe discostata dalle CP_1
9 R.G. N. 3243/2024
conclusioni del CTU che aveva indicato come importo equo e congruo quello di €
55.994,26, cioè un importo abbattuto del 15% rispetto a quello fatturato. Chiede pertanto in subordine che l'importo riconoscibile in favore di venga quantificato in quello CP_1 determinato dal CTU.
4. Censura il mancato accoglimento dell'eccezione di inadempimento, rilevando che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente gravato la parte opponente dell'onere di fornire la prova degli inadempimenti. In ogni caso ha dedotto che, quanto ai ritardi, risulterebbe dalle prove in atti l'adempimento tardivo delle prestazioni. Quanto alle opere di smontaggio e montaggio e di formazione dei ponteggi, risulterebbe provato che le stesse non vennero compiutamente realizzate da Edisette, ma dovette sopportare l'onere di realizzazione da parte di terzi. Pt_1
5. Erroneamente il tribunale avrebbe ritenuto carente di adeguata allegazione la sussistenza dei vizi lamentati, sotto il profilo di eccezione di inadempimento (in particolare l'avvenuto errato taglio di una capriata e la mancata pulizia del cantiere al termine dei lavori), quando per contro l'onere della prova dell'esatto adempimento grava sulla parte opposta.
Ha quindi riproposto le conclusioni del primo grado, chiedendo la revoca de decreto ingiuntivo, la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto, con condanna al risarcimento dei danni. In via subordinata, previo accertamento dei vizi, la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.
Si è costituita l'appellata , contestando l'avverso appello. CP_1
In particolare, ha dedotto la pretestuosità delle allegazioni di , in quanto nessuna contestazione Pt_1
è mai stata sollevata in corso di rapporto. In ogni caso ha insistito nella conferma della sentenza di primo grado, che avrebbe correttamente interpretato i fatti e le conclusioni del CTU, mancando da parte dell'appellante qualsiasi prova in ordine ad un pregiudizio subito.
Motivi della decisione
1. L'appellante muove censure alla sentenza impugnata, deducendo in via prioritaria la circostanza che non potrebbe essere ritenuta fondata la pretesa creditoria di , in quanto il contratto di CP_1 subappalto non era stata definito nei suoi termini precisi, in particolare non era stato raggiunto un consenso sul corrispettivo per le opere commissionate. Né, a detta dell'appellante, potrebbe ritenersi congruo l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo da sulla base del consuntivo, che CP_1
, in qualità di subappaltante non avrebbe mai né approvato né ricevuto. Pt_1
Il tribunale ha rigettato tale prospettazione, ritenendo che il preventivo inviato da al CP_1 committente principale DI (doc. 10 di parte opposta) – mentre il committente di è CP_1 formalmente che ha subappaltato parte dell'opera commissionata da DI – non poteva Pt_1 che essere stato accettato sia da DI che da , dato che aveva dato corso ai Pt_1 CP_1 lavori commissionati, e non erano sorte contestazioni. Ha poi ritenuto che il consuntivo fosse comunque stato visionato da , che non aveva sollevato contestazioni. Pt_1
10 R.G. N. 3243/2024
Rileva la Corte che tutte le argomentazioni relative all'intervenuto accordo o meno sui prezzi indicati nel preventivo non possono ritenersi dirimenti, dato che non vi è necessità, come per contro sostiene l'appellante, che venga fornita la prova del titolo in base al quale è richiesto il pagamento, essendo pacifico che il contratto di subappalto ha avuto esecuzione, e tanto basta a far sorgere l'obbligazione di pagamento, anche ai sensi dell'art. 1657 c.c.. Inoltre, quanto alla quantificazione delle opere realizzate, nessuno ha mai sollevato contestazioni in ordine al fatto che le opere commissionate e realizzate siano quelle coerenti con il preventivo inviato a DI, e sulla base del quale si è posizionata sul cantiere effettuando le lavorazioni, pacificamente eseguite. CP_1
E' vero che sostiene che non si possa tenere conto del preventivo, che comprendeva anche Pt_1 opere non commissionate ad . Si tratta peraltro di un'obiezione inconcludente, dato che CP_1
ha provveduto a scorporare le opere da lei non realizzate per conto di , e ad indicare CP_1 Pt_1 nella fattura le opere in concreto realizzate, descritte nel consuntivo.
In ogni caso, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di sottoporre al CTU il quesito al fine di determinare, stante l'incertezza sul corrispettivo pattuito, la congruità dei prezzi esposti, sia in relazione alle previsioni di cui al preventivo, che alle risultanze del consuntivo.
Il CTU, effettuando l'unico accertamento possibile al momento dato, atteso che l'opera ormai era stata completata con interventi ulteriori rispetto alle lavorazioni commissionate ad (“La CP_1 situazione attuale però è quella di un'industria operativa che produce a pieno ritmo e con tutte le opere già da lungo tempo ultimate ed ampiamente realizzate (vedasi foto allegate alla presente ed effettuate in fase di sopralluogo)”), ha verificato, in accordo con i CTP, la tipologia di interventi effettuati – e in parte confermati anche dai testi escussi -: “Le attività lavorative affrontate da
e condivise da , come si evince anche dalla memoria Tecnica del CTP-Ricorrente, CP_1 Pt_1 sono consistite in:
- Approntamento cantiere
- Formazione di Piani-Lavoro con ponteggio in quota
- Opere murarie in assistenza al lattoniere
- Opere murarie per formazione e posa-capriate
- Chiusure pareti verticali interne ed esterne
- Opere murarie per ripristino di intonaci e tinteggiature”
Ancorché i CTP abbiano sottoposto al consulente computi metrici differenti tra loro (con ciò precludendo nei fatti il raggiungimento di un auspicato accordo), in ogni caso il CTU è stato in grado di verificare, relativamente all'esecuzione delle opere sopra riportate, la sostanziale congruità dei prezzi esposti rispetto ai prezziari. In questo senso non ha rilievo l'accordo o meno sul preventivo e sui prezzi in esso indicati, dato che il contratto ha avuto esecuzione, e il CTU ha valutato l'indicazione dei prezzi esposta come congrua.
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La questione, quindi, non è quella della determinazione dei prezzi di cui al preventivo – ritenuti congrui dal CTU -, ma piuttosto quella della verifica delle opere in concreto realizzate, dato che risulta che i tecnici di parte hanno sottoposto al CTU dei computi metrici del tutto difformi l'uno dall'altro.
Il CTU ha poi concluso nei seguenti termini:
“Da un'analisi quindi dei rilievi effettuati in loco, della documentazione agli atti indicata, dai calcoli eseguiti, dai raffronti puntuali tra prezzi di mercato all'epoca dell'esecuzione dei lavori e quelli relativi al Prezziario Opere Edili del 2019, delle lavorazioni necessarie ed anche descritte nei computi redatti da ambedue i CTP, il sottoscritto ritiene quindi opportuno poter dare una valutazione in merito al valore delle opere effettuate ed oggetto di presente Procedura con un importo equo e congruo pari complessivamente ad €55.994,26 che deriva dal seguente calcolo:
facendo riferimento a tutta la situazione creatasi in queste operazioni peritali ed agli importi presentati dalle Parti il sottoscritto ha ritenuto opportuno, partendo dall'importo di causa, pari ad
€65.875,65 , considerare una detrazione congrua del 15% (a corpo e forfettaria, così come previsto ed accettato in una prima fase dal ambedue le Parti nella precedente transazione) corrispondente quindi ad € 55.994,26.”
Il giudice di prime cure ha ritenuto di discostarsi dalla riduzione del corrispettivo effettuata dal
CTU rispetto agli importi indicati nel consuntivo e nella fattura, ritenendo sufficientemente provato l'accordo sui prezzi relativi alle opere, come documentate dal consuntivo, che riporta le opere realizzate e i prezzi applicati.
Ritiene la Corte che sia più corretto, invece, come richiesto dall'appellante, nell'effettuare una valutazione del corrispettivo dovuto anche ai sensi dell'art. 1657 c.c., attenersi alla quantificazione effettuata dal CTU, che ha ritenuto di procedere ad un abbattimento percentuale, in ragione della incertezza – derivante da un mancato esplicito accordo tra le parti- delle misurazioni effettuate da nel proprio consuntivo. Invero, gravando sul subappaltatore la prova delle opere realizzate, CP_1
e potendo ritenersi che il consuntivo, pur solo genericamente contestato, non può di per sé assurgere a piena prova dell'esatta quantificazione delle opere, in assenza di espressa approvazione della committenza (essendo stata fornita la prova della comunicazione, ma non dell'approvazione - doc.12), il CTU ha effettuato un apprezzamento di massima della quantificazione delle opere, la cui realizzazione non è stata contestata dai consulenti di parte in sede di CTU. Poiché i prezzi applicati sono stati ritenuti congrui, ha quindi provveduto ad un abbattimento percentuale del corrispettivo, al fine di dare conto di discrepanze tra le misurazioni di cui al consuntivo e quanto riscontrato in sede di operazioni peritali nel contraddittorio tra le parti.
Quindi, in accoglimento parziale del primo motivo di appello, deve ridursi il corrispettivo dovuto nell'importo quantificato dal CTU di € 55.994,26.
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, con condanna della parte opponente al pagamento del minore importo di cui sopra, oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo.
12 R.G. N. 3243/2024
2. L'appellante, con un secondo ordine di motivi di appello, sostiene che il tribunale non avrebbe correttamente valutato la propria eccezione di inadempimento, anche in ragione dei vizi nelle opere realizzate, che avrebbe dovuto portare alla risoluzione del contratto per inadempimento (per il vero non argomentata in modo puntuale, ma riportata nelle conclusioni), o comunque al riconoscimento di un diritto al risarcimento dei danni subiti.
Le ragioni di rigetto di tali rilievi che la parte appellante deduce come eccezioni di inadempimento più che come presenza di vizi (ancorché si tratti di deduzione secondo cui le opere commissionate non siano state realizzate correttamente o integralmente), consistono sostanzialmente nella mancata precisa allegazione di tali inadempimenti, e/o vizi.
L'appellante sostiene che non graverebbe sulla parte che deduce l'inadempimento l'onere di fornire la prova dello stesso, ma è la parte asseritamente inadempiente a cui spetta l'onere di provare di avere correttamente adempiuto.
Tale deduzione, pur corretta in termini generali, non può essere applicata in via assiomatica e meccanica, come la Suprema Corte ha, in più occasioni, specificato, affermando che occorre una precisa allegazione delle ragioni di inadempimento e dei vizi, al fine di consentire alla parte contro cui tale contestazione è svolta di difendersi compiutamente.
In altri termini, esiste un preciso onere di allegazione in capo alla parte che deduce l'altrui inadempimento (Cass. 6618/2018, 1838/2024), al fine di consentire alla parte asseritamente inadempiente di indicare con precisione gli elementi per dare prova del proprio esatto adempimento.
Nel caso di specie, correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che tale onere di allegazione da parte di non è stato correttamente assolto. Pt_1
In linea generale deve rilevarsi che, già agli esordi del contezioso tra le parti, i documenti attestanti le contestazioni a fronte dell'invio della fattura poi azionata con il decreto ingiuntivo manifestano di per sé una assoluta genericità di argomentazioni: la PEC del 25/11 (doc. 4 di parte opponente) si limita a contestare la fattura perché fa riferimento ad un consuntivo “mai pervenuto ed accettato” , e per tale ragione contestato, senza quindi alcuna contestazione sull'effettuazione delle opere oppure sulla presenza di vizi o inadempimenti.
Anche nella successiva PEC del legale di , di data 11/12/2019 (doc. 5), si fa riferimento Pt_1 unicamente ad un “grave inadempimento” consistito nell'abbandono del cantiere (circostanza risultata smentita e non più affermata neppure dall'opponente), senza altre specificazioni, e al fatto che il consuntivo non era stato inviato o approvato.
In ogni caso, nel corso del giudizio le allegazioni sono rimaste per un verso alquanto generiche, e per altri aspetti comunque infondate.
In particolare:
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- Quanto all'asserito ritardo, l'allegazione è confusa e contraddetta dalle risultanze in atti. Che
non fosse in cantiere nel mese di agosto, come parrebbe dalla richiamata denunzia CP_1 di DI del 6/8, è contraddetto dalle stesse allegazioni di , che riferisce che i Pt_1 lavori si sono protratti fino al mese di settembre. In ogni caso, l'asserito ritardo risulta contrastato dalle dichiarazioni testimoniali in atti, che attestano che gli addetti di CP_1 erano presenti in cantiere. I ritardi, comunque, non sono mai stati denunziati in corso di opera né nella prossimità della conclusione dei lavori, e tanto meno nella prima contestazione del legale di sopra richiamata, ma solo nel corso del giudizio di Pt_1 opposizione, senza alcuna allegazione in termini di patiti danni. Tra l'altro, in assenza di un contratto scritto, non vi è una indicazione precisa di quale fosse il termine a cui il subappaltatore doveva attenersi per il completamento delle opere subappaltate.
- Circa le opere asseritamente non realizzate da , quali le opere murari e i ponteggi, CP_1 anche in questo caso , astenendosi dallo specificare quali fossero le opere Pt_1 commissionate, si limita a sostenere che alcune cose non siano state fatte. La mancanza di allegazione precisa circa l'incarico conferito (e il corrispettivo pattuito), porta ad escludere che possa ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento di una commessa che la parte opponente ha sostanzialmente negato o contestato nel corso del giudizio. La conseguenza non può che essere la genericità dell'allegazione dell'inadempimento. Anche a tale proposito risulta comunque, sulla base delle testimonianze escusse, che le lavorazioni relative alle opere murarie e all'approntamento del cantiere sono state effettuate, e pertanto la doglianza (generica) resta priva di riscontro.
- Circa la cattiva esecuzione delle opere per aver effettuato un taglio della capriata CP_1 che non andava effettuato, anche in questo caso da parte di si contesta che CP_1
l'asserito erroneo taglio sia avvenuto nell'ambito delle opere ad essa commissionate. A tale stregua, era onere di quello di indicare specificatamente che l'erronea esecuzione di Pt_1 tale sia da collocare tra le opere commissionate ad . Non va dimenticato, infatti, che CP_1 il subappalto ad da parte di è avvenuto all'interno di un cantiere complesso, CP_1 Pt_1 con più edifici e più operatori, e dunque solo una precisa allegazione poteva consentire di verificare se il dedotto erroneo intervento sia da ricondurre alla commessa e alle opere di cui era incaricata , oppure fosse ad essa, come dalla stessa dedotto, estraneo. CP_1
- Infine, quanto alla questione relativa alla mancata pulizia del cantiere, in questo caso deve rilevarsi che l'unico elemento probatorio dedotto è quello relativo ad una doglianza inviata dalla committente principale a , senza che si abbia un riscontro del fatto che la Pt_1 doglianza si riferisca proprio alla parte di cantiere in cui operava . Anche sotto CP_1 questo profilo, dunque, le ragioni di appello vengono rigettate.
Conclusivamente, l'appello viene solo parzialmente accolto, in quanto l'importo dovuto da Pt_1 viene determinato, rispetto a quanto azionato con il decreto ingiuntivo, in quello minore di €
55.994,26. Vengono invece rigettate tutte le altre ragioni di doglianza, con conferma, nel resto, della sentenza appellata.
14 R.G. N. 3243/2024
All'esito complessivo del giudizio, occorre prevedere una nuova disciplina delle spese di lite, per entrambi i gradi.
Parte opponente /appellante resta prevalentemente soccombente, e quindi deve essere condannata alla rifusione alla parte opposta/appellata della maggior parte delle spese di lite -secondo la liquidazione di cui in dispositivo, in base allo scaglione da € 52.000 ad € 260.000, valori medi-, ancorché l'accoglimento (seppure in misura limitata) delle sue ragioni consente di pervenire ad una valutazione di compensazione nella misura del 20% delle stesse.
La revoca del decreto ingiuntivo comporta che le spese dello stesso restano in capo alla parte che lo ha richiesto.
Circa le spese di CTU, le stesse restano a carico della parte opponente, come già disposto in primo grado, dato la sua prevalente soccombenza.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 8890/2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto, e condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 55.994,26, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo.
2) Conferma nel resto;
3) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti nella misura del 20%, e condanna alla rifusione a del residuo 80%, spese liquidate per Parte_1 CP_1
l'intero in complessivi € 14.000,00 per il primo grado, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., e in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfetario spese generali,
Iva e c.n.p.a. per il presente grado.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16/07/2025
La Consigliera est La Presidente
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