CA
Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/09/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Maria Rossi Presidente Relatore dott. Maria Colomba Giuliano Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1173/2024, riassunta in seguito alla sentenza 37131 del 2022, (con cui la Suprema Corte ha cassato la sentenza 975 del 2020, emessa dalla Corte di appello di Bologna con rinvio alla medesima in diversa composizione), da:
(c.f. ammessa al PSS con delibera COA DI BOLOGNA in data Pt_1 C.F._1 24/07/2024 , con il patrocinio dell'avv. PRESTINENZI CRISTIANO, APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
, P.IVA_1
APPELLATO avente ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento negativo della , che Controparte_1 non aveva riconosciuto alla lo status di rifugiata. Pt_1
CONCLUSIONI
L'appellante ha precisato le proprie conclusioni come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita a seguito di rinvio operato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 37131/2022, così come corretta a mezzo ordinanza di correzione dell'errore materiale n. 12975/2024 pubblicata il 13/05/2024 ed annotata in calce all'originale il 14/05/2024 Confermare L'ordinanza del Tribunale di Bologna pubblicata in data 11/06/2018 nell'ambito del procedimento R.G. n. 6389/2017 e per l'effetto Accertare e dichiarare 1) in via principale, lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1/a della Convenzione di Ginevra del 1951;
pagina 1 di 7 2) in subordine, la protezione sussidiaria di cui agli artt. 2 e 14 d.lgs. n. 251 del 2007;
3) in estremo subordine, la protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 d.lgs. 286/98. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di tutti i gradi precedenti e del grado di legittimità, come statuito dalla Suprema Corte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In primo grado , cittadina cinese, giunta in Italia nell'agosto del 2015 con un visto turistico, Pt_1 propose ricorso ex art.35 D.lgs 25 del 2008 avverso il provvedimento della di Controparte_1
notificato il 22.3.2017, che aveva respinto integralmente la domanda di riconoscimento dello CP_1 status di rifugiato, fondata sulla rappresentazione di una persecuzione per motivi religiosi, ritenendo insussistente il timore di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ed anche i presupposti per la protezione sussidiaria o umanitaria previste dalla Direttiva CE 2004/83.
Il Tribunale, sentita la ricorrente, e richiamato il peculiare regime dell'onere della prova disegnato dall'art.3 del D.Lgs.251 del 2007, ha ritenuto complessivamente credibile la narrazione di Pt_1 tenuto conto delle informazioni generali e specifiche riguardanti il paese di provenienza, e le ha pertanto riconosciuto lo status di rifugiata.
Il provvedimento è stato impugnato dal , per erroneità della decisione, laddove Controparte_1 in tesi non aveva dato rilievo né alla mancanza di riscontri documentali a conforto di quanto allegato dalla ricorrente, né alla oggettiva contraddizione tra la condizione di perseguitata descritta e la circostanza che avesse facilmente ottenuto un passaporto per l'espatrio. Pt_1
La Corte ha accolto l'appello, osservando in primo luogo che fonti informative relative alla Cina descrivono la situazione delle “house churches” come chiese non registrate, e quindi non riconosciute dal Governo, che si formano in piccoli gruppi di 20-50 seguaci, e che, seppure soggette ad un divieto generale, sono di fatto tollerate, se non sono ritenute “culti maligni” come sono invece i culti inclusi nel black market;
ha aggiunto che non era credibile che una persona perseguitata ottenesse senza alcuna difficoltà il passaporto per l'espatrio. Quindi in riforma della prima decisione, ha rigettato la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato e di ogni altra forma di protezione.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi;
in Pt_1 particolare deduceva la nullità della sentenza ex art.360, I, n.4 c.p.c., 1) per mancata esposizione degli elementi e delle ragioni di fatto posti a fondamento della decisione, in violazione degli artt.132, I, n.4 cpc, e 118 disp.att. cpc, con conseguente non intellegibilità della motivazione, e 2) per mancata percezione della confessione religiosa specificamente praticata dalla ricorrente, e conseguente travisamento delle risultanze istruttorie, avendo la Corte utilizzato ai fini del rigetto prove favorevoli all'accoglimento; 3) per la violazione ex art.360 n.3 cpc degli artt.3 Dlgsvo 251 del 2007 e 8 Dlgsvo 25 del 2008 che regolano il dovere di collaborazione istruttoria del giudice;
4) per violazione di legge per il mancato riconoscimento dei presupposti dettati dall'art 5 Dlgsvo 286 del 1998 per la concessione della protezione umanitaria.
La Suprema Corte, ritenendo fondati i primi due motivi, ha cassato la decisione affermando che la Corte di Appello non aveva commentato il racconto personale, ampio e circostanziato, reso dalla ricorrente, e non ne aveva valutato in concreto la coerenza, congruità e specificità, alla luce delle informazioni generali disponibili;
inoltre la Corte d'Appello non aveva minimamente considerato lo specifico culto praticato dalla ricorrente, ovvero la Chiesa del Dio Onnipotente, e non lo aveva neppure menzionato, per catalogarlo all'interno delle categorie di culto che a suo stesso dire ricevevano un trattamento differenziato da parte del governo cinese, che in sostanza tollerava le houses churches, mentre reprimeva i culti maligni del black market. Ha ritenuto che questa osservazione fosse assorbente dell'ulteriore rilievo, “della assoluta indeterminazione della espressione una certa tolleranza che la pagina 2 di 7 Cina riserverebbe ai fedeli dei culti non registrati, che avrebbe quantomeno preteso nella materia delicatissima della libertà religiosa una spiegazione di ciò che veniva in qualche misura di fatto consentito”
La sentenza della Corte di Cassazione veniva pubblicata il 19.12.2022, e tuttavia conteneva un evidente errore materiale, perché nella parte motiva riferiva la decisione alla Corte di Appello di Roma, (anziché alla Corte di Appello di Bologna, che aveva emesso la sentenza impugnata) e nel dispositivo rinviava, per la riassunzione, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
La difesa della ricorrente presentava istanza datata 16.3.2023 per la correzione di errore materiale, che veniva accolta, con annotazione del provvedimento di correzione in data 14.5.2024.
Seguiva quindi l'atto di riassunzione iscritto a ruolo il 24.7.2024; l'Avvocatura non si costituiva e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe dalla sola difesa ricorrente, dopo il deposito della memoria conclusionale.
*
Preliminarmente, la riassunzione può ritenersi tempestiva: secondo il diritto vivente, infatti, in presenza di un errore materiale nella sentenza che dispone il rinvio, il termine per la riassunzione decorre dalla annotazione della ordinanza di correzione, qualora sia legittimo e non pretestuoso il dubbio indotto dall'errore materiale, sul contenuto e sulla portata effettiva della decisione (così Cass. 8191 del 1997; 28755 del 2024). In particolare con la sentenza 20996 del 2019 la Sezione Lavoro della Cassazione ha specificamente affermato che l'errore nella individuazione del giudice territorialmente competente, contenuto nel dispositivo, (che nel rito del lavoro ha vita autonoma), giustifica la posticipata decorrenza del termine.
Ora, seppure la fattispecie in oggetto è parzialmente differente, perché l'errore è contenuto in una sentenza completa di motivazione, e la compiuta lettura della decisione avrebbe potuto probabilmente consentirne una corretta interpretazione, è comunque vero che il dubbio non era pretestuoso, anche perché l'errore era contenuto nel dispositivo, ma era stato ripetuto più volte anche nella parte motiva;
inoltre, l'errore materiale si riferiva alla individuazione dell'autorità giurisdizionale avanti a cui riassumere la causa, cosicchè poteva comportare ulteriori e gravi disguidi in sede di riassunzione, traendo in inganno anche il giudice “ad quem”, in difetto di adeguata correzione.
**
Quanto al merito, la materia del contendere dedotta, ovvero la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, va riesaminata alla luce dei criteri dettati dalla Suprema Corte, con la ordinanza 37131 del 2022, ripercorrendo i fatti e le circostanze riferiti nelle varie sedi da , per valutare la attendibilità Pt_1 delle dichiarazioni, e quindi accertare la persecuzione sofferta e il pericolo di persecuzione cui è esposta, in caso di rientro nel paese di origine, anche alla luce dei riscontri forniti dalle informazioni generali disponibili sulla situazione della libertà religiosa in Cina.
Come ha rilevato la Suprema Corte, è pure necessario, ai fini del giudizio, una corretta definizione dello specifico culto a cui ha aderito la ricorrente, e prima di lei la sua famiglia, atteso che le fonti internazionali offrono una panoramica tendenzialmente differenziata, nella prassi concreta, della libertà di religione, in Cina, che viene graduata diversamente, in ragione dei diversi culti, e delle diverse forme di esercizio del culto.
In proposito si osserva che appare irrilevante e comunque non vincolante il riferimento contenuto nella sentenza 37131 del 2022 della Cassazione, alla Chiesa di Dio Onnipotente, quale culto asseritamente seguito dalla ragazza: nei gradi di merito, infatti, non si è formato alcun giudicato, che possa dirsi Part preclusivo dell'identificazione, in questa sede, del culto asseritamente praticato dalla famiglia di per valutare, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, il pericolo di persecuzione correlato
[...] pagina 3 di 7 a tale pratica religiosa, secondo i principi chiaramente dettati dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio.
Ora, la narrazione della ricorrente si ritrova in primo luogo nella istanza presentata alla autorità amministrativa nel novembre del 2015: qui il racconto parla genericamente della adesione alla fede cristiana, senza migliore specificazione, da parte dei genitori prima (che superarono, proprio con l'aiuto della fede, anche una crisi del rapporto coniugale), e della stessa , nel 2010, all'età di 15 anni;
in Pt_1 seguito a questa scelta decise anche di lasciare la scuola perché non corrispondeva Pt_1 all'immagine che se ne era fatta, di terra sacra all'insegnamento, e si dedicò alla organizzazione delle assemblee del culto, e alla diffusione della fede, che viveva con entusiasmo, ritrovando un ambiente di amore e attenzione reciproca altamente pacificante, senza immaginare che sarebbe divenuta fonte di persecuzione. Nella primavera del 2014, infatti, vi fu un brutale controllo di polizia, a casa loro, nel corso del quale vennero sequestrati le bibbie e il materiale usato per il culto, e gli agenti sottrassero anche contanti e una collana d'oro della madre, percossero duramente il padre, e lo portarono via, insieme agli altri fedeli presenti, trattenendolo per una settimana, prima di rilasciarlo, dopo il pagamento di 30.000 yuan.
Dopo questo episodio non ne sono narrati altri, ma la ricorrente espone che l'arresto del padre aveva generato diffidenza e discredito nei confronti della loro famiglia nella comunità locale;
all'inizio del 2015 vennero poi a sapere (tramite persone amiche che lavoravano in Questura) che il governo aveva intenzione di aumentare la repressione delle attività di proselitismo dei cristiani, cosicchè, non sentendosi sicuri, si allontanarono da casa, cambiando tre abitazioni in sei mesi, fino a che, ottenuto il visto, lei partì per l'Italia.
Alla Commissione Territoriale, il 18 gennaio 2017, ha specificato la propria appartenenza Pt_1 religiosa, dichiarando di essere cristiana cattolica, della Chiesa del Cristo Onnipotente;
quindi ha motivato in modo leggermente diverso il suo abbandono scolastico, spiegando che nel febbraio 2014 la insegnante a scuola l'aveva ripresa per la sua fede religiosa;
ha confermato la narrazione del controllo di polizia e dell'arresto del padre, nell'aprile 2014, ripetendo che dopo un periodo di convalescenza di un mese dal rilascio del padre, la famiglia aveva deciso di trasferirsi, cambiando casa più volte, per non essere rintracciata, e quindi lei aveva preparato i documenti per lasciare la Cina, riuscendo ad ottenere il passaporto, diversamente da sua madre, che non lo aveva ottenuto. Ha detto che la polizia aveva anche diffuso delle loro fotografie, esponendole in bacheche pubbliche, come ricercati, e che per non essere rintracciati tutti e tre avevano smesso di usare il cellulare. Alla richiesta della Commissione di specificare il culto di appartenenza ha risposto di appartenere ad un Gruppo di Preghiera Pt_1 Domestico, cristiano cattolico, così come la madre;
ha precisato che la madre apparteneva al più antico Gruppo di Preghiera Domestico cristiano cattolico, indicato come;
ha precisato che questo Per_1 gruppo non si distingue dagli altri gruppi di preghiera domestica, ma è all'origine di tutti gli altri, tradizionali, che credono in Gesù.
Davanti al Tribunale, infine, ha dichiarato di essere di religione protestante, di una confraternita Pt_1 fondata in Cina, e denominata Zhao Hui Local Church (termine che tradotto significa appunto Chiesa Domestica n.d.r.), precisando che anche i suoi genitori seguivano tale culto, e che nelle riunioni domestiche si leggeva la Bibbia. Ha dichiarato di essere stata espulsa dalla scuola, perché aveva tentato di parlare con una sua compagna della fede, facendo proselitismo, e la insegnante l'aveva saputo;
all'epoca infatti era stata diramata una circolare che prescriveva di non tollerare cristiani nelle scuole pubbliche. Ha quindi nuovamente narrato del controllo di polizia del 2014, a cui era seguito l'arresto del padre, rilasciato solo dopo il pagamento di una ingente somma, e la fuga, per paura di arresti;
in questa occasione ha raccontato che nella fuga si erano divisi, lei e suo padre da una parte, e la madre dall'altra.
pagina 4 di 7 Ora, il nucleo centrale della narrazione, e quindi la pratica di un culto cristiano, da parte della famiglia, in ambiente domestico, il profondo convincimento religioso dei genitori, la cessazione della frequenza scolastica della ragazza, avvenuta nel febbraio 2014, la irruzione della polizia in borghese nella abitazione dove i fedeli erano riuniti, nell'aprile 2014, i controlli successivi, e l'allontanamento dalla residenza familiare in conseguenza di tutto ciò, si rinviene costante in tutte le sedi, pur in presenza di qualche imprecisione o contraddizione, in particolare nel descrivere le ragioni dell'abbandono scolastico e nell'identificare con esattezza il culto praticato, nel frastagliatissimo panorama cinese.
Dunque, seguendo il criterio indicato dalla Corte di Cassazione, e quindi svolgendo una analisi puntuale delle dichiarazioni, si inizia osservando che l'aspetto centrale viene narrato in modo coerente e perciò in linea di principio attendibile, anche perché la narrazione è assolutamente compatibile con le informazioni qualificate sul paese, di cui si tratterà a breve.
Quanto all'esatta “catalogazione” del culto praticato, essa deve essere svolta con molta attenzione, tenendo conto della peculiare articolazione delle pratiche religiose in Cina, e delle differenti dichiarazioni rese: avanti alla Commissione Territoriale, il 18 gennaio 2017, ha inizialmente Pt_1 detto di essere cristiana cattolica, della Chiesa del Cristo Onnipotente;
poi, tuttavia a specifica domanda Pa Part della ha risposto di appartenere ad un Gruppo di Preghiera Domestico, cristiano CP_1 cattolico, così come la madre;
diffondendosi più estesamente, ha narrato che la madre apparteneva al più antico Gruppo di Preghiera Domestico cristiano cattolico, riferendo il termine “Chuandao”; ha precisato che questo gruppo non si distingue dagli altri gruppi di preghiera domestica, ma è all'origine di tutti gli altri, tradizionali, che credono in Gesù.
Davanti al Tribunale, infine, ha dichiarato di essere di religione protestante, di una confraternita Pt_1 fondata in Cina, e denominata Zhao Hui Local Church (termine che tradotto significa appunto Chiesa Domestica - n.d.r.), precisando che anche i suoi genitori seguivano tale culto, e che nelle riunioni domestiche si legge la Bibbia.
Dunque, le imprecisioni terminologiche iniziali, via via corrette nella definizione dello specifico “culto domestico” praticato, possono ragionevolmente ascriversi sia a problemi di intesa ed espressione linguistica, (il colloquio era infatti assistito da interprete) sia alla difficoltà per la ragazza, (proveniente da un ambiente religioso del tutto anomalo, e distante dalle nostre tradizioni, proprio per la suddivisione dei fedeli in una miriade di gruppi domestici cristiani), di distinguere con chiarezza i culti domestici cattolici da quelli protestanti;
nel contempo il riferimento alla “Chiesa di Cristo Onnipotente” inizialmente fatto avanti alla Commissione, è rimasto privo di contenuto ed è stato oggettivamente sconfessato dalle successive dichiarazioni, con cui la ragazza, interrogata in modo puntuale, specificò come si è detto che la madre apparteneva al più antico Gruppo di Preghiera Domestico cristiano, aggiungendo il termine , che in effetti pare indicare il ruolo di guida, Per_1 più che un culto;
ha comunque detto che si tratta di un gruppo che non si distingue dagli altri gruppi di preghiera domestica, ma è all'origine di tutti gli altri, tradizionali, che credono in Gesù.
Che queste ultime dichiarazioni siano più affidabili è confermato dal fatto che anche in seguito, davanti al Tribunale, ha dichiarato di appartenere ad una confraternita fondata in Cina, e denominata Pt_1 Zhao Hui Local Church, (che significa, appunto, Chiesa Domestica) che in effetti è relativamente antico, essendo stata fondata in Cina negli anni 20 del 1900; dunque, la rappresentazione più plausibile, tenuto conto di tutte le dichiarazioni rese, è che la famiglia di seguisse un culto Pt_1 cristiano protestante non ufficiale, nelle forme dei gruppi di preghiera domestici, assai diffusi in Cina, e detti appunto “house church”; non quindi il culto “maligno” che viene definito abitualmente in italiano, Chiesa di Dio Onnipotente, e che risale invece a tempi assai più vicini. In effetti, a conferma di questo inquadramento, giunta in Italia, la ragazza ha frequentato la come risulta Controparte_2 dalla documentazione prodotta in primo grado.
pagina 5 di 7 La situazione della libertà religiosa in Cina, d'altro canto, è del tutto peculiare;
il Rapporto della Human Rights and Refugee Law Legal Clinic del Departimento di Giurisprudenza della Università degli Studi Roma Tre, prodotto nel fascicolo processuale e riferito al 2019, ricostruisce la disciplina giuridica, sulla base di fonti attendibili, a partire dalla affermazione del principio di libertà religiosa contenuto nella Costituzione Cinese, che tuttavia accorda protezione solo alle attività religiose
“normali”, intese generalmente come comprensive del buddismo, taoismo, islam, cattolicesimo e protestantesimo.
Le cinque religioni “normali”, formalmente proibite fino al 1979, e ora consentite, debbono tuttavia essere praticate nell'ambito delle relative “associazioni patriottiche” registrate, (red market), e sono sottoposte a penetranti controlli, e a tutte le limitazioni previste dai regolamenti;
la pratica religiosa al di fuori di tali associazioni può solo essere tollerata, o osteggiata;
le religioni e organizzazioni spirituali con uno stato legale incerto, inclusi confucianesimo, religioni popolari, chiese protestanti domestiche (house churches) e le chiese cattoliche clandestine (underground), non essendo registrate sono formalmente illegali anche se vengono in qualche modo e con limiti tollerate: queste forme di culto rientrano nel grey market.
Lo Stato vieta infine, espressamente, i culti classificati “maligni”, (black market) che sono definiti all'art.300 del codice penale come “organizzazioni illegali create usando la religione, il Qigong e altre cose al fine di camuffare, divinizzarne i membri, e confondere e ingannare la popolazione, reclutare e controllarne i membri, e mettere in pericolo la società attraverso la fabbricazione di eresie e superstizioni”. In particolare, è classificata come culto maligno la “Chiesa di Dio Onnipotente”, che ha connotati cristiani ed eretici, rispetto al cristianesimo, insegnando che si è avuta una seconda reincarnazione di Dio, questa volta in una donna, fatto avvenuto in Cina, o nel 1992, o secondo altri nel 1993; la donna avrebbe nome , e in alcuni testi le viene riferito il compito di Persona_2 combattere il drago rosso, ovvero il comunismo.
Premesso che le diverse chiese vanno inquadrate in questa tripartizione, va pure detto che la tolleranza di fatto storicamente manifestata nei confronti delle chiese domestiche a seguito dell'avvento al potere di nel 2012 si va progressivamente riducendo, e aumenta in generale l'attività di controllo e Per_3 limitazione su tutte le attività religiose, anche registrate: il rapporto di Amnesty prodotto in primo grado come doc.5 e riferito al 2015-2016 rileva infatti che la libertà di religione viene repressa, e che, proprio con riferimento al culto cristiano, il Governo ha proseguito la campagna per demolire alcune chiese e croci cristiane nella provincia di Zhejiang, nel 2015, arrestando il 25 agosto del 2015 un avvocato che offriva assistenza legale alle chiese colpite da provvedimenti e ponendolo in condizione di “sorveglianza residenziale”. Il sito Asia News (doc.6) conferma la notizia della demolizione di alcune chiese cristiane, e croci apposte sui tetti delle medesime;
tra le altre venne abbattuta anche la chiesa della Vergine di Jingdezhen, nella provincia di Jiangxi, in cui dichiara di essere nata ed avere risieduto fino ai fatti di causa la ricorrente. Il sito Asia News riferisce poi delle proteste sollevate dai sacerdoti della Chiesa Ufficiale, a conferma del fatto che l'attività di contrasto svolta dal governo nel 2015 si rivolgeva in generale a ogni forma di culto cristiano. Queste informazioni trovano conferma nell'aggiornamento del 2025 sulla situazione della libertà in Cina della EUAA (European Union Asylum Association).
Dal tenore dei regolamenti progressivamente modificati è confermata una intenzione di controllo via via più stringente: i “Regolamenti sugli affari religiosi” sono stati infatti emendati nel 2005 e ancora nel 2018 e nel 2020, disciplinando l'organizzazione, le funzioni, le cariche, la supervisione, i piani di lavoro e l'amministrazione economica delle comunità e dei gruppi a livello nazionale e locale. Ogni aspetto della vita delle comunità religiose – dagli insegnamenti, ai raduni, ai progetti annuali e quotidiani - è soggetto ad approvazione del dipartimento per gli affari religiosi del governo.
pagina 6 di 7 I regolamenti, pur se apparentemente confermano il principio di libertà, lo contraddicono, sia perché consentono controlli e ingerenze molto penetranti al fine di garantire che l'attività religiosa non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la stabilità, sia perché vietano la pratica di attività religiose nelle scuole e nelle sedi non conosciute come religiose, vietano il proselitismo, e limitano la libertà di manifestazione della religione.
La disciplina così descritta non rispetta neppure formalmente il principio di libertà religiosa come inteso nel nostro ordinamento e nella Unione Europea: la Costituzione all'art.19 protegge infatti la libertà di professare la propria religione, anche nella sua dimensione pubblica, con il solo limite del rispetto del buon costume;
similmente la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CFDUE), compendiano in un unico articolo la “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione” specificando che tali diritti includono la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero, anche nella dimensione collettiva, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
Dunque la narrazione della richiedente asilo è coerente con le condizioni del Paese d'origine, quali risultano descritte dalle informazioni internazionali qualificate, e rende plausibile la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.
Per quanto consta infatti i genitori della ricorrente, divenuti seguaci di un culto cristiano, protestante, praticato nelle forme della chiesa domestica, sono stati già denunciati, e accusati di avere svolto attività di manifestazione della propria fede, e proselitismo;
il loro convincimento religioso non gli ha consentito di modificare la propria condotta, e per questo motivo la polizia fece irruzione nella loro casa, il padre venne arrestato, e il nucleo familiare dovette trasferirsi per sfuggire alle ricerche;
la madre non riuscì ad ottenere il visto per l'espatrio. Date le premesse, la stessa richiedente, pur se non è stata già e direttamente perseguita, è stata sicuramente schedata, ed è fondato il timore di arresto e persecuzioni nel caso di rientro nel paese. Conclusivamente, si ravvisano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato. Le spese del grado di appello, comprensivo di entrambe le fasi, e del giudizio di cassazione, seguono la soccombenza;
preso atto, tuttavia, che la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e che la parte soccombente è un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, e l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, (Cass. 22882 e 30876 del 2018; 19299 e 24413 (SU) del 2021). Non sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo, essendo quella soccombente un'Amministrazione dello Stato (Cass. n. 5955/2014).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa civile riassunta in seguito alla sentenza 37131 del 2022 della Suprema Corte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il reclamo avverso il provvedimento della Commissione proposto da nata Pt_1 nella Repubblica Popolare Cinese il 12.12.1995, e le riconosce lo status di rifugiata.
- Provvede separatamente sulla istanza alla liquidazione delle spese in favore del procuratore antistatario della parte vittoriosa, ammessa al patrocinio.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente Relatore
dott. Anna Maria Rossi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Maria Rossi Presidente Relatore dott. Maria Colomba Giuliano Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1173/2024, riassunta in seguito alla sentenza 37131 del 2022, (con cui la Suprema Corte ha cassato la sentenza 975 del 2020, emessa dalla Corte di appello di Bologna con rinvio alla medesima in diversa composizione), da:
(c.f. ammessa al PSS con delibera COA DI BOLOGNA in data Pt_1 C.F._1 24/07/2024 , con il patrocinio dell'avv. PRESTINENZI CRISTIANO, APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
, P.IVA_1
APPELLATO avente ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento negativo della , che Controparte_1 non aveva riconosciuto alla lo status di rifugiata. Pt_1
CONCLUSIONI
L'appellante ha precisato le proprie conclusioni come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita a seguito di rinvio operato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 37131/2022, così come corretta a mezzo ordinanza di correzione dell'errore materiale n. 12975/2024 pubblicata il 13/05/2024 ed annotata in calce all'originale il 14/05/2024 Confermare L'ordinanza del Tribunale di Bologna pubblicata in data 11/06/2018 nell'ambito del procedimento R.G. n. 6389/2017 e per l'effetto Accertare e dichiarare 1) in via principale, lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1/a della Convenzione di Ginevra del 1951;
pagina 1 di 7 2) in subordine, la protezione sussidiaria di cui agli artt. 2 e 14 d.lgs. n. 251 del 2007;
3) in estremo subordine, la protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 d.lgs. 286/98. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di tutti i gradi precedenti e del grado di legittimità, come statuito dalla Suprema Corte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In primo grado , cittadina cinese, giunta in Italia nell'agosto del 2015 con un visto turistico, Pt_1 propose ricorso ex art.35 D.lgs 25 del 2008 avverso il provvedimento della di Controparte_1
notificato il 22.3.2017, che aveva respinto integralmente la domanda di riconoscimento dello CP_1 status di rifugiato, fondata sulla rappresentazione di una persecuzione per motivi religiosi, ritenendo insussistente il timore di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ed anche i presupposti per la protezione sussidiaria o umanitaria previste dalla Direttiva CE 2004/83.
Il Tribunale, sentita la ricorrente, e richiamato il peculiare regime dell'onere della prova disegnato dall'art.3 del D.Lgs.251 del 2007, ha ritenuto complessivamente credibile la narrazione di Pt_1 tenuto conto delle informazioni generali e specifiche riguardanti il paese di provenienza, e le ha pertanto riconosciuto lo status di rifugiata.
Il provvedimento è stato impugnato dal , per erroneità della decisione, laddove Controparte_1 in tesi non aveva dato rilievo né alla mancanza di riscontri documentali a conforto di quanto allegato dalla ricorrente, né alla oggettiva contraddizione tra la condizione di perseguitata descritta e la circostanza che avesse facilmente ottenuto un passaporto per l'espatrio. Pt_1
La Corte ha accolto l'appello, osservando in primo luogo che fonti informative relative alla Cina descrivono la situazione delle “house churches” come chiese non registrate, e quindi non riconosciute dal Governo, che si formano in piccoli gruppi di 20-50 seguaci, e che, seppure soggette ad un divieto generale, sono di fatto tollerate, se non sono ritenute “culti maligni” come sono invece i culti inclusi nel black market;
ha aggiunto che non era credibile che una persona perseguitata ottenesse senza alcuna difficoltà il passaporto per l'espatrio. Quindi in riforma della prima decisione, ha rigettato la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato e di ogni altra forma di protezione.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi;
in Pt_1 particolare deduceva la nullità della sentenza ex art.360, I, n.4 c.p.c., 1) per mancata esposizione degli elementi e delle ragioni di fatto posti a fondamento della decisione, in violazione degli artt.132, I, n.4 cpc, e 118 disp.att. cpc, con conseguente non intellegibilità della motivazione, e 2) per mancata percezione della confessione religiosa specificamente praticata dalla ricorrente, e conseguente travisamento delle risultanze istruttorie, avendo la Corte utilizzato ai fini del rigetto prove favorevoli all'accoglimento; 3) per la violazione ex art.360 n.3 cpc degli artt.3 Dlgsvo 251 del 2007 e 8 Dlgsvo 25 del 2008 che regolano il dovere di collaborazione istruttoria del giudice;
4) per violazione di legge per il mancato riconoscimento dei presupposti dettati dall'art 5 Dlgsvo 286 del 1998 per la concessione della protezione umanitaria.
La Suprema Corte, ritenendo fondati i primi due motivi, ha cassato la decisione affermando che la Corte di Appello non aveva commentato il racconto personale, ampio e circostanziato, reso dalla ricorrente, e non ne aveva valutato in concreto la coerenza, congruità e specificità, alla luce delle informazioni generali disponibili;
inoltre la Corte d'Appello non aveva minimamente considerato lo specifico culto praticato dalla ricorrente, ovvero la Chiesa del Dio Onnipotente, e non lo aveva neppure menzionato, per catalogarlo all'interno delle categorie di culto che a suo stesso dire ricevevano un trattamento differenziato da parte del governo cinese, che in sostanza tollerava le houses churches, mentre reprimeva i culti maligni del black market. Ha ritenuto che questa osservazione fosse assorbente dell'ulteriore rilievo, “della assoluta indeterminazione della espressione una certa tolleranza che la pagina 2 di 7 Cina riserverebbe ai fedeli dei culti non registrati, che avrebbe quantomeno preteso nella materia delicatissima della libertà religiosa una spiegazione di ciò che veniva in qualche misura di fatto consentito”
La sentenza della Corte di Cassazione veniva pubblicata il 19.12.2022, e tuttavia conteneva un evidente errore materiale, perché nella parte motiva riferiva la decisione alla Corte di Appello di Roma, (anziché alla Corte di Appello di Bologna, che aveva emesso la sentenza impugnata) e nel dispositivo rinviava, per la riassunzione, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
La difesa della ricorrente presentava istanza datata 16.3.2023 per la correzione di errore materiale, che veniva accolta, con annotazione del provvedimento di correzione in data 14.5.2024.
Seguiva quindi l'atto di riassunzione iscritto a ruolo il 24.7.2024; l'Avvocatura non si costituiva e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe dalla sola difesa ricorrente, dopo il deposito della memoria conclusionale.
*
Preliminarmente, la riassunzione può ritenersi tempestiva: secondo il diritto vivente, infatti, in presenza di un errore materiale nella sentenza che dispone il rinvio, il termine per la riassunzione decorre dalla annotazione della ordinanza di correzione, qualora sia legittimo e non pretestuoso il dubbio indotto dall'errore materiale, sul contenuto e sulla portata effettiva della decisione (così Cass. 8191 del 1997; 28755 del 2024). In particolare con la sentenza 20996 del 2019 la Sezione Lavoro della Cassazione ha specificamente affermato che l'errore nella individuazione del giudice territorialmente competente, contenuto nel dispositivo, (che nel rito del lavoro ha vita autonoma), giustifica la posticipata decorrenza del termine.
Ora, seppure la fattispecie in oggetto è parzialmente differente, perché l'errore è contenuto in una sentenza completa di motivazione, e la compiuta lettura della decisione avrebbe potuto probabilmente consentirne una corretta interpretazione, è comunque vero che il dubbio non era pretestuoso, anche perché l'errore era contenuto nel dispositivo, ma era stato ripetuto più volte anche nella parte motiva;
inoltre, l'errore materiale si riferiva alla individuazione dell'autorità giurisdizionale avanti a cui riassumere la causa, cosicchè poteva comportare ulteriori e gravi disguidi in sede di riassunzione, traendo in inganno anche il giudice “ad quem”, in difetto di adeguata correzione.
**
Quanto al merito, la materia del contendere dedotta, ovvero la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, va riesaminata alla luce dei criteri dettati dalla Suprema Corte, con la ordinanza 37131 del 2022, ripercorrendo i fatti e le circostanze riferiti nelle varie sedi da , per valutare la attendibilità Pt_1 delle dichiarazioni, e quindi accertare la persecuzione sofferta e il pericolo di persecuzione cui è esposta, in caso di rientro nel paese di origine, anche alla luce dei riscontri forniti dalle informazioni generali disponibili sulla situazione della libertà religiosa in Cina.
Come ha rilevato la Suprema Corte, è pure necessario, ai fini del giudizio, una corretta definizione dello specifico culto a cui ha aderito la ricorrente, e prima di lei la sua famiglia, atteso che le fonti internazionali offrono una panoramica tendenzialmente differenziata, nella prassi concreta, della libertà di religione, in Cina, che viene graduata diversamente, in ragione dei diversi culti, e delle diverse forme di esercizio del culto.
In proposito si osserva che appare irrilevante e comunque non vincolante il riferimento contenuto nella sentenza 37131 del 2022 della Cassazione, alla Chiesa di Dio Onnipotente, quale culto asseritamente seguito dalla ragazza: nei gradi di merito, infatti, non si è formato alcun giudicato, che possa dirsi Part preclusivo dell'identificazione, in questa sede, del culto asseritamente praticato dalla famiglia di per valutare, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, il pericolo di persecuzione correlato
[...] pagina 3 di 7 a tale pratica religiosa, secondo i principi chiaramente dettati dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio.
Ora, la narrazione della ricorrente si ritrova in primo luogo nella istanza presentata alla autorità amministrativa nel novembre del 2015: qui il racconto parla genericamente della adesione alla fede cristiana, senza migliore specificazione, da parte dei genitori prima (che superarono, proprio con l'aiuto della fede, anche una crisi del rapporto coniugale), e della stessa , nel 2010, all'età di 15 anni;
in Pt_1 seguito a questa scelta decise anche di lasciare la scuola perché non corrispondeva Pt_1 all'immagine che se ne era fatta, di terra sacra all'insegnamento, e si dedicò alla organizzazione delle assemblee del culto, e alla diffusione della fede, che viveva con entusiasmo, ritrovando un ambiente di amore e attenzione reciproca altamente pacificante, senza immaginare che sarebbe divenuta fonte di persecuzione. Nella primavera del 2014, infatti, vi fu un brutale controllo di polizia, a casa loro, nel corso del quale vennero sequestrati le bibbie e il materiale usato per il culto, e gli agenti sottrassero anche contanti e una collana d'oro della madre, percossero duramente il padre, e lo portarono via, insieme agli altri fedeli presenti, trattenendolo per una settimana, prima di rilasciarlo, dopo il pagamento di 30.000 yuan.
Dopo questo episodio non ne sono narrati altri, ma la ricorrente espone che l'arresto del padre aveva generato diffidenza e discredito nei confronti della loro famiglia nella comunità locale;
all'inizio del 2015 vennero poi a sapere (tramite persone amiche che lavoravano in Questura) che il governo aveva intenzione di aumentare la repressione delle attività di proselitismo dei cristiani, cosicchè, non sentendosi sicuri, si allontanarono da casa, cambiando tre abitazioni in sei mesi, fino a che, ottenuto il visto, lei partì per l'Italia.
Alla Commissione Territoriale, il 18 gennaio 2017, ha specificato la propria appartenenza Pt_1 religiosa, dichiarando di essere cristiana cattolica, della Chiesa del Cristo Onnipotente;
quindi ha motivato in modo leggermente diverso il suo abbandono scolastico, spiegando che nel febbraio 2014 la insegnante a scuola l'aveva ripresa per la sua fede religiosa;
ha confermato la narrazione del controllo di polizia e dell'arresto del padre, nell'aprile 2014, ripetendo che dopo un periodo di convalescenza di un mese dal rilascio del padre, la famiglia aveva deciso di trasferirsi, cambiando casa più volte, per non essere rintracciata, e quindi lei aveva preparato i documenti per lasciare la Cina, riuscendo ad ottenere il passaporto, diversamente da sua madre, che non lo aveva ottenuto. Ha detto che la polizia aveva anche diffuso delle loro fotografie, esponendole in bacheche pubbliche, come ricercati, e che per non essere rintracciati tutti e tre avevano smesso di usare il cellulare. Alla richiesta della Commissione di specificare il culto di appartenenza ha risposto di appartenere ad un Gruppo di Preghiera Pt_1 Domestico, cristiano cattolico, così come la madre;
ha precisato che la madre apparteneva al più antico Gruppo di Preghiera Domestico cristiano cattolico, indicato come;
ha precisato che questo Per_1 gruppo non si distingue dagli altri gruppi di preghiera domestica, ma è all'origine di tutti gli altri, tradizionali, che credono in Gesù.
Davanti al Tribunale, infine, ha dichiarato di essere di religione protestante, di una confraternita Pt_1 fondata in Cina, e denominata Zhao Hui Local Church (termine che tradotto significa appunto Chiesa Domestica n.d.r.), precisando che anche i suoi genitori seguivano tale culto, e che nelle riunioni domestiche si leggeva la Bibbia. Ha dichiarato di essere stata espulsa dalla scuola, perché aveva tentato di parlare con una sua compagna della fede, facendo proselitismo, e la insegnante l'aveva saputo;
all'epoca infatti era stata diramata una circolare che prescriveva di non tollerare cristiani nelle scuole pubbliche. Ha quindi nuovamente narrato del controllo di polizia del 2014, a cui era seguito l'arresto del padre, rilasciato solo dopo il pagamento di una ingente somma, e la fuga, per paura di arresti;
in questa occasione ha raccontato che nella fuga si erano divisi, lei e suo padre da una parte, e la madre dall'altra.
pagina 4 di 7 Ora, il nucleo centrale della narrazione, e quindi la pratica di un culto cristiano, da parte della famiglia, in ambiente domestico, il profondo convincimento religioso dei genitori, la cessazione della frequenza scolastica della ragazza, avvenuta nel febbraio 2014, la irruzione della polizia in borghese nella abitazione dove i fedeli erano riuniti, nell'aprile 2014, i controlli successivi, e l'allontanamento dalla residenza familiare in conseguenza di tutto ciò, si rinviene costante in tutte le sedi, pur in presenza di qualche imprecisione o contraddizione, in particolare nel descrivere le ragioni dell'abbandono scolastico e nell'identificare con esattezza il culto praticato, nel frastagliatissimo panorama cinese.
Dunque, seguendo il criterio indicato dalla Corte di Cassazione, e quindi svolgendo una analisi puntuale delle dichiarazioni, si inizia osservando che l'aspetto centrale viene narrato in modo coerente e perciò in linea di principio attendibile, anche perché la narrazione è assolutamente compatibile con le informazioni qualificate sul paese, di cui si tratterà a breve.
Quanto all'esatta “catalogazione” del culto praticato, essa deve essere svolta con molta attenzione, tenendo conto della peculiare articolazione delle pratiche religiose in Cina, e delle differenti dichiarazioni rese: avanti alla Commissione Territoriale, il 18 gennaio 2017, ha inizialmente Pt_1 detto di essere cristiana cattolica, della Chiesa del Cristo Onnipotente;
poi, tuttavia a specifica domanda Pa Part della ha risposto di appartenere ad un Gruppo di Preghiera Domestico, cristiano CP_1 cattolico, così come la madre;
diffondendosi più estesamente, ha narrato che la madre apparteneva al più antico Gruppo di Preghiera Domestico cristiano cattolico, riferendo il termine “Chuandao”; ha precisato che questo gruppo non si distingue dagli altri gruppi di preghiera domestica, ma è all'origine di tutti gli altri, tradizionali, che credono in Gesù.
Davanti al Tribunale, infine, ha dichiarato di essere di religione protestante, di una confraternita Pt_1 fondata in Cina, e denominata Zhao Hui Local Church (termine che tradotto significa appunto Chiesa Domestica - n.d.r.), precisando che anche i suoi genitori seguivano tale culto, e che nelle riunioni domestiche si legge la Bibbia.
Dunque, le imprecisioni terminologiche iniziali, via via corrette nella definizione dello specifico “culto domestico” praticato, possono ragionevolmente ascriversi sia a problemi di intesa ed espressione linguistica, (il colloquio era infatti assistito da interprete) sia alla difficoltà per la ragazza, (proveniente da un ambiente religioso del tutto anomalo, e distante dalle nostre tradizioni, proprio per la suddivisione dei fedeli in una miriade di gruppi domestici cristiani), di distinguere con chiarezza i culti domestici cattolici da quelli protestanti;
nel contempo il riferimento alla “Chiesa di Cristo Onnipotente” inizialmente fatto avanti alla Commissione, è rimasto privo di contenuto ed è stato oggettivamente sconfessato dalle successive dichiarazioni, con cui la ragazza, interrogata in modo puntuale, specificò come si è detto che la madre apparteneva al più antico Gruppo di Preghiera Domestico cristiano, aggiungendo il termine , che in effetti pare indicare il ruolo di guida, Per_1 più che un culto;
ha comunque detto che si tratta di un gruppo che non si distingue dagli altri gruppi di preghiera domestica, ma è all'origine di tutti gli altri, tradizionali, che credono in Gesù.
Che queste ultime dichiarazioni siano più affidabili è confermato dal fatto che anche in seguito, davanti al Tribunale, ha dichiarato di appartenere ad una confraternita fondata in Cina, e denominata Pt_1 Zhao Hui Local Church, (che significa, appunto, Chiesa Domestica) che in effetti è relativamente antico, essendo stata fondata in Cina negli anni 20 del 1900; dunque, la rappresentazione più plausibile, tenuto conto di tutte le dichiarazioni rese, è che la famiglia di seguisse un culto Pt_1 cristiano protestante non ufficiale, nelle forme dei gruppi di preghiera domestici, assai diffusi in Cina, e detti appunto “house church”; non quindi il culto “maligno” che viene definito abitualmente in italiano, Chiesa di Dio Onnipotente, e che risale invece a tempi assai più vicini. In effetti, a conferma di questo inquadramento, giunta in Italia, la ragazza ha frequentato la come risulta Controparte_2 dalla documentazione prodotta in primo grado.
pagina 5 di 7 La situazione della libertà religiosa in Cina, d'altro canto, è del tutto peculiare;
il Rapporto della Human Rights and Refugee Law Legal Clinic del Departimento di Giurisprudenza della Università degli Studi Roma Tre, prodotto nel fascicolo processuale e riferito al 2019, ricostruisce la disciplina giuridica, sulla base di fonti attendibili, a partire dalla affermazione del principio di libertà religiosa contenuto nella Costituzione Cinese, che tuttavia accorda protezione solo alle attività religiose
“normali”, intese generalmente come comprensive del buddismo, taoismo, islam, cattolicesimo e protestantesimo.
Le cinque religioni “normali”, formalmente proibite fino al 1979, e ora consentite, debbono tuttavia essere praticate nell'ambito delle relative “associazioni patriottiche” registrate, (red market), e sono sottoposte a penetranti controlli, e a tutte le limitazioni previste dai regolamenti;
la pratica religiosa al di fuori di tali associazioni può solo essere tollerata, o osteggiata;
le religioni e organizzazioni spirituali con uno stato legale incerto, inclusi confucianesimo, religioni popolari, chiese protestanti domestiche (house churches) e le chiese cattoliche clandestine (underground), non essendo registrate sono formalmente illegali anche se vengono in qualche modo e con limiti tollerate: queste forme di culto rientrano nel grey market.
Lo Stato vieta infine, espressamente, i culti classificati “maligni”, (black market) che sono definiti all'art.300 del codice penale come “organizzazioni illegali create usando la religione, il Qigong e altre cose al fine di camuffare, divinizzarne i membri, e confondere e ingannare la popolazione, reclutare e controllarne i membri, e mettere in pericolo la società attraverso la fabbricazione di eresie e superstizioni”. In particolare, è classificata come culto maligno la “Chiesa di Dio Onnipotente”, che ha connotati cristiani ed eretici, rispetto al cristianesimo, insegnando che si è avuta una seconda reincarnazione di Dio, questa volta in una donna, fatto avvenuto in Cina, o nel 1992, o secondo altri nel 1993; la donna avrebbe nome , e in alcuni testi le viene riferito il compito di Persona_2 combattere il drago rosso, ovvero il comunismo.
Premesso che le diverse chiese vanno inquadrate in questa tripartizione, va pure detto che la tolleranza di fatto storicamente manifestata nei confronti delle chiese domestiche a seguito dell'avvento al potere di nel 2012 si va progressivamente riducendo, e aumenta in generale l'attività di controllo e Per_3 limitazione su tutte le attività religiose, anche registrate: il rapporto di Amnesty prodotto in primo grado come doc.5 e riferito al 2015-2016 rileva infatti che la libertà di religione viene repressa, e che, proprio con riferimento al culto cristiano, il Governo ha proseguito la campagna per demolire alcune chiese e croci cristiane nella provincia di Zhejiang, nel 2015, arrestando il 25 agosto del 2015 un avvocato che offriva assistenza legale alle chiese colpite da provvedimenti e ponendolo in condizione di “sorveglianza residenziale”. Il sito Asia News (doc.6) conferma la notizia della demolizione di alcune chiese cristiane, e croci apposte sui tetti delle medesime;
tra le altre venne abbattuta anche la chiesa della Vergine di Jingdezhen, nella provincia di Jiangxi, in cui dichiara di essere nata ed avere risieduto fino ai fatti di causa la ricorrente. Il sito Asia News riferisce poi delle proteste sollevate dai sacerdoti della Chiesa Ufficiale, a conferma del fatto che l'attività di contrasto svolta dal governo nel 2015 si rivolgeva in generale a ogni forma di culto cristiano. Queste informazioni trovano conferma nell'aggiornamento del 2025 sulla situazione della libertà in Cina della EUAA (European Union Asylum Association).
Dal tenore dei regolamenti progressivamente modificati è confermata una intenzione di controllo via via più stringente: i “Regolamenti sugli affari religiosi” sono stati infatti emendati nel 2005 e ancora nel 2018 e nel 2020, disciplinando l'organizzazione, le funzioni, le cariche, la supervisione, i piani di lavoro e l'amministrazione economica delle comunità e dei gruppi a livello nazionale e locale. Ogni aspetto della vita delle comunità religiose – dagli insegnamenti, ai raduni, ai progetti annuali e quotidiani - è soggetto ad approvazione del dipartimento per gli affari religiosi del governo.
pagina 6 di 7 I regolamenti, pur se apparentemente confermano il principio di libertà, lo contraddicono, sia perché consentono controlli e ingerenze molto penetranti al fine di garantire che l'attività religiosa non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la stabilità, sia perché vietano la pratica di attività religiose nelle scuole e nelle sedi non conosciute come religiose, vietano il proselitismo, e limitano la libertà di manifestazione della religione.
La disciplina così descritta non rispetta neppure formalmente il principio di libertà religiosa come inteso nel nostro ordinamento e nella Unione Europea: la Costituzione all'art.19 protegge infatti la libertà di professare la propria religione, anche nella sua dimensione pubblica, con il solo limite del rispetto del buon costume;
similmente la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CFDUE), compendiano in un unico articolo la “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione” specificando che tali diritti includono la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero, anche nella dimensione collettiva, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
Dunque la narrazione della richiedente asilo è coerente con le condizioni del Paese d'origine, quali risultano descritte dalle informazioni internazionali qualificate, e rende plausibile la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.
Per quanto consta infatti i genitori della ricorrente, divenuti seguaci di un culto cristiano, protestante, praticato nelle forme della chiesa domestica, sono stati già denunciati, e accusati di avere svolto attività di manifestazione della propria fede, e proselitismo;
il loro convincimento religioso non gli ha consentito di modificare la propria condotta, e per questo motivo la polizia fece irruzione nella loro casa, il padre venne arrestato, e il nucleo familiare dovette trasferirsi per sfuggire alle ricerche;
la madre non riuscì ad ottenere il visto per l'espatrio. Date le premesse, la stessa richiedente, pur se non è stata già e direttamente perseguita, è stata sicuramente schedata, ed è fondato il timore di arresto e persecuzioni nel caso di rientro nel paese. Conclusivamente, si ravvisano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato. Le spese del grado di appello, comprensivo di entrambe le fasi, e del giudizio di cassazione, seguono la soccombenza;
preso atto, tuttavia, che la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e che la parte soccombente è un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, e l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, (Cass. 22882 e 30876 del 2018; 19299 e 24413 (SU) del 2021). Non sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo, essendo quella soccombente un'Amministrazione dello Stato (Cass. n. 5955/2014).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa civile riassunta in seguito alla sentenza 37131 del 2022 della Suprema Corte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il reclamo avverso il provvedimento della Commissione proposto da nata Pt_1 nella Repubblica Popolare Cinese il 12.12.1995, e le riconosce lo status di rifugiata.
- Provvede separatamente sulla istanza alla liquidazione delle spese in favore del procuratore antistatario della parte vittoriosa, ammessa al patrocinio.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente Relatore
dott. Anna Maria Rossi
pagina 7 di 7