Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3465 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Francesca Mammone Consigliere
Dott. Irene Lupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALIZIA DANOVI ANNA e dell'avv. DANOVI REMO ) C.F._2
SAN BARNABA N. 32 20122 MILANO , con elezione di domicilio in VIA
GUASTALLA 15 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. GALIZIA
DANOVI ANNA
-appellante-
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. ZANONI PAOLA e dell'avv. CUGNASCA VIVIANA ALESSANDRA
( VIA SOLFERINO , 18 C/O AVV. CRISTINA C.F._4
1
20100 MILANO presso e nello studio dell'avv. ZANONI PAOLA;
-appellata-
CONCLUSIONI :
PER Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 9774/2024 (RG n. 8705/2021), pubblicata il 12 novembre
2024; ▪ NEL MERITO: a) in via principale, − accertare e dichiarare la natura fiduciaria del negozio concluso in data 31 maggio 2018 a rogito Notaio Per_1
Rep. N° 253031, Racc. N° 62496, avente ad oggetto l'acquisto, da parte
[...] della OR dell'immobile sito in Milano, via Ciovasso Controparte_1
n. 17, NCEU di detto Comune: foglio 349, mappale 183, sub 722, Piano 1-2, Cat.
A/2, Vani 11, con l'obbligo di di ritrasferire detto bene al Controparte_1 signor − accertare e dichiarare l'inadempimento, da parte di Parte_1
dell'accordo interno con il quale la OR ha Controparte_1 CP_1 assunto l'obbligo di ritrasferire detto bene al signor e per l'effetto − emettere, Pt_1 in luogo dell'obbligo non adempiuto, sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., e per l'effetto − ordinare il trasferimento in piena proprietà dell'immobile sito in Milano via Ciovasso n. 17, NCEU foglio 349, mappale 183, sub 722, Piano 1-2, Cat. A/2,
Vani 11, da nata a [...] il [...], a Controparte_1 Parte_1
nato a [...] il [...], − ordinare al Conservatore dei
[...]
Registri Immobiliari di Milano la trascrizione dell'emananda sentenza, esonerando il medesimo da qualsiasi responsabilità; b) in via subordinata, nell'ipotesi la Corte ritenga che il rogito di cui alla domanda avanzata in via principale configuri donazione indiretta: − accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c., dichiarare la revoca per ingratitudine della donataria della donazione indiretta effettuata da nato a [...] il [...], in Parte_1 favore di nata a [...] il [...], avente ad Controparte_1 oggetto l'immobile sito in Milano, via Ciovasso n. 17, NCEU di detto Comune: foglio 349, mappale 183, sub 722, Piano 1-2, Cat. A/2, Vani 11, con ogni conseguente statuizione di legge, e per l'effetto − dichiarare che il suddetto immobile è di esclusiva proprietà del signor − ordinare al Conservatore dei Parte_1
Registri Immobiliari di Milano la trascrizione dell'emananda sentenza, esonerando il medesimo da qualsiasi responsabilità; ▪ IN OGNI CASO, condannare la controparte
2 alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio;
▪ IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere le istanze istruttorie già formulate e non ammesse che, salvo errori e/o omissioni, di seguito si trascrivono. ▪ Si chiede che il Giudice voglia ammettere interrogatorio formale di sui seguenti capitoli: 1) “Vero che riconosco Controparte_1 come inviato dal mio cellulare il messaggio 3 ottobre 2019 contenuto nella relazione
4 marzo 2022 sottoscritta dal perito che mi viene rammostrata quale Persona_2 doc. n. 27 difesa . 3) “Vero che nell'estate 2019 e fino a fine luglio 2021 la Pt_1 OR prestava la sua attività lavorativa come colf presso la Persona_3 casa in Milano, via Ciovasso n. 17 e presso la casa in Santa Margherita Ligure, Corso
Rainusso n. 3/B”. 4) “Vero che tra gli uomini che compaiono nella fotografia che mi viene rammostrata quale doc. n. 29 difesa c'è il signor ”. 5) Pt_1 Persona_4
“Vero che in quella fotografia sono ritratta anch'io quale partecipante alla cena giorno di ferragosto 2019 in località Santa Margherita Ligure”. 6) “Vero che l'uomo che compare nella fotografia a pagina 4 del documento n. 25 difesa portante la Pt_1 data dell'8 gennaio 2021, che mi viene rammostrata, è il signor ”. Persona_4
7) “Vero che l'autovettura che compare nella fotografia a pagina 15 del documento n. 25 difesa portante la data dell'8 gennaio 2021, che mi viene rammostrata, è Pt_1 del signor ”. ▪ Si chiede altresì che il Giudice voglia ammettere Persona_4 prova testimoniale sui seguenti capitoli: 2) “Vero che confermo il contenuto della mia relazione 4 marzo 2022, che mi viene rammostrata quale doc. n. 27 difesa . → Pt_1
Sul capitolo 2) si indica come teste il signor , c/o Securfor.it, via Persona_2
Reggio n.c. 6/A, Parma. 8) “Vero che confermo il contenuto delle mie relazioni 8 gennaio 2021 e 4 marzo 2021 che mi vengono rammostrate rispettivamente quali docc. n. 25 e n. 28 difesa . → Sul capitolo 8) si indica come teste il signor Pt_1
residente in [...], Anzola Emilia. 9) “Vero che Testimone_1 confermo il contenuto della mia dichiarazione 25 febbraio 2021, che mi viene rammostrata quale doc. n. 26 difesa . → Sul capitolo 9) si indica come teste il Pt_1 signor , domiciliato in via Maurizio Sacchi n. 12, Genova. 10) Testimone_2
“Vero che dall'estate 2019 è nota la frequentazione tra la OR Controparte_1
e il signor , persone della cui identità sono a conoscenza gli amici Persona_4 della coppia che si ritrovavano e si ritrovano nella spiaggia Bagno CP_3
Bosetti in Santa Maria Ligure”. 11) “Vero che ero presente alla cena del giorno di Ferragosto 2019 in Santa Margherita Ligure insieme, tra gli altri, a CP_1
e come risulta dalla fotografia che mi viene rammostrata
[...] Persona_4 quale doc. n. 29 difesa . 12) “Vero che durante questa cena ho avuto modo di Pt_1 osservare che la OR e il signor si Controparte_1 Persona_4
3 parlavano e sorridevano molto spesso tra di loro più di quanto facessero con gli altri commensali”. 13) “Vero che nei giorni successivi tra i partecipanti a tale cena si parlava di come, assente il signor la OR fosse Parte_1 Controparte_1 sempre insieme in pubblico al signor ”. 14) “Vero che dopo tale Persona_4 cena ho visto la OR e il signor , sempre Controparte_1 Persona_4 verso la fine della stagione estiva 2019, e anche 2020 e 2021, stazionare insieme, sotto lo stesso ombrellone, nel Bagno Bosetti di Santa Margherita Ligure anche insieme a e . → Sui capitoli 10), 11), 12), 13), 14) si indicano Per_5 Persona_6 come testi i NO , ing. residente in [...], avv. Testimone_2 Tes_3
Guido Mussini con studio in Roma via Pimentel n. 2 e la OR , Testimone_4 residente a [...]. 15) “Vero che riconosco nell'uomo della fotografia di cui a pagina 4 in alto a sinistra del doc. n. 25 difesa che mi viene rammostrata, Pt_1
l'uomo che durante l'estate 2019 è venuto molte volte presso l'abitazione della OR in Santa Margherita Ligure presso cui lavoravo come Controparte_1 colf”. 16) “Vero che dall'estate 2019 e fino a quando ho lavorato alle dipendenze della famiglia / luglio 2021, nei periodi in cui seguivo la OR CP_1 Pt_1 nella sua casa in Santa Margherita Ligure il signor ha Controparte_1 Per_4 pranzato, cenato e pernottato presso la casa della OR in Santa Margherita CP_1
Ligure”. 17) “Vero che durante i predetti pranzi e cene erano presenti anche e Per_6
. 18) “Vero che quando il signor pernottava presso la casa Persona_7 Per_4 della OR in Santa Margherita Ligure, e Controparte_1 Per_5 Persona_6 erano presso il padre, signor . 19) “Vero che attualmente mia madre Parte_1 lavora come colf alle dipendenze della OR . → Sui capitoli Controparte_1
15), 16), 17), 18),19) si indica come teste la OR residente in [...], Milano. ▪ Quanto alle istanze formulate dalla difesa a Pt_1 prova contraria, nel reiterare le eccezioni, deduzioni e obiezioni sollevate da parte attrice riguardo alle prove richieste da controparte nonché riguardo ai documenti da questa prodotti – eccezioni, deduzioni e obiezioni per le quali si rinvia ai precedenti scritti difensivi – si riproducono di seguito le istanze formulate dalla scrivente Pt_1 difesa a prova contraria: • Capitolo di parte convenuta n. 16. Qualora tale capitolo venga ammesso, a prova contraria si indicano i NO , domiciliato Testimone_2 in Via Maurizio Sacchi n. 12, Genova, ing. residente in [...], avv. Tes_3
Guido Mussini con studio in Roma via Pimentel n. 2 e la OR , Testimone_4 residente a Genova. • Capitoli di parte convenuta nn. 18 e 20. Qualora tali capitoli vengano ammessi, a prova contraria si indicano i NO , Testimone_2 domiciliato in Via Maurizio Sacchi n.c. 12, Genova, ing. residente in Tes_3
Genova, avv. Guido Mussini con studio in Roma via Pimentel n.c. 2 e la OR
, residente a [...]. • Capitoli di parte convenuta nn. 21, 22 e 23. Testimone_4
4 Qualora tali capitoli vengano ammessi, a prova contraria si indicano i NO
, domiciliato in Via Maurizio Sacchi n.c. 12, Genova, ing. Testimone_2 Tes_3 residente in [...], avv. Guido Mussini con studio in Roma via Pimentel
[...]
n.c. 2 e la OR , residente a [...]. Si richiamano in particolare i Testimone_4 docc. nn. 30 e 31 depositati a prova contraria rispetto ai capitoli nn. 16, 18, 20, 21,
22, 23, 25, 26 di parte convenuta. Si insiste nell'eccezione di tardività e di irrilevanza dei documenti nn. 35 e 36 di parte convenuta, come da deduzioni di parte attrice di cui all'udienza del 16 febbraio 2023. Fatto salvo ogni altro diritto
PER Controparte_4
la Corte d'Appello di Milano IN VIA PRELIMINARE 1) dichiarare
[...] inammissibile l'appello avversario, per mancanza delle indicazioni prescritte dall'art. 342 c.p.c. n. 2; nella denegata ipotesi in cui, nonostante quanto precede, l'appello avversario fosse dichiarato ammissibile IN SUBORDINE – NEL MERITO 1) respingere tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto e per l'effetto 2) confermare integralmente la sentenza n. 9774/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 12 novembre 2024 nel procedimento avente R.G. n. 8705/2021. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori di legge, e rimborso forfettario del presente grado di giudizio, oltre che della conferma di quello di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione chiedeva l'accertamento della natura Parte_1 fiduciaria dell'acquisto dell'immobile sito in Milano, via Ciovasso n. 17, da parte della sua ex moglie;
precisava che l' intestazione fiduciaria era motivata dalla necessità di sottrarre i beni ad eventuali azioni esecutive dei propri creditori essendo egli avvocato libero professionista. In via subordinata, chiedeva la revoca della donazione per ingratitudine, sostenendo che l'intestazione dell'immobile fosse una donazione indiretta e che la convenuta in costanza di matrimonio aveva leso l'onore del marito intrattenendo una relazione extraconiugale. Chiedeva, comunque, che fosse emessa una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., con il trasferimento forzato dell'immobile a suo favore. Si costituiva la contestando la natura fiduciaria dell'intestazione , trattandosi CP_1 di donazione indiretta, nonché di aver leso la dignità del coniuge. In particolare la evidenziava che la relazione extraconiugale, su cui si CP_1 fondava la richiesta di revoca della donazione, era iniziata dopo la crisi matrimoniale, crisi motivata, invece, da un progressivo allontanamento di assorbito dal Pt_1 lavoro e disinteressato alla famiglia;
aggiungeva che non era stato posto in essere
5 alcun comportamento offensivo o ingiurioso tale da giustificare la revoca della donazione.
Con la sentenza il Tribunale:
• rigettava le domande dell'attore, ritenendo che non vi fosse prova dell'esistenza di un accordo fiduciario e qualificando invece l'intestazione dell'immobile come donazione indiretta;
• stabiliva che le prove offerte dall'attore non fossero sufficienti per dimostrare il pactum fiduciae;
•riteneva che non sussistessero i presupposti per la revoca della donazione per ingratitudine. Con l'atto di Appello di ha impugnato la sentenza e in particolare: Parte_1
a) contesta il mancato riconoscimento della natura fiduciaria del negozio e sostiene la nullità del negozio per il venir meno della fiducia familiare causa del negozio o la sua annullabilità per errore essenziale sulla persona;
si duole, inoltre, che la mancata restituzione dell'immobile non sia stata riconosciuta come inadempimento agli obblighi morali e patrimoniali della moglie nei suoi confronti, essendo l'immobile destinato al nucleo famigliare ed essendo il vincolo matrimoniale stato sciolto su iniziativa della CP_1
b) censura il mancato riconoscimento della revocazione per ingratitudine o per grave pregiudizio al patrimonio del donante;
c) lamenta la mancata assunzione delle prove relative alla relazione extraconiugale della CP_1
Con comparsa di costituzione ha chiesto, a sua volta, la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., poiché non indica in modo chiaro le violazioni di legge contestate, nel merito il rigetto Sulle conclusioni delle parti il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l' eccezione di inammissibilita' dell'appello formulata dall' appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonche' l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito, parte appellante censura il mancato accertamento da parte del primo giudice della natura fiduciaria del negozio tra i coniugi. Va anzitutto premesso che, come statuito di recente dalle SU della Cassazione “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal
6 fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.” ( sent.Cass SU n. 6459/20).
Venendo alla fattispecie sub iudice, ritiene questa corte che correttamente il primo giudice ha ritenuto non provata la “fiducia cum amico” atteso che tutti gli elementi presuntivi addotti dall'attore a dimostrazione del pactum fiducie ( l'aver condotto le trattative di acquisto dell'immobile , l'averne pagato il prezzo e tutt'ora i ratei di mutuo) non costituiscono prova significativa del patto fiduciario, essendo coevi anche alla donazione indiretta. L'avv che invoca un patto fiduciario verbale in relazione ad un immobile di Pt_1
1.700.000 euro, peraltro non ha neppure dedotto capitoli di prova a suffragio del suo assunto ritenendo provato il suo diritto sulla base di un messaggio telefonico della moglie inviato al marito nella fase della separazione1 ( doc 24 ) che non riveste natura ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante ma deve, piuttosto, inquadrarsi nell'ambito delle trattative relative ai complessi accordi patrimoniali dei coniugi ( che infatti hanno innescato un imponente contenzioso) in fase di separazione, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure.
Con i motivi di appello il introduce nuove prospettazioni assumendo che Pt_1
l'intestazione sarebbe fondata sulla “fiducia familiare” con conseguente nullità del negozio per il venir meno della stessa causa del negozio, o annullabilità per errore essenziale sulla persona;
contesta inoltre che la mancata restituzione dell'immobile non sia stata riconosciuta come inadempimento agli obblighi morali e patrimoniali della moglie nei suoi confronti, essendo l'immobile destinato al nucleo famigliare ed essendo il vincolo matrimoniale stato sciolto su iniziativa della CP_1
L'allegazione , oltre che priva di concrete basi giuridiche , è nuova avendo invece l'appellante sostenuto in primo grado che l'intestazione fiduciaria era avvenuta non in virtù del fondamento autentico e duraturo della relazione ma solo per sottrarre i beni alle eventuali azioni dei propri creditori secondo lo schema classico della fiducia cum amico. L'appellante avanza, inoltre sempre per la prima volta in appello una nuova ipotesi e cioè che le parti abbiano voluto una comunione di proprietà e godimento del bene,
“frutto di una operazione complessa in cui i coniugi hanno stipulato un mutuo e hanno ottenuto insieme il ricavato che è stato versato su un conto corrente comune e i coniugi si sono resi garanti personali del pagamento per 25 anni fino al 2043 , mentre la ha dato garanzia reale con la dazione di ipoteca per l'importo di CP_1 euro 2.640.000: un contratto famigliare , cioè l'attuazione di un progetto per la migliore realizzazione degli scopi della famiglia”. Osserva la corte che la domanda volta alla dichiarazione che è Parte_1 comproprietario per la quota di ½ con dell'immobile in Controparte_1 questione non è mai stata formulata, sicchè il motivo di appello è inammissibile. In ogni caso che la volontà del con l'intestazione predetta fosse quella di Pt_1 realizzare non una liberalità a favore della moglie, bensì una atipca “comunione di proprietà e godimento degli immobili fondata su un progetto di vita comune “ è con tutta evidenza smentita dal fatto che poco prima degli acquisti immobiliari oggetto, poi, dei plurimi contenziosi, i coniugi avevano deciso di sciogliere la comunione legale dei beni ( la cui finalità tipizzata dal legislatore è appunto quella di comunione di proprietà e godimento degli immobili fondata su un progetto di vita comune) optando proprio per il diverso regime della separazione.
La circostanza, poi, che i coniugi avessero stipulato entrambi il mutuo fondiario per l'acquisto dell'immobile non è incompatibile con la donazione indiretta dell'immobile. Infatti l'ipoteca costituita a garanzia del mutuo fondiario grava sull'immobile oggetto di compravendita, nella specie intestato alla moglie, la quale, dunque, non avrebbe potuto sottrarsi alla garanzia. In ogni caso la stipula predetta rientra anch'essa nello schema della donazione indiretta essendo assolutamente pacifico che le rate del mutuo sono sempre state e tutt'ora sono assolte dal solo
Pt_1
L'appellante impugna la sentenza anche laddove il Tribunale, qualificando l'atto come donazione indiretta non l'ha revocata per ingratitudine o per grave pregiudizio al patrimonio del donante;
lamenta, altresì, la mancata assunzione delle prove relative alla relazione extraconiugale della CP_1
Tanto premesso, in via generale si osserva che l' art 801 cc stabilisce che la domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436. Quanto all'ingiuria, secondo la giurisprudenza la mera relazione extraconiugale non
è di per sé sufficiente a integrare l'ingiuria ( C. 19816/2022, n.32682/24), rilevando il modo con cui tale comportamento è stato posto in essere, e, in particolare, deve
8 essere valutato se il comportamento ingiurioso abbia condotto alla lesione dell'"immagine sociale" del donante ovvero si sia accompagnato ad un atteggiamento di avversione e disistima nei confronti del donante ( C. 24965/2018; C. 22013/2016; C. 2003/1987). Venendo alla fattispecie sub iudice, gli stessi capitoli di prova dedotti dall'appellante sono volti a dimostrare l'esistenza di una frequentazione tra la e tale CP_1 Per_4
che appare amicale e non certo connotata da un contegno esplicitamente
[...] lesivo dell'immagine sociale del , tant'è che lo stesso ricorso da parte del marito Pt_1 ad una agenzia investigativa dimostra che la relazione extraconiugale non era vissuta
“coram populo” con conseguente discredito per il coniuge. Del resto, dall'insieme della messaggistica scambiatasi tra i coniugi non emerge da parte della verso il marito bensì affetto e sgomento per la fine del Parte_2 matrimonio riconducibile a incomprensioni e a fattori esistenziali endogeni risalenti al 2012 come documentato dalla psicologa (doc 16 appellata) più che all'intervento di terze persone. Per quanto riguarda, poi, l'ipotesi di revocazione nel caso in cui il donatario abbia arrecato dolosamente un grave pregiudizio al patrimonio del donante, la fattispecie non sussiste non essendo neppure allegato che la avesse indotto con dolo la CP_1 donazione e dovendosi anche escludere il pregiudizio grave per il non solo in Pt_1 considerazione del reddito annuale dichiarato dal predetto ma anche per il fatto, pacifico, che proprio considerato il cospicuo patrimonio immobiliare di cui è titolare la alla stessa non è stato riconosciuto dal tribunale alcun assegno divorzile a CP_1 carico del Pt_1
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 impugnata del Tribunale di Milano n. 9774/2024 , pubblicata il 12 novembre 2024; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Controparte_1
delle spese del grado che liquida in euro 3.300,00 oltre spese generali e
[...] oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228. Così deciso in Milano, 24/04/2025
9 Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Craig io non problemi a darti Ciovasso se ne vuoi la proprietà. Non temere questo. Voglio solo fare le cose bene, che non ci siano problemi x I immobile stesso x fare le cose veloci e non che ci cacci da casa da un giorno all altro. Sulla proprietà in sé io te la lascio. Non voglio fregarti. E cerchiamo di parlare fidandoci”.
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