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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, all'esito dell'udienza del
27/6/2025, ha pronunciato, ex art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4316 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
(p.i. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., con l'avvocato Antonella Smiriglia Fava
-attore-
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Nicola Greco
-opposta-
avente ad oggetto: opposizione ad estratto di ruolo.
Conclusioni delle parti: come verbale d'udienza del 27/6/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ha esposto di aver effettuato, in data Parte_1
10.09.2024, una verifica della propria posizione debitoria mediante un estratto di ruolo, dal quale è emerso un carico pari ad € 1.108.529,55, a titolo di canoni idrici dovuti alla CP_1
.
[...]
Ha, quindi, chiesto l'accertamento dell'estinzione del suddetto debito, per intervenuta prescrizione quinquennale (cfr. conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio).
Pag. 1 a 5 Si è costituita la eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_1 dell'avversa domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza di comparizione, ritenuta l'immediata definibilità della controversia, le parti sono state invitate a discutere oralmente la causa e, all'esito della camera di consiglio, è stato pronunciato il presente provvedimento.
2. La domanda è inammissibile.
L'art. 3-bis legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/73, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, che ha espressamente stabilito che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo, come nel caso di specie). A prescindere da questioni
Pag. 2 a 5 “qualificatorie”, infatti, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle ... ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -
, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito iscritto a ruolo dalla Controparte_2
assumendo il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato –
[...] né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Del resto, già prima dell'entrata in vigore della suddetta disposizione, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Se è vero, infatti, che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, aveva riconosciuto l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, la stessa aveva chiarito, però, con sentenza n. 20618 del 2016, che il ruolo era atto impugnabile soltanto nel caso in cui le cartelle non erano state notificate;
in caso contrario, cioè di avvenuta notifica, l'opposizione non era ammissibile.
Pag. 3 a 5 In particolare la Suprema Corte aveva affermato, richiamando la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 19704 del 2015, che: l'impugnazione della cartella di pagamento, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo, rilasciato dall'agente per la riscossione su richiesta del debitore, è ammissibile, a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria.
Diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, comporterebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza (Cass. civ., Sez. III, sent. n.
20618 del 2016).
Sempre i Giudici di legittimità, con ordinanza n. 6166 del 01/03/2019, avevano riconosciuto, in un caso analogo, il difetto di interesse ad agire, statuendo che: “come ritenuto da questa Corte nei precedenti arresti sopra citati (Cass. n. 22946 del 10/11/2016,
Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017) … difetta infatti nel ricorrente
l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga
l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e
l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva”.
Orbene, la ha prodotto copia della cartella di pagamento n. 094 Controparte_1
2021 00046834 19 000, notificata da in data 1/6/2022 Controparte_3 all'indirizzo di posta elettronica certificata “ (notifica Email_1 in relazione alla quale l'Ente attore non ha obiettato alcunché).
Sicché, anche sotto tale specifico profilo, la domanda proposta deve essere dichiarata inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia
Pag. 4 a 5 (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del valore della controversia (con applicazione dello scaglione da € 1.000.001.00 ad € 2.000.000,00), delle singole fasi del processo (con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto autonomo svolgimento), degli importi minimi tariffari, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate e dell'ulteriore riduzione del 50%, ex art. 4, co. 9, in ragione della definizione in rito della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 5.090,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 27 giugno 2025
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5