TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/11/2024, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 217/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LATINI LAURA ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Corso
XXII Marzo n. 4, Milano
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. Controparte_1 P.IVA_1
t., rappresentata e difesa dagli avv. CASIRAGHI FEDERICO e MAROCCHI
MICHELE ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Strada
Repubblica n. 56, Parma;
( ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. PERON LUCA e MEUCCI
DIEGO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Strada XXII Luglio
n. 15, Parma;
CONVENUTE
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare che le società RT IC , Controparte_2 Controparte_3
[.. e la costituiscono un unico datore di lavoro, e/o hanno utilizzato, per tutto il periodo CP_4 oggetto di causa o per quello diverso che risulterà all'esito dell'istruttoria, la prestazione lavorativa del ricorrente in regime di coodatorialità, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare che tra la e la è intercorsa una cessione Parte_3 CP_4
d'azienda in data 24.6.2019;
In via principale e nel merito:
3) Accertare e dichiarare che a far data dal 11.7.2019 al 30.7.2019 il ricorrente ha prestato lavoro in nero senza alcuna regolarizzazione contrattuale, fiscale, contributiva e retributiva alle dipendenze della Controparte_5
4) Accertare e dichiarare che, nel corso di tutto il rapporto di lavoro intercorso, dal mese di aprile
2019 al mese di novembre 2019, o altre diverse date che risulteranno all'esito del giudizio, il ricorrente ha maturato crediti, nei confronti di e/o e/o la Controparte_5 Parte_3
nonché nei confronti delle committenti – ciascuna per i periodi di loro competenza - a CP_4 titolo di differenze retributive per ore di lavoro ordinario e straordinario, come meglio dettagliate in narrativa, per complessivi Euro 30.367,25 lordi di cui Euro 1.194,27 lordi a titolo di TFR oltre a
Pag. 2 di 12 rivalutazione ed interessi, o per quella diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, e per l'effetto
4.1) Condannare, ove occorrendo, anche in solido tra loro la e/ola Parte_3 CP_4 quali unico datore di lavoro e/o in virtù della codatorialità e unicità del datore di lavoro e/o per effetto della cessione d'azienda, o in via subordinata ciascuna società singolarmente per quanto di propria responsabilità, a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 30.367,25 lordi di cui Euro
1.194,27 lordi a titolo di TFR o le maggiori o minori somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o che verranno ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione;
4.2) Condannare, ove occorrendo anche in via solidale tra loro, pro quota le committenti
[...]
e/o . nella misura di Controparte_1 CP_6 Controparte_7 complessivi Euro 9.507,79 lordi di cui euro 444,45 a titolo di TFRa titolo di TFR e G.S.
S.p.A.nella misura di Euro Euro 20.859,46 lordi di cui euro 749,82 a titolo di TFR;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore, che si dichiara antistatario».
Per la convenuta Controparte_1
«- in via preliminare: dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'improcedibilità o come meglio della domanda promossa dal signor dinnanzi al Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, CP_8 trattandosi di controversia devoluta alla competenza funzionale del Tribunale di Pavia, Giudice del
Fallimento, ovvero, in subordine, alla competenza territoriale del Tribunale di Parma, Sezione
Lavoro;
- sempre in via preliminare: accertare la natura di contratto di trasporto, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con riferimento al rapporto intercorso tra e RT Controparte_1
IC S.r.l. in fallimento nel periodo di gennaio 2019 e giugno 2019 e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a ed ordinarne Controparte_1
l'estromissione dal giudizio;
- in via principale, nel merito: rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa, ogni domanda promossa dal signor nei confronti di in quanto Parte_4 Controparte_1 improcedibile, inammissibile, infondata o come meglio;
- sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre al rimborso forfettario (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge».
Pag. 3 di 12 Per la convenuta e Parte_2 Controparte_9
«- in via principale, rigettare le domande proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 Pt_2
[...] Controparte_9
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) delle domande avversarie, condannare, in via di regresso, a rimborsare a Controparte_1 [...] quanto eventualmente la stessa dovrà pagare al sig. in Parte_5 Parte_1 esecuzione dell'emananda sentenza;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 6.3.2023, a seguito di ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Pavia in data 8.2.2023, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Parma di condannare e Controparte_1
e – in forza del vincolo di responsabilità solidale di cui Parte_2 Controparte_9 all'art. 29 d.lgs. 276/2003 – al pagamento in suo favore di € 9.063,34 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e di € 444,45 a titolo di TFR.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha affermato di essere stato assunto il 12.04.2019 da sino all'11.07.2019 prestando la propria attività Controparte_5 lavorativa come trasportatore presso la committente e Controparte_1 trasportando la merce della società e Parte_2 Controparte_9
3. e e si sono costituite in Controparte_1 Parte_2 Controparte_9 giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizione testimoniale.
5. A seguito di discussione la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 4 di 12 7. Occorre premettere che la domanda del ricorrente è formulata nei confronti delle convenute sulla base di quanto disposto dall'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, secondo il quale il committente è obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi dovuti dal datore di lavoro in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
8. Devono essere innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta CP_1
9. ha eccepito l'improponibilità o improcedibilità delle domande del CP_1
ricorrente, essendo fallita la debitrice principale RT IC e non avendo il ricorrente presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare.
10. L'eccezione è infondata, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'apertura della procedura fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione dei dipendenti contro il committente per il pagamento di debiti retributivi, di cui lo stesso è solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003: questa disposizione trova infatti la sua ratio proprio nell'esigenza di porre al riparo i lavoratori dal rischio di insolvenza dell'appaltatore; inoltre, si tratta di un'azione diretta incidente sul patrimonio del terzo, sicché non è violato il principio della parità dei creditori del debitore fallito (Cass. 14 gennaio
2016, n. 515; Cass. 5 marzo 2019, n. 6333; Cass. 15 maggio 2023, n. 13236).
11. 1 ha poi sostenuto l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 29 co. 2 CP_1
d.lgs. 276/2003 al caso di specie, in quanto il contratto che la stessa aveva in essere con RT IC sarebbe qualificabile come contratto di trasporto e non, invece, come appalto.
12. Sul punto deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui si configura un appalto di servizi di trasporto – e non un mero contratto di trasporto – qualora le parti abbiano pianificato l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato
Pag. 5 di 12 complessivo rispondente alle esigenze del committente (Cass. 6 marzo 2020, n.
6449).
13. Dall'esame del contratto tra e RT IC (doc. 2 della convenuta CP_1
, emerge chiaramente che l'oggetto del negozio CP_1 Controparte_1 non consisteva nell'esecuzione di un singolo trasporto, bensì nell'approntamento da parte di RT IC, con propria autonoma organizzazione, di una serie indeterminata di operazioni di trasporto merci, delle quali RT IC doveva curare anche le attività accessorie.
14. L'art.
2.1 del contratto prevede che il “Vettore” si obbligava a eseguire «tutti gli incarichi di trasporto di prodotti (o merci) che gli verranno affidati da CP_1 nel periodo di efficacia contrattuale», nonché «tutti gli incarichi di trazione mediante veicoli trattori nella disponibilità del Vettore di semirimorchi di esclusiva disponibilità di e contenenti prodotti (o merci) che debba far CP_1 CP_1 trasportare e consegnare».
15. L'art. 3 del contratto, poi, prevede che, tra l'altro, il vettore si obbliga a utilizzare la propria organizzazione, i propri mezzi e il proprio personale agendo con piena autonomia organizzativa;
a eseguire tutte le attività necessarie per condurre a termine gli incarichi affidati, scegliendo in autonomia le modalità operative ritenute più opportune;
e «approntando ed eseguendo, a propria cura, spese e responsabilità esclusive, tutto quanto comunque necessario o utile per dare concreta esecuzione agli incarichi di trasporto o di Trazione che gli verranno affidati da . CP_1
16. L'oggetto del contratto è quindi evidentemente esteso ben oltre l'esecuzione di uno o più determinati e specifici trasporti, concretando invece la messa a disposizione dell'organizzazione imprenditoriale di RT IC per la realizzazione degli spostamenti di merci necessari a per esercitare la propria attività CP_1 imprenditoriale, in modo sistematico e continuativo;
integrando, pertanto, un appalto di servizi di trasporto con conseguente applicazione dell'art. 29 d.lgs.
276/2003.
Pag. 6 di 12 17. Nel merito, si osserva che l'oggetto della domanda attorea è costituito dalla richiesta di pagamento di differenze retributive dovute per l'asserito svolgimento di lavoro straordinario.
18. In tema di lavoro straordinario, l'art. 2108 co. 1c.c. prevede che «in caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario».
19. Come noto, grava sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lavoro straordinario l'onere di fornire rigorosa prova di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto nel proprio contratto (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389;
Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 19 giugno 2018, n. 16150).
20. Al fine di verificare l'effettivo svolgimento di orario straordinario, è necessario fare riferimento a quanto dichiarato dai testimoni escussi in corso di causa.
21. Il testimone ha dichiarato: Testimone_1
«Conosco il ricorrente, ha iniziato a lavorare per RT IC nell'aprile 2019. Lavorava all'appalto per Era autista come me, iniziavamo tra le 3 e le 5 di mattina. Lo CP_1 vedevo alla mattina prima di partire, anche se non tutti i giorni. Partivamo dalla sede di
RT la mattina e ogni tanto durante la giornata. Prendevamo il camion e lui partiva e faceva consegne nei supermercati della Lombardia;
lui andava all di Milano, al Lidl CP_10
e altri supermercati. Al pomeriggio andavamo a CO (PR) e caricavamo il camion e vedevo anche lì il signor . Ogni tanto tornava a Pavia, ogni tanto dovevamo finire Pt_1 consegne a Parma a un'altra sede di Number1. In queste occasioni si fermava a dormire alla sede di Parma di via Paradinia. Complessivamente la giornata lavorativa finiva alle 20.
Facevamo pausa di quarantacinque minuti dopo 4 ore e mezza di guida. Di solito non facevamo 4 ore e mezza consecutive;
durante il carico e scarico mettevamo in pausa il camion e quindi si interrompeva il conto. Durante una giornata di lavoro mi pare che complessivamente facevamo 2-3 ore di pausa. Facevamo il carico-scarico solo a Lidl, negli altri stabilimenti lo faceva il personale dello stabilimento. ADR lavorava tutti i giorni Pt_1 per Number1 ma i viaggi erano diversi nei vari giorni, si andava a supermercati diversi, ma sempre per ADR il pernotto a Parma poteva capitare 2-3 volte a settimana. ADR CP_1
Pag. 7 di 12 quando il camion era fermo e non dovevamo scaricare noi aspettavamo. ha finito di Pt_1 lavorare per RT fino a giugno 2019»
22. Il testimone ha dichiarato: Testimone_2
«Conosco il ricorrente, ha iniziato ad aprile 2019 presso RT IC. Ha lavorato fino a giugno 2019. Postu lavorava solo per e . Cominciavamo tutti più o meno CP_1 Pt_2 alle 5 di mattina che prendevamo il camion a Pavia dalla nostra ditta. Lo vedevo la mattina prima di partire. andava a fare consegne ai supermercati in Lombardia, poi andava a Pt_1
CO e a Parma in via Paradinia a completare il carico nel pomeriggio. Lo vedevo anche in queste occasione perché facevo anch'io questo giro. Se aveva tempo di tornare a Pavia tornava, altrimenti si fermava a Parma per caricare se era troppo tardi, capitava 2-3 volte alla settimana. La giornata di lavoro finiva più o meno alle 20 di sera. Capitava che mi chiamasse anche di notte a caricare a mezzanotte o all'1. Anche in questo caso ripartiva alle 5 perché dalle 20 aveva messo il camion in pausa e quindi risultavano 9 ore di pausa. Preciso che anch'io ho caricato con lui dopo le 20 mentre il camion era in pausa. Durante la giornata era in pausa mentre si faceva lo scarico. In una giornata più o meno lo scarico occupava 2-3 ore.
Solo al Lidl scaricava direttamente l'autista. Mi pare che andasse 1-2 volte a settimana a Pt_1
Lidl e in quelle occasioni scaricasse per circa 1 ora. ADR non facevamo una pausa pranzo a parte, mangiavamo mentre si scaricava».
23. Il testimone ha poi dichiarato: Testimone_3
«Ho lavorato come autista dal novembre 2018 a dicembre 2019 per RT IC, adibito all'appalto Il ricorrente ha lavorato per RT ed era adibito all'appalto CP_1 CP_1
1. Ha lavorato da aprile a giugno 2019. Ha lavorato sempre per e . Lo
[...] CP_1 Pt_2 incrociavo alla mattina a prendere i camion e a volte ai carichi e scarichi, anche se non tutti i giorni. Facevamo tutti lo stesso lavoro anche se in giorni diversi. Si partiva alle 4-5 con il rimorchio pieno dal deposito di Pavia, che era stato portato la sera prima da un collega. Poi si andava a consegnare ai supermercati e Lidl in Lombardia e alcuni altri. A CO CP_10
c'è un altro deposito di dove si caricava di nuovo e si completava il carico al CP_1 deposito di Number1 a Parma o direttamente a nella zona di Parma. Preciso che Pt_2 mentre attendevamo il carico a CO, spesso eravamo due-tre colleghi che ci incrociavamo. Le attese per i carichi erano molto lunghe;
dei carichi si occupava l'azienda.
Una volta caricato a Parma si tornava a Pavia se c'erano ore sufficienti;
se non c'erano ore si rimaneva a Parma, passando la notte sul camion. ADR per il carico Number1 caricavano loro;
in alcuni supermercati scaricavamo noi, specificatamente tutti i Lidl e alcuni Iper. ADR
Pag. 8 di 12 il sabato non era formalmente di lavoro, ma se il carico finiva di notte si aspettava senza scheda e si ripartiva il sabato mattina, finendo tra le 10 e le 12. ADR la giornata lavoratriva finiva nei giorni in cui si tornava a Pavia alle 19-20; quando arrivavamo a Parma aspettavamo nel camion con la scheda dentro se c'erano abbastanza ore, se no toglievamo la scheda.
Spiego meglio: arrivavamo alle 16 e se caricavano in 2 ore potevamo ripartire, se ci mettevano 4 ore no e toglievamo la scheda. Mentre caricavano aspettavamo sul camion anche se formalmente eravamo in pausa, anche perché era una zona industriale e non si poteva andare da nessuna parte. Preciso che arrivavamo, parcheggiavamo e davamo in portineria il numero di viaggio, il numero di telefono e il numero di targa e ci dicevano che ci avrebbero richiamato quando avrebbero caricato il nostro camion, perché c'erano altri camion in attesa di carico. Potevamo allontanarci dal camion ma rimanendo a disposizione per il momento in cui ci avrebbero chiamato, non potevamo tornare a casa col treno a esempio».
24. Le risultanze istruttorie hanno confermato l'effettivo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente.
25. I testi, che svolgevano mansioni e orari analoghi a quelli del ricorrente e che lo incontravano più volte nell'ambito della giornata di lavoro ed erano in frequente contatto con lo stesso, hanno concordemente riferito che la giornata di lavoro dei trasportatori adibiti alla commessa iniziava intorno alle 4:30 -5:00 e CP_1 proseguiva fino alle 19:30 – 20:00.
26. È stato inoltre riferito che capitava, con frequenza di due o tre volte la settimana, che l'ultima consegna della giornata avveniva agli stabilimenti di Parma di CP_1
o di e gli autisti erano costretti a fermarsi a dormire sul camion per attendere Pt_2 la ripartenza per la giornata successiva dopo le 9 ore di pausa obbligatoria al termine del servizio giornaliero.
27. È stato poi riferito che gli autisti lavorassero anche quasi tutti i sabati, normalmente fino alle 10-12.
28. I testi hanno altresì riferito che, durante la giornata di lavoro, i momenti nei quali il lavoratore avrebbe dovuto usufruire della pausa erano in realtà anch'essi sostanzialmente lavorativi, dovendo l'autista occuparsi anche del posizionamento
Pag. 9 di 12 delle merci sui camion e della sorveglianza delle operazioni di carico/scarico quando queste non erano direttamente svolte da lui, costringendolo a garantire una continuità di servizio.
29. L'eccezione di inattendibilità dei testimoni sollevata da per non avere CP_1
questi contezza diretta dei turni del ricorrente non appare fondata, in quanto è stata dimostrata la continuità di servizio per tutti i lavoratori escussi in corso istruttoria testimoniale i quali, come è emerso, si incontravano sempre negli stessi parcheggi dei depositi di e/o di;
i trasportatori, infatti, ricevevano con largo CP_1 Pt_2 anticipo la comunicazione dei turni e dei giri che dovevano fare che, a rotazione, erano sempre gli stessi, finendo per incontrarsi regolarmente.
30. La circostanza che i testimoni abbiano in essere, a loro volta, contenziosi con la società convenuta per simili ragioni del ricorrente assume rilevanza ai fini della valutazione della loro attendibilità; tuttavia, non ne può eliminare in radice ogni valore probatorio. Pertanto, in assenza di qualsiasi elemento di prova di segno contrario o anche solo divergente, le stesse non possono che essere considerate adeguata dimostrazione delle allegazioni del ricorrente.
31. Un'altra circostanza che risulta provata a seguito di istruttoria testimoniale è che il ricorrente, nel periodo in contestazione, è sempre stato adibito all'appalto con limitatamente al trasporto dei soli prodotti : il teste infatti, CP_1 Pt_2 Tes_2 ha espressamente riferito che lavorava solo per e », Pt_1 CP_1 Pt_2 esattamente come confermato dal testimone Tes_3
32. Sussiste pertanto la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 di entrambe le convenute, essendo pacifica l'esistenza di un contratto di appalto tra e Pt_2 ed essendo risultato dimostrato, come appena visto, l'adibizione esclusiva CP_1 del ricorrente, dipendente della subappaltatrice RT IC, alla commessa per conto di , per le obbligazioni retributive reclamate in ricorso. CP_1 Pt_2
33.
Per questi motivi
, le convenute devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento delle somme dovute al ricorrente a titolo di retribuzione di lavoro
Pag. 10 di 12 straordinario e TFR per il periodo oggetto di causa per un importo, rispettivamente, di € 9.063,34 ed € 444,45, come da conteggi di parte ricorrente analiticamente elaborati sulla base delle norme di legge applicabili e della contrattazione collettiva, ai quali le convenute hanno mosso solo contestazioni generiche e indeterminate, senza allegare specifiche ragioni da cui desumerne l'eventuale erroneità.
34. Infine, è fondata la domanda di regresso proposta da nei confronti di Pt_2
in quanto la manleva dell'appaltatore nei confronti della committente per CP_1
i compensi dei sub-vettori è prevista all'art.
4.3 del contratto di appalto tra le due parti, che così stabilisce (doc. 1 ): Pt_2
«l'operatore risponderà integralmente dell'operato dei vettori con i quali contrarrà il trasporto dei prodotti, nonché di quello degli eventuali sub-vettori e dei loro dipendenti per quanto riguarda i danni e l'osservanza delle norme sulla sicurezza stradale e tutti gli altri obblighi derivanti dalla legge e dal contratto (…). La manleva si intende estesa altresì ai compensi richiesti dai vettori e/o sub-vettori per la distribuzione».
35. Le spese di lite sopportate dal ricorrente sono poste solidalmente a carico delle parti convenute, in quanto entrambe soccombenti nei suoi confronti;
è disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
36. è invece condannata alla rifusione delle spese di lite di , essendo CP_1 Pt_2
soccombente nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna e e in Controparte_1 Parte_2 Controparte_9
solido tra loro, al pagamento in favore di di € 9.063,34 a Parte_1
Pag. 11 di 12 titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed € 444,45 a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna a tenere indenne e Controparte_1 Parte_2 [...]
di quanto sarà eventualmente tenuta a pagare in favore di Controparte_9 [...] in esecuzione della presente sentenza;
Pt_1
3. condanna e e in Controparte_1 Parte_2 Controparte_9
solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
4. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 CP_1 Pt_2
delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per
[...] Controparte_9 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 28/11/2024
Il giudice
Matteo Moresco
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LATINI LAURA ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Corso
XXII Marzo n. 4, Milano
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. Controparte_1 P.IVA_1
t., rappresentata e difesa dagli avv. CASIRAGHI FEDERICO e MAROCCHI
MICHELE ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Strada
Repubblica n. 56, Parma;
( ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. PERON LUCA e MEUCCI
DIEGO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Strada XXII Luglio
n. 15, Parma;
CONVENUTE
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare che le società RT IC , Controparte_2 Controparte_3
[.. e la costituiscono un unico datore di lavoro, e/o hanno utilizzato, per tutto il periodo CP_4 oggetto di causa o per quello diverso che risulterà all'esito dell'istruttoria, la prestazione lavorativa del ricorrente in regime di coodatorialità, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare che tra la e la è intercorsa una cessione Parte_3 CP_4
d'azienda in data 24.6.2019;
In via principale e nel merito:
3) Accertare e dichiarare che a far data dal 11.7.2019 al 30.7.2019 il ricorrente ha prestato lavoro in nero senza alcuna regolarizzazione contrattuale, fiscale, contributiva e retributiva alle dipendenze della Controparte_5
4) Accertare e dichiarare che, nel corso di tutto il rapporto di lavoro intercorso, dal mese di aprile
2019 al mese di novembre 2019, o altre diverse date che risulteranno all'esito del giudizio, il ricorrente ha maturato crediti, nei confronti di e/o e/o la Controparte_5 Parte_3
nonché nei confronti delle committenti – ciascuna per i periodi di loro competenza - a CP_4 titolo di differenze retributive per ore di lavoro ordinario e straordinario, come meglio dettagliate in narrativa, per complessivi Euro 30.367,25 lordi di cui Euro 1.194,27 lordi a titolo di TFR oltre a
Pag. 2 di 12 rivalutazione ed interessi, o per quella diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, e per l'effetto
4.1) Condannare, ove occorrendo, anche in solido tra loro la e/ola Parte_3 CP_4 quali unico datore di lavoro e/o in virtù della codatorialità e unicità del datore di lavoro e/o per effetto della cessione d'azienda, o in via subordinata ciascuna società singolarmente per quanto di propria responsabilità, a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 30.367,25 lordi di cui Euro
1.194,27 lordi a titolo di TFR o le maggiori o minori somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o che verranno ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione;
4.2) Condannare, ove occorrendo anche in via solidale tra loro, pro quota le committenti
[...]
e/o . nella misura di Controparte_1 CP_6 Controparte_7 complessivi Euro 9.507,79 lordi di cui euro 444,45 a titolo di TFRa titolo di TFR e G.S.
S.p.A.nella misura di Euro Euro 20.859,46 lordi di cui euro 749,82 a titolo di TFR;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore, che si dichiara antistatario».
Per la convenuta Controparte_1
«- in via preliminare: dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'improcedibilità o come meglio della domanda promossa dal signor dinnanzi al Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, CP_8 trattandosi di controversia devoluta alla competenza funzionale del Tribunale di Pavia, Giudice del
Fallimento, ovvero, in subordine, alla competenza territoriale del Tribunale di Parma, Sezione
Lavoro;
- sempre in via preliminare: accertare la natura di contratto di trasporto, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con riferimento al rapporto intercorso tra e RT Controparte_1
IC S.r.l. in fallimento nel periodo di gennaio 2019 e giugno 2019 e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a ed ordinarne Controparte_1
l'estromissione dal giudizio;
- in via principale, nel merito: rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa, ogni domanda promossa dal signor nei confronti di in quanto Parte_4 Controparte_1 improcedibile, inammissibile, infondata o come meglio;
- sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre al rimborso forfettario (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge».
Pag. 3 di 12 Per la convenuta e Parte_2 Controparte_9
«- in via principale, rigettare le domande proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 Pt_2
[...] Controparte_9
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) delle domande avversarie, condannare, in via di regresso, a rimborsare a Controparte_1 [...] quanto eventualmente la stessa dovrà pagare al sig. in Parte_5 Parte_1 esecuzione dell'emananda sentenza;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 6.3.2023, a seguito di ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Pavia in data 8.2.2023, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Parma di condannare e Controparte_1
e – in forza del vincolo di responsabilità solidale di cui Parte_2 Controparte_9 all'art. 29 d.lgs. 276/2003 – al pagamento in suo favore di € 9.063,34 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e di € 444,45 a titolo di TFR.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha affermato di essere stato assunto il 12.04.2019 da sino all'11.07.2019 prestando la propria attività Controparte_5 lavorativa come trasportatore presso la committente e Controparte_1 trasportando la merce della società e Parte_2 Controparte_9
3. e e si sono costituite in Controparte_1 Parte_2 Controparte_9 giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizione testimoniale.
5. A seguito di discussione la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 4 di 12 7. Occorre premettere che la domanda del ricorrente è formulata nei confronti delle convenute sulla base di quanto disposto dall'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, secondo il quale il committente è obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi dovuti dal datore di lavoro in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
8. Devono essere innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta CP_1
9. ha eccepito l'improponibilità o improcedibilità delle domande del CP_1
ricorrente, essendo fallita la debitrice principale RT IC e non avendo il ricorrente presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare.
10. L'eccezione è infondata, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'apertura della procedura fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione dei dipendenti contro il committente per il pagamento di debiti retributivi, di cui lo stesso è solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003: questa disposizione trova infatti la sua ratio proprio nell'esigenza di porre al riparo i lavoratori dal rischio di insolvenza dell'appaltatore; inoltre, si tratta di un'azione diretta incidente sul patrimonio del terzo, sicché non è violato il principio della parità dei creditori del debitore fallito (Cass. 14 gennaio
2016, n. 515; Cass. 5 marzo 2019, n. 6333; Cass. 15 maggio 2023, n. 13236).
11. 1 ha poi sostenuto l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 29 co. 2 CP_1
d.lgs. 276/2003 al caso di specie, in quanto il contratto che la stessa aveva in essere con RT IC sarebbe qualificabile come contratto di trasporto e non, invece, come appalto.
12. Sul punto deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui si configura un appalto di servizi di trasporto – e non un mero contratto di trasporto – qualora le parti abbiano pianificato l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato
Pag. 5 di 12 complessivo rispondente alle esigenze del committente (Cass. 6 marzo 2020, n.
6449).
13. Dall'esame del contratto tra e RT IC (doc. 2 della convenuta CP_1
, emerge chiaramente che l'oggetto del negozio CP_1 Controparte_1 non consisteva nell'esecuzione di un singolo trasporto, bensì nell'approntamento da parte di RT IC, con propria autonoma organizzazione, di una serie indeterminata di operazioni di trasporto merci, delle quali RT IC doveva curare anche le attività accessorie.
14. L'art.
2.1 del contratto prevede che il “Vettore” si obbligava a eseguire «tutti gli incarichi di trasporto di prodotti (o merci) che gli verranno affidati da CP_1 nel periodo di efficacia contrattuale», nonché «tutti gli incarichi di trazione mediante veicoli trattori nella disponibilità del Vettore di semirimorchi di esclusiva disponibilità di e contenenti prodotti (o merci) che debba far CP_1 CP_1 trasportare e consegnare».
15. L'art. 3 del contratto, poi, prevede che, tra l'altro, il vettore si obbliga a utilizzare la propria organizzazione, i propri mezzi e il proprio personale agendo con piena autonomia organizzativa;
a eseguire tutte le attività necessarie per condurre a termine gli incarichi affidati, scegliendo in autonomia le modalità operative ritenute più opportune;
e «approntando ed eseguendo, a propria cura, spese e responsabilità esclusive, tutto quanto comunque necessario o utile per dare concreta esecuzione agli incarichi di trasporto o di Trazione che gli verranno affidati da . CP_1
16. L'oggetto del contratto è quindi evidentemente esteso ben oltre l'esecuzione di uno o più determinati e specifici trasporti, concretando invece la messa a disposizione dell'organizzazione imprenditoriale di RT IC per la realizzazione degli spostamenti di merci necessari a per esercitare la propria attività CP_1 imprenditoriale, in modo sistematico e continuativo;
integrando, pertanto, un appalto di servizi di trasporto con conseguente applicazione dell'art. 29 d.lgs.
276/2003.
Pag. 6 di 12 17. Nel merito, si osserva che l'oggetto della domanda attorea è costituito dalla richiesta di pagamento di differenze retributive dovute per l'asserito svolgimento di lavoro straordinario.
18. In tema di lavoro straordinario, l'art. 2108 co. 1c.c. prevede che «in caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario».
19. Come noto, grava sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lavoro straordinario l'onere di fornire rigorosa prova di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto nel proprio contratto (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389;
Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 19 giugno 2018, n. 16150).
20. Al fine di verificare l'effettivo svolgimento di orario straordinario, è necessario fare riferimento a quanto dichiarato dai testimoni escussi in corso di causa.
21. Il testimone ha dichiarato: Testimone_1
«Conosco il ricorrente, ha iniziato a lavorare per RT IC nell'aprile 2019. Lavorava all'appalto per Era autista come me, iniziavamo tra le 3 e le 5 di mattina. Lo CP_1 vedevo alla mattina prima di partire, anche se non tutti i giorni. Partivamo dalla sede di
RT la mattina e ogni tanto durante la giornata. Prendevamo il camion e lui partiva e faceva consegne nei supermercati della Lombardia;
lui andava all di Milano, al Lidl CP_10
e altri supermercati. Al pomeriggio andavamo a CO (PR) e caricavamo il camion e vedevo anche lì il signor . Ogni tanto tornava a Pavia, ogni tanto dovevamo finire Pt_1 consegne a Parma a un'altra sede di Number1. In queste occasioni si fermava a dormire alla sede di Parma di via Paradinia. Complessivamente la giornata lavorativa finiva alle 20.
Facevamo pausa di quarantacinque minuti dopo 4 ore e mezza di guida. Di solito non facevamo 4 ore e mezza consecutive;
durante il carico e scarico mettevamo in pausa il camion e quindi si interrompeva il conto. Durante una giornata di lavoro mi pare che complessivamente facevamo 2-3 ore di pausa. Facevamo il carico-scarico solo a Lidl, negli altri stabilimenti lo faceva il personale dello stabilimento. ADR lavorava tutti i giorni Pt_1 per Number1 ma i viaggi erano diversi nei vari giorni, si andava a supermercati diversi, ma sempre per ADR il pernotto a Parma poteva capitare 2-3 volte a settimana. ADR CP_1
Pag. 7 di 12 quando il camion era fermo e non dovevamo scaricare noi aspettavamo. ha finito di Pt_1 lavorare per RT fino a giugno 2019»
22. Il testimone ha dichiarato: Testimone_2
«Conosco il ricorrente, ha iniziato ad aprile 2019 presso RT IC. Ha lavorato fino a giugno 2019. Postu lavorava solo per e . Cominciavamo tutti più o meno CP_1 Pt_2 alle 5 di mattina che prendevamo il camion a Pavia dalla nostra ditta. Lo vedevo la mattina prima di partire. andava a fare consegne ai supermercati in Lombardia, poi andava a Pt_1
CO e a Parma in via Paradinia a completare il carico nel pomeriggio. Lo vedevo anche in queste occasione perché facevo anch'io questo giro. Se aveva tempo di tornare a Pavia tornava, altrimenti si fermava a Parma per caricare se era troppo tardi, capitava 2-3 volte alla settimana. La giornata di lavoro finiva più o meno alle 20 di sera. Capitava che mi chiamasse anche di notte a caricare a mezzanotte o all'1. Anche in questo caso ripartiva alle 5 perché dalle 20 aveva messo il camion in pausa e quindi risultavano 9 ore di pausa. Preciso che anch'io ho caricato con lui dopo le 20 mentre il camion era in pausa. Durante la giornata era in pausa mentre si faceva lo scarico. In una giornata più o meno lo scarico occupava 2-3 ore.
Solo al Lidl scaricava direttamente l'autista. Mi pare che andasse 1-2 volte a settimana a Pt_1
Lidl e in quelle occasioni scaricasse per circa 1 ora. ADR non facevamo una pausa pranzo a parte, mangiavamo mentre si scaricava».
23. Il testimone ha poi dichiarato: Testimone_3
«Ho lavorato come autista dal novembre 2018 a dicembre 2019 per RT IC, adibito all'appalto Il ricorrente ha lavorato per RT ed era adibito all'appalto CP_1 CP_1
1. Ha lavorato da aprile a giugno 2019. Ha lavorato sempre per e . Lo
[...] CP_1 Pt_2 incrociavo alla mattina a prendere i camion e a volte ai carichi e scarichi, anche se non tutti i giorni. Facevamo tutti lo stesso lavoro anche se in giorni diversi. Si partiva alle 4-5 con il rimorchio pieno dal deposito di Pavia, che era stato portato la sera prima da un collega. Poi si andava a consegnare ai supermercati e Lidl in Lombardia e alcuni altri. A CO CP_10
c'è un altro deposito di dove si caricava di nuovo e si completava il carico al CP_1 deposito di Number1 a Parma o direttamente a nella zona di Parma. Preciso che Pt_2 mentre attendevamo il carico a CO, spesso eravamo due-tre colleghi che ci incrociavamo. Le attese per i carichi erano molto lunghe;
dei carichi si occupava l'azienda.
Una volta caricato a Parma si tornava a Pavia se c'erano ore sufficienti;
se non c'erano ore si rimaneva a Parma, passando la notte sul camion. ADR per il carico Number1 caricavano loro;
in alcuni supermercati scaricavamo noi, specificatamente tutti i Lidl e alcuni Iper. ADR
Pag. 8 di 12 il sabato non era formalmente di lavoro, ma se il carico finiva di notte si aspettava senza scheda e si ripartiva il sabato mattina, finendo tra le 10 e le 12. ADR la giornata lavoratriva finiva nei giorni in cui si tornava a Pavia alle 19-20; quando arrivavamo a Parma aspettavamo nel camion con la scheda dentro se c'erano abbastanza ore, se no toglievamo la scheda.
Spiego meglio: arrivavamo alle 16 e se caricavano in 2 ore potevamo ripartire, se ci mettevano 4 ore no e toglievamo la scheda. Mentre caricavano aspettavamo sul camion anche se formalmente eravamo in pausa, anche perché era una zona industriale e non si poteva andare da nessuna parte. Preciso che arrivavamo, parcheggiavamo e davamo in portineria il numero di viaggio, il numero di telefono e il numero di targa e ci dicevano che ci avrebbero richiamato quando avrebbero caricato il nostro camion, perché c'erano altri camion in attesa di carico. Potevamo allontanarci dal camion ma rimanendo a disposizione per il momento in cui ci avrebbero chiamato, non potevamo tornare a casa col treno a esempio».
24. Le risultanze istruttorie hanno confermato l'effettivo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente.
25. I testi, che svolgevano mansioni e orari analoghi a quelli del ricorrente e che lo incontravano più volte nell'ambito della giornata di lavoro ed erano in frequente contatto con lo stesso, hanno concordemente riferito che la giornata di lavoro dei trasportatori adibiti alla commessa iniziava intorno alle 4:30 -5:00 e CP_1 proseguiva fino alle 19:30 – 20:00.
26. È stato inoltre riferito che capitava, con frequenza di due o tre volte la settimana, che l'ultima consegna della giornata avveniva agli stabilimenti di Parma di CP_1
o di e gli autisti erano costretti a fermarsi a dormire sul camion per attendere Pt_2 la ripartenza per la giornata successiva dopo le 9 ore di pausa obbligatoria al termine del servizio giornaliero.
27. È stato poi riferito che gli autisti lavorassero anche quasi tutti i sabati, normalmente fino alle 10-12.
28. I testi hanno altresì riferito che, durante la giornata di lavoro, i momenti nei quali il lavoratore avrebbe dovuto usufruire della pausa erano in realtà anch'essi sostanzialmente lavorativi, dovendo l'autista occuparsi anche del posizionamento
Pag. 9 di 12 delle merci sui camion e della sorveglianza delle operazioni di carico/scarico quando queste non erano direttamente svolte da lui, costringendolo a garantire una continuità di servizio.
29. L'eccezione di inattendibilità dei testimoni sollevata da per non avere CP_1
questi contezza diretta dei turni del ricorrente non appare fondata, in quanto è stata dimostrata la continuità di servizio per tutti i lavoratori escussi in corso istruttoria testimoniale i quali, come è emerso, si incontravano sempre negli stessi parcheggi dei depositi di e/o di;
i trasportatori, infatti, ricevevano con largo CP_1 Pt_2 anticipo la comunicazione dei turni e dei giri che dovevano fare che, a rotazione, erano sempre gli stessi, finendo per incontrarsi regolarmente.
30. La circostanza che i testimoni abbiano in essere, a loro volta, contenziosi con la società convenuta per simili ragioni del ricorrente assume rilevanza ai fini della valutazione della loro attendibilità; tuttavia, non ne può eliminare in radice ogni valore probatorio. Pertanto, in assenza di qualsiasi elemento di prova di segno contrario o anche solo divergente, le stesse non possono che essere considerate adeguata dimostrazione delle allegazioni del ricorrente.
31. Un'altra circostanza che risulta provata a seguito di istruttoria testimoniale è che il ricorrente, nel periodo in contestazione, è sempre stato adibito all'appalto con limitatamente al trasporto dei soli prodotti : il teste infatti, CP_1 Pt_2 Tes_2 ha espressamente riferito che lavorava solo per e », Pt_1 CP_1 Pt_2 esattamente come confermato dal testimone Tes_3
32. Sussiste pertanto la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 di entrambe le convenute, essendo pacifica l'esistenza di un contratto di appalto tra e Pt_2 ed essendo risultato dimostrato, come appena visto, l'adibizione esclusiva CP_1 del ricorrente, dipendente della subappaltatrice RT IC, alla commessa per conto di , per le obbligazioni retributive reclamate in ricorso. CP_1 Pt_2
33.
Per questi motivi
, le convenute devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento delle somme dovute al ricorrente a titolo di retribuzione di lavoro
Pag. 10 di 12 straordinario e TFR per il periodo oggetto di causa per un importo, rispettivamente, di € 9.063,34 ed € 444,45, come da conteggi di parte ricorrente analiticamente elaborati sulla base delle norme di legge applicabili e della contrattazione collettiva, ai quali le convenute hanno mosso solo contestazioni generiche e indeterminate, senza allegare specifiche ragioni da cui desumerne l'eventuale erroneità.
34. Infine, è fondata la domanda di regresso proposta da nei confronti di Pt_2
in quanto la manleva dell'appaltatore nei confronti della committente per CP_1
i compensi dei sub-vettori è prevista all'art.
4.3 del contratto di appalto tra le due parti, che così stabilisce (doc. 1 ): Pt_2
«l'operatore risponderà integralmente dell'operato dei vettori con i quali contrarrà il trasporto dei prodotti, nonché di quello degli eventuali sub-vettori e dei loro dipendenti per quanto riguarda i danni e l'osservanza delle norme sulla sicurezza stradale e tutti gli altri obblighi derivanti dalla legge e dal contratto (…). La manleva si intende estesa altresì ai compensi richiesti dai vettori e/o sub-vettori per la distribuzione».
35. Le spese di lite sopportate dal ricorrente sono poste solidalmente a carico delle parti convenute, in quanto entrambe soccombenti nei suoi confronti;
è disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
36. è invece condannata alla rifusione delle spese di lite di , essendo CP_1 Pt_2
soccombente nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna e e in Controparte_1 Parte_2 Controparte_9
solido tra loro, al pagamento in favore di di € 9.063,34 a Parte_1
Pag. 11 di 12 titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed € 444,45 a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna a tenere indenne e Controparte_1 Parte_2 [...]
di quanto sarà eventualmente tenuta a pagare in favore di Controparte_9 [...] in esecuzione della presente sentenza;
Pt_1
3. condanna e e in Controparte_1 Parte_2 Controparte_9
solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
4. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 CP_1 Pt_2
delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per
[...] Controparte_9 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 28/11/2024
Il giudice
Matteo Moresco
Pag. 12 di 12