Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. nr. 1562/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 27/05/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, con sede corrente a Resuttano (CL) in Via P. E. Parte_1 Giudici n. 30 (P.I. , in persona dell'amministratore nonché legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. rappresenta e difesa dall'avv. Parte_2
Salvatore Alfano (Cod. Fisc.: ), con domicilio digitale eletto C.F._1 presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), con sede legale P.IVA_2 a , in Via Salvo D'Acquisto, rappresentato e difeso ex lege CP_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di (C.F. , con CP_1 P.IVA_3 domicilio digitale presso l'indirizzo PEC istituzionale
Email_2
- convenuto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 cpc
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24/10/2024, la soc. Parte_1 ha opposto la cartella di pagamento n. 29220240011776481001 notificata da
[...]
il 27/09/2024. CP_2 A fondamento dell'iniziativa, la società ha rappresentato:
- che la cartella opposta è ancorata all'ordinanza ingiunzione 20/0162 che Con costituisce l'atto presupposto;
l'ordinanza venne notificata dall' in data 13/07/2020 al fine di ingiungere il pagamento della sanzione di € 1819,00 per la violazione delle norme in materia di lavoro irregolare ex art. 151/2015 (impiego di due lavoratori senza preventiva assunzione);
- che l'atto presupposto, ossia l'ordinanza ingiunzione 20/0162, è già stata impugnata davanti a questo Tribunale e forma oggetto del giudizio RG 834/2020, sicché occorre sospendere l'efficacia esecutiva della cartella nonché sospendere il presente procedimento in attesa della definizione di quello pregiudiziale ovvero operare la riunione;
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- che non è configurabile alcuna violazione di legge;
- che il quantum richiesto è stato erroneamente determinato.
Parte ricorrente ha chiesto, quindi, di accogliere le seguenti conclusioni: <Che la S.V., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, inaudita altera parte ricorrendone gravi, fondati ed urgenti motivi, anche in ordine al periculum in mora ed al fumus boni iuris, voglia sospendere l'efficacia degli impugnati provvedimenti;
Sempre in linea preliminare si chiede sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del detto giudizio portante il n. 834/2020 RGL pendente avanti il
Tribunale di Caltanissetta promosso avverso gli atti presupposti alla opposta cartella di pagamento ovvero disporre la riunione del presente giudizio a quello portante il n. 834/2020 RGL pendente avanti il Tribunale di Caltanissetta.- Quindi, nel merito, annullare e/o revocare gli atti impugnati per quanto in premessa specificato e documentato.- In subordine, nel caso di mancato accoglimento delle superiori richieste, rideterminare nella misura ritenuta pari al minimo edittale la applicata sanzione>>. Con Fissata l'udienza di comparizione, l' si è costituito in giudizio e ha evidenziato:
- che l'atto presupposto della cartella impugnata, ossia l'ordinanza ingiunzione
20/0162, è stata annullata dalla sentenza n. 585/2024 del 31/12/2024 [doc. 3];
- che l'Amministrazione, condiviso il percorso motivazione della predetta pronuncia, <si è determinata ad adottare il provvedimento di discarico amministrativo n. 0010/2025, prot. n. 3711 del 14 aprile 2025>>;
- che, pertanto, è cessata la materia del contendere;
- che le spese di lite vanno compensate perché il venir meno della materia del contendere <rinviene il proprio fondamento su un fatto sopravvenuto alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, ovvero l'annullamento giudiziale dell'atto presupposto, cui l'Amministrazione ha ottemperato con il provvedimento di discarico delle somme ingiunte dai ruoli>>;
- che <all'atto della iscrizione della somma ingiunta a ruolo, l'ordinanza- ingiunzione non era stata sospesa, con ciò legittimando l'operato dell'amministrazione>>; Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <C O N C L U S I O N I Voglia l'adito Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così statuire: a.- accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere o in subordine l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, b.- con compensazione delle spese>>.
2. All'odierna udienza il procuratore del ricorrente ha aderito all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la liquidazione delle spese di lite alla luce del principio di soccombenza virtuale.
Con 3. Va preso atto di quanto rappresentato dall' circa l'intervenuta caducazione del ruolo concernente il carico sanzionatorio portato dalla cartella di pagamento opposta. L'azzeramento del ruolo è stato determinato dall'annullamento del titolo presupposto, cioè l'ordinanza ingiunzione n. 20/0162, da parte della pronuncia n. Con 585/2024 di questo Tribunale [doc. 3 ].
2 L'ente ha fornito riscontro documentale di tale circostanza depositando in atti Con il provvedimento di discarico amministrativo n. 0010/2025 [doc. 4 ]. Con In forza di ciò, l' ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e la difesa della società ricorrente, all'odierna udienza, ha aderito a tale richiesta.
4. Deve conseguentemente ritenersi che l'opposizione non debba essere esaminata e che siano venute meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
5. In assenza di accordo, la regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale. Applicando tale criterio, si ritiene equo pervenire ad una compensazione per metà delle spese di lite tenuto conto;
Con
- della condotta processuale dell' ;
- della circostanza che l'annullamento del titolo presupposto - da cui è scaturito il discarico del ruolo sotteso alla cartella di pagamento - è frutto di una statuizione giurisdizionale successiva all'introduzione dell'odierna lite. Il carattere parziario e non integrale della motivazione si giustifica perché:
- la cartella di pagamento è collegata al ruolo n. 2024/002026 e alla partita n.
2020001000000017001OI2020070720/0162;
- il ruolo n. 2024/002026 è stato reso esecutivo in data 19/06/2024 e consegnato in data 25/08/2024 [tali dati sono riportati all'interno della sezione “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI” di cui si compone la cartella di pagamento;
vedi doc. 1 ricorrente, pag. 5/14];
- il ruolo n. 2024/2002026 è stato munito di esecutività e consegnato all'agente della riscossione sebbene l'efficacia esecutiva dell'ordinanza presupposta fosse sospesa;
infatti, nell'ambito del giudizio RG 834/2020, l'esecutività dell'ordinanza n. 20/0162 è stata sospesa all'udienza del 25/03/2021 come si evince dal relativo verbale [se ne riporta uno stralcio: <Il Giudice Rilevato che agli atti non è presenta la relata di notifica all' e rilevato che questi non si è costituito, dispone CP_1 che la Cancelleria provveda all'acquisizione della notifica all' e, ove CP_1 questa non fosse stata eseguita, ne dispone la rinnovazione unitamente al presente verbale, sempre a cura della Cancelleria Dispone la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza- ingiunzione Rinvia all'udienza del 10 giugno 2021 ore 10,00…>>]. Con Pertanto, gli esborsi di causa vanno posti a carico dell' per l'altro 50% e tale frazione va liquidata applicando i valori tariffari minimi stabiliti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le cause di previdenza comprese nello scaglione da € 1101 ad € 5200, esclusa la fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede: i) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
ii) compensa per metà le spese di lite. Con iii) condanna l' a rifondere la frazione residua delle spese a parte ricorrente, frazione liquidata in complessivi € 450, oltre rimborso contributo unificato ed accessori di legge. Caltanissetta, 27/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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