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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Verbale udienza 20 gennaio 2025
R.G. 1512/2017 Terminata la discussione, il giudice istruttore, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, alle ore 14,30 ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al verbale come segue, per l'immediato deposito in Cancelleria, assente il procuratore di parte attrice, nel frattempo allontanatosi dall'aula.
Il G.O.
(dott.ssa Loredana Surace )
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 1512/2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
– - rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Michele Pugliese, presso il cui studio in San Calogero alla via Getsemani n. 29, è elettivamente domiciliato,
attore contro
, residente a [...], Controparte_1 CP_2
residente a [...], , residente a
[...] CP_3
Meda, residente a [...]de' Busi, VALLONE Controparte_4
1 residente a [...], , residente a [...]CP_5 Controparte_6
e residente in [...]Controparte_7
convenuti contumaci
avente ad oggetto: azione di usucapione ordinaria immobiliare
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – L'attore ha adito il Tribunale di Vibo Valentia - ed esponendo di aver acquistato a titolo originario la piena proprietà dei seguenti beni: a) unità immobiliare di vani 1, ubicata in IL frazione Comparni alla via Pegno, censita nel N.C.E.U. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27, particella n. 149 categoria A/6; b) unità immobiliare di vani 1, ubicata in IL frazione Comparni alla via Pegno, censita nel N.C.E.U. del
Comune di IL al foglio di mappa n. 27 , particella n. 150 sub 2 categoria A/6 ; c) unità immobiliare di vani 3,5 ubicata in IL Largo Gioco, censita nel N.C.E.U. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27 , particella n. 61, categoria A/4; d) terreno di mq. 90, ubicato in IL , censito nel N.C.T. del Comune di IL al foglio di mappa n. 28, particella n. 521 (ex particella 8485 – ex 85/d) sul quale è stato costruito un fabbricato di civile abitazione ove l'attore e la sua famiglia hanno stabilito la dimora;
e) unità immobiliare di vani 1, ubicata in IL alla via Comparni, censita nel N.C.E.U. del
Comune di IL al foglio di mappa n. 27, particella n. 150 sub 1, categoria A/6; f) terreno di mq. 130, ubicato in IL, censito nel N.C.T. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27, particella n. 451 - citava in giudizio
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, e , chiedendo
[...] Parte_2 CP_6 Controparte_7
l'accertamento dell'usucapione ordinaria. 1.1. – Dichiarata la contumacia dei convenuti all'udienza del 22 gennaio 2018, la causa veniva istruita mediante produzione documentale (copia certificati di situazione di famiglia degli intestatari degli immobili, CP_8
e , certificato di stato di famiglia storico e
[...] Controparte_9 certificazione notarile sostitutiva del certificato ipotecario ventennale del
4 marzo 2016 a firma del Notaio ) e prova per testi Persona_1
( e , entrambi escussi all'udienza del 18 Testimone_1 Testimone_2 giugno 2018).
1.2. – Indi, dopo una serie di rinvii, la causa, sulle conclusioni rassegnate a verbale dal procuratore di parte attrice, è stata discussa all'odierna udienza.
2. – Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia dei convenuti
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, e , tutti
[...] Parte_2 Controparte_6 Controparte_7
2 ritualmente evocati in giudizio e non costituiti.
3. – Nel merito, la domanda è fondata.
4.1. - Com'è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, e che detta signoria permanga senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (per tutte, sull'argomento, Cass. Civ. n. 11000/2001 e n. 18392/2006). 4.2 - L'istruttoria espletata all'udienza del 18 giugno 2018, mediante l'escussione dei testi e , ha consentito di Testimone_1 Testimone_2 accertare che:
- gli immobili per cui è causa sono tutti ubicati nel Comune di IL;
- i testi sono a conoscenza dei fatti di causa per essere entrambi residenti
nel Comune di IL, per essere vicini di casa del signor per Pt_1
aver eseguito (teste ) alcuni lavori sugli immobili di via Testimone_2
Pegno e di via Maggiore, in particolare il teste riferisce di aver Tes_2
sistemato le tegole, di aver riparato una perdita d'acqua e rifatto il bagno,
essendo un idraulico e di aver ricevuto sia l'incarico che il compenso dall'attore;
- un immobile su via Pegno è diroccato e pertanto il i limita a Pt_1
tenerlo pulito, non potendone fare altro uso, mentre l'altro piccolo immo -
bile di via Pegno è utilizzato dall'attore come ripostiglio e per riporvi le gabbie dei polli. L'immobile in Comparni, di due piani, viene tenuto in buono stato, c'è l' acqua e la luce elettrica (teste e l'attore Tes_2
possiede le chiavi degli immobili e quindi è sempre lui o anche il figlio,
ad aprire e chiudere le porte dei tre immobili;
- l'attore coltiva anche un orto, chiuso da una rete metallica appoggiata su un muretto realizzato dal teste e e ne fa propri i Pt_1 Tes_1 Tes_2
frutti;
- l'attore utilizza detti immobili dall'anno 1984/1985 (teste e Tes_1
, quindi da oltre venti anni; Tes_2
- in tali attività l'odierno richiedente non è mai stato disturbato da alcuno, e
nessun altro, oltre lui, è mai stato visto nell' immobile de quo.
4.1. - Orbene, le predette deposizioni, rese da persone a conoscenza dei luoghi di causa, per essere residenti nel Comune in cui sono ubicati gli immobili e/o per aver eseguito dei lavori su alcuni di essi, in assenza di elementi contrari non rinvenibili in atti, si palesano concordi e pienamente credibili.
5. – E' allora dimostrato il possesso da parte dell' attore uti domini, da oltre venti anni, in modo continuo ed ininterrotto degli immobili in questione, e che tale possesso è sempre stato dallo stesso esercitato pubblicamente e in modo indiscusso, non avendo mai nessuno rivendicato pretese di alcun
3 genere sui beni, e tale possesso, esclusivo ed inconciliabile con la possibilità di godimento da parte di altri, corrisponde all'esercizio del diritto di proprietà, in assenza della dimostrazione di un diverso titolo in capo all' attore.
6. – in definitiva, deve essere dichiarato proprietario per Parte_1 usucapione ordinaria ventennale degli immobili sopra descritti.
7. – Poiché l'art. 2651 del codice civile prevede la trascrizione di tale sentenza, non si reputa necessario ordinare l'incombente all'ex Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi , a seguito Controparte_10 dell'incorporazione in quest'ultima dell ). Controparte_11
7.1. - Non occorre disporre alcunché neppure in ordine alla voltura, trattandosi di adempimento consequenziale alla pronuncia di usucapione.
8. – Sussistono infine giustificati motivi per compensare per intero tra le parti le spese e competenze del giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia ed al fatto che i convenuti, restando contumaci, hanno di fatto rinunciato a difendersi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, e , ogni
[...] Parte_2 Controparte_6 Controparte_7 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la contumacia dei convenuti , Controparte_1
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Parte_2
e;
Controparte_6 Controparte_7
2) dichiara che è divenuto proprietario per usucapione Parte_1 dei seguenti immobili: a) unità immobiliare di vani 1, ubicata in IL frazione Comparni alla via Pegno, censita nel N.C.E.U. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27, particella n. 149; b) unità immobiliare di vani 1, ubicata in IL frazione Comparni alla via Pegno, censita nel N.C.E.U. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27 , particella n. 150 sub 2; c) unità immobiliare di vani 3,5 ubicata in IL Largo Gioco, censita nel N.C.E.U. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27 , particella n. 61; d) terreno di mq. 90, ubicato in IL , censito nel N.C.T. del Comune di IL al foglio di mappa n. 28, particella n. 521 (ex particella 8485 – ex 85/d) sul quale è stato costruito un fabbricato di civile abitazione ove l'attore e la sua famiglia hanno stabilito la dimora;
e) unità immobiliare di vani 1, ubicata in IL alla via Comparni, censita nel N.C.E.U. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27, particella n. 150 sub 1; f) terreno
4 di mq. 130, ubicato in IL, censito nel N.C.T. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27, particella n. 451; 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art, 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Vibo Valentia il 20 gennaio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Loredana Surace)
5
SEZIONE CIVILE
Verbale udienza 20 gennaio 2025
R.G. 1512/2017 Terminata la discussione, il giudice istruttore, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, alle ore 14,30 ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al verbale come segue, per l'immediato deposito in Cancelleria, assente il procuratore di parte attrice, nel frattempo allontanatosi dall'aula.
Il G.O.
(dott.ssa Loredana Surace )
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 1512/2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
– - rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Michele Pugliese, presso il cui studio in San Calogero alla via Getsemani n. 29, è elettivamente domiciliato,
attore contro
, residente a [...], Controparte_1 CP_2
residente a [...], , residente a
[...] CP_3
Meda, residente a [...]de' Busi, VALLONE Controparte_4
1 residente a [...], , residente a [...]CP_5 Controparte_6
e residente in [...]Controparte_7
convenuti contumaci
avente ad oggetto: azione di usucapione ordinaria immobiliare
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – L'attore ha adito il Tribunale di Vibo Valentia - ed esponendo di aver acquistato a titolo originario la piena proprietà dei seguenti beni: a) unità immobiliare di vani 1, ubicata in IL frazione Comparni alla via Pegno, censita nel N.C.E.U. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27, particella n. 149 categoria A/6; b) unità immobiliare di vani 1, ubicata in IL frazione Comparni alla via Pegno, censita nel N.C.E.U. del
Comune di IL al foglio di mappa n. 27 , particella n. 150 sub 2 categoria A/6 ; c) unità immobiliare di vani 3,5 ubicata in IL Largo Gioco, censita nel N.C.E.U. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27 , particella n. 61, categoria A/4; d) terreno di mq. 90, ubicato in IL , censito nel N.C.T. del Comune di IL al foglio di mappa n. 28, particella n. 521 (ex particella 8485 – ex 85/d) sul quale è stato costruito un fabbricato di civile abitazione ove l'attore e la sua famiglia hanno stabilito la dimora;
e) unità immobiliare di vani 1, ubicata in IL alla via Comparni, censita nel N.C.E.U. del
Comune di IL al foglio di mappa n. 27, particella n. 150 sub 1, categoria A/6; f) terreno di mq. 130, ubicato in IL, censito nel N.C.T. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27, particella n. 451 - citava in giudizio
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, e , chiedendo
[...] Parte_2 CP_6 Controparte_7
l'accertamento dell'usucapione ordinaria. 1.1. – Dichiarata la contumacia dei convenuti all'udienza del 22 gennaio 2018, la causa veniva istruita mediante produzione documentale (copia certificati di situazione di famiglia degli intestatari degli immobili, CP_8
e , certificato di stato di famiglia storico e
[...] Controparte_9 certificazione notarile sostitutiva del certificato ipotecario ventennale del
4 marzo 2016 a firma del Notaio ) e prova per testi Persona_1
( e , entrambi escussi all'udienza del 18 Testimone_1 Testimone_2 giugno 2018).
1.2. – Indi, dopo una serie di rinvii, la causa, sulle conclusioni rassegnate a verbale dal procuratore di parte attrice, è stata discussa all'odierna udienza.
2. – Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia dei convenuti
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, e , tutti
[...] Parte_2 Controparte_6 Controparte_7
2 ritualmente evocati in giudizio e non costituiti.
3. – Nel merito, la domanda è fondata.
4.1. - Com'è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, e che detta signoria permanga senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (per tutte, sull'argomento, Cass. Civ. n. 11000/2001 e n. 18392/2006). 4.2 - L'istruttoria espletata all'udienza del 18 giugno 2018, mediante l'escussione dei testi e , ha consentito di Testimone_1 Testimone_2 accertare che:
- gli immobili per cui è causa sono tutti ubicati nel Comune di IL;
- i testi sono a conoscenza dei fatti di causa per essere entrambi residenti
nel Comune di IL, per essere vicini di casa del signor per Pt_1
aver eseguito (teste ) alcuni lavori sugli immobili di via Testimone_2
Pegno e di via Maggiore, in particolare il teste riferisce di aver Tes_2
sistemato le tegole, di aver riparato una perdita d'acqua e rifatto il bagno,
essendo un idraulico e di aver ricevuto sia l'incarico che il compenso dall'attore;
- un immobile su via Pegno è diroccato e pertanto il i limita a Pt_1
tenerlo pulito, non potendone fare altro uso, mentre l'altro piccolo immo -
bile di via Pegno è utilizzato dall'attore come ripostiglio e per riporvi le gabbie dei polli. L'immobile in Comparni, di due piani, viene tenuto in buono stato, c'è l' acqua e la luce elettrica (teste e l'attore Tes_2
possiede le chiavi degli immobili e quindi è sempre lui o anche il figlio,
ad aprire e chiudere le porte dei tre immobili;
- l'attore coltiva anche un orto, chiuso da una rete metallica appoggiata su un muretto realizzato dal teste e e ne fa propri i Pt_1 Tes_1 Tes_2
frutti;
- l'attore utilizza detti immobili dall'anno 1984/1985 (teste e Tes_1
, quindi da oltre venti anni; Tes_2
- in tali attività l'odierno richiedente non è mai stato disturbato da alcuno, e
nessun altro, oltre lui, è mai stato visto nell' immobile de quo.
4.1. - Orbene, le predette deposizioni, rese da persone a conoscenza dei luoghi di causa, per essere residenti nel Comune in cui sono ubicati gli immobili e/o per aver eseguito dei lavori su alcuni di essi, in assenza di elementi contrari non rinvenibili in atti, si palesano concordi e pienamente credibili.
5. – E' allora dimostrato il possesso da parte dell' attore uti domini, da oltre venti anni, in modo continuo ed ininterrotto degli immobili in questione, e che tale possesso è sempre stato dallo stesso esercitato pubblicamente e in modo indiscusso, non avendo mai nessuno rivendicato pretese di alcun
3 genere sui beni, e tale possesso, esclusivo ed inconciliabile con la possibilità di godimento da parte di altri, corrisponde all'esercizio del diritto di proprietà, in assenza della dimostrazione di un diverso titolo in capo all' attore.
6. – in definitiva, deve essere dichiarato proprietario per Parte_1 usucapione ordinaria ventennale degli immobili sopra descritti.
7. – Poiché l'art. 2651 del codice civile prevede la trascrizione di tale sentenza, non si reputa necessario ordinare l'incombente all'ex Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi , a seguito Controparte_10 dell'incorporazione in quest'ultima dell ). Controparte_11
7.1. - Non occorre disporre alcunché neppure in ordine alla voltura, trattandosi di adempimento consequenziale alla pronuncia di usucapione.
8. – Sussistono infine giustificati motivi per compensare per intero tra le parti le spese e competenze del giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia ed al fatto che i convenuti, restando contumaci, hanno di fatto rinunciato a difendersi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, e , ogni
[...] Parte_2 Controparte_6 Controparte_7 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la contumacia dei convenuti , Controparte_1
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Parte_2
e;
Controparte_6 Controparte_7
2) dichiara che è divenuto proprietario per usucapione Parte_1 dei seguenti immobili: a) unità immobiliare di vani 1, ubicata in IL frazione Comparni alla via Pegno, censita nel N.C.E.U. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27, particella n. 149; b) unità immobiliare di vani 1, ubicata in IL frazione Comparni alla via Pegno, censita nel N.C.E.U. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27 , particella n. 150 sub 2; c) unità immobiliare di vani 3,5 ubicata in IL Largo Gioco, censita nel N.C.E.U. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27 , particella n. 61; d) terreno di mq. 90, ubicato in IL , censito nel N.C.T. del Comune di IL al foglio di mappa n. 28, particella n. 521 (ex particella 8485 – ex 85/d) sul quale è stato costruito un fabbricato di civile abitazione ove l'attore e la sua famiglia hanno stabilito la dimora;
e) unità immobiliare di vani 1, ubicata in IL alla via Comparni, censita nel N.C.E.U. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27, particella n. 150 sub 1; f) terreno
4 di mq. 130, ubicato in IL, censito nel N.C.T. del Comune di IL al foglio di mappa n. 27, particella n. 451; 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art, 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Vibo Valentia il 20 gennaio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Loredana Surace)
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