Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01667/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01791/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2016, proposto da
RO ZZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Pulito e Donato Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del diniego di autorizzazione paesaggistica prot. n. 140132 adottato dal Comune di Taranto il 13 settembre 2016;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Emerge dagli di causa che la parte ricorrente, in data 7 maggio 2012, ha presentato un’istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una tettoia fotovoltaica sul lastrico solare terrazzato dell’immobile sito in Taranto, via Occhiate n. 5, identificato in catasto al figlio di mappa 294, p.lla 240, sub. 1.
Più precisamente, l’istanza ha ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3,96 Kw su un preesistente pergolato sito sul piano di copertura dell’immobile, sottoposto, come dichiarato nell’istanza, sia a vincolo idrogeologico sia al vincolo paesaggistico derivante dal Decreto Galasso.
Come da comunicazione ex art. 10 bis del 3 marzo 2016 (rimasta priva di riscontro), nel corso dell’istruttoria è emerso che l’impianto fotovoltaico è già stato realizzato.
Conseguentemente il Comune ha adottato il diniego prot. n. 140132 del 13 settembre 2016.
Nel su indicato provvedimento viene disposto “ il definitivo non accoglimento dell’istanza di Autorizzazione Paesaggistica… in quanto l’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004, prevede un esplicito divieto di rilasciare autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, fatti salvi i casi e le modalità di cui all’art. 167, commi 4 e 5 e all’art. 181 commi 1-ter e 1-quater del d.lgs. n. 42/2004 che riguardano solamente:
- realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ”.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti a mezzo di due motivi di censura.
Con il primo motivo di ricorso, censura il difetto di motivazione in quanto il diniego impugnato non indicherebbe le ragioni per cui l’intervento non rientra nei casi di possibile sanatoria.
Con il secondo motivo, assume che, in concreto, l’intervento sarebbe sanabile ai sensi dell’art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Conclude per l’annullamento del diniego.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
In vista della camera di consiglio del 10 gennaio 2018, il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, rappresentando la mancata adozione da parte del Comune di successivi ulteriori atti pregiudizievoli.
La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 22 settembre 2022.
2. Il ricorso è suscettibile di annullamento nei sensi e nei limiti che seguono.
La Difesa del Comune, con la memoria depositata il 23 dicembre 2016, ha “spiegato” che il provvedimento impugnato va inteso nel solo senso di diniego di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e non anche di diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi del successivo art. 167, commi 4 e 5.
Ritiene il Collegio, tuttavia, che siffatta precisazione integri gli estremi di una inammissibile motivazione postuma.
Il tenore del provvedimento impugnato, infatti, come inteso dal ricorrente, è nel senso di una definitiva esclusione della possibilità di accedere al procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al su menzionato art. 167.
Non vi è dubbio, come evidenziato dalla Difesa del Comune, che siffatto procedimento sia distinto e autonomo rispetto a quello di cui all’art. 146.
Come è noto, infatti, l’art. 146, seconda parte, nello stabilire che l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, “fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5”, prevede un temperamento al generale divieto di autorizzazione postuma, nelle ipotesi ivi tassativamente indicate.
Tuttavia, il contenuto concretamente adottato dal Comune, come sopra riportato al punto 1, al netto delle integrazioni della Difesa del Comune, si espone alla censura di difetto di motivazione proposta con il primo motivo di ricorso in quanto non esplicita le ragioni per le quali la tettoia fotovoltaica non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 167, comma 4.
In tali limiti, pertanto, va annullato in accoglimento del primo motivo di ricorso.
2.2 Dalla sopra descritta autonomia dei procedimenti ex art. 146 e 167 deriva l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
Quello di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167, infatti, è un potere che l’Amministrazione non ha esercitato e sul quale, di conseguenza, il Collegio non può pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
3. Il ricorso, in conclusione, va accolto limitatamente al primo motivo, con conseguente annullamento nel diniego nella parte in cui esclude l’assoggettabilità dell’intervento all’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio.
4. La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite inter partes.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sede di Lecce, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO