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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 460/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Sandra Levanti, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuti infatti sussistenti i presupposti applicativi dell'art. 34 L. 392/78; ritenuta, in particolare, la nullità ex art. 79 L. 392/78 della clausola contrattuale di cui al punto 3 del regolamento negoziale, secondo cui il conduttore ha espressamente dichiarato di rinunciare “ad ogni forma di indennizzo a titolo di vantata perdita di avviamento commerciale nell'ipotesi di mancato rinnovo del contratto alla scadenza dello stesso”; rilevato che, infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “In tema di locazione di immobile ad uso non abitativo, la clausola contenente la rinuncia preventiva, da parte del conduttore, all'indennità di avviamento è nulla, ancorché sia stata pattuita a fronte della riduzione del canone, ai sensi dell'art.
79 della l. n. 392 del 1978, potendo il medesimo conduttore rinunciare alla detta indennità solo successivamente alla conclusione del contratto, quando può escludersi che si trovi in quella posizione di debolezza alla cui tutela la richiamata disciplina è preordinata” (così Cass. 24221/2019, nonché Cass. 22826/2022); considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., sebbene non i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F. , Parte_2 C.F._1
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 di pagare, in solido tra loro, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 12.600,00;
2. gli interessi legali dalla domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi ed in €
145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese forfetarie, i.v.a. e c.p.a.;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.
Ragusa, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sandra Levanti
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Sandra Levanti, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuti infatti sussistenti i presupposti applicativi dell'art. 34 L. 392/78; ritenuta, in particolare, la nullità ex art. 79 L. 392/78 della clausola contrattuale di cui al punto 3 del regolamento negoziale, secondo cui il conduttore ha espressamente dichiarato di rinunciare “ad ogni forma di indennizzo a titolo di vantata perdita di avviamento commerciale nell'ipotesi di mancato rinnovo del contratto alla scadenza dello stesso”; rilevato che, infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “In tema di locazione di immobile ad uso non abitativo, la clausola contenente la rinuncia preventiva, da parte del conduttore, all'indennità di avviamento è nulla, ancorché sia stata pattuita a fronte della riduzione del canone, ai sensi dell'art.
79 della l. n. 392 del 1978, potendo il medesimo conduttore rinunciare alla detta indennità solo successivamente alla conclusione del contratto, quando può escludersi che si trovi in quella posizione di debolezza alla cui tutela la richiamata disciplina è preordinata” (così Cass. 24221/2019, nonché Cass. 22826/2022); considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., sebbene non i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F. , Parte_2 C.F._1
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 di pagare, in solido tra loro, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 12.600,00;
2. gli interessi legali dalla domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi ed in €
145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese forfetarie, i.v.a. e c.p.a.;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.
Ragusa, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sandra Levanti