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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/06/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 250/2019 R.G.
T R I B U N A L E D I T E R A M O
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 250 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra
(C.F. , nato a S. Giorgio a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Ramondino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio alla via Reggia dei Portici n. 69 (Napoli);
ATTORE contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvia Cristofari e domiciliata presso il suo studio in
Giulianova, via Parini, Pal. E, Int. 3;
CONVENUTA
e
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice adito, accertati i fatti sopra esposti, dichiarare la esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso del conducente il veicolo Fiat Grande Punto targato DA401FE, di proprietà di e condannarlo in solido con la convenuta in CP_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal signor in ragione del dedotto sinistro, danni come di Parte_1 seguito quantificati: I.P. al 15% in termini di danno biologico € 35.814,60, I.T.T. gg. 30 al 100% €
3.615,00, I.T.P. gg. 30 al 75% € 2.711,25, I.T.P. gg. 30 al 50% € 1.807,50, I.T.P. gg. 30 al 25% €
903,75, aumento personalizzato € 5.000,00, spese mediche documentate € 790,00; per un totale complessivo di € 51.642,10. O in quelle diverse somme che saranno ritenute di Giustizia e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito. Ai fini di una migliore determinazione del danno subito dalla vittima del reato di lesioni colpose, voglia il Magistrato liquidare un ulteriore importo da commisurare in via equitativa alla intensità e alla durata nel tempo della sofferenza soggettiva patita.
Con il riconoscimento, sulle somme effettivamente liquidate, della rivalutazione monetaria e degli interessi di mora dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di Giudizio da attribuirsi allo scrivente procuratore anticipatario. Si chiede inoltre al
Magistrato di riconoscere come voce di spese gli onorari per l'assistenza stragiudiziale pari ad €
400,00 oltre spese generali, IVA CPA, oltre che le spese della fase di negoziazione, quantificate in €
840,00, come da DM n. 37/2018, sempre da attribuirsi allo scrivente”.
Per parte convenuta Controparte_1
“Piaccia all'On.le Giudice adito:
1) rigettare la domanda attrice poichè infondata in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto condannare il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta Controparte_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.1.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e la chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni CP_2 Controparte_3
patiti a seguito del sinistro occorso in Silvi Marina. Rappresentava, in sintesi e per quanto d'interesse, che
- in data 14.8.2017, alle 10:10 circa, la bicicletta dallo stesso condotta sulla via Puccini di Silvi
Marina, all'altezza del civico n. 15, veniva urtata dall'autovettura Fiat Grande Punto tg. DA401FE, di proprietà e condotta dal convenuto nel corso di una manovra di sorpasso CP_2
incautamente eseguita;
- per effetto dell'urto, l'attore cadeva a terra, riportando gravi lesioni personali, documentate nella perizia di parte versata in atti, che imponevano il trasporto presso il nosocomio di Atri;
- in seguito al sinistro, giungevano sul posto gli agenti della Polizia municipale di Silvi, i quali eseguivano i rilievi del caso e provvedevano alla redazione del relativo verbale;
- le richieste di risarcimento danni inoltrate alla erano rimaste senza Controparte_3
riscontro.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei pregiudizi occorsi in occasione del sinistro, complessivamente quantificati nella somma pari ad € 51.642,10, oltre alla condanna dei convenuti alla refusione delle spese di lite, ivi comprese le attività defensionali compiute in sede stragiudiziale.
Con comparsa depositata in data 27.5.2019, si costituiva la Controparte_3
contestando la domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto. In punto di an debeatur, evidenziava l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento, in quanto l'urto tra l'autoveicolo e il velocipide sarebbe avvenuto a causa di una brusca e imprudente sferzata di verso sinistra, come dichiarato dal convenuto A riprova Parte_1 CP_2
di tale circostanza, deporrebbero sia il prontuario redatto dagli agenti della Polizia municipale a seguito degli accertamenti compiuti sul posto, sia l'avvenuta contestazione a carico dell'attore della violazione dell'art. 143 Codice della Strada, che prescrive l'obbligo di circolare sul lato destro della carreggiata. In merito al quantum, ha evidenziato l'eccessività della quantificazione dei danni lamentati dall'attore, ritenendoli sproporzionati, nonché sforniti di adeguata dimostrazione.
All'esito della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 29.5.2019, verificata la regolarità della notifica e preso atto della mancata costituzione in giudizio di ne è stata dichiarata la CP_2
contumacia, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore, l'assunzione di testimoni e
CTU medico – legale.
I difensori hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 12.3.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda avanzata dalla parte attrice risulta fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della richiesta, avanzata dall'attore per la prima volta nella prima memoria istruttoria ex art. 183 co 6 c.p.c., in merito a risarcimento della somma pari ad € 1.200,00, corrispondente alle spese sostenute per il soggiorno presso la località balneare Silvi Marina, di cui l'attore non ha potuto usufruire a causa del sinistro. A ben vedere, tale richiesta non configura una domanda nuova, come tale inammissibile, risolvendosi in una mera precisazione delle istanze già formulate nell'atto introduttivo, senza alcuno stravolgimento delle stesse.
In merito alla facoltà della parte di modificare e precisare la domanda originariamente proposta, si rende opportuno richiamare l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, attestatosi nel senso di ampliare considerevolmente l'ambito di applicazione dell'art. 183, comma 6, numero 1,
c.p.c., di fatto estendendo la nozione di emendatio libelli.
A tal proposito, infatti, si osserva che, a differenza dell'inammissibile mutatio libelli, l'emendatio libelli si ha nel caso in cui la parte, senza alcun mutamento dei fatti principali allegati, rettifichi la portata delle domande con riguardo al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi. In particolare, l'estensione della nozione di modifica della domanda è intervenuta con l'orientamento interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per cui la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass.
S.U. n. 12310 del 15.06.2015).
Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie, si evince che la riformulazione delle conclusioni effettuata dalla parte attrice nella prima memoria istruttoria non comporta l'ampliamento dei fatti dedotti con l'atto di citazione, né alcuna modificazione significativa delle richieste formulate inizialmente. L'attore si è limitato a precisare la propria domanda, indicando un'ulteriore posta risarcitoria e lasciando del tutto immutata la fattispecie sostanziale sottesa al giudizio e senza determinare una compromissione delle esigenze difensive in capo ai convenuti.
Passando ad esaminare il merito, deve ritenersi sussistente una responsabilità paritaria, nella causazione del sinistro, in capo all'attore ed al convenuto contumace.
In primis, in punto di onere della prova, occorre precisare come: “l'art. 2054 c.c. prevede, al comma
2, una presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Tale norma non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta, da cui il conducente può liberarsi dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione opera anche nel caso di scontro tra vettura e bicicletta: in particolare anche il ciclista deve dimostrare - come l'automobilista - di essersi attenuto al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale e di aver tenuto una condotta prudente;
in caso contrario sarà anch'esso ritenuto responsabile della propria condotta. La responsabilità esclusiva del ciclista è ravvisabile, ad esempio, quando questi compia una manovra talmente repentina, da non consentire al veicolo di porre in atto la manovra che potrebbe impedirne l'investimento” (ex mults, CdA Firenze, sent. n.
1876/2023).
Ebbene, se è principio consolidato quello per cui lo scontro tra vettura e bicicletta rientri nel margine applicativo della paritaria presunzione di colpa, è pur vero che la suddetta presunzione opera solo allorquando non sia emerso, dalle risultanze processuali, che la causa dell'incidente sia integralmente riconducibile all'operato negligente di una delle parti.
Ed infatti, è pur vero che la presunzione di responsabilità può essere superata unicamente dalla concomitante dimostrazione, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altro conducente e che il danneggiato medesimo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Non è, però, sufficiente ad escludere la presunzione l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti [C 15.1.2003 n. 477; C 22.9.2000 n. 12524; C
5.5.2000 n. 5671; C 20.3.1998 n. 2979,]. Ed infatti, è solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno di essi e della regolare condotta di guida dell'altro,che libera quest'ultimo dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [C 11.5.1999 n. 4648; C 11.4.1988 n. 2834]. Da quanto sopra discende come la presunzione di uguale concorso di colpa abbia funzione meramente sussidiaria, ricorrendo quando non sia possibile provare la diversa misura del concorso, o la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti [C 5.11.2011 n. 26004; C 27.11.1998 n. 12039,; C
10.3.1998 n. 2639,; C 7.2.1997 n. 1198,; C 28.11.1994 n. 10156,; C 19.4.1994 n. 3726, ivi 1994,
1159; C App Napoli 21.5.2008 n. 1925,]. La presunzione di pari responsabilità è stata ritenuta applicabile anche per l'ipotesi in cui non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro [C
9.1.2007 n. 195].
Nel caso di specie il disposto di cui all'art. 2054 c.c. può dirsi operante.
Le parti, infatti, hanno fornito una ricostruzione fortemente antitetica delle circostanze fattuali intercorse nel caso di specie.
Parte attrice, infatti, ha dedotto come la responsabilità fosse integralmente riconducibile alla vettura, dal momento che il conducente dell'automobile, nell'effettuare la manovra di sorpasso, non manteneva una congrua distanza di sicurezza, accostandosi eccessivamente al veicolo e, di conseguenza, colpendo la bicicletta con conseguente caduta rovinosa dell'attore, viceversa parte convenuta ha sottolineato come non solo non si manteneva sull'estrema destra (come Parte_1 richiesto dall'art. 143 CdS) ma compiva un immotivato ed improvviso scarto verso la propria sinistra proprio nel momento in cui stava compiendo la manovra di sorpasso. CP_2
Ebbene, le prove costituende acquisite nell'odierno giudizio non sono idonee a fornire elementi istruttori utili ai fini del decidere. È emerso, infatti, che le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa non presentano valore dirimente al fine della ricostruzione della dinamica. Quanto ai testi di parte attrice, rispettivamente moglie e figlio dell'attore, non risulta accertata la loro presenza al momento del verificarsi dell'incidente. Anzi, le informazioni rese dagli agenti accertatori depongono per il contrario. Come riferito dal teste all'udienza del 30.6.2021, “il era seduto a terra sono Testimone_1 Per_1 arrivati i suoi familiari”. A ciò aggiungasi che il teste anch'egli intervenuto in Testimone_2
qualità di agente della Polizia municipale per gli accertamenti del caso, ha affermato quanto segue:
“quando siamo arrivati non ricordo se c'erano dei parenti. Ricordo solo che abbiamo chiesto ai presenti se qualcuno di loro aveva assistito all'incidente. Per cui se nel rapporto non è indicato alcun testimone posso dire che sul luogo nessuno si è qualificato a noi come testimone”.
Ne deriva, pertanto, che alcuna attendibilità può essere conferita alle dichiarazioni testimoniali dei parenti dell'attore.
Quanto, invece, alle deposizioni degli agenti accertatori, gli stessi si sono limitati a confermare il contenuto del prontuario di rilevazione del sinistro, senza addurre elementi oggettivi idonei a ricostruirne l'andamento.
Quanto alle produzioni documentali ed alla loro idoneità a fornire riscontro della dinamica fattuale, occorre rilevare come le stesse non consentano di ricostruire in maniera dirimente l'accadimento, di conseguenza, non può dirsi superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c.
Da una parte, infatti, gli Agenti accertatori sono intervenuti sul luogo dopo l'accaduto, recependo le indicazioni fornite dal conducente della vettura e dal , dall'altra, è incontestato (ed è Parte_1
logicamente intuibile dalla collocazione dei veicoli illustrata nelle foto di accompagnamento alla relazione del sinistro) come lo stato dei luoghi fosse certamente mutato al momento dell'arrivo dei vigili, ciò è quantomeno intuibile ove si consideri che la bicicletta viene rappresentata, nelle suddette immagini, sul marciapiede, in posizione eretta (e quindi inevitabilmente in una posizione diversa rispetto a quella in cui versava al momento della collisione), né è contestato che lo stesso convenuto conducente della vettura avesse ubicato il veicolo a margine della carreggiata dopo la verificazione dell'impatto con il velocipete.
D'altro canto, il fatto che sia stata accertata, dagli Agenti intervenuti, ai sensi dell'art. 143 CdS, la violazione, da parte del , della disposizione che impone di circolare sulla parte destra della Parte_1
carreggiata è circostanza che – da una parte – porta ad escludere il superamento della presunzione di responsabilità ma, dall'altra, non estromette l'ipotesi che siano parimenti imputabili al conducente della Fiat profili di negligenza del rispetto delle regole della circolazione stradale. A tale proposito, pur non essendo possibile garantire una ricostruzione del sinistro che consenta di superare il concorso di colpa, dall'esame attento di tali fotografie si deduce che lo scontro sia avvenuto sul lato destro della carreggiata, ma in prossimità del centro della corsia, circostanza che ha probabilmente indotto gli accertatori a contestare la sanzione amministrativa nei confronti dell'attore, dal momento che: “ I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata” (art. 143 co. 2 CdS), ciò non può dirsi ricorrere nel caso di specie, apparendo, prima facie, dalla presenza delle tracce ematiche presenti sul suolo, che la bicicletta fosse collocata proprio al centro del lato destro della carreggiata e che quindi il
[...]
avesse certamente contribuito a cagionare l'incidente con la propria condotta colposa e posta Pt_1 in violazione del co. 2 dell'art. 143 CdS.
D'altra parte, pur non essendo stato possibile accertare adeguatamente la dinamica del sinistro, non può affatto escludersi l'imputabilità, in capo al convenuto, di profili di responsabilità.
Come prescritto dall'art. 148 comma 3 CdS, “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio”. Di recente, come già visto, il legislatore è intervenuto proprio con riferimento al superamento dei velocipedi, puntualizzando al comma 9 bis che lo stesso “deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri”.
Orbene, sebbene tale ultima disposizione non possa essere applicata al caso di specie, essendo stata introdotta successivamente al sinistro, con la conseguenza che non si può pretendere il rispetto della distanza minima tipizzata in almeno 1,5 metri, la novella legislativa mostra l'avvertita esigenza di regolamentare in maniera più stringente il rispetto dei doveri di cautela imposti in sede di soprasso, soprattutto allorquando un veicolo a motore provveda a superare un velocipede.
Gli odierni convenuti non hanno provato che il conducente si trovava in una situazione idonea per effettuare la manovra di sorpasso in sicurezza, che tale condotta fosse adeguata alla circostanza del tempo o luogo [Cass. 4490/1995], prova necessaria al fine del superamento della presunzione di parità di colpa ex art. 2054 c.c..
Ed infatti, può dirsi in ogni caso sussistente un contegno colposo del conducente della vettura nell'effettuare il sorpasso della bici, atteso che tale manovra presuppone necessariamente la sussistenza di condizioni di assoluta sicurezza e, per tale ragione, il conducente è obbligato a rinunciarvi quando, a seguito di una valutazione di comune prudenza e verificata la mancanza di un sufficiente spazio libero, possa ritenere che la relativa manovra sia pericolosa o poco agevole. A tale conclusione conduce espressamente il tenore dell'art. 148 del Codice della Strada che, peraltro, per l'ipotesi specifica del sorpasso dei velocipidi al comma 9 bis prevede che “il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano”.
Ebbene, da tali assunti è possibile desumere che il fosse in grado di avvedersi della posizione CP_2
del (probabilmente al centro della corsia di marcia), data la perfetta visibilità e le ottime Parte_1
condizioni del manto stradale, omettendo di effettuare una manovra ovvero riducendo al massimo la velocità al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli.
D'altra parte, il fatto che quest'ultimo non stesse mantenendo una velocità adeguatamente ridotta è dimostrato dal fatto che lo specchietto della stessa vettura riportava danni a seguito della collusione con velocipete, circostanza che non si sarebbe certo verificata nel caso in cui il conducente avesse rispettato il disposto di cui all'art. 148 CdS.
La verificazione del sinistro, pertanto, è da ricondurre alla responsabilità paritaria (50% ciascuno) dei conducenti.
In riferimento al danno biologico subito dall'attore in conseguenza del sinistro, vanno considerati gli esiti dell'accertamento peritale condotto dall'ausiliario d'ufficio, Dott.ssa la quale, Persona_2
mediante verifiche eseguite in modo esaustivo e con conclusioni scevre da profili di contraddittorietà
o illogicità, ha stabilito la sussistenza dei pregiudizi lamentati dall'attore, nonché la loro compatibilità con l'evento lesivo per cui vi è causa, determinando nella misura del 9% il danno permanente da mircolesioni subite da , non suscettibile di miglioramento né di peggioramento, Parte_1
oltre che un periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale (i.t.a. per 35 giorni;
i.t.p. al 75% per
25 giorni;
i.t.p. al 50% per 30 giorni e i.t.p. al 25% per 30 giorni). Dai criteri che precedono, in applicazione dell'art. 139 Cod. ass. private, l'importo complessivo in denaro corrispondente alla percentuale di invalidità è pari a di € 18.232,51. Né si prestano a positivo riscontro le osservazioni critiche sollevate dalla difesa attorea avverso l'accertamento peritale, risultando pienamente condivisibili le repliche svolte sul punto dal Consulente d'ufficio.
Vanno, altresì, liquidate al danneggiato le spese mediche sostenute, espressamente reputate congrue dall'ausiliario, per un ammontare pari ad € 790,00. Non risulta, invece, liquidabile nel caso di specie la personalizzazione del danno morale. A riguardo, giova rammentare che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico- relazionali della vita individuale (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Rv. 648303
- 01, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223
- 01).
Tuttavia, in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/01/2016 n. 339).
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che l'operazione di "personalizzazione" impone al giudice di far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cassazione civile sez. III,
27/05/2019, n. 14364, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018).
Nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la prova del patimento di danni morali ulteriori rispetto a quelli che qualsiasi altro individuo avrebbe riportato dal medesimo evento sinistroso. Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi citati (moglie e figlio dell'attore) non denotano la sussistenza di pregiudizi peculiari, essendo riferite alla mera impossibilità di utilizzo della bici (qualificata nel capitolo di prova come passione dell'attore), che rappresenta una circostanza normale e indefettibile, idonea a pregiudicare allo stesso modo qualunque soggetto, non ravvisandosi motivi particolari da cui trarre una “non ordinaria” sofferenza in capo all'attore. Va, pertanto esclusa la personalizzazione del danno.
Va parimenti rigettata la richiesta di rimborso delle spese, pari ad € 1.200,00, asseritamente sostenute per il soggiorno nella località balneare Silvi Marina e per l'accesso ad uno stabilimento balneare ivi situato, in totale assenza di riscontri probatori sul punto.
Non risultano liquidabili i compensi maturati dal difensore nella fase stragiudiziale prodromica al giudizio. Giova richiamare il disposto dell'art. 20 del D.M. 55/2014, secondo cui l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino, appunto, come dispone l'art. 20 del D.M. n. 55 del 2014, un'"autonoma rilevanza" rispetto all'attività svolta in giudizio. Ove non sussista tale autonoma rilevanza delle prestazioni stragiudiziali, all'avvocato compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, nella liquidazione del quale si potrà tener conto altresì dell'attività stragiudiziale prestata, in relazione all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore dell'affare (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/12/2021, n. 40828).
Nel caso di specie, le prestazioni difensive svolte dall'avvocato prima dell'instaurazione del giudizio,
e cioè la predisposizione di diffide aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, la trattativa intercorsa con la compagnia assicurativa per la liquidazione dell'indennizzo e l'invito alla stipula di una negoziazione assistita non presentano un'autonoma rilevanza rispetto all'azione giudiziaria intrapresa, ma si connotano per la loro connessione e complementarietà rispetto alla domanda formulata in giudizio, essendo alla stessa propedeutiche.
In definitiva, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti del grado di colpa (pari al 50%) imputabile al convenuto contumace assicurato dalla Compagnia costituita in giudizio, in forza delle motivazioni finora esposte, con conseguente condanna al risarcimento dei danni dei convenuti in solido complessivamente quantificati nella somma pari ad € 9.511,28.
Le somme così liquidate devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria secondo questo procedimento: il credito di valore deve essere devalutato dalla data di pubblicazione delle Tabelle aggiornate a quella del sinistro e, poi, rivalutato dalla data del sinistro a quella odierna. Il totale dovuto, all'esito, è pari ad euro 9.607,76.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'eventuale acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'eventuale acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vengono poste in solido a carico dei convenuti e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta:
- accoglie la domanda, per l'effetto, accertata la responsabilità concorrente delle parti nella causazione del sinistro, condanna in solido e al Controparte_4 CP_2
pagamento di euro 9.607,76 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, oltre interessi compensativi secondo il criterio indicato in motivazione;
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 545,00 a titolo di esborsi ed € 5.077,00, a titolo di compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Daniele Ramondino, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 17.7.2023, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Si comunichi. Teramo, 16.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
T R I B U N A L E D I T E R A M O
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 250 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra
(C.F. , nato a S. Giorgio a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Ramondino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio alla via Reggia dei Portici n. 69 (Napoli);
ATTORE contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvia Cristofari e domiciliata presso il suo studio in
Giulianova, via Parini, Pal. E, Int. 3;
CONVENUTA
e
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice adito, accertati i fatti sopra esposti, dichiarare la esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso del conducente il veicolo Fiat Grande Punto targato DA401FE, di proprietà di e condannarlo in solido con la convenuta in CP_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal signor in ragione del dedotto sinistro, danni come di Parte_1 seguito quantificati: I.P. al 15% in termini di danno biologico € 35.814,60, I.T.T. gg. 30 al 100% €
3.615,00, I.T.P. gg. 30 al 75% € 2.711,25, I.T.P. gg. 30 al 50% € 1.807,50, I.T.P. gg. 30 al 25% €
903,75, aumento personalizzato € 5.000,00, spese mediche documentate € 790,00; per un totale complessivo di € 51.642,10. O in quelle diverse somme che saranno ritenute di Giustizia e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito. Ai fini di una migliore determinazione del danno subito dalla vittima del reato di lesioni colpose, voglia il Magistrato liquidare un ulteriore importo da commisurare in via equitativa alla intensità e alla durata nel tempo della sofferenza soggettiva patita.
Con il riconoscimento, sulle somme effettivamente liquidate, della rivalutazione monetaria e degli interessi di mora dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di Giudizio da attribuirsi allo scrivente procuratore anticipatario. Si chiede inoltre al
Magistrato di riconoscere come voce di spese gli onorari per l'assistenza stragiudiziale pari ad €
400,00 oltre spese generali, IVA CPA, oltre che le spese della fase di negoziazione, quantificate in €
840,00, come da DM n. 37/2018, sempre da attribuirsi allo scrivente”.
Per parte convenuta Controparte_1
“Piaccia all'On.le Giudice adito:
1) rigettare la domanda attrice poichè infondata in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto condannare il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta Controparte_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.1.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e la chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni CP_2 Controparte_3
patiti a seguito del sinistro occorso in Silvi Marina. Rappresentava, in sintesi e per quanto d'interesse, che
- in data 14.8.2017, alle 10:10 circa, la bicicletta dallo stesso condotta sulla via Puccini di Silvi
Marina, all'altezza del civico n. 15, veniva urtata dall'autovettura Fiat Grande Punto tg. DA401FE, di proprietà e condotta dal convenuto nel corso di una manovra di sorpasso CP_2
incautamente eseguita;
- per effetto dell'urto, l'attore cadeva a terra, riportando gravi lesioni personali, documentate nella perizia di parte versata in atti, che imponevano il trasporto presso il nosocomio di Atri;
- in seguito al sinistro, giungevano sul posto gli agenti della Polizia municipale di Silvi, i quali eseguivano i rilievi del caso e provvedevano alla redazione del relativo verbale;
- le richieste di risarcimento danni inoltrate alla erano rimaste senza Controparte_3
riscontro.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei pregiudizi occorsi in occasione del sinistro, complessivamente quantificati nella somma pari ad € 51.642,10, oltre alla condanna dei convenuti alla refusione delle spese di lite, ivi comprese le attività defensionali compiute in sede stragiudiziale.
Con comparsa depositata in data 27.5.2019, si costituiva la Controparte_3
contestando la domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto. In punto di an debeatur, evidenziava l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento, in quanto l'urto tra l'autoveicolo e il velocipide sarebbe avvenuto a causa di una brusca e imprudente sferzata di verso sinistra, come dichiarato dal convenuto A riprova Parte_1 CP_2
di tale circostanza, deporrebbero sia il prontuario redatto dagli agenti della Polizia municipale a seguito degli accertamenti compiuti sul posto, sia l'avvenuta contestazione a carico dell'attore della violazione dell'art. 143 Codice della Strada, che prescrive l'obbligo di circolare sul lato destro della carreggiata. In merito al quantum, ha evidenziato l'eccessività della quantificazione dei danni lamentati dall'attore, ritenendoli sproporzionati, nonché sforniti di adeguata dimostrazione.
All'esito della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 29.5.2019, verificata la regolarità della notifica e preso atto della mancata costituzione in giudizio di ne è stata dichiarata la CP_2
contumacia, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore, l'assunzione di testimoni e
CTU medico – legale.
I difensori hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 12.3.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda avanzata dalla parte attrice risulta fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della richiesta, avanzata dall'attore per la prima volta nella prima memoria istruttoria ex art. 183 co 6 c.p.c., in merito a risarcimento della somma pari ad € 1.200,00, corrispondente alle spese sostenute per il soggiorno presso la località balneare Silvi Marina, di cui l'attore non ha potuto usufruire a causa del sinistro. A ben vedere, tale richiesta non configura una domanda nuova, come tale inammissibile, risolvendosi in una mera precisazione delle istanze già formulate nell'atto introduttivo, senza alcuno stravolgimento delle stesse.
In merito alla facoltà della parte di modificare e precisare la domanda originariamente proposta, si rende opportuno richiamare l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, attestatosi nel senso di ampliare considerevolmente l'ambito di applicazione dell'art. 183, comma 6, numero 1,
c.p.c., di fatto estendendo la nozione di emendatio libelli.
A tal proposito, infatti, si osserva che, a differenza dell'inammissibile mutatio libelli, l'emendatio libelli si ha nel caso in cui la parte, senza alcun mutamento dei fatti principali allegati, rettifichi la portata delle domande con riguardo al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi. In particolare, l'estensione della nozione di modifica della domanda è intervenuta con l'orientamento interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per cui la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass.
S.U. n. 12310 del 15.06.2015).
Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie, si evince che la riformulazione delle conclusioni effettuata dalla parte attrice nella prima memoria istruttoria non comporta l'ampliamento dei fatti dedotti con l'atto di citazione, né alcuna modificazione significativa delle richieste formulate inizialmente. L'attore si è limitato a precisare la propria domanda, indicando un'ulteriore posta risarcitoria e lasciando del tutto immutata la fattispecie sostanziale sottesa al giudizio e senza determinare una compromissione delle esigenze difensive in capo ai convenuti.
Passando ad esaminare il merito, deve ritenersi sussistente una responsabilità paritaria, nella causazione del sinistro, in capo all'attore ed al convenuto contumace.
In primis, in punto di onere della prova, occorre precisare come: “l'art. 2054 c.c. prevede, al comma
2, una presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Tale norma non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta, da cui il conducente può liberarsi dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione opera anche nel caso di scontro tra vettura e bicicletta: in particolare anche il ciclista deve dimostrare - come l'automobilista - di essersi attenuto al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale e di aver tenuto una condotta prudente;
in caso contrario sarà anch'esso ritenuto responsabile della propria condotta. La responsabilità esclusiva del ciclista è ravvisabile, ad esempio, quando questi compia una manovra talmente repentina, da non consentire al veicolo di porre in atto la manovra che potrebbe impedirne l'investimento” (ex mults, CdA Firenze, sent. n.
1876/2023).
Ebbene, se è principio consolidato quello per cui lo scontro tra vettura e bicicletta rientri nel margine applicativo della paritaria presunzione di colpa, è pur vero che la suddetta presunzione opera solo allorquando non sia emerso, dalle risultanze processuali, che la causa dell'incidente sia integralmente riconducibile all'operato negligente di una delle parti.
Ed infatti, è pur vero che la presunzione di responsabilità può essere superata unicamente dalla concomitante dimostrazione, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altro conducente e che il danneggiato medesimo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Non è, però, sufficiente ad escludere la presunzione l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti [C 15.1.2003 n. 477; C 22.9.2000 n. 12524; C
5.5.2000 n. 5671; C 20.3.1998 n. 2979,]. Ed infatti, è solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno di essi e della regolare condotta di guida dell'altro,che libera quest'ultimo dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [C 11.5.1999 n. 4648; C 11.4.1988 n. 2834]. Da quanto sopra discende come la presunzione di uguale concorso di colpa abbia funzione meramente sussidiaria, ricorrendo quando non sia possibile provare la diversa misura del concorso, o la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti [C 5.11.2011 n. 26004; C 27.11.1998 n. 12039,; C
10.3.1998 n. 2639,; C 7.2.1997 n. 1198,; C 28.11.1994 n. 10156,; C 19.4.1994 n. 3726, ivi 1994,
1159; C App Napoli 21.5.2008 n. 1925,]. La presunzione di pari responsabilità è stata ritenuta applicabile anche per l'ipotesi in cui non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro [C
9.1.2007 n. 195].
Nel caso di specie il disposto di cui all'art. 2054 c.c. può dirsi operante.
Le parti, infatti, hanno fornito una ricostruzione fortemente antitetica delle circostanze fattuali intercorse nel caso di specie.
Parte attrice, infatti, ha dedotto come la responsabilità fosse integralmente riconducibile alla vettura, dal momento che il conducente dell'automobile, nell'effettuare la manovra di sorpasso, non manteneva una congrua distanza di sicurezza, accostandosi eccessivamente al veicolo e, di conseguenza, colpendo la bicicletta con conseguente caduta rovinosa dell'attore, viceversa parte convenuta ha sottolineato come non solo non si manteneva sull'estrema destra (come Parte_1 richiesto dall'art. 143 CdS) ma compiva un immotivato ed improvviso scarto verso la propria sinistra proprio nel momento in cui stava compiendo la manovra di sorpasso. CP_2
Ebbene, le prove costituende acquisite nell'odierno giudizio non sono idonee a fornire elementi istruttori utili ai fini del decidere. È emerso, infatti, che le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa non presentano valore dirimente al fine della ricostruzione della dinamica. Quanto ai testi di parte attrice, rispettivamente moglie e figlio dell'attore, non risulta accertata la loro presenza al momento del verificarsi dell'incidente. Anzi, le informazioni rese dagli agenti accertatori depongono per il contrario. Come riferito dal teste all'udienza del 30.6.2021, “il era seduto a terra sono Testimone_1 Per_1 arrivati i suoi familiari”. A ciò aggiungasi che il teste anch'egli intervenuto in Testimone_2
qualità di agente della Polizia municipale per gli accertamenti del caso, ha affermato quanto segue:
“quando siamo arrivati non ricordo se c'erano dei parenti. Ricordo solo che abbiamo chiesto ai presenti se qualcuno di loro aveva assistito all'incidente. Per cui se nel rapporto non è indicato alcun testimone posso dire che sul luogo nessuno si è qualificato a noi come testimone”.
Ne deriva, pertanto, che alcuna attendibilità può essere conferita alle dichiarazioni testimoniali dei parenti dell'attore.
Quanto, invece, alle deposizioni degli agenti accertatori, gli stessi si sono limitati a confermare il contenuto del prontuario di rilevazione del sinistro, senza addurre elementi oggettivi idonei a ricostruirne l'andamento.
Quanto alle produzioni documentali ed alla loro idoneità a fornire riscontro della dinamica fattuale, occorre rilevare come le stesse non consentano di ricostruire in maniera dirimente l'accadimento, di conseguenza, non può dirsi superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c.
Da una parte, infatti, gli Agenti accertatori sono intervenuti sul luogo dopo l'accaduto, recependo le indicazioni fornite dal conducente della vettura e dal , dall'altra, è incontestato (ed è Parte_1
logicamente intuibile dalla collocazione dei veicoli illustrata nelle foto di accompagnamento alla relazione del sinistro) come lo stato dei luoghi fosse certamente mutato al momento dell'arrivo dei vigili, ciò è quantomeno intuibile ove si consideri che la bicicletta viene rappresentata, nelle suddette immagini, sul marciapiede, in posizione eretta (e quindi inevitabilmente in una posizione diversa rispetto a quella in cui versava al momento della collisione), né è contestato che lo stesso convenuto conducente della vettura avesse ubicato il veicolo a margine della carreggiata dopo la verificazione dell'impatto con il velocipete.
D'altro canto, il fatto che sia stata accertata, dagli Agenti intervenuti, ai sensi dell'art. 143 CdS, la violazione, da parte del , della disposizione che impone di circolare sulla parte destra della Parte_1
carreggiata è circostanza che – da una parte – porta ad escludere il superamento della presunzione di responsabilità ma, dall'altra, non estromette l'ipotesi che siano parimenti imputabili al conducente della Fiat profili di negligenza del rispetto delle regole della circolazione stradale. A tale proposito, pur non essendo possibile garantire una ricostruzione del sinistro che consenta di superare il concorso di colpa, dall'esame attento di tali fotografie si deduce che lo scontro sia avvenuto sul lato destro della carreggiata, ma in prossimità del centro della corsia, circostanza che ha probabilmente indotto gli accertatori a contestare la sanzione amministrativa nei confronti dell'attore, dal momento che: “ I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata” (art. 143 co. 2 CdS), ciò non può dirsi ricorrere nel caso di specie, apparendo, prima facie, dalla presenza delle tracce ematiche presenti sul suolo, che la bicicletta fosse collocata proprio al centro del lato destro della carreggiata e che quindi il
[...]
avesse certamente contribuito a cagionare l'incidente con la propria condotta colposa e posta Pt_1 in violazione del co. 2 dell'art. 143 CdS.
D'altra parte, pur non essendo stato possibile accertare adeguatamente la dinamica del sinistro, non può affatto escludersi l'imputabilità, in capo al convenuto, di profili di responsabilità.
Come prescritto dall'art. 148 comma 3 CdS, “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio”. Di recente, come già visto, il legislatore è intervenuto proprio con riferimento al superamento dei velocipedi, puntualizzando al comma 9 bis che lo stesso “deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri”.
Orbene, sebbene tale ultima disposizione non possa essere applicata al caso di specie, essendo stata introdotta successivamente al sinistro, con la conseguenza che non si può pretendere il rispetto della distanza minima tipizzata in almeno 1,5 metri, la novella legislativa mostra l'avvertita esigenza di regolamentare in maniera più stringente il rispetto dei doveri di cautela imposti in sede di soprasso, soprattutto allorquando un veicolo a motore provveda a superare un velocipede.
Gli odierni convenuti non hanno provato che il conducente si trovava in una situazione idonea per effettuare la manovra di sorpasso in sicurezza, che tale condotta fosse adeguata alla circostanza del tempo o luogo [Cass. 4490/1995], prova necessaria al fine del superamento della presunzione di parità di colpa ex art. 2054 c.c..
Ed infatti, può dirsi in ogni caso sussistente un contegno colposo del conducente della vettura nell'effettuare il sorpasso della bici, atteso che tale manovra presuppone necessariamente la sussistenza di condizioni di assoluta sicurezza e, per tale ragione, il conducente è obbligato a rinunciarvi quando, a seguito di una valutazione di comune prudenza e verificata la mancanza di un sufficiente spazio libero, possa ritenere che la relativa manovra sia pericolosa o poco agevole. A tale conclusione conduce espressamente il tenore dell'art. 148 del Codice della Strada che, peraltro, per l'ipotesi specifica del sorpasso dei velocipidi al comma 9 bis prevede che “il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano”.
Ebbene, da tali assunti è possibile desumere che il fosse in grado di avvedersi della posizione CP_2
del (probabilmente al centro della corsia di marcia), data la perfetta visibilità e le ottime Parte_1
condizioni del manto stradale, omettendo di effettuare una manovra ovvero riducendo al massimo la velocità al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli.
D'altra parte, il fatto che quest'ultimo non stesse mantenendo una velocità adeguatamente ridotta è dimostrato dal fatto che lo specchietto della stessa vettura riportava danni a seguito della collusione con velocipete, circostanza che non si sarebbe certo verificata nel caso in cui il conducente avesse rispettato il disposto di cui all'art. 148 CdS.
La verificazione del sinistro, pertanto, è da ricondurre alla responsabilità paritaria (50% ciascuno) dei conducenti.
In riferimento al danno biologico subito dall'attore in conseguenza del sinistro, vanno considerati gli esiti dell'accertamento peritale condotto dall'ausiliario d'ufficio, Dott.ssa la quale, Persona_2
mediante verifiche eseguite in modo esaustivo e con conclusioni scevre da profili di contraddittorietà
o illogicità, ha stabilito la sussistenza dei pregiudizi lamentati dall'attore, nonché la loro compatibilità con l'evento lesivo per cui vi è causa, determinando nella misura del 9% il danno permanente da mircolesioni subite da , non suscettibile di miglioramento né di peggioramento, Parte_1
oltre che un periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale (i.t.a. per 35 giorni;
i.t.p. al 75% per
25 giorni;
i.t.p. al 50% per 30 giorni e i.t.p. al 25% per 30 giorni). Dai criteri che precedono, in applicazione dell'art. 139 Cod. ass. private, l'importo complessivo in denaro corrispondente alla percentuale di invalidità è pari a di € 18.232,51. Né si prestano a positivo riscontro le osservazioni critiche sollevate dalla difesa attorea avverso l'accertamento peritale, risultando pienamente condivisibili le repliche svolte sul punto dal Consulente d'ufficio.
Vanno, altresì, liquidate al danneggiato le spese mediche sostenute, espressamente reputate congrue dall'ausiliario, per un ammontare pari ad € 790,00. Non risulta, invece, liquidabile nel caso di specie la personalizzazione del danno morale. A riguardo, giova rammentare che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico- relazionali della vita individuale (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Rv. 648303
- 01, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223
- 01).
Tuttavia, in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/01/2016 n. 339).
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che l'operazione di "personalizzazione" impone al giudice di far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cassazione civile sez. III,
27/05/2019, n. 14364, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018).
Nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la prova del patimento di danni morali ulteriori rispetto a quelli che qualsiasi altro individuo avrebbe riportato dal medesimo evento sinistroso. Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi citati (moglie e figlio dell'attore) non denotano la sussistenza di pregiudizi peculiari, essendo riferite alla mera impossibilità di utilizzo della bici (qualificata nel capitolo di prova come passione dell'attore), che rappresenta una circostanza normale e indefettibile, idonea a pregiudicare allo stesso modo qualunque soggetto, non ravvisandosi motivi particolari da cui trarre una “non ordinaria” sofferenza in capo all'attore. Va, pertanto esclusa la personalizzazione del danno.
Va parimenti rigettata la richiesta di rimborso delle spese, pari ad € 1.200,00, asseritamente sostenute per il soggiorno nella località balneare Silvi Marina e per l'accesso ad uno stabilimento balneare ivi situato, in totale assenza di riscontri probatori sul punto.
Non risultano liquidabili i compensi maturati dal difensore nella fase stragiudiziale prodromica al giudizio. Giova richiamare il disposto dell'art. 20 del D.M. 55/2014, secondo cui l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino, appunto, come dispone l'art. 20 del D.M. n. 55 del 2014, un'"autonoma rilevanza" rispetto all'attività svolta in giudizio. Ove non sussista tale autonoma rilevanza delle prestazioni stragiudiziali, all'avvocato compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, nella liquidazione del quale si potrà tener conto altresì dell'attività stragiudiziale prestata, in relazione all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore dell'affare (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/12/2021, n. 40828).
Nel caso di specie, le prestazioni difensive svolte dall'avvocato prima dell'instaurazione del giudizio,
e cioè la predisposizione di diffide aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, la trattativa intercorsa con la compagnia assicurativa per la liquidazione dell'indennizzo e l'invito alla stipula di una negoziazione assistita non presentano un'autonoma rilevanza rispetto all'azione giudiziaria intrapresa, ma si connotano per la loro connessione e complementarietà rispetto alla domanda formulata in giudizio, essendo alla stessa propedeutiche.
In definitiva, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti del grado di colpa (pari al 50%) imputabile al convenuto contumace assicurato dalla Compagnia costituita in giudizio, in forza delle motivazioni finora esposte, con conseguente condanna al risarcimento dei danni dei convenuti in solido complessivamente quantificati nella somma pari ad € 9.511,28.
Le somme così liquidate devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria secondo questo procedimento: il credito di valore deve essere devalutato dalla data di pubblicazione delle Tabelle aggiornate a quella del sinistro e, poi, rivalutato dalla data del sinistro a quella odierna. Il totale dovuto, all'esito, è pari ad euro 9.607,76.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'eventuale acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'eventuale acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vengono poste in solido a carico dei convenuti e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta:
- accoglie la domanda, per l'effetto, accertata la responsabilità concorrente delle parti nella causazione del sinistro, condanna in solido e al Controparte_4 CP_2
pagamento di euro 9.607,76 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, oltre interessi compensativi secondo il criterio indicato in motivazione;
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 545,00 a titolo di esborsi ed € 5.077,00, a titolo di compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Daniele Ramondino, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 17.7.2023, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Si comunichi. Teramo, 16.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo