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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 565, del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio concordatario” promosso da
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambi con l'avv.to
[...]
MA FA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del comune procuratore e difensore fiduciario dei ricorrenti, quali le stesse sono state precisate, nel contesto dell'udienza del 23.09.2025, come da relativo verbale.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in LECCE, il 02/09/2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di LECCE, al n. 275, P. II, serie A, anno 2002).
Dall'unione coniugale sono nati il 20.04.2005, e , il Per_1 Per_2
22.01.2010.
Con decreto depositato il 06.11.2014, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 06/02/2025, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarato il divorzio, alle condizioni del ricorso (segnatamente:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con la madre e tenendo presenti la volontà e le esigenze del figlio, oltre a trascorrere con lui un weekend ogni quindici giorni. Il minore trascorrerà con il padre il periodo estivo, almeno due settimane continuative, e, nel periodo invernale, almeno una settimana. Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia del Natale con la madre, ed il giorno di Natale, con il padre,
Pasqua con il padre ed il giorno dell'Angelo con la madre. Non è, pertanto, necessario alcun altro piano genitoriale, che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli, relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
2) La nuda proprietà della casa familiare, ivi incluse le pertinenze, sita in Cavallino (LE), alla via del Loto n. 2, per accordo congiunto, sarà donata dal genitore, in favore dei figli Parte_1 Per_1 maggiorenne, e , minorenne, per il quale, si è ottenuta l'autorizzazione Per_2 dal Giudice Tutelare dr.ssa Manuela Pellerino del Tribunale di Lecce, nell'ambito del procedimento n. 4835/2024 V.G., al fine di poter ricevere l'atto di acquisto, a mezzo del curatore speciale SI. nato Parte_3
a Lecce il 29/05/1976 (C.F. ) e contestuale diritto di C.F._1 abitazione, in favore della SI.ra , sino all'indipendenza economica Parte_2 di entrambi i figli, come delineato in premessa;
3) il SI. Parte_1 verserà, alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_2 la somma complessiva, di € 1.000,00 (euro mille/00) (€ 500,00 – cinquecento/00 – per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla SI.ra anticipatamente, entro il giorno 1° di ogni mese, a Parte_2 decorrere dal mese di giugno 2025, fermo restando quanto convenuto nell'accordo di separazione, sino a quella data, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
4) il SI. e la SI.ra Parte_1 terranno, a proprio carico, nella misura del 50% Parte_2 ciascuno, le spese extra assegno relative ai figli, secondo il “Protocollo
d'intesa in materia di spese straordinarie”, approvato dal Tribunale di
Lecce, dall'Ordine degli avvocati di Lecce e da AMI AIAF Camera Minorile di Lecce, in data 21 maggio 2018, che qui dichiarano di conoscere e averne presa visione, ritenendo non necessario riprodurne i contenuti. 5) A titolo di assegno divorzile, nulla sarà dovuto, alla SI.ra Parte_2 intendendo le parti revocare, con il presente atto, la precedente disposizione prevista nell'accordo di separazione consensuale”).
All'udienza del 23.09.2025, le parti ribadivano di voler divorziare, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, precisando, tuttavia, espressamente a verbale, in ossequio al provvedimento interlocutorio, del 12 maggio 2025, in parziale modifica e integrazione delle suddette condizioni, quanto segue:
“INTEGRAZIONI IN PUNTO DI REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO-
DOVERE PATERNO DI VISITA «1. Il figlio minore Persona_3 continuerà a vivere, prevalentemente, con la madre, presso la casa familiare.
Il padre, SI. avrà il diritto e il dovere di vedere e tenere Parte_1 con sé il figlio, secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra i genitori, presi nell'interesse del minore e compatibilmente con le esigenze lavorative del padre, il cui luogo di lavoro è nella città di Bari: a) Weekend alternati: dal termine delle attività scolastiche del venerdì sino alla domenica sera, alle ore 20:00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
b) Infrasettimanale: nelle settimane, nelle quali non esercita il diritto di visita nel weekend, il padre terrà con sé un pomeriggio, dal termine delle Per_2 attività scolastiche, sino alle ore 20:00, previo accordo tra i genitori sul giorno specifico. c) Festività Natalizie: verranno suddivise in due periodi, dal
23 al 30 dicembre, e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il padre terrà con sé il minore nel primo periodo, negli anni pari, e, nel secondo periodo, negli anni dispari. d) Festività Pasquali: il minore trascorrerà la Pasqua con il padre, negli anni pari, e, invece, con la madre, negli anni dispari. e) Vacanze Estive: il padre terrà con sé il figlio, per un periodo continuativo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto degli impegni del minore. f) Altre festività: il minore trascorrerà la Festa del Papà con il padre e la Festa della Mamma con la madre. Il giorno del compleanno del minore, egli lo trascorrerà con il genitore collocatario, fermo il diritto dell'altro genitore di vederlo e festeggiarlo, in orari della medesima giornata, da concordare. Il padre provvederà a prelevare e a riaccompagnare il figlio, presso l'abitazione
, o, previo accordo, presso l'istituto scolastico.» «2. La casa CP_1 familiare, sita in Cavallino (LE), alla via del Loto n. 2, di proprietà piena ed esclusiva del SI. viene assegnata in godimento esclusivo, Parte_1 alla SI.ra in quanto genitore collocatario in via Parte_2 prevalente del figlio minore . Tale “diritto di abitazione” è finalizzato Per_2
a garantire la stabilità e la serenità della prole, e cesserà nel momento in cui il figlio avrà raggiunto una condizione di piena autonomia Persona_3 economica, sicché, al verificarsi di detta circostanza, la SI.ra Pt_2 cesserà di abitare nell'immobile, trasferendo altrove la propria residenza».
PRECISAZIONI IN PUNTO DI PROMESSA DI TRASFERIMENTO
IMMOBILIARE, DA PARTE DEL PADRE, IN Parte_1
FAVORE DEI FIGLI, AC E OL CALOGIURI, COME
MEGLIO IDENTICATI IN ATTI 2) La nuda proprietà della casa familiare, ivi incluse le pertinenze, sita in Cavallino (LE), alla via del Loto n. 2, per accordo congiunto, sarà trasferita, in assenza di qualsiasi corrispettivo, nell'ambito della più ampia regolamentazione convenzionale della crisi familiare, dal genitore quale pieno ed esclusivo Parte_1 proprietario dell'immobile medesimo, in favore dei figli , ormai Per_1 maggiorenne, e , minorenne (trasferimento, in relazione al quale, si Per_2
è già ottenuta, in ragione del coinvolgimento del minore , Per_2
l'autorizzazione dal Giudice Tutelare dr.ssa Manuela Pellerino del Tribunale di Lecce, con provvedimento, in atti, emesso nell'ambito del procedimento n.
4835/2024 V.G., con il quale si è espressamente consentito che il minore acquistasse la piena proprietà dell'immobile de quo, a mezzo del suo curatore speciale, nominato ad hoc dal medesimo G.T., SI. fratello Parte_3 della genitrice del minore, nato a [...] il [...] (C.F.
)). Le parti precisano, inoltre, che il programmato C.F._1 trasferimento immobiliare, di cui trattasi, costituisce, ad ogni effetto di legge, un elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, per cui è procedimento introdotto con domanda congiunta di divorzio”.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 10 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro di essere accolta, in questa sede, la concorde richiesta di ratifica delle condizioni del ricorso, nei termini in cui le condizioni medesime sono state successivamente precisate e modificate, nel verbale di udienza del
23.09.2025: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore e inderogabile interesse, morale e materiale, della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n.
565/2025 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
6 febbraio 2025, da
, nato a [...], il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...], il [...], così provvede:
[...]
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in LECCE, il 02/09/2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di LECCE al n. 275, P. II, serie A, anno 2002), alle condizioni così come riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nei termini in cui le stesse sono state parzialmente precisate e modificate, nel verbale di udienza del 23.09.2025.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 565, del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio concordatario” promosso da
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambi con l'avv.to
[...]
MA FA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del comune procuratore e difensore fiduciario dei ricorrenti, quali le stesse sono state precisate, nel contesto dell'udienza del 23.09.2025, come da relativo verbale.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in LECCE, il 02/09/2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di LECCE, al n. 275, P. II, serie A, anno 2002).
Dall'unione coniugale sono nati il 20.04.2005, e , il Per_1 Per_2
22.01.2010.
Con decreto depositato il 06.11.2014, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 06/02/2025, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarato il divorzio, alle condizioni del ricorso (segnatamente:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con la madre e tenendo presenti la volontà e le esigenze del figlio, oltre a trascorrere con lui un weekend ogni quindici giorni. Il minore trascorrerà con il padre il periodo estivo, almeno due settimane continuative, e, nel periodo invernale, almeno una settimana. Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia del Natale con la madre, ed il giorno di Natale, con il padre,
Pasqua con il padre ed il giorno dell'Angelo con la madre. Non è, pertanto, necessario alcun altro piano genitoriale, che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli, relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
2) La nuda proprietà della casa familiare, ivi incluse le pertinenze, sita in Cavallino (LE), alla via del Loto n. 2, per accordo congiunto, sarà donata dal genitore, in favore dei figli Parte_1 Per_1 maggiorenne, e , minorenne, per il quale, si è ottenuta l'autorizzazione Per_2 dal Giudice Tutelare dr.ssa Manuela Pellerino del Tribunale di Lecce, nell'ambito del procedimento n. 4835/2024 V.G., al fine di poter ricevere l'atto di acquisto, a mezzo del curatore speciale SI. nato Parte_3
a Lecce il 29/05/1976 (C.F. ) e contestuale diritto di C.F._1 abitazione, in favore della SI.ra , sino all'indipendenza economica Parte_2 di entrambi i figli, come delineato in premessa;
3) il SI. Parte_1 verserà, alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_2 la somma complessiva, di € 1.000,00 (euro mille/00) (€ 500,00 – cinquecento/00 – per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla SI.ra anticipatamente, entro il giorno 1° di ogni mese, a Parte_2 decorrere dal mese di giugno 2025, fermo restando quanto convenuto nell'accordo di separazione, sino a quella data, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
4) il SI. e la SI.ra Parte_1 terranno, a proprio carico, nella misura del 50% Parte_2 ciascuno, le spese extra assegno relative ai figli, secondo il “Protocollo
d'intesa in materia di spese straordinarie”, approvato dal Tribunale di
Lecce, dall'Ordine degli avvocati di Lecce e da AMI AIAF Camera Minorile di Lecce, in data 21 maggio 2018, che qui dichiarano di conoscere e averne presa visione, ritenendo non necessario riprodurne i contenuti. 5) A titolo di assegno divorzile, nulla sarà dovuto, alla SI.ra Parte_2 intendendo le parti revocare, con il presente atto, la precedente disposizione prevista nell'accordo di separazione consensuale”).
All'udienza del 23.09.2025, le parti ribadivano di voler divorziare, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, precisando, tuttavia, espressamente a verbale, in ossequio al provvedimento interlocutorio, del 12 maggio 2025, in parziale modifica e integrazione delle suddette condizioni, quanto segue:
“INTEGRAZIONI IN PUNTO DI REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO-
DOVERE PATERNO DI VISITA «1. Il figlio minore Persona_3 continuerà a vivere, prevalentemente, con la madre, presso la casa familiare.
Il padre, SI. avrà il diritto e il dovere di vedere e tenere Parte_1 con sé il figlio, secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra i genitori, presi nell'interesse del minore e compatibilmente con le esigenze lavorative del padre, il cui luogo di lavoro è nella città di Bari: a) Weekend alternati: dal termine delle attività scolastiche del venerdì sino alla domenica sera, alle ore 20:00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
b) Infrasettimanale: nelle settimane, nelle quali non esercita il diritto di visita nel weekend, il padre terrà con sé un pomeriggio, dal termine delle Per_2 attività scolastiche, sino alle ore 20:00, previo accordo tra i genitori sul giorno specifico. c) Festività Natalizie: verranno suddivise in due periodi, dal
23 al 30 dicembre, e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il padre terrà con sé il minore nel primo periodo, negli anni pari, e, nel secondo periodo, negli anni dispari. d) Festività Pasquali: il minore trascorrerà la Pasqua con il padre, negli anni pari, e, invece, con la madre, negli anni dispari. e) Vacanze Estive: il padre terrà con sé il figlio, per un periodo continuativo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto degli impegni del minore. f) Altre festività: il minore trascorrerà la Festa del Papà con il padre e la Festa della Mamma con la madre. Il giorno del compleanno del minore, egli lo trascorrerà con il genitore collocatario, fermo il diritto dell'altro genitore di vederlo e festeggiarlo, in orari della medesima giornata, da concordare. Il padre provvederà a prelevare e a riaccompagnare il figlio, presso l'abitazione
, o, previo accordo, presso l'istituto scolastico.» «2. La casa CP_1 familiare, sita in Cavallino (LE), alla via del Loto n. 2, di proprietà piena ed esclusiva del SI. viene assegnata in godimento esclusivo, Parte_1 alla SI.ra in quanto genitore collocatario in via Parte_2 prevalente del figlio minore . Tale “diritto di abitazione” è finalizzato Per_2
a garantire la stabilità e la serenità della prole, e cesserà nel momento in cui il figlio avrà raggiunto una condizione di piena autonomia Persona_3 economica, sicché, al verificarsi di detta circostanza, la SI.ra Pt_2 cesserà di abitare nell'immobile, trasferendo altrove la propria residenza».
PRECISAZIONI IN PUNTO DI PROMESSA DI TRASFERIMENTO
IMMOBILIARE, DA PARTE DEL PADRE, IN Parte_1
FAVORE DEI FIGLI, AC E OL CALOGIURI, COME
MEGLIO IDENTICATI IN ATTI 2) La nuda proprietà della casa familiare, ivi incluse le pertinenze, sita in Cavallino (LE), alla via del Loto n. 2, per accordo congiunto, sarà trasferita, in assenza di qualsiasi corrispettivo, nell'ambito della più ampia regolamentazione convenzionale della crisi familiare, dal genitore quale pieno ed esclusivo Parte_1 proprietario dell'immobile medesimo, in favore dei figli , ormai Per_1 maggiorenne, e , minorenne (trasferimento, in relazione al quale, si Per_2
è già ottenuta, in ragione del coinvolgimento del minore , Per_2
l'autorizzazione dal Giudice Tutelare dr.ssa Manuela Pellerino del Tribunale di Lecce, con provvedimento, in atti, emesso nell'ambito del procedimento n.
4835/2024 V.G., con il quale si è espressamente consentito che il minore acquistasse la piena proprietà dell'immobile de quo, a mezzo del suo curatore speciale, nominato ad hoc dal medesimo G.T., SI. fratello Parte_3 della genitrice del minore, nato a [...] il [...] (C.F.
)). Le parti precisano, inoltre, che il programmato C.F._1 trasferimento immobiliare, di cui trattasi, costituisce, ad ogni effetto di legge, un elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, per cui è procedimento introdotto con domanda congiunta di divorzio”.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 10 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro di essere accolta, in questa sede, la concorde richiesta di ratifica delle condizioni del ricorso, nei termini in cui le condizioni medesime sono state successivamente precisate e modificate, nel verbale di udienza del
23.09.2025: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore e inderogabile interesse, morale e materiale, della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n.
565/2025 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
6 febbraio 2025, da
, nato a [...], il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...], il [...], così provvede:
[...]
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in LECCE, il 02/09/2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di LECCE al n. 275, P. II, serie A, anno 2002), alle condizioni così come riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nei termini in cui le stesse sono state parzialmente precisate e modificate, nel verbale di udienza del 23.09.2025.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore