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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/08/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
RG 718 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Altri istituti e leggi speciali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Dott.ssa Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.718/25 vertente tra nata a [...] il [...], con studio in Siena, Via della Parte_1
Sapienza 62 (C.F. , già difensore della Sig.ra C.F._1 Pt_2 nata il [...] a [...], C.F. ,
[...] C.F._2 ammessa al Patrocinio a spese dello Stato dal Tribunale di Siena – 119/2024 RG
MOD. 27 GIP, parte civile nel procedimento penale n. 1828/24 RGNR, n.
1707/24 R.GIP, n. 429/2024 RG DIB. dinanzi al Tribunale di Siena, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Sorice (C.F. , fax: C.F._3
0577.219903, pec: , ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio in Siena, Via della Sapienza n. 62, come da procura rilasciata in foglio separato allegato al presente atto,
OPPONENTE
Pagina 1 CONTRO
, CF in persona del Ministro Pro Tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri, 4,
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto liquidazione
Con ordinanza del 27.6.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti
Per l'opponente Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, ai sensi degli artt.
170 DPR. 115/2005 e 15 D.Lgs. 150/2011, riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore LLAvv. difensore della parte Parte_1 civile ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, le competenze Parte_2 per l'attività prestata a favore della parte civile nel procedimento penale n. 1828/24 RGNR, n. 429/2024 RG DIB dinanzi al Tribunale di Siena, secondo parametri i legge, nella misura di euro €
3.850,90, somma già ridotta ex art 106 bis DPR 115/2002, oltre spese generali
15%, cap e iva come per legge, e comunque in misura non superiore ad euro
5.199,00, o nella diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia e di ragione, secondo le previsioni del D.M. 147/2022.
Con vittoria di spese e competenze.
Per l'opposto “Si conclude, pertanto, per il rigetto LLavverso ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.4.2025 dinanzi al Tribunale di Siena l'Avv.
opponeva il decreto di liquidazione delle spese in proprio favore Parte_1 quale difensore di (ammessa al gratuito patrocinio) per il Parte_2 mancato riconoscimento dei valori tabellari medi in ragione della natura del procedimento ( reato di maltrattamenti in famiglia che aveva portato alla condanna LLimputato, nonostante il rito abbreviato, ad una pena di anni due e mesi due di reclusione per l'omessa liquidazione della fase istruttoria, per il mancato riconoscimento LLaumento ex art. 12 comma 2 . Dm. 55/14
Formulava quindi le conclusioni di cui in epigrafe
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, il si costituiva ed eccepiva in primo Controparte_1
Pagina 2 luogo l'inammissibilità del ricorso atteso che nella costituzione di parte civile era stata richiesta la condanna LLimputato al risarcimento del danno, con condanna alla rifusione delle spese e competenze legali e processuali” richiesta incompatibile con l'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Nel merito chiedeva il rigetto LLopposizione ritenendo il decreto conforme ai parametri di legge nonché al Protocollo approvato dal C.N.F e adottato dal
Tribunale di Siena
All'esito LL udienza del 27 .6.2025 , svolta in forma cartolare la causa era rimessa in decisione .
Il presente procedimento semplificato ha ad oggetto una opposizione a decreto di liquidazione del compenso di avvocato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi LLart. 170 d.P.R. 115/2002.Il relativo procedimento di opposizione, a sua volta, è disciplinato dall'art. 15 Decreto
Legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, a seguito della c.d. riforma Cartabia, deve svolgersi secondo le regole del procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c..
1. L'eccezione preliminare d'inammissibilità non è fondata avendo il difensore diritto a ricevere il compenso per l'attività svolta, a prescindere dalla statuizione di condanna LLimputato a .rifondere le spese in favore LLER ., giacchè diversamente argomentando , il difensore non riceverebbe alcun compenso per l'opera svolta
2. Nel merito, tuttavia, l'opposizione non può trovare accoglimento per quanto di seguito si espone.
2.1 Pur interpretando la giudicante la disposizione di cui all'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 2 dicembre 2019, n. 31404), e pur non potendosi disconoscere che l'Avvocato opponente ha svolto la fase istruttoria all'interno del processo come documentato dal verbale di udienza in atti, osta all'accoglimento ( anche parziale ) LLopposizione il principio da tempo affermato dalla Suprema Corte in relazione al gratuito patrocinio nel processo penale
Si legge in Cass 22017/18 ( che conferma e recepisce , pur dopo l'introduzione LLart. 106 bis che prevede la riduzione degli importi spettanti al difensore).
Pagina 3 l'orientamento sviluppato dalla pronuncia 46537/2011, "la somma che
l'imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo
Stato liquida al difensore", ma tale affermazione viene fatta sulla base di una analisi del rapporto imputato-parte civile-Stato-difensore quale risulta dalle disposizioni specificamente dettate per il processo penale .
In tal senso anche Cass . n. 20044 del 17.03.2015 e Cass n. 20552 del
06/03/2019 che specifica che il pagamento da effettuarsi a beneficio LLER, giusta il disposto LLart. 110 co. 3 d.P.R. 115/2002, che deroga alla previsione generale contenuta nell'art. 541 del codice di rito - deve essere pari, nel quantum, all'ammontare della somma posta a carico dello stesso ER, a titolo di onorari e competenze liquidati in favore del legale che ha espletato il proprio mandato all'interno del rapporto di patrocinio gratuito, nell'interesse della parte civile medesima. Ciò in quanto l'autonomia dei rapporti imputato- parte civile, cui si raccorda quello fra Stato e imputato, e Stato-difensore della parte civile ammessa a patrocinio - quale si manifesta indiscutibilmente nelle ipotesi, entrambe estranee al caso di specie, di assoluzione LLimputato e di disposta compensazione (totale o parziale che sia) delle spese processuali fra le parti private, in ciascuna delle quali rimane comunque ferma la legittima pretesa del legale della parte civile ammessa a patrocinio di ottenere dallo Stato la liquidazione per l'opera professionale prestata - è destinata a venire meno appunto nell'eventualità, conforme a quella in esame, di condanna LLimputato, senza compensazione delle spese fra le parti private: in un caso siffatto, invero,
"in ordine alla disciplina delle spese legali, non residua alcun rapporto diretto tra
l'imputato soccombente e la parte civile, perché l'unico rapporto di quest'ultima -
e del suo difensore - è solo con lo Stato". Opinare diversamente, infatti, significherebbe, a seconda dei casi, esporsi alla possibilità che lo Stato riceva dall'imputato, per l'attività del difensore di parte civile, una somma maggiore di quella corrisposta al medesimo professionista per la medesima prestazione, ovvero a quella, esattamente contraria, che lo Stato subisca un danno, ottenendo dall'imputato - sempre per l'identica causale - una somma inferiore a quella da esso stesso riconosciuta al difensore della parte civile.
In altri termini, in ambedue i casi si verrebbe a determinare, a fronte LLidentità della prestazione fornita dal legale della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, una situazione, del tutto gratuita, di sostanziale ingiustizia, destinata a risolversi in una violazione del principio di ordine generale che sancisce il divieto di ingiustificato arricchimento, ora a beneficio dello Stato, ora a beneficio LLimputato, in tale ultima ipotesi con contestuale produzione di
Pagina 4 un altrettanto ingiustificato danno erariale. Non senza aggiungersi che non ha portata dirimente l'osservazione di segno opposto - per cui l'imputato verrebbe a beneficiare "paradossalmente proprio della non abbienza della persona che ha danneggiato", rimborsando, per effetto del limite quantitativo imposto dall'art.
82 del T.U. del 2002, somme senz'altro inferiori a quelle da lui dovute se il danneggiato fosse stato abbiente - giacché la stessa risulta informata ad un profilo di tipo sanzionatorio, che è del tutto estraneo alle finalità che sono proprie della rifusione delle spese di lite, deputate unicamente a tenere indenne la parte dalle spese sostenute a cagione del processo che l'ha vista vittoriosa, al di fuori di qualsivoglia intento di natura "punitiva".
Da tale orientamento non può ragionevolmente discostarsi il giudice LLopposizione considerato che la liquidazione contenuta in sentenza avrebbe potuto trovare altro rimedio impugnatorio
Ogni altra questione rimane assorbita.
3. Le spese processuali .Ricorrono gravi motivi ( anche ai sensi di Corte costituzionale n. 77/18) considerata la peculiarità delle questioni sul gratuito patrocinio , la non infondatezza di alcuni motivi di opposizione e la difesa in proprio del , per il tramite LLAvvocatura dello Stato, per disporre la CP_1 compensazione delle spese legali
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto impugnato
2) Dichiara compensate le spese Siena, 31.7.2025
Così deciso in Siena il 25.8.2025
Il Giudice
Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori LLambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 5
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Altri istituti e leggi speciali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Dott.ssa Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.718/25 vertente tra nata a [...] il [...], con studio in Siena, Via della Parte_1
Sapienza 62 (C.F. , già difensore della Sig.ra C.F._1 Pt_2 nata il [...] a [...], C.F. ,
[...] C.F._2 ammessa al Patrocinio a spese dello Stato dal Tribunale di Siena – 119/2024 RG
MOD. 27 GIP, parte civile nel procedimento penale n. 1828/24 RGNR, n.
1707/24 R.GIP, n. 429/2024 RG DIB. dinanzi al Tribunale di Siena, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Sorice (C.F. , fax: C.F._3
0577.219903, pec: , ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio in Siena, Via della Sapienza n. 62, come da procura rilasciata in foglio separato allegato al presente atto,
OPPONENTE
Pagina 1 CONTRO
, CF in persona del Ministro Pro Tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri, 4,
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto liquidazione
Con ordinanza del 27.6.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti
Per l'opponente Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, ai sensi degli artt.
170 DPR. 115/2005 e 15 D.Lgs. 150/2011, riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore LLAvv. difensore della parte Parte_1 civile ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, le competenze Parte_2 per l'attività prestata a favore della parte civile nel procedimento penale n. 1828/24 RGNR, n. 429/2024 RG DIB dinanzi al Tribunale di Siena, secondo parametri i legge, nella misura di euro €
3.850,90, somma già ridotta ex art 106 bis DPR 115/2002, oltre spese generali
15%, cap e iva come per legge, e comunque in misura non superiore ad euro
5.199,00, o nella diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia e di ragione, secondo le previsioni del D.M. 147/2022.
Con vittoria di spese e competenze.
Per l'opposto “Si conclude, pertanto, per il rigetto LLavverso ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.4.2025 dinanzi al Tribunale di Siena l'Avv.
opponeva il decreto di liquidazione delle spese in proprio favore Parte_1 quale difensore di (ammessa al gratuito patrocinio) per il Parte_2 mancato riconoscimento dei valori tabellari medi in ragione della natura del procedimento ( reato di maltrattamenti in famiglia che aveva portato alla condanna LLimputato, nonostante il rito abbreviato, ad una pena di anni due e mesi due di reclusione per l'omessa liquidazione della fase istruttoria, per il mancato riconoscimento LLaumento ex art. 12 comma 2 . Dm. 55/14
Formulava quindi le conclusioni di cui in epigrafe
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, il si costituiva ed eccepiva in primo Controparte_1
Pagina 2 luogo l'inammissibilità del ricorso atteso che nella costituzione di parte civile era stata richiesta la condanna LLimputato al risarcimento del danno, con condanna alla rifusione delle spese e competenze legali e processuali” richiesta incompatibile con l'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Nel merito chiedeva il rigetto LLopposizione ritenendo il decreto conforme ai parametri di legge nonché al Protocollo approvato dal C.N.F e adottato dal
Tribunale di Siena
All'esito LL udienza del 27 .6.2025 , svolta in forma cartolare la causa era rimessa in decisione .
Il presente procedimento semplificato ha ad oggetto una opposizione a decreto di liquidazione del compenso di avvocato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi LLart. 170 d.P.R. 115/2002.Il relativo procedimento di opposizione, a sua volta, è disciplinato dall'art. 15 Decreto
Legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, a seguito della c.d. riforma Cartabia, deve svolgersi secondo le regole del procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c..
1. L'eccezione preliminare d'inammissibilità non è fondata avendo il difensore diritto a ricevere il compenso per l'attività svolta, a prescindere dalla statuizione di condanna LLimputato a .rifondere le spese in favore LLER ., giacchè diversamente argomentando , il difensore non riceverebbe alcun compenso per l'opera svolta
2. Nel merito, tuttavia, l'opposizione non può trovare accoglimento per quanto di seguito si espone.
2.1 Pur interpretando la giudicante la disposizione di cui all'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 2 dicembre 2019, n. 31404), e pur non potendosi disconoscere che l'Avvocato opponente ha svolto la fase istruttoria all'interno del processo come documentato dal verbale di udienza in atti, osta all'accoglimento ( anche parziale ) LLopposizione il principio da tempo affermato dalla Suprema Corte in relazione al gratuito patrocinio nel processo penale
Si legge in Cass 22017/18 ( che conferma e recepisce , pur dopo l'introduzione LLart. 106 bis che prevede la riduzione degli importi spettanti al difensore).
Pagina 3 l'orientamento sviluppato dalla pronuncia 46537/2011, "la somma che
l'imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo
Stato liquida al difensore", ma tale affermazione viene fatta sulla base di una analisi del rapporto imputato-parte civile-Stato-difensore quale risulta dalle disposizioni specificamente dettate per il processo penale .
In tal senso anche Cass . n. 20044 del 17.03.2015 e Cass n. 20552 del
06/03/2019 che specifica che il pagamento da effettuarsi a beneficio LLER, giusta il disposto LLart. 110 co. 3 d.P.R. 115/2002, che deroga alla previsione generale contenuta nell'art. 541 del codice di rito - deve essere pari, nel quantum, all'ammontare della somma posta a carico dello stesso ER, a titolo di onorari e competenze liquidati in favore del legale che ha espletato il proprio mandato all'interno del rapporto di patrocinio gratuito, nell'interesse della parte civile medesima. Ciò in quanto l'autonomia dei rapporti imputato- parte civile, cui si raccorda quello fra Stato e imputato, e Stato-difensore della parte civile ammessa a patrocinio - quale si manifesta indiscutibilmente nelle ipotesi, entrambe estranee al caso di specie, di assoluzione LLimputato e di disposta compensazione (totale o parziale che sia) delle spese processuali fra le parti private, in ciascuna delle quali rimane comunque ferma la legittima pretesa del legale della parte civile ammessa a patrocinio di ottenere dallo Stato la liquidazione per l'opera professionale prestata - è destinata a venire meno appunto nell'eventualità, conforme a quella in esame, di condanna LLimputato, senza compensazione delle spese fra le parti private: in un caso siffatto, invero,
"in ordine alla disciplina delle spese legali, non residua alcun rapporto diretto tra
l'imputato soccombente e la parte civile, perché l'unico rapporto di quest'ultima -
e del suo difensore - è solo con lo Stato". Opinare diversamente, infatti, significherebbe, a seconda dei casi, esporsi alla possibilità che lo Stato riceva dall'imputato, per l'attività del difensore di parte civile, una somma maggiore di quella corrisposta al medesimo professionista per la medesima prestazione, ovvero a quella, esattamente contraria, che lo Stato subisca un danno, ottenendo dall'imputato - sempre per l'identica causale - una somma inferiore a quella da esso stesso riconosciuta al difensore della parte civile.
In altri termini, in ambedue i casi si verrebbe a determinare, a fronte LLidentità della prestazione fornita dal legale della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, una situazione, del tutto gratuita, di sostanziale ingiustizia, destinata a risolversi in una violazione del principio di ordine generale che sancisce il divieto di ingiustificato arricchimento, ora a beneficio dello Stato, ora a beneficio LLimputato, in tale ultima ipotesi con contestuale produzione di
Pagina 4 un altrettanto ingiustificato danno erariale. Non senza aggiungersi che non ha portata dirimente l'osservazione di segno opposto - per cui l'imputato verrebbe a beneficiare "paradossalmente proprio della non abbienza della persona che ha danneggiato", rimborsando, per effetto del limite quantitativo imposto dall'art.
82 del T.U. del 2002, somme senz'altro inferiori a quelle da lui dovute se il danneggiato fosse stato abbiente - giacché la stessa risulta informata ad un profilo di tipo sanzionatorio, che è del tutto estraneo alle finalità che sono proprie della rifusione delle spese di lite, deputate unicamente a tenere indenne la parte dalle spese sostenute a cagione del processo che l'ha vista vittoriosa, al di fuori di qualsivoglia intento di natura "punitiva".
Da tale orientamento non può ragionevolmente discostarsi il giudice LLopposizione considerato che la liquidazione contenuta in sentenza avrebbe potuto trovare altro rimedio impugnatorio
Ogni altra questione rimane assorbita.
3. Le spese processuali .Ricorrono gravi motivi ( anche ai sensi di Corte costituzionale n. 77/18) considerata la peculiarità delle questioni sul gratuito patrocinio , la non infondatezza di alcuni motivi di opposizione e la difesa in proprio del , per il tramite LLAvvocatura dello Stato, per disporre la CP_1 compensazione delle spese legali
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto impugnato
2) Dichiara compensate le spese Siena, 31.7.2025
Così deciso in Siena il 25.8.2025
Il Giudice
Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori LLambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.
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