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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 583/2020
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori Magistrati:
dott. MI VIDETTA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. ST TO SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 583/2020 Ruolo Generale, avente ad oggetto
l'impugnazione della sentenza n. 361/2020 del Tribunale di MATERA pubblicata il
03.11.2020 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 1076/2019, e notificata in pari data, in materia di risarcimento danni.
TRA
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Vitantonio Ripoli, con domicilio in Matera, al Rec.to Lupo Protospata n. 2
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franchino APPELLATO
NONCHE' CONTRO
in persona del suo l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe A. VIZZIELLO elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Pierluigi Lapolla sito in Potenza alla via Ciccotti n.10
APPELLATA
***
Conclusioni delle parti in narrativa.
Pag. 1 di 7 FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 14.06.2019 conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di Matera il , premettendo che il 30 Controparte_1
dicembre 2018, alle ore 11,00 circa, mentre percorreva la Via P. Gobetti (angolo
Via F.lli Cervi) in Matera, a causa di un'insidia costituita da una buca sul selciato che assumeva non fosse visibile perché coperta o riempita di fanghiglia, era caduta al suolo riportando una frattura scomposta delle ossa nasali, trauma cranico non commotivo, contusione ginocchia, contusione toracica”, come refertato dall'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, ove veniva condotta nell'immediatezza dei fatti;
premettendo altresì che la dinamica dell'evento era stata confermata con rappresentazioni fotografiche e dichiarazione scritta della testimone oculare , rimessa stragiudizialmente all'Ente Testimone_1
territoriale ed altresì prodotta in giudizio;
considerato infine il diniego dell'amministrazione comunale e per esso della compagnia assicuratrice che avrebbe dovuta manlevarla, ad accogliere le istanze risarcitorie dell'infortunata
, la stessa concludeva affinché il Tribunale così Parte_1 provvedesse: 1) Ritenere per vero quanto dedotto in merito all'evento occorso alla sig.ra in data 30 dicembre 2018, in Matera;
2) Accertare Parte_1
e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità ex artt. 2043 e/o 2051
c.c. del rispetto al predetto evento dannoso del 30/12/2018; 3) Controparte_1
Conseguentemente e per le causali di cui in narrativa, condannare l'Ente convenuto al ristoro del danno in favore dell'attrice per l'importo di euro 6.156,01, ovvero per la somma maggiore o minore che rinverrà in corso di causa anche a mezzo di CTU o che il Giudice riterrà di giustizia;
4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Formulava altresì istanze istruttorie.
2. Si costituiva in Giudizio il contestando la domanda e Controparte_1
chiedendo di chiamare in causa l'assicuratrice Controparte_2
concludendo nel merito: Accertare e dichiarare che la domanda attorea è totalmente infondata in quanto destituita di ogni fondamento e, conseguentemente, rigettare la domanda siccome proposta con ogni conseguenza di legge;
Condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario di spese generali.
3. Si costituiva in giudizio contestando anch'essa la Controparte_2
Pag. 2 di 7 fondatezza della domanda e concludendo per il rigetto della stessa o in subordine per la riduzione della richiesta, con vittoria di spese.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata decisa con sentenza n. 631/2020, pubblicata il 03.11.2020 e notificata in pari data con la quale il Tribunale di
MATERA ha rigettato la domanda e condannato l'attrice al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'ente comunale convenuto e dalla compagnia assicurativa chiamata in causa, liquidate per ognuna di esse in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
5. Il Tribunale ha motivato la decisione, in sintesi, dapprima ricordando la giurisprudenza formatasi in materia di danni da cose in custodia ed aderendo all'orientamento secondo il quale l'inosservanza del dovere generale di ragionevole cautela del danneggiato, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione, comporta una diminuzione del grado di responsabilità del custode stesso e, nei casi estremi, anche un'esclusione della stessa responsabilità. Ha poi osservato che dalla produzione documentale di parte attrice e, in particolare, dall'esame della foto che riproduce il punto in cui la stessa assume di essere caduta, emerge che la strada da lei percorsa si trovava in pessime condizioni, motivo per cui avrebbe dovuto adottare la massima cautela nel percorrerla, prudenza che non adottò ed il suo comportamento omissivo, dunque, valse a far venir meno il nesso causale tra la cosa ed il sinistro per cui è causa.
6. Con atto notificato tempestivamente il 20.11.2021 Parte_1
ha impugnato la predetta sentenza, così concludendo: “1) Accogliere
[...]
l'interposto appello e, conseguentemente, condannare in solido il CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di euro 6.156,01
(seimilacentocinquantasei/01) ovvero in quella diversa che sarà determinata a mezzo di consulenza medico-legale, oltre accessori;
2) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
7. Quale primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza nella parte in cui non ha ammesso la prova testimoniale richiesta in primo grado che avrebbe dato conto della circostanza dirimente che la buca, coperta da fanghiglia e carta, non era visibile neanche adottando il massimo della prudenza.
Pag. 3 di 7
8. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante, rimarcando che in ogni caso i fatti, quali risultano dalla dichiarazione stragiudiziale e dalla fotografia agli atti, non sono contestati, lamenta erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. rimarcando che deve ormai considerarsi superato il concetto di insidia e trabocchetto, sostituito dalla potenziale pericolosità della cosa.
9. Si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità del Controparte_1 gravame e deducendo circa l'infondatezza dell'appello, così concludendo "in via preliminare e pregiudiziale: 1.- Accertare e dichiarare, con Ordinanza ex artt. 348- bis e 348-ter c.p.c., ovvero con sentenza ex art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello; nel merito, salvo espresso gravame: 2.- accertare e dichiarare la totale infondatezza dell'appello proposto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado"
10. Si è altresì costituita , con analoghe eccezioni e Controparte_2
deduzioni e così concludendo: "In via preliminare, pregiudiziale e principale: 1)
Dichiarare la inammissibilità dell'Appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa con condanna dell'Appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio. In subordine, nel merito, salvo gravame: 2) Rigettare
l'appello in ogni sua parte in quanto inammissibile oltre che infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) Confermare, in ogni sua parte, la sentenza del Tribunale di Matera n.631/2020 emessa all'udienza del 3/11/2020; 4)
Condannare in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio, oltre il 15% per rimborso forfettario, IVA e
CAP come per legge. "
11. All'udienza del 19.11.2024, tenutasi in forma scritta, lette le note di trattazione scritta dell'appellante la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. ed è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'appello è ammissibile ma infondato in quanto, anche all'esito del riesame del materiale probatorio già agli atti, come sollecitato dall'appellante, si giunge al medesimo risultato di giudizio cui è giunto il Tribunale, circa l'infondatezza della domanda per assenza ovvero interruzione del nesso causale tra il danno lamentato e la cosa in custodia.
Pag. 4 di 7 13. Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalle appellate poiché l'appellante nel prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, muove comunque critiche ragionate a parti specifiche della sentenza;
l'appello, quindi, rispetta le condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., anche nel testo esito della modifica introdotta con legge n.134/2012.
14. Tuttavia, dette critiche non sono fondate.
15. Ed infatti, all'esito del riesame della fotografie dei luoghi, quale prodotta dalla stessa attrice in primo grado, emerge icto oculi che l'incriminata buca, poco profonda e di dimensioni pressoché pari alla lunghezza e larghezza di un piede, era ben visibile e si trovava sulla strada, immediatamente a ridosso del marciapiede, in un contesto a sua volta visibilmente e complessivamente sporco e pieno di fanghiglia, che certamente era ben conosciuto dall'appellante, essendo circostanza pacifica che ella abitasse a distanza ravvicinata dai luoghi di causa;
ciò avrebbe quindi imposto una particolare cautela nello scendere dal marciapiede in quel punto. Si deve precisare inoltre che anche ove fosse stato confermato da testimoni che la buca in questione (che nella fotografia appare ben visibile) fosse stata in quel momento a sua volta coperta di fango e carta, ciò ancor più avrebbe dovuto sconsigliare di scendere dal marciapiede ed attraversare la strada proprio posizionando il piede in detto punto fangoso. Ne consegue l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta dall'attore in primo grado.
16. Cosicché, escluso nella fattispecie il dinamismo intrinseco della cosa, ed essendo ben prevedibile e visibile la pericolosità della stessa, può quindi affermarsi che l'evento si è purtroppo verificato per esclusiva negligenza o mera distrazione del passante ed è quindi accertata l'assenza di nesso causale tra il lamentato evento
(caduta) e la cosa (buca sul manto stradale) e quindi è esclusa la responsabilità per custodia in capo all'ente comunale.
Si ribadisce che la situazione dei luoghi è prova del fatto che l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe evitato la caduta.
Si riporta: "L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche
Pag. 5 di 7 della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.
(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024)
Ed anche: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019). Nella specie la Suprema Corte ha rilevato che la sentenza innanzi a sé impugnata in quella fattispecie aveva accertato la mancanza di un nesso di causalità tra la presenza di un piccolo avvallamento e la caduta, posto che la situazione dei luoghi erano prova del fatto che l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe evitato la caduta, conformemente ai principi in precedenza richiamati).
L'appello va quindi rigettato.
17. Le spese seguono la soccombenza e devono quindi esser poste a carico dell'appellante ed a favore degli appellati. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n. 55, con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare possono essere utilizzati i
Pag. 6 di 7 valori minimi previsti per lo scaglione da euro 5.201,00, ad euro 26.000,00, in base alla domanda.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avente Parte_1
ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 631/2020 emessa dal Tribunale di
Matera, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso in favore del Parte_1 CP_1
ed in favore di , delle spese di questo
[...] Controparte_2 grado di giudizio che si liquidano, per ciascuna parte, in euro € 2.906,00 oltre
15% per rimborso spese generali, cap e iva se dovuta, come per legge.
3. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della
Legge 24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di Parte_1
del versamento della somma pari a quella dovuta per il contributo
[...]
unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
ST TO IV MI DE
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