Ordinanza collegiale 18 novembre 2016
Sentenza 4 aprile 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/04/2017, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/04/2017
N. 00569/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00945/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Irmi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Spataro e Andrea Abbamonte, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;
contro
Anas S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Clemente Giglio, elettivamente domiciliata presso i propri uffici, in Catanzaro, alla via E. De Riso, n. 2;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Anas S.p.a. in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 14 dicembre 2015, volta a chiedere la conclusione del procedimento di adozione della compensazione dei prezzi per gli anni 2003-2006 e, conseguentemente, per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento de quo mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
- del diritto della società ricorrente a conseguire il pagamento della somma di € 123.403,66 a titolo di compensazione prezzi ex d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, conv. con mod. con l. 22 dicembre 2008, n. 201, ovvero del diverso importo ritenuto congruo, con conseguente condanna dell’Anas S.p.a. al pagamento della predetta somma oltre ad interessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – A seguito di licitazione privata, ANAS S.p.a. ha affidato a COINPRE S.r.l. i lavori di costruzione del 3° tronco della strada delle Terme; il contratto è stato stipulato in data 3 febbraio 1999.
Nel corso dei lavori COINPRE S.r.l. ha ceduto a IRMI S.r.l. il ramo d’azienda relativo all’appalto in questione.
I lavori sono stati completati l’11 luglio 2005; il certificato di collaudo è stato rilasciato l’8 settembre 2007.
2. – A seguito dell’entrata in vigore del d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, conv. con mod. con l. 22 dicembre 2008, n. 20, IRMI S.r.l. ha domandato all’ANAS S.p.a. la compensazione per l’aumento dei prezzi che le materie prime avevano subito negli anni 2004 e 2005, per un importo complessivo di € 123.403,66.
L’ANAS S.p.a. ha dapprima richiesto alcune integrazioni documentali, ma ha poi omesso di provvedere.
3. – IRMI S.r.l. si è quindi rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo che venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ente e che venga riconosciuto il diritto alla corresponsione delle somme richieste.
4. – Il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio del 16 novembre 2016, all’esito della quale – con ordinanza del 18 novembre 2016, n. 2256 – ANAS S.p.a. è stata invitata a depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa ed è stata altresì disposta la trattazione del ricorso in udienza pubblica.
L’Ente intimato si è quindi costituito, depositando la relazione richiesta, e il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 22 marzo 2017.
5. – Va preliminarmente precisato che la domanda, su cui sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e) , n. 2 (cfr. TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 15 dicembre 2015, n. 555), verte sul riconoscimento del diritto soggettivo al pagamento di somme derivanti dall’applicazione dell’istituto della c.d. compensazione di cui all’art. 1 d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, e sulla conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto.
L’azione proposta va, quindi, correttamente interpretata come azione di condanna ai sensi dell’art. 30, comma 1 c.p.a., e non già come azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
6. – Nel merito, la domanda deve essere respinta.
6.1. – L’art. 1 d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, stabilisce che – allo scopo fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6- bis , d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 -, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era tenuto a rilevare entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, l'appaltatore era tenuto a presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, che sarebbe stata determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
Il comma 7 specifica che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
6.2. – La lettura complessiva della norma rende chiaro che essa si applica solo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’anno 2008, in considerazione del notevole aumento dei prezzi verificatosi in quell’anno.
Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti rimane applicabile, dunque, la normativa generale sancita dall’art. 133, comma 4 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non invocata dalla società ricorrente.
6.3. – Poiché le lavorazioni di cui si tratta sono state eseguite negli anni 2004 e 2005, è evidente l’inapplicabilità della norma invocata.
Peraltro, dalle deduzioni delle parti risulta che i lavori sono stati completati l’11 luglio 2005; il certificato di collaudo è stato rilasciato l’8 settembre 2007.
Se ne deduce che, al momento dell’entrata in vigore del d.l. 23 ottobre 2008, n. 168, il rapporto era esaurito, e dunque insuscettibile di subire gli effetti della sopravvenienza normativa.
7. – Al rigetto della domanda consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sopportate dall’Ente resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna IRMI S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , alla rifusione, in favore di ANAS S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore
Raffaele Tuccillo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO