Sentenza 9 maggio 1986
Massime • 3
Nel giudizio di Cassazione, non può escludersi la specialità della procura e la sua validità allorché essa - sia pur con la sottoscrizione o addirittura con la stampigliatura di una formula generica, non esplicitamente riferita a detto giudizio - sia comunque apposta a margine del ricorso: poiché è lo stesso fatto di formare con esso un corpo unico ad implicare il necessario riferimento del mandato al ricorso. ( Conf 5529/79, mass n 402109; ( Conf 1790/73, mass n 364752; ( Conf 638/69, mass n 338874; ( Conf 746/68, mass n 331994).*
Poiché la differenza fra tribunale fallimentare e tribunale in Sede ordinaria non ha alcuna Rilevanza quando gli stessi non siano territorialmente diversi, sono validi gli Atti compiuti da una Sezione ordinaria cui la causa di fallimento sia stata eventualmente affidata. ( V 6153/82, mass n 423835; ( Conf 4049/75, mass n 378349; ( Conf 2683/71, mass n 365156).*
Nelle obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria non costituisce di per sè un danno che eviti al creditore di provare il pregiudizio patrimoniale "medio tempore" subito. Ma, al detto fine, il giudice, in assenza di specifiche prove, ben può anche utilizzare, oltre il notorio acquisto alla comune esperienza, presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore. ( V 1664/83, mass n 426509; ( Conf 4380/82, mass n 422366; ( Conf 3890/81, mass n 414540; ( Conf 1384/80, mass n 404920; ( Conf 3776/79, mass n 400219).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/1986, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 9 maggio 1986 |
Testo completo
Nel giudizio di Cassazione, non può escludersi la specialità della procura e la sua validità allorché essa - sia pur con la sottoscrizione o addirittura con la stampigliatura di una formula generica, non esplicitamente riferita a detto giudizio - sia comunque apposta a margine del ricorso: poiché è lo stesso fatto di formare con esso un corpo unico ad implicare il necessario riferimento del mandato al ricorso. ( Conf 5529/79, mass n 402109; ( Conf 1790/73, mass n 364752; ( Conf 638/69, mass n 338874; ( Conf 746/68, mass n 331994).*