Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 886/2019 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 886/2019 R..G., posta in decisione con provvedimento del
29.4.2025 emesso in esito alla udienza del 24.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da in forma abbreviata Parte_1 anche solo “ ” con sede legale in AM Piazza Vittorio Veneto n. 8, Parte_2 capitale sociale di Euro 2.843.177.160,24 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di AM , numero di iscrizione P.IVA_1
Repertorio Economico Amministrativo 345283, iscritta all'Albo delle Banche al numero
5678, Capogruppo del Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Parte_1
Gruppi Bancari n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia, già giusto atto di fusione per Controparte_1 incorporazione di in per Notar di Brescia del Controparte_1 CP_2 Per_1
2.2.2017 (rep. 103243, racc. 35834), con effetti decorrenti dal 20.2.2017 ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in persona del procuratore Dott. a ciò abilitato giusta Controparte_3 procura del Consigliere Delegato Dott. rilasciata in data 7.5.2019 a CP_4 ministerio notaio dott. rep n. 6789 racc. n. 4334, registrata in data Parte_3
9.5.2019 presso l'Agenzia delle Entrate Brescia 2 al n. 20230 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria Via Castello n.5,
APPELLANTE
E
1
Garibaldi n. 251, (P. Iva.: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, , nato a [...] il [...] e residente in Parte_4
Perugia, alla Via G. Mameli n. 9, (C.F.: ) e C.F._1 Parte_5
, nato a [...] il [...] e residente in [...]I
[...]
Traversa n. 6, (C.F.: , elettivamente domiciliati – ai fini del C.F._2 presente giudizio – in Rosarno (RC), Via Roma Traversa Tito Speri n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Giacomo Francesco Saccomanno del Foro di Palmi che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Elisabetta
Congiusta del Foro di Locri
APPELLATI
E con sede in Modena Via S. Carlo n.16, codice Controparte_6 fiscale n. e partita I.V.A. di gruppo n. , in persona del P.IVA_3 P.IVA_4
Direttore Generale Dottor , in forza di procura speciale del Notaio Dott. Controparte_7 del 20 giugno 2017, Rep 46080/14051 quale mandataria in nome e per conto Persona_2 di in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura speciale Controparte_8 in autentica del Notaio Dott. del 19 gennaio 2017, Rep. 45659/13967 Persona_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata ed elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio Cesare n. 2,
INTERVENIENTE
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) - appello avverso la Sentenza n. 617/2019 del Tribunale di Locri, pubblicata in data 23.5.2019, emessa nell'ambito del procedimento recante N.
202/2015 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 05/11/2019 parte appellante
[...]
impugnava la sentenza n. 617/2019 Parte_6 emessa e pubblicata dal Tribunale di Locri in data 23.5.2019, spiegando le seguenti conclusioni:
“- preliminarmente ed in accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c., disporre la sospensione di esecuzione della sentenza nella parte in cui ha condannato l'Istituto al pagamento della somma di €. 10.000,00 per ogni fideiussore;
- quanto al merito e in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto non provata per non aver depositato tutte i contratti di apertura dei singoli conti corrente e le lettere estratto conto relative ai rapporti per cui è causa.
In via gradata,
- Accertare e dichiarare legittime ed applicabile le cms e lo ius variandi applicate nel corso del rapporto, e, per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente in contestazione;
2 - Accertare e dichiarare la piena legittimità dell'operata capitalizzazione trimestrale, attiva
e passiva, nel rapporto per cui è causa trattandosi di rapporti aperti in costanza di delibera delibera CICR del 9.2.2000, e, per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente in contestazione;
- accertare la piena legittimità dell'intervenuta segnalazione e, in ogni caso, ritenere non provato, e come tale non dovuto, il danno non patrimoniale.
IN OGNI CASO:
- Con condanna dell'appellato alla rifusione integrale delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Alla luce dei motivi del presente appello si chiede disporsi CTU contabile al fine di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente in contestazione, sulla scorta dei seguenti criteri:
1. applicando i tassi e le condizioni pattuite in contratto, ivi comprese le c.m.s. e lo ius variandi;
2. applicando la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo alla delibera CICR del
9.2.2000, l'anatocismo, attivo e passivo, trimestrale.”
Con unica comparsa di costituzione e risposta in appello dell'11.3.2020 si costituivano gli appellati e chiedendo Controparte_5 Parte_4 Parte_5 il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 23.9.2020 veniva disposta la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, alla udienza del 18.3.2021.
Con comparsa depositata in data 14.10.2021 interveniva volontariamente in giudizio la quale mandataria in nome e per conto di Controparte_6 [...]
quale cessionaria del credito. CP_8
La udienza suindicata veniva differita, da ultimo, con decreto del 26.11.2024 ritualmente comunicato a tutte le parti costituite, alla udienza del 2.12.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc.
Con provvedimento del 23.12.2024, rilevato che nessuna delle parti costituita aveva depositato note, la causa veniva rinviata alla udienza del 3.2.2025.
A tale udienza nessuna delle parti depositava note e, con provvedimento del 20.2.2025 la causa veniva rinviata ex art. 309 cpc, alla udienza del 24.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c,.
Anche a detta udienza, nonostante la rituale comunicazione del provvedimento, nessuna delle parti depositava note.
Ciò posto, visto l'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M
3 La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
e con l'intervento di Parte_6 [...]
contro Parte_7 CP_5
e , così decide: Parte_4 Parte_5
1) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 29.4.2025.
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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