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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1990/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1990 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 29.4.2025 e vertente
T R A
C.F.: C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F.: , , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Maria Onori CodiceFiscale_4
Parti attrici
E
C.F.: , C.F.: Controparte_1 C.F._5 Parte_5
C.F.: , rappresentati e difesi C.F._6 Parte_6 C.F._7
dagli avv.ti Marco Angelini e Beatrice Piottoli
Parte convenuta
NONCHE'
C.F.: ), C.F.: CP_2 C.F._8 Controparte_3
, C.F._9
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in sostituzione dell'udienza del
29.4.2025.
pagina 1 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione gli attori hanno proposto domanda revocatoria, ai sensi degli artt.
2901 e ss. c.c., nei confronti degli odierni convenuti e di -deceduto in corso Controparte_1
di causa-, per sentir dichiarare inefficace l'atto del 18.12.2018 a rogito Notaio Dott. Per_1
(Repertorio delle Donazioni nr. 95508/38993), tramite il quale di cui gli
[...] Controparte_1
odierni convenuti sono gli eredi, ha donato ai convenuti la proprietà e l'usufrutto dei propri immobili.
In particolare con l'atto in contestazione avrebbe donato la nuda Controparte_1
proprietà dell'immobile sito in Spello, piazzale Kennedy n. 5, contraddistinto al fg 57, p.lla 6,
sub 2, p.lla 7, sub 14, ai figli e e ½ dell'usufrutto alla Controparte_3 Parte_6
moglie riservando a sé l'ulteriore ½ dell'usufrutto; la piena proprietà CP_2
dell'immobile sito in Spello, piazzale Kennedy n. 5, contraddistinto al fg 57, p.lla 7, sub 12, al figlio;
la piena proprietà dell'immobile sito in Spello, piazzale Kennedy Controparte_1
n. 5, contraddistinto al fg 57, p.lla 6, sub 1, p.lla 7 e sub 13, al figlio la Parte_5
piena proprietà dell'immobile sito in Spello, piazzale Kennedy n. 5, contraddistinto al fg 57,
p.lla 7 e sub 1 al figlio la piena proprietà dell'immobile sito in Spello, Parte_6
piazzale Kennedy n. 5, contraddistinto al fg 57, p.lla 7 sub 8 e 11 ai figli Parte_6
, Pt_5 CP_1 CP_3
A fondamento della domanda è stato allegato che gli attori sarebbero titolari del diritto al risarcimento del danno per i vizi dell'immobile da loro acquistato dal costruttore San Giorgio
Costruzioni s.r.l.; che tale diritto, coincidente con i costi per l'eliminazione dei vizi stimati in €
111.000,00, sarebbe stato accertato in seno al giudizio di a.t.p. svoltosi nei confronti di San
Giorgio s.r.l. e anche nei confronti di in qualità di direttore dei lavori di Controparte_1
edificazione dell'immobile degli attori;
che, stante la precaria condizione economica del gli attori avrebbero domandato anche un sequestro conservativo ante causam sui Parte_6
beni del medesimo, ma la loro istanza sarebbe stata rigettata dal giudice della cautela e dal
Tribunale in funzione di giudice del reclamo;
che, dopo l'introduzione del giudizio di merito da parte degli attori, avrebbe donato i propri beni ai figli e alla coniuge;
che gli Parte_6
pagina 2 di 11 attori avrebbero, quindi, domandato nel giudizio di merito la modifica del provvedimento cautelare emesso in sede di reclamo e la concessione del sequestro conservativo sui beni del che anche tale istanza sarebbe stata rigettata;
che l'atto dispositivo, avente ad Parte_6
oggetto l'intero patrimonio immobiliare del sarebbe pregiudizievole per gli attori - Parte_6
creditori del e suscettibile di revocatoria, di cui sussisterebbero i presupposti Parte_6
oggettivi – diritto di credito ed eventus damni – nonché quelli soggettivi – scientia damni –
legittimanti l'esperimento dell'azione revocatoria spiegata.
Le parti hanno, quindi, concluso chiedendo di dichiarare l'inefficacia nei propri confronti ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c. dell'atto di donazione del 18.12.2018 a rogito Notaio Dott.
(Repertorio delle Donazioni nr. 95508/38993). Persona_1
Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_1 Parte_5 Parte_6
che hanno spiegato le seguenti difese: difetterebbe qualsiasi ragione/aspettativa di
[...]
credito in capo agli attori, essendosi estinto il giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento del credito;
la domanda revocatoria sarebbe, quindi, infondata, anche considerando che il suo eventuale accoglimento non potrebbe essere, per mancata identificazione del credito, seguito dall'utile esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dei convenuti, donatari dei bene da parte del anche ove venisse accertato il credito Parte_6
in favore degli attori, il medesimo non sarebbe antecedente all'atto dispositivo, con conseguente difetto del requisito dell'anteriorità del credito necessario per l'accoglimento della revocatoria;
considerati i precedenti rigetti delle istanze cautelari degli attori, l'avversa iniziativa giudiziaria sarebbe temeraria;
della revocatoria difetterebbero anche l'eventus damni, atteso che -come accertato in seno ai giudizi cautelari- sarebbe stato Controparte_1
proprietario di immobili ulteriori rispetto a quelli donati ai convenuti, e la scientia damni,
avendo proceduto alla donazione controversa soltanto dopo l'esito dei Controparte_1
giudizi cautelari e con l'intento di liberalità e con l'intento di dare ai rapporti patrimoniali familiari una sistemazione formale corrispondente all'assetto abitativo effettivo dei donatari;
ostativo all'accoglimento della revocatoria sarebbe, inoltre, il valore degli immobili donati, in tesi superiore rispetto al presunto credito degli attori.
pagina 3 di 11 I convenuti hanno concluso chiedendo di rigettare le domande attoree;
di limitare, nella denegata ipotesi di accoglimento di taluna delle pretese avversarie, la declaratoria di inefficacia
delle donazioni per cui è causa ai beni il cui valore risulti corrispondente alla pretesa creditoria avversaria.
Sono rimasti contumaci e CP_2 Controparte_3
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
******
Non essendo state formulate domande o eccezioni pregiudiziali, si passa immediatamente all'esame del merito della causa.
La domanda di revocatoria formulata dagli attori è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
1. Come noto, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è finalizzata a mantenere integra la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., e a ricostituirla nel caso in cui un atto dispositivo la pregiudichi.
Attesa la sua natura così pervasiva nell'ambito dell'autonomia contrattuale del soggetto debitore, il Codice prevede una serie di presupposti per l'utile esperimento di detta azione,
differenziandoli a seconda delle caratteristiche specifiche dell'atto dispositivo che ha pregiudicato la garanzia patrimoniale.
Quanto ai requisiti oggettivi, l'azione può, in primo luogo, essere esercitata dal creditore nei confronti del debitore;
ciò significa che deve esistere un rapporto obbligatorio tra l'attore,
creditore, ed il convenuto, debitore.
In secondo luogo, è necessario un atto di disposizione patrimoniale da parte del debitore;
inoltre, è necessario l'eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni creditorie.
Quanto ai requisiti soggettivi richiesti dall'art 2901 c.c., bisogna distinguere a seconda che l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore sia a titolo oneroso o gratuito e a seconda che l'atto di disposizione sia anteriore o posteriore al sorgere del credito, essendo ex lege possibile l'esperimento della revocatoria anche per atti dispositivi anteriori al sorgere del pagina 4 di 11 credito, diversamente da quanto eccepito dai convenuti;
a seconda di tali caratteri, varia l'onere probatorio incombente nei confronti del creditore che agisce in revocatoria.
La mancanza di prova in ordine alla sussistenza di uno solo dei suddetti requisiti comporta la reiezione della domanda.
2. Per ciò che attiene al presente giudizio, occorre innanzitutto sgombrare il campo dalle erronee interpretazioni fornite dai convenuti e tendenti a suggerire la non esperibilità
dell'azione revocatoria sull'assunto gli attori non sarebbero titolari di un diritto di credito né
di una ragione o di un'aspettativa di credito.
A fondamento di questa prospettazione i convenuti hanno sostenuto, in comparsa di costituzione e risposta, che il giudizio per l'accertamento del credito si sarebbe estinto;
nelle note di trattazione dell'udienza di p.c. i convenuti hanno, invece, prodotto documentazione da cui risulta controversa l'estinzione del medesimo giudizio.
Orbene, non essendo accertata l'estinzione del giudizio di merito, il credito dedotto dagli attori può qualificarsi come litigioso.
Sul punto sono state già chiamate ad esprimersi le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, che, con la pronuncia n. 9440 del 2004, hanno fatto proprio il consolidato orientamento che ammette, come presupposto legittimante la domanda di revocatoria, non solo il credito già accertato ma anche il credito litigioso, che si atteggia, in sede di revocatoria,
come ragione di credito. La citata pronuncia, dunque, oltre ad escludere la necessaria sospensione del procedimento in revocatoria in attesa dell'accertamento del credito in separato giudizio, ammette anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, - sia di fonte contrattuale che da fatto illecito – come elemento idoneo a determinare l'insorgenza della qualità di creditore presupposta dall'art. 2901 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 9440/2004).
Sul punto, si richiama altresì la pronuncia conforme della Corte di Cassazione del 2020, a mente della quale “la costante giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito come ai fini
dell'esperimento dell'azione revocatoria sia rilevante una nozione lata di credito, comprensiva della
ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti
costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori.
pagina 5 di 11 Dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido
ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa
valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cfr. Cass. n. 4212/2020;).
Ancora in argomento è stato stabilito che “Giusta principio consolidato nella giurisprudenza
di legittimità ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente la
titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida
(e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede
giudiziaria. L'art. 2901 c.c. è stato da questa Corte inteso come contemplante una nozione lata di
credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di
credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si
tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita
all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore
l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione” (Cassazione, n.
16819/2024)
Poiché la domanda revocatoria recepisce una nozione di credito estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore quale garanzia generica delle ragioni creditizie (cfr. Cass. n. 11471 del 2003), per il suo esperimento basta che l'aspettativa di credito non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass. n. 20002 del 2008).
Declinando i superiori principi nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta dagli attori (doc. n. 5, all. atto di citazione, c.t.u. svolta nel giudizio di a.t.p.),
l'aspettativa di credito risarcitorio, a prescindere dal relativo accertamento giudiziale e dalle vicende inerenti al giudizio di accertamento, non si rivela pretestuosa, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, i quali hanno in argomento escluso che gli attori fossero creditori nell'an e nel quantum di una pretesa risarcitoria: in seno al giudizio di a.t.p. svoltosi tra le parti il consulente ha, infatti, accertato alcuni vizi relativi all'immobile costruito sotto la pagina 6 di 11 direzione dei lavori del e, in particolare, la mancata realizzazione in fase di Parte_6
costruzione di un sistema di drenaggio per l'acqua sotto al fabbricato, l'esecuzione, in fase di costruzione, di una impermeabilizzazione della struttura di tre piani che è risultata essere inefficace, la mancata realizzazione, in fase di costruzione, dell'impermeabilizzazione dell'intradosso del tratto finale, orizzontale della rampa garage (cfr. pag. 90 della relazione peritale); quanto al profilo eziologico, sono state riscontrate, come cause dei lamentati vizi, la difformità dal progetto presentato in relazione agli scarichi delle acque reflue, la difformità
Parte rispetto alle prescrizioni contenute nel nulla osta della la mancata rispondenza al regolamento ATI per l'assenza di un pozzetto di consegna a monte delle immissioni (cfr. pag.
88 della relazione peritale).
Alla luce della sussistenza probabile di tali vizi, così come accertati dal c.t.u. in seno al giudizio a.t.p., i diritti risarcitori derivanti agli attori dai vizi sono stati dal c.t.u. quantificati in
€ 110.500,00.
Inoltre il momento dell'insorgenza del credito litigioso è da individuarsi nel momento in cui il fatto illecito del rilevante ex art. 1669 c.c., si è verificato, ossia nel momento Parte_6
in cui la ragione di credito – misura, come si è detto, sufficiente all'esperimento dell'azione revocatoria – è sorta (anno 2014), dovendosi, in conseguenza e contrariamente alla tesi suggerita dai convenuti, applicare al caso di specie la disciplina prevista per i crediti anteriori all'atto dispositivo di cui viene chiesta la revocatoria (anno 2018).
Non merita, infine, condivisione la deduzione dei convenuti secondo cui, non essendo il presunto credito degli attori accertato, non sarebbe esperibile l'azione esecutiva nei confronti dei convenuti, quali donatari dei beni del e non potrebbe, quindi, realizzarsi Parte_6
l'effetto dell'accoglimento della domanda revocatoria: l'argomento non è decisivo per il rigetto della revocatoria, in quanto l'azione esecutiva è meramente eventuale rispetto alla proposizione della revocatoria e quest'ultima è un autonomo strumento di tutela della mera ragione di credito.
3. Quanto al c.d. eventus damni, ossia la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie,
i convenuti hanno eccepito la capienza del patrimonio del debitore originario anche a seguito pagina 7 di 11 dell'atto dispositivo di cui si discute: la circostanza non è dimostrata (cfr. visure catastali allegate alla seconda memoria istruttoria, da cui risulta -di
contro
- che i convenuti sono proprietari soltanto dei beni controversi), non essendo stata prodotta alcuna documentazione a supporto dell'eccezione e non potendosi la valutazione della capienza del patrimonio del debitore fondare sulla valutazione compiuta dal giudice della cautela domandata in corso di causa, atteso che manca la documentazione su cui si basa quella valutazione, peraltro eseguita in un momento antecedente rispetto a questo giudizio, e che la valutazione ha riguardato l'esistenza dei presupposti della istanza cautelare, che non sono sovrapponibili ai presupposti della presente domanda revocatoria;
la circostanza non sarebbe, in ogni caso,
indicativa dell'insussistenza dell'eventus damni, in quanto la giurisprudenza di legittimità
ritiene sufficiente, per la configurabilità dell'eventus damni, che il debitore realizzi un atto di disposizione che renda anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito (sul punto,
Cfr. Cass. 19207/2018, Cass. 1902/15 e Cass. 19963/05), non richiedendo che lo stesso determini una radicale incapienza.
Ferma la circostanza che, ai fini della revocatoria, è pur sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, a fronte della donazione in atti, costituente un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore tanto più ove si consideri che il medesimo ha avuto ad oggetto ben cinque immobili di proprietà di , sarebbe stato onere del convenuto provare l'insussistenza Controparte_1
dell'eventus damni;
tale onere non è stato assolto (cfr. visure catastali allegate alla seconda memoria istruttoria, da cui risulta -di
contro
- che i convenuti sono proprietari soltanto dei beni controversi).
4. Passando, a questo punto, ad indagare il profilo dell'elemento soggettivo, ritenuta la natura di atto a titolo gratuito della disposizione patrimoniale controversa -donazione-,
occorre verificare la ricorrenza della c.d. scientia damni, elemento soggettivo che palesa la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie, la cui prova potrà essere "fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è
pagina 8 di 11 incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (cfr., Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014,
n. 27546).
In relazione a quest'ultimo elemento, si deve preliminarmente distinguere tra atti dispositivi successivi, o anteriore al sorgere del credito.
Nella prima ipotesi, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore: non è, pertanto, necessaria l'intenzione di nuocere al creditore, ma è sufficiente la consapevolezza, che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c.
Nella seconda ipotesi, è invece necessario che il compimento dell'atto sia stato finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione.
Venendo all'applicazione di questi principi alla fattispecie concreta e richiamato quanto già osservato in tema di avvicendamento temporale tra l'insorgenza del credito e la disposizione contestata, deve valutarsi la sussistenza in capo a della Controparte_1
consapevolezza che l'atto di disposizione arrecasse pregiudizio alle, pur potenziali, ragioni creditorie degli attori.
La consapevolezza emerge con estrema chiarezza laddove si consideri che detto atto è
stato stipulato in data 18.12.2018, dopo cioè l'insorgere dell'obbligazione di risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. – intervenuta tra il 2011 e il 2014 (doc. n. 1, all. atto di citazione) – e anche dopo l'instaurazione nei confronti del del giudizio di merito per Parte_6
l'accertamento del credito degli attori, avvenuta nel 2017 (cfr. doc. all. comparsa di costituzione e risposta).
Dalle considerazioni svolte non può dubitarsi che fosse consapevole Controparte_1
della sussistenza di una ragione creditoria da fatto illecito in capo agli attori, che ne avevano richiesto l'accertamento giudiziale, come non può dubitarsi che lo stesso fosse consapevole che la donazione di ben cinque immobili di sua proprietà avrebbe comportato un pregiudizio alle ragioni creditorie.
pagina 9 di 11 Poiché l'atto di cui è stata chiesta la revoca è un atto a titolo gratuito, non rientra nel campo di indagine del Tribunale la consapevolezza dell'evento dannoso in capo ai convenuti donatari.
5. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda ex art. 2901 c.c. svolta nei confronti dei convenuti è meritevole di accoglimento e va quindi dichiarata la inefficacia,
nei confronti degli attori, dell'atto di donazione del 18.12.2018 a rogito Notaio Dott. Per_1
(Repertorio delle Donazioni nr. 95508/38993).
[...]
Non merita accoglimento la domanda dei convenuti di “riduzione/limitazione della declaratoria di inefficacia delle donazioni per cui è causa ai soli beni il cui valore risulta parametrato al presunto credito di controparte”, atteso che, per un verso, la ragione di credito non è determinata nel suo ammontare precisamente, trattandosi di credito litigioso;
che, per altro verso, non può ritenersi che i valori di mercato attuali dei cespiti donati siano quelli indicati nell'atto di donazione.
Resta assorbita ogni valutazione in ordine agli ulteriori profili di contestazione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in dispositivo ex
D.M. 55/2014, nella misura minima dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia e del mancato svolgimento, da parte degli attori, di attività
relativa alla fase istruttoria;
i compensi sono aumentati del 20% ai sensi dell'art. 4, comma 2,
del citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia nei confronti di , Parte_1 Parte_2
, , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'atto Parte_3 Parte_4
di del 18.12.2018 a rogito Notaio Dott. (Repertorio delle Donazioni nr. Persona_1
95508/38993);
2) condanna , Controparte_1 Parte_5 Parte_6 CP_2
al pagamento, in favore di ,
[...] Controparte_3 Parte_1
, , delle spese di lite, che Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 10 di 11 liquida in € 545,00 per esborsi e in € 5.060,40 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 23.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1990 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 29.4.2025 e vertente
T R A
C.F.: C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F.: , , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Maria Onori CodiceFiscale_4
Parti attrici
E
C.F.: , C.F.: Controparte_1 C.F._5 Parte_5
C.F.: , rappresentati e difesi C.F._6 Parte_6 C.F._7
dagli avv.ti Marco Angelini e Beatrice Piottoli
Parte convenuta
NONCHE'
C.F.: ), C.F.: CP_2 C.F._8 Controparte_3
, C.F._9
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in sostituzione dell'udienza del
29.4.2025.
pagina 1 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione gli attori hanno proposto domanda revocatoria, ai sensi degli artt.
2901 e ss. c.c., nei confronti degli odierni convenuti e di -deceduto in corso Controparte_1
di causa-, per sentir dichiarare inefficace l'atto del 18.12.2018 a rogito Notaio Dott. Per_1
(Repertorio delle Donazioni nr. 95508/38993), tramite il quale di cui gli
[...] Controparte_1
odierni convenuti sono gli eredi, ha donato ai convenuti la proprietà e l'usufrutto dei propri immobili.
In particolare con l'atto in contestazione avrebbe donato la nuda Controparte_1
proprietà dell'immobile sito in Spello, piazzale Kennedy n. 5, contraddistinto al fg 57, p.lla 6,
sub 2, p.lla 7, sub 14, ai figli e e ½ dell'usufrutto alla Controparte_3 Parte_6
moglie riservando a sé l'ulteriore ½ dell'usufrutto; la piena proprietà CP_2
dell'immobile sito in Spello, piazzale Kennedy n. 5, contraddistinto al fg 57, p.lla 7, sub 12, al figlio;
la piena proprietà dell'immobile sito in Spello, piazzale Kennedy Controparte_1
n. 5, contraddistinto al fg 57, p.lla 6, sub 1, p.lla 7 e sub 13, al figlio la Parte_5
piena proprietà dell'immobile sito in Spello, piazzale Kennedy n. 5, contraddistinto al fg 57,
p.lla 7 e sub 1 al figlio la piena proprietà dell'immobile sito in Spello, Parte_6
piazzale Kennedy n. 5, contraddistinto al fg 57, p.lla 7 sub 8 e 11 ai figli Parte_6
, Pt_5 CP_1 CP_3
A fondamento della domanda è stato allegato che gli attori sarebbero titolari del diritto al risarcimento del danno per i vizi dell'immobile da loro acquistato dal costruttore San Giorgio
Costruzioni s.r.l.; che tale diritto, coincidente con i costi per l'eliminazione dei vizi stimati in €
111.000,00, sarebbe stato accertato in seno al giudizio di a.t.p. svoltosi nei confronti di San
Giorgio s.r.l. e anche nei confronti di in qualità di direttore dei lavori di Controparte_1
edificazione dell'immobile degli attori;
che, stante la precaria condizione economica del gli attori avrebbero domandato anche un sequestro conservativo ante causam sui Parte_6
beni del medesimo, ma la loro istanza sarebbe stata rigettata dal giudice della cautela e dal
Tribunale in funzione di giudice del reclamo;
che, dopo l'introduzione del giudizio di merito da parte degli attori, avrebbe donato i propri beni ai figli e alla coniuge;
che gli Parte_6
pagina 2 di 11 attori avrebbero, quindi, domandato nel giudizio di merito la modifica del provvedimento cautelare emesso in sede di reclamo e la concessione del sequestro conservativo sui beni del che anche tale istanza sarebbe stata rigettata;
che l'atto dispositivo, avente ad Parte_6
oggetto l'intero patrimonio immobiliare del sarebbe pregiudizievole per gli attori - Parte_6
creditori del e suscettibile di revocatoria, di cui sussisterebbero i presupposti Parte_6
oggettivi – diritto di credito ed eventus damni – nonché quelli soggettivi – scientia damni –
legittimanti l'esperimento dell'azione revocatoria spiegata.
Le parti hanno, quindi, concluso chiedendo di dichiarare l'inefficacia nei propri confronti ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c. dell'atto di donazione del 18.12.2018 a rogito Notaio Dott.
(Repertorio delle Donazioni nr. 95508/38993). Persona_1
Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_1 Parte_5 Parte_6
che hanno spiegato le seguenti difese: difetterebbe qualsiasi ragione/aspettativa di
[...]
credito in capo agli attori, essendosi estinto il giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento del credito;
la domanda revocatoria sarebbe, quindi, infondata, anche considerando che il suo eventuale accoglimento non potrebbe essere, per mancata identificazione del credito, seguito dall'utile esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dei convenuti, donatari dei bene da parte del anche ove venisse accertato il credito Parte_6
in favore degli attori, il medesimo non sarebbe antecedente all'atto dispositivo, con conseguente difetto del requisito dell'anteriorità del credito necessario per l'accoglimento della revocatoria;
considerati i precedenti rigetti delle istanze cautelari degli attori, l'avversa iniziativa giudiziaria sarebbe temeraria;
della revocatoria difetterebbero anche l'eventus damni, atteso che -come accertato in seno ai giudizi cautelari- sarebbe stato Controparte_1
proprietario di immobili ulteriori rispetto a quelli donati ai convenuti, e la scientia damni,
avendo proceduto alla donazione controversa soltanto dopo l'esito dei Controparte_1
giudizi cautelari e con l'intento di liberalità e con l'intento di dare ai rapporti patrimoniali familiari una sistemazione formale corrispondente all'assetto abitativo effettivo dei donatari;
ostativo all'accoglimento della revocatoria sarebbe, inoltre, il valore degli immobili donati, in tesi superiore rispetto al presunto credito degli attori.
pagina 3 di 11 I convenuti hanno concluso chiedendo di rigettare le domande attoree;
di limitare, nella denegata ipotesi di accoglimento di taluna delle pretese avversarie, la declaratoria di inefficacia
delle donazioni per cui è causa ai beni il cui valore risulti corrispondente alla pretesa creditoria avversaria.
Sono rimasti contumaci e CP_2 Controparte_3
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
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Non essendo state formulate domande o eccezioni pregiudiziali, si passa immediatamente all'esame del merito della causa.
La domanda di revocatoria formulata dagli attori è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
1. Come noto, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è finalizzata a mantenere integra la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., e a ricostituirla nel caso in cui un atto dispositivo la pregiudichi.
Attesa la sua natura così pervasiva nell'ambito dell'autonomia contrattuale del soggetto debitore, il Codice prevede una serie di presupposti per l'utile esperimento di detta azione,
differenziandoli a seconda delle caratteristiche specifiche dell'atto dispositivo che ha pregiudicato la garanzia patrimoniale.
Quanto ai requisiti oggettivi, l'azione può, in primo luogo, essere esercitata dal creditore nei confronti del debitore;
ciò significa che deve esistere un rapporto obbligatorio tra l'attore,
creditore, ed il convenuto, debitore.
In secondo luogo, è necessario un atto di disposizione patrimoniale da parte del debitore;
inoltre, è necessario l'eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni creditorie.
Quanto ai requisiti soggettivi richiesti dall'art 2901 c.c., bisogna distinguere a seconda che l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore sia a titolo oneroso o gratuito e a seconda che l'atto di disposizione sia anteriore o posteriore al sorgere del credito, essendo ex lege possibile l'esperimento della revocatoria anche per atti dispositivi anteriori al sorgere del pagina 4 di 11 credito, diversamente da quanto eccepito dai convenuti;
a seconda di tali caratteri, varia l'onere probatorio incombente nei confronti del creditore che agisce in revocatoria.
La mancanza di prova in ordine alla sussistenza di uno solo dei suddetti requisiti comporta la reiezione della domanda.
2. Per ciò che attiene al presente giudizio, occorre innanzitutto sgombrare il campo dalle erronee interpretazioni fornite dai convenuti e tendenti a suggerire la non esperibilità
dell'azione revocatoria sull'assunto gli attori non sarebbero titolari di un diritto di credito né
di una ragione o di un'aspettativa di credito.
A fondamento di questa prospettazione i convenuti hanno sostenuto, in comparsa di costituzione e risposta, che il giudizio per l'accertamento del credito si sarebbe estinto;
nelle note di trattazione dell'udienza di p.c. i convenuti hanno, invece, prodotto documentazione da cui risulta controversa l'estinzione del medesimo giudizio.
Orbene, non essendo accertata l'estinzione del giudizio di merito, il credito dedotto dagli attori può qualificarsi come litigioso.
Sul punto sono state già chiamate ad esprimersi le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, che, con la pronuncia n. 9440 del 2004, hanno fatto proprio il consolidato orientamento che ammette, come presupposto legittimante la domanda di revocatoria, non solo il credito già accertato ma anche il credito litigioso, che si atteggia, in sede di revocatoria,
come ragione di credito. La citata pronuncia, dunque, oltre ad escludere la necessaria sospensione del procedimento in revocatoria in attesa dell'accertamento del credito in separato giudizio, ammette anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, - sia di fonte contrattuale che da fatto illecito – come elemento idoneo a determinare l'insorgenza della qualità di creditore presupposta dall'art. 2901 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 9440/2004).
Sul punto, si richiama altresì la pronuncia conforme della Corte di Cassazione del 2020, a mente della quale “la costante giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito come ai fini
dell'esperimento dell'azione revocatoria sia rilevante una nozione lata di credito, comprensiva della
ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti
costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori.
pagina 5 di 11 Dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido
ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa
valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cfr. Cass. n. 4212/2020;).
Ancora in argomento è stato stabilito che “Giusta principio consolidato nella giurisprudenza
di legittimità ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente la
titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida
(e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede
giudiziaria. L'art. 2901 c.c. è stato da questa Corte inteso come contemplante una nozione lata di
credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di
credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si
tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita
all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore
l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione” (Cassazione, n.
16819/2024)
Poiché la domanda revocatoria recepisce una nozione di credito estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore quale garanzia generica delle ragioni creditizie (cfr. Cass. n. 11471 del 2003), per il suo esperimento basta che l'aspettativa di credito non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass. n. 20002 del 2008).
Declinando i superiori principi nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta dagli attori (doc. n. 5, all. atto di citazione, c.t.u. svolta nel giudizio di a.t.p.),
l'aspettativa di credito risarcitorio, a prescindere dal relativo accertamento giudiziale e dalle vicende inerenti al giudizio di accertamento, non si rivela pretestuosa, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, i quali hanno in argomento escluso che gli attori fossero creditori nell'an e nel quantum di una pretesa risarcitoria: in seno al giudizio di a.t.p. svoltosi tra le parti il consulente ha, infatti, accertato alcuni vizi relativi all'immobile costruito sotto la pagina 6 di 11 direzione dei lavori del e, in particolare, la mancata realizzazione in fase di Parte_6
costruzione di un sistema di drenaggio per l'acqua sotto al fabbricato, l'esecuzione, in fase di costruzione, di una impermeabilizzazione della struttura di tre piani che è risultata essere inefficace, la mancata realizzazione, in fase di costruzione, dell'impermeabilizzazione dell'intradosso del tratto finale, orizzontale della rampa garage (cfr. pag. 90 della relazione peritale); quanto al profilo eziologico, sono state riscontrate, come cause dei lamentati vizi, la difformità dal progetto presentato in relazione agli scarichi delle acque reflue, la difformità
Parte rispetto alle prescrizioni contenute nel nulla osta della la mancata rispondenza al regolamento ATI per l'assenza di un pozzetto di consegna a monte delle immissioni (cfr. pag.
88 della relazione peritale).
Alla luce della sussistenza probabile di tali vizi, così come accertati dal c.t.u. in seno al giudizio a.t.p., i diritti risarcitori derivanti agli attori dai vizi sono stati dal c.t.u. quantificati in
€ 110.500,00.
Inoltre il momento dell'insorgenza del credito litigioso è da individuarsi nel momento in cui il fatto illecito del rilevante ex art. 1669 c.c., si è verificato, ossia nel momento Parte_6
in cui la ragione di credito – misura, come si è detto, sufficiente all'esperimento dell'azione revocatoria – è sorta (anno 2014), dovendosi, in conseguenza e contrariamente alla tesi suggerita dai convenuti, applicare al caso di specie la disciplina prevista per i crediti anteriori all'atto dispositivo di cui viene chiesta la revocatoria (anno 2018).
Non merita, infine, condivisione la deduzione dei convenuti secondo cui, non essendo il presunto credito degli attori accertato, non sarebbe esperibile l'azione esecutiva nei confronti dei convenuti, quali donatari dei beni del e non potrebbe, quindi, realizzarsi Parte_6
l'effetto dell'accoglimento della domanda revocatoria: l'argomento non è decisivo per il rigetto della revocatoria, in quanto l'azione esecutiva è meramente eventuale rispetto alla proposizione della revocatoria e quest'ultima è un autonomo strumento di tutela della mera ragione di credito.
3. Quanto al c.d. eventus damni, ossia la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie,
i convenuti hanno eccepito la capienza del patrimonio del debitore originario anche a seguito pagina 7 di 11 dell'atto dispositivo di cui si discute: la circostanza non è dimostrata (cfr. visure catastali allegate alla seconda memoria istruttoria, da cui risulta -di
contro
- che i convenuti sono proprietari soltanto dei beni controversi), non essendo stata prodotta alcuna documentazione a supporto dell'eccezione e non potendosi la valutazione della capienza del patrimonio del debitore fondare sulla valutazione compiuta dal giudice della cautela domandata in corso di causa, atteso che manca la documentazione su cui si basa quella valutazione, peraltro eseguita in un momento antecedente rispetto a questo giudizio, e che la valutazione ha riguardato l'esistenza dei presupposti della istanza cautelare, che non sono sovrapponibili ai presupposti della presente domanda revocatoria;
la circostanza non sarebbe, in ogni caso,
indicativa dell'insussistenza dell'eventus damni, in quanto la giurisprudenza di legittimità
ritiene sufficiente, per la configurabilità dell'eventus damni, che il debitore realizzi un atto di disposizione che renda anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito (sul punto,
Cfr. Cass. 19207/2018, Cass. 1902/15 e Cass. 19963/05), non richiedendo che lo stesso determini una radicale incapienza.
Ferma la circostanza che, ai fini della revocatoria, è pur sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, a fronte della donazione in atti, costituente un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore tanto più ove si consideri che il medesimo ha avuto ad oggetto ben cinque immobili di proprietà di , sarebbe stato onere del convenuto provare l'insussistenza Controparte_1
dell'eventus damni;
tale onere non è stato assolto (cfr. visure catastali allegate alla seconda memoria istruttoria, da cui risulta -di
contro
- che i convenuti sono proprietari soltanto dei beni controversi).
4. Passando, a questo punto, ad indagare il profilo dell'elemento soggettivo, ritenuta la natura di atto a titolo gratuito della disposizione patrimoniale controversa -donazione-,
occorre verificare la ricorrenza della c.d. scientia damni, elemento soggettivo che palesa la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie, la cui prova potrà essere "fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è
pagina 8 di 11 incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (cfr., Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014,
n. 27546).
In relazione a quest'ultimo elemento, si deve preliminarmente distinguere tra atti dispositivi successivi, o anteriore al sorgere del credito.
Nella prima ipotesi, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore: non è, pertanto, necessaria l'intenzione di nuocere al creditore, ma è sufficiente la consapevolezza, che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c.
Nella seconda ipotesi, è invece necessario che il compimento dell'atto sia stato finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione.
Venendo all'applicazione di questi principi alla fattispecie concreta e richiamato quanto già osservato in tema di avvicendamento temporale tra l'insorgenza del credito e la disposizione contestata, deve valutarsi la sussistenza in capo a della Controparte_1
consapevolezza che l'atto di disposizione arrecasse pregiudizio alle, pur potenziali, ragioni creditorie degli attori.
La consapevolezza emerge con estrema chiarezza laddove si consideri che detto atto è
stato stipulato in data 18.12.2018, dopo cioè l'insorgere dell'obbligazione di risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. – intervenuta tra il 2011 e il 2014 (doc. n. 1, all. atto di citazione) – e anche dopo l'instaurazione nei confronti del del giudizio di merito per Parte_6
l'accertamento del credito degli attori, avvenuta nel 2017 (cfr. doc. all. comparsa di costituzione e risposta).
Dalle considerazioni svolte non può dubitarsi che fosse consapevole Controparte_1
della sussistenza di una ragione creditoria da fatto illecito in capo agli attori, che ne avevano richiesto l'accertamento giudiziale, come non può dubitarsi che lo stesso fosse consapevole che la donazione di ben cinque immobili di sua proprietà avrebbe comportato un pregiudizio alle ragioni creditorie.
pagina 9 di 11 Poiché l'atto di cui è stata chiesta la revoca è un atto a titolo gratuito, non rientra nel campo di indagine del Tribunale la consapevolezza dell'evento dannoso in capo ai convenuti donatari.
5. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda ex art. 2901 c.c. svolta nei confronti dei convenuti è meritevole di accoglimento e va quindi dichiarata la inefficacia,
nei confronti degli attori, dell'atto di donazione del 18.12.2018 a rogito Notaio Dott. Per_1
(Repertorio delle Donazioni nr. 95508/38993).
[...]
Non merita accoglimento la domanda dei convenuti di “riduzione/limitazione della declaratoria di inefficacia delle donazioni per cui è causa ai soli beni il cui valore risulta parametrato al presunto credito di controparte”, atteso che, per un verso, la ragione di credito non è determinata nel suo ammontare precisamente, trattandosi di credito litigioso;
che, per altro verso, non può ritenersi che i valori di mercato attuali dei cespiti donati siano quelli indicati nell'atto di donazione.
Resta assorbita ogni valutazione in ordine agli ulteriori profili di contestazione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in dispositivo ex
D.M. 55/2014, nella misura minima dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia e del mancato svolgimento, da parte degli attori, di attività
relativa alla fase istruttoria;
i compensi sono aumentati del 20% ai sensi dell'art. 4, comma 2,
del citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia nei confronti di , Parte_1 Parte_2
, , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'atto Parte_3 Parte_4
di del 18.12.2018 a rogito Notaio Dott. (Repertorio delle Donazioni nr. Persona_1
95508/38993);
2) condanna , Controparte_1 Parte_5 Parte_6 CP_2
al pagamento, in favore di ,
[...] Controparte_3 Parte_1
, , delle spese di lite, che Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 10 di 11 liquida in € 545,00 per esborsi e in € 5.060,40 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 23.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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