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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1585/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII;
TRA
, con sede legale in Casoria alla Strada Statale Sannitica n. Parte_1
87, in personal del legale rappresentante (CF ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Carrano (C.F. ); C.F._2
[...]
[...
(C.F. ) nato l'[...] a [...], Parte_3 C.F._3
, nato ad [...] il [...] (CF ), Parte_4 C.F._4
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA CONTINENTAL ; Parte_1
Reclamati
1 E
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI NAPOLI
Interventore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.2.2025 e hanno proposto Parte_3 Parte_4
ricorso presso il Tribunale di Napoli Nord per l'apertura della liquidazione giudiziale della
Parte_1
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto di essere creditori per l'importo di € 95.951,17 (il e di € 73.794,69 (il dovuti per crediti da lavoro Pt_3 Pt_4
dipendente riconosciuti con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 5348/2023, depositata in data 18/12/2023 nel giudizio r.g.n. 11289/2022.
Nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, la società è rimasta contumace.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società, ritenendo sussistente:
• la legittimazione ad agire dei ricorrenti, in virtù del credito accertato giudizialmente;
• il presupposto soggettivo, in quanto dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2020, risultavano superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2 co I lett. D) CCII;
• il presupposto oggettivo, essendo evidente che la società debitrice versasse in stato d'insolvenza e non di mera crisi transitoria, come emergeva dall'importo dei crediti non pagati nei confronti dei ricorrenti e dall'ammontare dei debiti maturati nei confronti dell'INPS e dell'Erario, di circa € 200.000,00.
Avverso tale sentenza la società ha proposto reclamo, con ricorso depositato il
17/4/2025, deducendo l'insussistenza dei requisiti dimensionali.
Per tali ragioni la reclamante ha chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
2 Il creditore e la liquidazione giudiziale non si sono costituiti in quanto la reclamante non ha notificato loro il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza.
All'udienza del 10/6/2025 la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è improcedibile.
Il testo dell'art. 51 del CCII, come modificato da ultimo con D. Lgs. 13 settembre 2024
n. 136, applicabile ratione temporis al caso in esame, prevede che il “ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura del reclamante al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto”.
La reclamante, probabilmente facendo affidamento sulla precedente formulazione della norma che prevedeva la notifica a cura della Cancelleria, norma non applicabile nella specie, non ha eseguito la notifica prescritta dall'art. 51.
Trattandosi di notifica inesistente non è possibile disporne la rinnovazione
(Cass., Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024).
Va anche precisato che il difensore della reclamante, comparendo in udienza, non ha chiesto la concessione di un nuovo termine per notificare l'atto, né ha avanzato istanza di remissione in termini.
Per tali ragioni il reclamo deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla si dispone sulle spese vista la mancata costituzione delle parti reclamate.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale del
[...]
Tribunale di Napoli Nord depositata il 20/3/2025, così provvede:
1. dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3 2. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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