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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 27/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 483 del 21/06/2021 pronuncia dal Tribunale di AM in composizione monocratica nel procedimento iscritto al n. 1097/2017 R.G., avente ad oggetto: contratto d'area - riconoscimento di agevolazioni pubbliche
T R A Contr c.f. ) - incorporante la Parte_1 P.IVA_1 con sede in Pozzilli (IS) in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Pardo in forza di procura allegata alla citazione in appello -pec: Email_1
APPELLANTE
E
(già Controparte_2 [...]
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE p.t. e
[...]
(art. 4 D.M. Economia 5.12.2003 n. 12590), in persona dei Controparte_5
1 rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di AM – pec: Email_2
APPELLATI
NONCHE'
Controparte_6
(c.f. in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_3 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello rilasciata a seguito di autorizzazione del G.d. in data 15 maggio 2024 dall'avv. Tommaso David – pec:
Email_3
APPELLATA
(c.f. ), in persona Controparte_7 P.IVA_4 del liquidatore legale rapp.te pro tempore, con sede in – Roma, contumace
APPELLATA
CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite hanno concluso come segue: avv. Di Pardo per l'appellante in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di AM impugnata, accogliere le conclusioni del primo grado: - accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla corresponsione della somma di euro 438.929,53 da versarsi dalle convenute ciascuna per quanto di sua competenza;
- accertare e dichiarare la disapplicazione del provvedimento di revoca parziale;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
in via subordinata, si chiede la revoca dell'ordinanza precedentemente resa e l'ammissione dei mezzi istruttori non accolti;
avv. David per la curatela del fallimento della Controparte_6
2 1) accertare e dichiarare che la proposta azione è inammissibile e/o improcedibile per intervenuto fallimento della società appellata;
2) dichiarare che la Controparte_6 domanda avrebbe dovuto svolgersi dinanzi al tribunale fallimentare nelle forme di cui all'art 93 l.f.; 3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di questo grado in favore dell'Erario atteso che la procedura è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Avvocatura distrettuale di AM per le altre parti appellate costituite Cont insiste per il rigetto dell'appello avversario, ed in particolare, e CP_4 insistono per la declaratoria di loro estromissione, tenuto conto delle finalità palesemente e meramente notiziali perseguite da parte appellante e mai tradottesi, nemmeno nelle precedenti fasi del giudizio, in censure avverso atti o condotte dei predetti
Enti, a ben vedere, nemmeno nei confronti del intimato. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con citazione in riassunzione notificata il 10/05/2017 (a seguito della sentenza n.
286/2016 di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo emessa dal
TAR Molise, precedentemente adito), la ha convenuto dinanzi al Tribunale di Parte_3
AM il (in seguito, , la Controparte_3 Pt_4 CP_4
il presidente p.t. della Giunta regionale quale responsabile unico del
[...] CP_6 contratto d'area, la e Prestiti, nonché la e la CP_5 Controparte_6
, chiedendo di dichiarare il proprio diritto a ricevere la somma Controparte_7 di 438.929,53 euro, da versare da tutte le parti convenute, ciascuna per quanto di competenza, con disapplicazione del provvedimento di revoca parziale dei contributi spettantile.
A fondamento della domanda ha esposto:
– di essere stata ammessa alla concessione di agevolazioni, determinate in via provvisoria in 523.429,07 euro, nell'ambito del Contratto d'area del Molise interno del 22/06/1999 destinato al finanziamento con fondi CIPE di progetti per lo sviluppo industriale ed occupazionale della CP_4
3 – di avere ottenuto dalla (incaricata della valutazione dei progetti) la Controparte_6 proroga sino al 31/12/2003 del termine per l'esecuzione dei lavori, completati il
29/06/2004;
– di non avere ricevuto alcun importo a titolo di acconto o di saldo di avanzamento, e di avere chiesto il 30/10/2007 il pagamento del contributo definitivo, quantificato in
438.929,53 euro;
– che con nota n. prot. 130 del 14/11/2007, la aveva comunicato la revoca Controparte_6 parziale del contributo concesso, ridotto ad 81.590,91 euro in virtù dei rilievi tecnici di cui alla relazione datata 1/08/2007 redatta dalla (incaricata Controparte_7 dell'istruttoria e dell'erogazione del finanziamento);
– che i rilievi di cui alla suddetta relazione (non previamente comunicata ad essa attrice prima della revoca parziale, con conseguente illegittimità di tale provvedimento) erano ingiustificati, il progetto essendo stato attuato ed i ritardi non essendole imputabili.
Si sono costituiti il la il presidente p.t. della e la Pt_4 CP_4 Parte_5
chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_5
In particolare, hanno contestato che con la nota prot. 130/2007 della Controparte_6 fosse stata revocata, sia pure in parte, la concessione del contributo, trattandosi unicamente della doverosa presa d'atto dei rilievi di carattere tecnico della banca convenzionata, sulla scorta dei quali il presidente della G.R. aveva emesso il 31/01/2008 provvedimento di concessione a favore della del contributo definitivo di Parte_3
81.590,91 euro.
Nella contumacia delle società convenute il primo giudice, con sentenza n. 483 del
21/06/2021, non notificata, ha rigettato la domanda dell'attrice, condannandola al rimborso delle spese di causa sostenute dalle parti convenute costituite.
Con il presente appello, introdotto con citazione notificata il 3/12/2021, la
[...]
(c.f. ) - incorporante la ha insistito, in Parte_1 P.IVA_1 Parte_3 riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.
4 Il (già , la il Controparte_2 Pt_4 CP_4 presidente p.t. della Giunta regionale del e la Depositi e Prestiti si sono CP_4 CP_5 costituite sollevando questioni preliminari e chiedendo comunque il rigetto dell'appello; si è inoltre costituita la in seguito alla riassunzione Controparte_6 Controparte_6 della causa interrotta per l'intervenuto fallimento della società, eccependo l'improcedibilità della domanda nei propri confronti, ed è rimasta contumace la
. Controparte_7
Sulle conclusioni rassegnate come sopra la causa è stata riservata per la decisione con ordinanza del 12/12/2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- L'Avvocatura ha sollecitato nell'interesse degli enti rappresentati il rilievo ufficioso da parte di questa corte di conflitto di giurisdizione, nonché la pronuncia in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in primo grado e non vagliata dal primo giudice.
Le questioni poste devono considerarsi oggetto di impugnazione incidentale condizionata: secondo l'orientamento consolidato della S.C., anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, l'impugnazione incidentale proposta dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, rigettate o non valutate dal primo giudice, ha natura di impugnazione condizionata;
essa deve esaminarsi pertanto solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza dell'impugnazione principale -cfr. Cass. sez. unite
2009/n.5456; Cass. 2013/n.7381; 2015/n.4619, 2016/n. 4047; 2018/n.6138; 2024/n.
25694-.
3.-- Deve invece valutarsi positivamente -in quanto concernente il rapporto processuale con soggetto non destinatario della sentenza favorevole di primo grado- l'eccezione preliminare di rito di improcedibilità della domanda proposta in questa sede dall'appellante contro la , nei cui Controparte_6 confronti la causa è stata riassunta.
5 L'accertamento del credito verso l'impresa fallita (nella specie, l'appellante chiede peraltro espressamente che le somme dovutele siano versate da tutte le parti appellate, ciascuna per quanto di competenza), deve proporsi in sede fallimentare ai sensi dell'art. 52 l.fall. mediante istanza di ammissione allo stato passivo, salvo il caso (pacificamente non ricorrente nella specie) in cui il creditore -in contraddittorio con il fallito e non con il curatore - dichiari espressamente di non intendere partecipare al concorso (rinunciando ad ogni pretesa verso il fallimento), e di volere conseguire un titolo da utilizzare dopo la chiusura del fallimento, allorchè il debitore dovesse ritornare in bonis (Cass. sez.1, sentenza n. 17035 del 5/08/2011; Cass. sez. 3, sentenza n. 10640 del 26/06/2012; Cass. sez. 3, sentenza n. 128 del 08/01/2016).
4.-- Con il primo motivo di appello la lamenta l'erronea valutazione da Parte_1 parte del tribunale delle risultanze istruttorie e la violazione dei principi di cui all'art.
2697 c.c. in tema di onere della prova.
Il primo giudice:
– ha escluso che nella specie fosse intervenuto alcun provvedimento di revoca di contributi, dal momento che, rispetto al contributo ritenuto riconoscibile in via provvisoria dalla di 523.429,07 euro (allorchè il procedimento non era ancora concluso), Controparte_6 con il provvedimento emesso il 31/01/2008 il presidente della aveva Parte_5 riconosciuto a favore della il contributo definitivo di 81.590,91 euro all'esito Parte_3 dell'istruttoria tecnica svolta dall'istituto bancario a tanto incaricato Controparte_7
culminata nella relazione dell'1/08/2007;
[...]
– tale relazione evidenziava la distrazione dei beni e delle risorse beneficiari delle agevolazioni pubbliche dall'uso cui erano destinati (realizzare attività di sostegno all'occupazione ed all'accrescimento dell'imprenditorialità nel territorio), in quanto: il fabbricato acquistato e ristrutturato dalla esteso circa 1.900 mq., in sede di Parte_3 sopralluogo era risultato solo in parte effettivamente utilizzato ai fini previsti dal progetto, con conseguente ammissibilità a contributo del 16% del costo di acquisto del terreno;
non si era tenuto conto dei macchinari non rinvenuti nella sede oggetto di valutazione;
6 l'ulteriore riduzione del 10% del contributo era dovuta al fatto che la consegna dei lavori
(29/06/2004) era avvenuta nei sei mesi successivi alla scadenza (il 31/12/2003) della proroga concessa;
– il raggiungimento dei risultati occupazionali previsti sottolineato dall'attrice era piuttosto indice della sufficienza, per la realizzazione del progetto, delle minori risorse effettivamente utilizzate, né poteva considerarsi rilevante la prova orale espletata, dal momento che il riferito utilizzo di macchinari e personale presso aziende clienti avrebbe dovuto essere dimostrato documentalmente per ritenere esistenti i relativi rapporti fra la
Pt_6
[...
) Quanto esposto dalla sentenza impugnata circa l'esclusione di un provvedimento di revoca di contributi esclude la pertinenza della sollecitazione dell'appellante al ricorso da parte di questa corte all'istituto della disapplicazione: il relativo potere da parte del giudice ordinario comporta che questi possa prendere cognizione di un atto amministrativo nonostante questo non sia direttamente compreso nella materia del contendere, e ne possa valutare la legittimità al fine di stabilire se tenerne conto o meno per la decisione del giudizio.
Nel caso, il primo giudice è stato invece adito per la decisione nel merito in ordine alla natura, al contenuto ed agli effetti dell'asserito provvedimento di revoca del riconoscimento di contributi in forza del contratto d'area n. prot. 130 del 14/11/2007; decidendo in merito, il tribunale ha confermato implicitamente la propria giurisdizione, sulla quale le parti hanno prestato acquiescenza, il che esclude che lo stesso provvedimento, essendo oggetto della diretta valutazione del giudice ordinario, possa ritenersi rilevante per la controversia soltanto incidentalmente.
b.1) A sostegno dell'impugnazione la sostiene la sindacabilità della relazione Pt_1 tecnica della e le carenze della relazione istruttoria finale, nonché Controparte_7
l'omessa considerazione da parte del giudice dei risultati della prova testimoniale.
La relazione istruttoria, in riferimento ai macchinari consuntivati dall'impresa per l'acquisto di 32 computer ed una fotocopiatrice, ha ritenuto ammissibili al contributo la fotocopiatrice e 9 computer, in quanto rinvenuti in sede in occasione del sopralluogo,
7 mentre non ha tenuto conto delle attrezzature dislocate presso il cliente ME (come confermato dalla , escludendo l'ipotesi del prestito d'uso, trattandosi di “beni Parte_3 ad uso esclusivo del personale dipendente della e pertanto non considerabili Parte_3 concessi in uso gratuito.
A dire dell'appellante il tribunale, confermando tale conclusione e sostenendo che i rapporti fra la ed i suoi clienti avrebbe dovuto essere dimostrato Parte_3 documentalmente, avrebbe violato il criterio di cui all'art. 2697 c.c. ed omesso di valutare adeguatamente le prove assunte, ed in particolare le deposizioni testimoniali di Tes_1
-secondo la quale “la svolgeva la propria attività di servizi di tipo
[...] CP_1 amministrativo (elaborazione dati, ecc.) utilizzando il proprio personale direttamente presso aziende clienti e in particolare utilizzando proprie attrezzature di proprietà della he furono oggetto dell'investimento per cui è causa”- e quale CP_1 Testimone_2
a sua volta ha dichiarato che “la svolgeva le attività di outsourcing di tipo CP_1 amministrativo gestionale che venivano svolte presso i clienti con personale, attrezzature
e programmi della Ricordo in particolare che detta attività ad esempio veniva Pt_3 svolta presso la in Venafro, Palazzo Hotel ed altre”-. Controparte_9
La valutazione del tribunale merita integrale condivisione: benchè il contratto di outsourcing (o esternalizzazione), con il quale un'azienda affida ad un'impresa specializzata una o più fasi del proprio processo produttivo, non richieda la forma scritta, ciò non toglie che in carenza di accordo scritto un'eventuale prova testimoniale in proposito dovrebbe consentire di ricostruire in modo specifico termini, tempi ed oggetto dei rapporti in questione, in particolare allorchè si tratti di valutare l'idoneo utilizzo di risorse pubbliche.
Nel caso, le deposizioni riportate risultano estremamente generiche circa entità ed oggetto dei rapporti riferiti, senza alcuna indicazione di tempi e contenuto effettivi del contratto.
Altrettanto generico è il riferimento dei testi all'utilizzo dell'intero immobile per le attività previste in progetto, a fronte dei puntuali rilievi di cui alla relazione tecnica menzionata, secondo cui: la superficie utilizzata per il programma “interessa, dell'immobile acquistato (il cui costo è stato interamente consuntivato), solo una
8 porzione, di circa 300 mq. lordi, del primo piano del fabbricato…; oltre l'area di sedime
(corrispondente alla porzione di piano occupata dalla , a servizio dell'unità Parte_3 produttiva vi è anche il cortile di ingresso (di circa 220 mq.) dal quale parte la scala di accesso al primo piano (si precisa che il cortile non è di uso esclusivo della Parte_3 poiché disimpegna anche altre porzioni del fabbricato)…; come accertato in sede di sopralluogo, la grande sala riunioni al primo piano è stata esclusa dal progetto, per cui non fa più parte della sede produttiva…; l'intero casale si sviluppa su tre livelli: piano terra di mq. 1.138, primo piano di mq.420 (di cui imputabili alla sede produttiva solo mq.300) ed il secondo di mq.300 per un totale al lordo di ingombri murari di mq.1.858, la superficie effettivamente utilizzata, al primo piano, rappresenta il 16% del totale”.
Costo di acquisto del terreno e del fabbricato sono quindi stati ritenuti riconoscibili nella misura del 16% (v. pag. 10 della relazione finale sullo stato degli investimenti, punto 1.d)
e pag. 11, punto 31.3).
4.b-- La reiterazione delle istanze istruttorie dell'appellante rende necessario ribadire che: con riferimento all'istanza ex art. 210 c.p.c. della - Parte_1 incorporante la tale società, in occasione dell'udienza di precisazione delle Parte_3 conclusioni svoltasi dinanzi al Tribunale, non ha chiesto la revoca del provvedimento reiettivo della richiesta di ordine di esibizione avanzata (cfr. verbale del 16/02/2021, in cui il delegato dell'avvocato della parte attrice “si riporta ai propri scritti difensivi, contesta le avverse deduzioni;
in via preliminare contesta l'ordinanza istruttoria nella parte in cui ha rigettato l'ammissione della CTU e chiede ammettersi CTU;
in via subordinata, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con termini ex art. 190
c.p.c.”).
Ne consegue la preclusione, per la stessa società, della possibilità di reiterare l'istanza istruttoria soggetta ad istanza di parte, in sede di impugnazione: v. Cass. civ., Sez. I,
01/08/2007, n.16993; Cass. civ. 2016/n.16290; Cass. 2017/n.19352, la quale ha puntualizzato che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la sua funzione di delineare con precisione il "thema" sottoposto al
9 giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle
(sole) richieste istruttorie e di merito definitivamente proposte.
L'istanza è in ogni caso inammissibile anche per la sua palese finalità esplorativa
(essendo volta all'acquisizione di “tutti gli atti inerenti le procedure di finanziamento erogati da dalla sua costituzione e di tutti gli atti relativi a pratiche Controparte_6 di finanziamento nei confronti di soggetti pubblici e privati non preceduti da bandi di evidenza pubblica;
delle relazioni istruttorie redatte sui progetti;
copia delle relazioni finali elaborate da sulle singole iniziative;
dei verbali del Controparte_7
Consiglio di Amministrazione e copia dei verbali del Collegio Sindacale della società
”) - Cass. civ. 23/02/2010, n. 4375 -. Controparte_6
Analogo fine esplorativo ha la richiesta di ctu, che l'appellante sollecita per “dissipare i dubbi in merito all'errata relazione posta a fondamento della rideterminazione della sovvenzione” di cui si discute, senza tuttavia neppure accennare ai quesiti da porre al ctu, della cui nomina non si è ravvisata alcuna esigenza.
5.-- Va respinto il secondo motivo di appello, attinente alle spese di lite liquidate dal primo giudice, delle quali si lamenta la quantificazione in misura superiore al valore della causa.
In riferimento al valore della causa, dichiarato anche dall'appellante, di 438.929,53 euro, il tribunale ha liquidato in favore delle parti costituite difese dall'Avvocatura dello Stato
l'importo di 15.000,00 euro per compensi, precisando di applicare i parametri medi, e quelli minimi per la fase istruttoria per l'esiguità della stessa;
in base al D.M. n. 55/'14 vigente all'epoca della decisione, applicando i parametri medi per il suddetto valore, anche contenendo ai minimi la fase istruttoria, le spese sarebbero state liquidabili in
18.413,00 euro.
6.-- La pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione comporta l'assorbimento dell'impugnazione incidentale condizionata e la condanna dell'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute per il presente grado dalle parti appellate difese dall'avvocatura dello Stato, che si liquidano secondo i criteri suddetti in base al D.M. n.
147/2022, parametri medi, fatta eccezione per la fase di trattazione contenuta nei minimi.
10 Per quanto riguarda la curatela fallimentare appellata, ammessa al patrocinio a spese dello
Stati ai sensi dell'art. 144 T.U.S.G. come da attestazione di carenza di fondi del
G.delegato al fallimento del 14/05/2024, si riserva la liquidazione del compenso al difensore all'esito dell'istanza da parte dello stesso ex art. 83 comma 3-bis D.P.R.
115/'02 (previa attestazione della permanente indisponibilità di attivo della procedura).
In caso di persistenza di tale situazione, le somme liquidate dovranno versarsi da parte della all'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG nella misura di cui al dispositivo, CP_10 determinata in base ai parametri minimi ex D.M. cit. in considerazione della soluzione adottata in rito, senza la decurtazione della metà -il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello
Stato (cfr. Cass. 2018/n. 22017; Cass. 2019/n. 11590; Cass. 2020/n.136)-
Va dato atto che a norma dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002 l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di AM - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il 3/12/2021 dalla - incorporante la nei confronti del Parte_1 Parte_3
(già , della del Controparte_2 Pt_4 CP_4 presidente della Giunta regionale e della in persona CP_6 Controparte_5 dei rispettivi legali rapp.ti p.t., nonché nei confronti della
[...]
, in persona del curatore p.t., e della Controparte_6 [...]
, in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 483/2021 Controparte_7 emessa dal Tribunale di AM, in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello nei confronti della
[...]
; Controparte_6 rigetta l'appello nei confronti degli altri appellati, dichiarando assorbiti i motivi di
11 impugnazione incidentale condizionata proposti dalle parti difese dall'Avvocatura dello
Stato
2) condanna l'appellante a rimborsare alle parti appellate rappresentate dall'Avvocatura dello Stato le spese del presente grado del giudizio, che liquida complessivamente in €
17.179,00 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del
15% sul compenso, VA e Cpa come per legge;
liquida le spese dovute per il presente grado dalla stessa appellante alla Curatela fallimentare appellata in € 10.060,00 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15% sul compenso, VA e Cpa come per legge, riservando la precisazione circa il suo versamento all'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG all'esito della conferma da parte del Curatore dell'ammissione della procedura al beneficio del patrocinio a carico dello Stato ex art. 144 TUSG;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1-quater del DPR
115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 16 settembre 2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente estensore
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