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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/12/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BORDIGNON MONICA
ATTORE contro
- CP_1 C.F._2 contumace
CONVENUTO
Ogg.: prestazione professionale onorario Difensore d'ufficio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.25. In particolare, come segue:
PER PARTE ATTRICE (Avv. Bordignon) Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la signora al pronto pagamento, in CP_1 favore dell'attore e per i motivi di cui in parte espositiva, della somma capitale complessiva di Euro 11.080,94= oltre interessi e rivalutazione, sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite come da nota spese che si deposita contestualmente al presente atto.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte attrice agisce per ottenere accertamento e condanna alla liquidazione dei compensi maturati a seguito dell'attività svolta, in sede penale, quale difensore d'ufficio in favore della convenuta.
Nonostante la ritualità della notifica, parte convenuta è rimasta contumace.
Verificati contraddittorio e condizione di procedibilità (invito in negoziazione assistita), indi acquisite le memorie e la documentazione complessivamente all.ta, la causa – rinunciato interpello in ragione della irreperibilità della convenuta – passava direttamente in decisione – previo termine per deposito note conclusive -.
La domanda è fondata.
In rito, va premesso che l'obbligatorietà del rito speciale (sommario di cognizione in alternativa al monitorio) concerne, di regola, unicamente le controversie previste dal combinato disposto degli artt.
28 L. n. 794/1942 e succ.mod. e 14 D. Lgs. 150/2011 e succ.mod.: vale a dire le controversie per la liquidazione del compenso per attività giudiziale civile e stragiudiziale ad essa connessa, espletata dall'avvocato.
Diversamente, nella fattispecie, viene in esame la liquidazione di compensi per attività prestata dal Difensore in sede penale;
sicchè l'avvocato, come di regola, può ricorrere agli ordinari strumenti processuali (tra cui rito ordinario, monocratico) – senza essere vincolato dalla speciale disciplina predetta (ex aliis, Cass., ord. n. 19228/2024; id., II, 23/11/2022, n. 34501) -.
Va confermata, inoltre, la competenza giurisdizionale: foro del consumatore, in Asti, come da certificato di residenza della convenuta.
Nel merito, le produzioni in atti dimostrano la maturazione del diritto al pagamento dei compensi e oneri accessori relativi sostenuti da parte attrice per l'attività defensionale (difensore d'ufficio) svolta in favore della convenuta;
analiticamente:
- in primo luogo, con riferimento al procedimento penale T.Asti n. 5653/2016 R.G.N.R.: imputazione ex artt. 40 II in relazione agli artt. 81 cpv e 609-bis, I-609-ter, I n.5-609-septies, IV nn. 1 e 2 c.p., in particolare, quanto alla Vitale: “(…) perché, nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di (nata [...]) non Persona_1 impediva che il padre ( ) commettesse nei confronti della figlia gli atti sessuali Parte_2 descritti nel capo di imputazione”; parte attrice ha svolto attività di Difensore (d'ufficio) dalla nomina da parte del GIP, in sede di incidente probatorio (prima attività defensionale datata
11.1.17), alla gestione delle indagini difensive, al rinvio a giudizio, quindi il dibattimento, fino alla decisione – con esito di condanna: 5 anni e tre mesi di reclusione, interdizione dai pubblici uffici e legale oltrechè provvisionale, in solido, Euro 20.000 in favore della parte civile -;
- risulta documentata, altresì, la successiva fase di impugnazione avanti alla Corte d'Appello di
Torino (RG (3347/20) da cui l'annullamento della sentenza di primo grado e il nuovo giudizio celebrato avanti al Tribunale di Asti – con esito di assoluzione in favore della , ai sensi CP_1 dell'art. 530, II c.p.p., perché il fatto non costituisce reato “(…) essendo insufficiente la prova che la condotta omissiva da lei serbata fosse sorretta dalla necessaria componente dolosa” -;
pagina 2 di 4 - rimasto senza riscontri il tentativo di recupero stragiudiziale (fermo l'invito in negoziazione, del pari documentato); la Difesa ha avanzato richiesta liquidazione parametra la nota secondo valori medi.
Premesso che, di regola, l'attività svolta dal Difensore va inquadrata nell'ambito della disciplina di cui agli artt. 2222 ss. c.c.; considerato che tra le parti non risultano preventivi/pattuizioni di sorta (nomina d'ufficio; peraltro, neppure ipotesi di incarico fiduciario, l'assenza del prescritto preventivo, non limita l'obbligo di liquidazione sulla base delle tariffe professionali vigenti all'epoca delle prestazioni, ove provate); va dato atto che il professionista ha documentato l'invio di diffida di pagamento rivolta direttamente alla convenuta e rimasta senza esito (compiuta giacenza) anche quale invito in negoziazione.
Come noto, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione delle proprie spettanze, ha diritto al rimborso dei compensi ai sensi del combinato disposto degli art. 82 e 116 d.P.R. n. 115 del 2002; in particolare, il disposto di cui all'art. 116 D.P.R n.
115/2002 e succ.mod. rinvia - per la liquidazione degli onorari spettanti al difensore nominato di ufficio - alle norme in tema di liquidazione di soggetti ammessi al gratuito patrocinio: sennonchè in assenza di documentata istanza, ammissione e liquidazione in tal senso – con accertamento dei presupposti per fruire del beneficio -, al pagamento del Difensore nominato d'ufficio – considerata difesa obbligatoria ex artt. 96 ss. c.p.p. - deve provvedere, in primis, lo stesso soggetto assistito.
Più precisamente sulla domanda di liquidazione, va considerato che trattasi di procedimento avente ad oggetto reati di competenza collegiale;
va tenuto conto, altresì, della gravità delle imputazioni, in una con la particolare delicatezza del caso - incidente probatorio con minore (p.o. in seguito costituita parte civile), numerosità dei testi in dibattimento ecc. -; sicchè si ritiene che il compenso determinato dal
Difensore sia da ritenersi congruo, tenuto conto della predetta imputazione, della natura e dell'impegno delle questioni affrontate;
attività defensionale richiesta (complessivamente, due gradi e tre procedimenti, considerati primo grado, annullamento e rinnovazione) calcolata secondo i parametri medi previsti dal DM 55/2014, tenuto conto altresì dei risultati conseguiti in favore della propria assistita (all'esito, assolta).
Ferma l'assenza di contestazioni, sia sul rapporto, sia sull'ammontare del compenso richiesto -; considerate le risultanze documentali complessivamente versate in atti (fascicoli penali integrali di primo e secondo grado); deve ritenersi, pertanto, provato il diritto di parte attrice ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell'onorario per l'attività difensiva esercitata, in qualità di difensore d'ufficio, nel procedimento penale instaurato nei suoi confronti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 disp. att. c.p.p. e 369-bis, II c.p.p.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza;
vista la nota, la natura documentale e la relativa non complessità della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte convenuta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) in via principale, nel merito, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di Euro 11.080,94 oltre interessi, in misura legale, dalla domanda al saldo;
2) condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in pagina 3 di 4 complessivi € 2.200,00 oltre rimb.forf., i.v.a., c.p.a. come per legge.
Asti, 11.12.25
Il Giudice
dott. Paola Amisano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BORDIGNON MONICA
ATTORE contro
- CP_1 C.F._2 contumace
CONVENUTO
Ogg.: prestazione professionale onorario Difensore d'ufficio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.25. In particolare, come segue:
PER PARTE ATTRICE (Avv. Bordignon) Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la signora al pronto pagamento, in CP_1 favore dell'attore e per i motivi di cui in parte espositiva, della somma capitale complessiva di Euro 11.080,94= oltre interessi e rivalutazione, sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite come da nota spese che si deposita contestualmente al presente atto.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte attrice agisce per ottenere accertamento e condanna alla liquidazione dei compensi maturati a seguito dell'attività svolta, in sede penale, quale difensore d'ufficio in favore della convenuta.
Nonostante la ritualità della notifica, parte convenuta è rimasta contumace.
Verificati contraddittorio e condizione di procedibilità (invito in negoziazione assistita), indi acquisite le memorie e la documentazione complessivamente all.ta, la causa – rinunciato interpello in ragione della irreperibilità della convenuta – passava direttamente in decisione – previo termine per deposito note conclusive -.
La domanda è fondata.
In rito, va premesso che l'obbligatorietà del rito speciale (sommario di cognizione in alternativa al monitorio) concerne, di regola, unicamente le controversie previste dal combinato disposto degli artt.
28 L. n. 794/1942 e succ.mod. e 14 D. Lgs. 150/2011 e succ.mod.: vale a dire le controversie per la liquidazione del compenso per attività giudiziale civile e stragiudiziale ad essa connessa, espletata dall'avvocato.
Diversamente, nella fattispecie, viene in esame la liquidazione di compensi per attività prestata dal Difensore in sede penale;
sicchè l'avvocato, come di regola, può ricorrere agli ordinari strumenti processuali (tra cui rito ordinario, monocratico) – senza essere vincolato dalla speciale disciplina predetta (ex aliis, Cass., ord. n. 19228/2024; id., II, 23/11/2022, n. 34501) -.
Va confermata, inoltre, la competenza giurisdizionale: foro del consumatore, in Asti, come da certificato di residenza della convenuta.
Nel merito, le produzioni in atti dimostrano la maturazione del diritto al pagamento dei compensi e oneri accessori relativi sostenuti da parte attrice per l'attività defensionale (difensore d'ufficio) svolta in favore della convenuta;
analiticamente:
- in primo luogo, con riferimento al procedimento penale T.Asti n. 5653/2016 R.G.N.R.: imputazione ex artt. 40 II in relazione agli artt. 81 cpv e 609-bis, I-609-ter, I n.5-609-septies, IV nn. 1 e 2 c.p., in particolare, quanto alla Vitale: “(…) perché, nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di (nata [...]) non Persona_1 impediva che il padre ( ) commettesse nei confronti della figlia gli atti sessuali Parte_2 descritti nel capo di imputazione”; parte attrice ha svolto attività di Difensore (d'ufficio) dalla nomina da parte del GIP, in sede di incidente probatorio (prima attività defensionale datata
11.1.17), alla gestione delle indagini difensive, al rinvio a giudizio, quindi il dibattimento, fino alla decisione – con esito di condanna: 5 anni e tre mesi di reclusione, interdizione dai pubblici uffici e legale oltrechè provvisionale, in solido, Euro 20.000 in favore della parte civile -;
- risulta documentata, altresì, la successiva fase di impugnazione avanti alla Corte d'Appello di
Torino (RG (3347/20) da cui l'annullamento della sentenza di primo grado e il nuovo giudizio celebrato avanti al Tribunale di Asti – con esito di assoluzione in favore della , ai sensi CP_1 dell'art. 530, II c.p.p., perché il fatto non costituisce reato “(…) essendo insufficiente la prova che la condotta omissiva da lei serbata fosse sorretta dalla necessaria componente dolosa” -;
pagina 2 di 4 - rimasto senza riscontri il tentativo di recupero stragiudiziale (fermo l'invito in negoziazione, del pari documentato); la Difesa ha avanzato richiesta liquidazione parametra la nota secondo valori medi.
Premesso che, di regola, l'attività svolta dal Difensore va inquadrata nell'ambito della disciplina di cui agli artt. 2222 ss. c.c.; considerato che tra le parti non risultano preventivi/pattuizioni di sorta (nomina d'ufficio; peraltro, neppure ipotesi di incarico fiduciario, l'assenza del prescritto preventivo, non limita l'obbligo di liquidazione sulla base delle tariffe professionali vigenti all'epoca delle prestazioni, ove provate); va dato atto che il professionista ha documentato l'invio di diffida di pagamento rivolta direttamente alla convenuta e rimasta senza esito (compiuta giacenza) anche quale invito in negoziazione.
Come noto, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione delle proprie spettanze, ha diritto al rimborso dei compensi ai sensi del combinato disposto degli art. 82 e 116 d.P.R. n. 115 del 2002; in particolare, il disposto di cui all'art. 116 D.P.R n.
115/2002 e succ.mod. rinvia - per la liquidazione degli onorari spettanti al difensore nominato di ufficio - alle norme in tema di liquidazione di soggetti ammessi al gratuito patrocinio: sennonchè in assenza di documentata istanza, ammissione e liquidazione in tal senso – con accertamento dei presupposti per fruire del beneficio -, al pagamento del Difensore nominato d'ufficio – considerata difesa obbligatoria ex artt. 96 ss. c.p.p. - deve provvedere, in primis, lo stesso soggetto assistito.
Più precisamente sulla domanda di liquidazione, va considerato che trattasi di procedimento avente ad oggetto reati di competenza collegiale;
va tenuto conto, altresì, della gravità delle imputazioni, in una con la particolare delicatezza del caso - incidente probatorio con minore (p.o. in seguito costituita parte civile), numerosità dei testi in dibattimento ecc. -; sicchè si ritiene che il compenso determinato dal
Difensore sia da ritenersi congruo, tenuto conto della predetta imputazione, della natura e dell'impegno delle questioni affrontate;
attività defensionale richiesta (complessivamente, due gradi e tre procedimenti, considerati primo grado, annullamento e rinnovazione) calcolata secondo i parametri medi previsti dal DM 55/2014, tenuto conto altresì dei risultati conseguiti in favore della propria assistita (all'esito, assolta).
Ferma l'assenza di contestazioni, sia sul rapporto, sia sull'ammontare del compenso richiesto -; considerate le risultanze documentali complessivamente versate in atti (fascicoli penali integrali di primo e secondo grado); deve ritenersi, pertanto, provato il diritto di parte attrice ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell'onorario per l'attività difensiva esercitata, in qualità di difensore d'ufficio, nel procedimento penale instaurato nei suoi confronti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 disp. att. c.p.p. e 369-bis, II c.p.p.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza;
vista la nota, la natura documentale e la relativa non complessità della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte convenuta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) in via principale, nel merito, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di Euro 11.080,94 oltre interessi, in misura legale, dalla domanda al saldo;
2) condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in pagina 3 di 4 complessivi € 2.200,00 oltre rimb.forf., i.v.a., c.p.a. come per legge.
Asti, 11.12.25
Il Giudice
dott. Paola Amisano
pagina 4 di 4