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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 03/03/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00808/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00938/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2025, proposto dalla Liquidazione giudiziale Finalessio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corbetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Salmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gir Lombarda Oil S.r.l., Mechanica Elettric System S.r.l., Rebirth S.r.l. in liquidazione, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 01431/2024, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corbetta;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Rilevato che non sussiste il requisito del periculum in mora atteso che l’appellante non ha rappresentato una situazione di urgenza tale da non poter attendere la definizione del giudizio di primo grado nel merito, tenuto conto che l’udienza pubblica è già stata fissata dal T.a.r. al 9 aprile 2025.
Rilevato inoltre che la fase di merito si rende necessaria al fine di approfondire le circostanze di fatto rilevanti per l’accertamento della responsabilità nell’inquinamento del sito e che, allo stato, non emergono elementi sufficienti a rendere inattendibile l’individuazione della causa dell’inquinamento operata dal Comune, anche alla luce dei pregressi provvedimenti adottati.
Rilevato che le spese della presente fase vanno poste a carico dell’appellante, in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello (Ricorso numero: 938/2025).
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del Comune di Corbetta, delle spese della presente fase che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO