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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11415/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. ND HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11415/2025 R.G. promosso da
) (avv. VEGEZZI ELISABETTA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. BERTIN VALERIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 23/7/2025 e 27/8/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi vivranno separati agli obblighi di legge;
2. Il minore è affidato in via congiunta ad entrambi i genitori […] con collocamento e residenza prevalente presso la madre presso la casa sita in Bornato, via Trento 13, già oggetto di locazione a nome della stessa, ove la moglie si trasferirà unitamente al figlio entro e non oltre il 31.05.2025 e la madre si impegna ad eseguire il trasferimento di residenza all'anagrafe entro e non oltre la data della fissanda udienza, rinunciando al diritto di assegnazione della casa coniugale alle condizioni di cui al punto 4. 3. Quanto alle frequentazioni padre-figlio, il padre avrà diritto di vederlo e tenerlo con sé: - tutti i pomeriggi in cui la madre è impegnata al lavoro fino a quando la stessa lo ritirerà presso il padre ovvero fino al giorno successivo quando lo riaccompagnerà a scuola;
- tutti i fine settimana per i prossimi sei mesi (a decorrere dal marzo 2025 al settembre 2025 compresi) in considerazione degli orari di lavoro della madre, salvo che la madre comunichi al padre di essere libera nel fine settimana, comunicazione che la stessa si impegna di
1 dargli con anticipo una settimana poiché la stessa conosce i propri turni di lavoro con preavviso di una settimana;
- nell'ipotesi in cui la madre fosse libera dal lavoro tutti i fine settimana, i genitori concordano fin da ora che la frequentazione del figlio seguirà l'alternanza dei fine settimana tra genitori e, quindi, il padre vedrà e terrà con sé il figlio a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì quando lo ritirerà da scuola fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà; - il padre accompagnerà sempre il figlio nelle trasferte del rugby;
- essendo il padre un libero professionista che può gestire direttamente i propri orari di lavoro, i genitori concordano fin da ora che, nell'ipotesi in cui la madre non potesse tenere con sé il figlio, si rivolgerà in via prioritaria al padre per chiedergli di tenerlo e, solo nel caso in cui costui fosse impossibilitato, i genitori si avvarranno di una babysitter la cui spesa sarà suddivisa al 50% tra loro;
- durante l'estate il padre trascorrerà con il figlio un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre almeno 15 giorni prima;
- durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con il figlio un ugual periodo, che tenga conto dell'alternarsi annuale del giorno di
Natale/Santo Stefano, da concordare almeno 15 giorni prima;
- durante le vacanze pasquali i genitori trascorreranno con il figlio un ugual periodo, che tenga conto dell'alternarsi annuale del giorno di
Pasqua/Pasquetta, da concordare almeno 15 giorni prima. - anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori (a titolo esemplificativo: Santo Patrono, 25 aprile, I maggio,
2 giugno, I novembre, 8 dicembre ecc.) così come i compleanni del figlio ed il giorno di Santa Lucia, senza che questo possa in alcun modo limitare e/o privare il minore dal festeggiare la propria ricorrenza con i propri coetanei, anche alla presenza dell'altro genitore cui non spetterebbe il diritto di frequentazione (solo durante le ore utili alla festa con gli amici). - diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e il figlio verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
4. la casa familiare sita in Castegnato, via Palestro n.71, di sua proprietà, resterà, unitamente ai suoi arredi, al signor che continuerà a pagare le rate di mutuo fino a estinzione in considerazione Pt_1
del fatto che la moglie ha iniziato da poco un'attività lavorativa e attesa l'attuale rinuncia da parte della moglie all'assegnazione alla casa coniugale, il marito dal canto suo, si impegna a pagare le utenze e il canone di locazione della casa sita in Bornato via Trento n. 13 per i mesi da febbraio 2025 a dicembre
2025 compresi (ha già versato la relativa cauzione). Le utenze, che attualmente sono tutte intestate al marito, saranno volturate dalla signora tempestivamente una volta trasferita nella nuova casa (e Pt_2
comunque entro e non oltre la data della fissanda udienza), con impegno a trasmetterle al marito con congruo anticipo al fine di consentirgli il pagamento entro la scadenza. Dal mese di gennaio 2026 al mese di marzo 2034 compresi (mese in cui il figlio compirà 20 anni), solo ed esclusivamente nell'ipotesi Per_1 di licenziamento della moglie, di interruzione del rapporto di lavoro non per sua colpa e mai nell'ipotesi di interruzione volontaria del rapporto di lavoro, il signor pagherà il canone della casa sopra Pt_1
descritta e tutte le utenze soltanto per i due mesi successivi al mese in cui si è interrotto il rapporto di lavoro e concorrerà a raggiungere l'importo del canone della casa sopra descritta, versando alla moglie
2 la differenza tra la e tale importo per un periodo massimo di cinque mesi a decorrere dal mese in CP_1
cui è iniziato il versamento della Le parti concordano che il presente accordo vale solo ed CP_1
esclusivamente in relazione ad un canone di affitto non superiore ad euro 500,00= mensili. Il signor Pt_1
si impegna ad adempiere all'impegno sopra descritto ogni volta in cui dovessero verificarsene le condizioni.
5. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contribuito al mantenimento del figlio minore, verserà alla madre la somma di euro 350,00=, somma che aumenterà ad euro 400,00= dal mese in cui sarà depositato il ricorso per separazione personale, rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT a dicembre 2026, entro il giorno 10 di ogni mese su conto corrente intestato alla madre (IBAN: IT
31O0303211100010000723629), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
6. Il padre continuerà a concorrere integralmente alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento che si rendessero necessarie per i minori, facendosene carico al 50%, secondo il Protocollo del Tribunale di
RE (allorché dette spese venissero anticipate da un genitore, il genitore che non ha subito l'esborso, corrisponderà all'altro l'importo dovuto all'atto della presentazione della relativa documentazione fiscale, fattura/ricevuta/scontrino fiscale entro i successivi 10 giorni): A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario nazionale ma prescritti dal medico curante;
IV) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari anche erogati dal Servizio Sanitario nazionale;
IV) farmaci particolari;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I), tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo;
III) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
IV) gite scolastiche senza pernottamento;
V) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso sede universitaria;
F) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) centro ricreativo e gruppi estivi;
E) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze anche di studio. Dovrà in ogni caso essere concordata tra i genitori la scelta del medico specialista e condiviso il preventivo di spesa salvo, comunque, il caso di indifferibilità e urgenza per il quale viene escluso l'obbligo di previo accordo e pertanto dette spese potranno essere sostenute dall'uno o dall'altro genitore, e successivamente rimborsate dal padre.
7. Le parti concordano che il veicolo Volkswagen Caddy, di proprietà della moglie, resti in uso al marito e, pertanto, provvederanno al trasferimento di proprietà a favore del signor il prima possibile e, Pt_1
comunque, entro e non oltre il 31.06.2025. 8. I coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi sussistente.
9. Le parti, infine, si concedono
3 reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per il figlio minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 24/5/2018, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di RE (BS) (atto n. 80, parte I, anno 2018), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 25/3/2014). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in RE, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ZA TE ND HE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. ND HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11415/2025 R.G. promosso da
) (avv. VEGEZZI ELISABETTA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. BERTIN VALERIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 23/7/2025 e 27/8/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi vivranno separati agli obblighi di legge;
2. Il minore è affidato in via congiunta ad entrambi i genitori […] con collocamento e residenza prevalente presso la madre presso la casa sita in Bornato, via Trento 13, già oggetto di locazione a nome della stessa, ove la moglie si trasferirà unitamente al figlio entro e non oltre il 31.05.2025 e la madre si impegna ad eseguire il trasferimento di residenza all'anagrafe entro e non oltre la data della fissanda udienza, rinunciando al diritto di assegnazione della casa coniugale alle condizioni di cui al punto 4. 3. Quanto alle frequentazioni padre-figlio, il padre avrà diritto di vederlo e tenerlo con sé: - tutti i pomeriggi in cui la madre è impegnata al lavoro fino a quando la stessa lo ritirerà presso il padre ovvero fino al giorno successivo quando lo riaccompagnerà a scuola;
- tutti i fine settimana per i prossimi sei mesi (a decorrere dal marzo 2025 al settembre 2025 compresi) in considerazione degli orari di lavoro della madre, salvo che la madre comunichi al padre di essere libera nel fine settimana, comunicazione che la stessa si impegna di
1 dargli con anticipo una settimana poiché la stessa conosce i propri turni di lavoro con preavviso di una settimana;
- nell'ipotesi in cui la madre fosse libera dal lavoro tutti i fine settimana, i genitori concordano fin da ora che la frequentazione del figlio seguirà l'alternanza dei fine settimana tra genitori e, quindi, il padre vedrà e terrà con sé il figlio a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì quando lo ritirerà da scuola fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà; - il padre accompagnerà sempre il figlio nelle trasferte del rugby;
- essendo il padre un libero professionista che può gestire direttamente i propri orari di lavoro, i genitori concordano fin da ora che, nell'ipotesi in cui la madre non potesse tenere con sé il figlio, si rivolgerà in via prioritaria al padre per chiedergli di tenerlo e, solo nel caso in cui costui fosse impossibilitato, i genitori si avvarranno di una babysitter la cui spesa sarà suddivisa al 50% tra loro;
- durante l'estate il padre trascorrerà con il figlio un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre almeno 15 giorni prima;
- durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con il figlio un ugual periodo, che tenga conto dell'alternarsi annuale del giorno di
Natale/Santo Stefano, da concordare almeno 15 giorni prima;
- durante le vacanze pasquali i genitori trascorreranno con il figlio un ugual periodo, che tenga conto dell'alternarsi annuale del giorno di
Pasqua/Pasquetta, da concordare almeno 15 giorni prima. - anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori (a titolo esemplificativo: Santo Patrono, 25 aprile, I maggio,
2 giugno, I novembre, 8 dicembre ecc.) così come i compleanni del figlio ed il giorno di Santa Lucia, senza che questo possa in alcun modo limitare e/o privare il minore dal festeggiare la propria ricorrenza con i propri coetanei, anche alla presenza dell'altro genitore cui non spetterebbe il diritto di frequentazione (solo durante le ore utili alla festa con gli amici). - diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e il figlio verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
4. la casa familiare sita in Castegnato, via Palestro n.71, di sua proprietà, resterà, unitamente ai suoi arredi, al signor che continuerà a pagare le rate di mutuo fino a estinzione in considerazione Pt_1
del fatto che la moglie ha iniziato da poco un'attività lavorativa e attesa l'attuale rinuncia da parte della moglie all'assegnazione alla casa coniugale, il marito dal canto suo, si impegna a pagare le utenze e il canone di locazione della casa sita in Bornato via Trento n. 13 per i mesi da febbraio 2025 a dicembre
2025 compresi (ha già versato la relativa cauzione). Le utenze, che attualmente sono tutte intestate al marito, saranno volturate dalla signora tempestivamente una volta trasferita nella nuova casa (e Pt_2
comunque entro e non oltre la data della fissanda udienza), con impegno a trasmetterle al marito con congruo anticipo al fine di consentirgli il pagamento entro la scadenza. Dal mese di gennaio 2026 al mese di marzo 2034 compresi (mese in cui il figlio compirà 20 anni), solo ed esclusivamente nell'ipotesi Per_1 di licenziamento della moglie, di interruzione del rapporto di lavoro non per sua colpa e mai nell'ipotesi di interruzione volontaria del rapporto di lavoro, il signor pagherà il canone della casa sopra Pt_1
descritta e tutte le utenze soltanto per i due mesi successivi al mese in cui si è interrotto il rapporto di lavoro e concorrerà a raggiungere l'importo del canone della casa sopra descritta, versando alla moglie
2 la differenza tra la e tale importo per un periodo massimo di cinque mesi a decorrere dal mese in CP_1
cui è iniziato il versamento della Le parti concordano che il presente accordo vale solo ed CP_1
esclusivamente in relazione ad un canone di affitto non superiore ad euro 500,00= mensili. Il signor Pt_1
si impegna ad adempiere all'impegno sopra descritto ogni volta in cui dovessero verificarsene le condizioni.
5. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contribuito al mantenimento del figlio minore, verserà alla madre la somma di euro 350,00=, somma che aumenterà ad euro 400,00= dal mese in cui sarà depositato il ricorso per separazione personale, rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT a dicembre 2026, entro il giorno 10 di ogni mese su conto corrente intestato alla madre (IBAN: IT
31O0303211100010000723629), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
6. Il padre continuerà a concorrere integralmente alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento che si rendessero necessarie per i minori, facendosene carico al 50%, secondo il Protocollo del Tribunale di
RE (allorché dette spese venissero anticipate da un genitore, il genitore che non ha subito l'esborso, corrisponderà all'altro l'importo dovuto all'atto della presentazione della relativa documentazione fiscale, fattura/ricevuta/scontrino fiscale entro i successivi 10 giorni): A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario nazionale ma prescritti dal medico curante;
IV) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari anche erogati dal Servizio Sanitario nazionale;
IV) farmaci particolari;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I), tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo;
III) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
IV) gite scolastiche senza pernottamento;
V) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso sede universitaria;
F) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) centro ricreativo e gruppi estivi;
E) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze anche di studio. Dovrà in ogni caso essere concordata tra i genitori la scelta del medico specialista e condiviso il preventivo di spesa salvo, comunque, il caso di indifferibilità e urgenza per il quale viene escluso l'obbligo di previo accordo e pertanto dette spese potranno essere sostenute dall'uno o dall'altro genitore, e successivamente rimborsate dal padre.
7. Le parti concordano che il veicolo Volkswagen Caddy, di proprietà della moglie, resti in uso al marito e, pertanto, provvederanno al trasferimento di proprietà a favore del signor il prima possibile e, Pt_1
comunque, entro e non oltre il 31.06.2025. 8. I coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi sussistente.
9. Le parti, infine, si concedono
3 reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per il figlio minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 24/5/2018, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di RE (BS) (atto n. 80, parte I, anno 2018), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 25/3/2014). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in RE, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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