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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/10/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia previdenziale riliquidazione pensione in grado di appello iscritta nel
R.G.227 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio INSALATA e Salvatore DE Parte_1
FELICE
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Mariateresa NASSO
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 05/07/2021, , ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1543 del 14.06.2021, con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro lo ha dichiarato decaduto ai sensi dell'art 47 DPR 639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011 in relazione alla domanda di ricostituzione della pensione in godimento ct. VO n. 13007775 con decorrenza ottobre 2009, al fine di neutralizzare gli anni 2006,2007 e 2008, ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale n.
264/94, 201/99, 432/99, ossia mediante espunzione dei periodi di minore retribuzione che incidono negativamente sulla misura della pensione.
L'appellante, in particolare, ha assunto l'erroneità della pronuncia di decadenza tombale pronunciata dal Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione e la spettanza della ricostituzione della pensione in forza anche dell'accertamento contabile effettuato dalla CTU disposta in primo grado da cui è emerso il rateo pensionistico per effetto della neutralizzazione pari ad € 771,02, con decorrenza degli importi dal luglio 2014 tenuto conto della domanda amministrativa di ricostituzione del luglio 2019.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il Pt_1 ricalcolo della pensione in godimento, in conseguenza della “neutralizzazione” delle retribuzioni agricole accreditate negli anni 2006, 2007 e 2008, in quanto sfavorevoli, per un rateo mensile lordo, alla decorrenza (ottobre 2006), pari ad €771,02 o ad altra misura maggiore o inferiore da determinarsi in corso di causa, da perequarsi sino ad oggi con l'applicazione degli ordinari coefficienti e fatte salve le differenze future;
- Conseguentemente condannare il convenuto al pagamento dei ratei differenziali dovuti in favore del ricorrente, con decorrenza di legge, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge, fatte salve le differenze future;
- Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, con distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari”. CP_
1.2. L ritualmente costituita in giudizio, ha concluso per la inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda stante l'estinzione per prescrizione degli eventuali arretrati maturati dall'1.10.2009 al 13.6.2014.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. L'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. Quanto alla questione della decadenza tombale applicata dal primo giudice, deve evidenziarsi quanto segue.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
“Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge.
Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale1.
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull'altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”.
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”2 . Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale (l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile, in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
2.2. Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 19.12.2019, ossia antecedenti al 19.12.2016.
2.3. Quanto, poi, al merito della domanda, deve evidenziarsi che la CTU contabile disposta in primo grado3 ha evidenziato che per effetto della neutralizzazione degli anni di minore contribuzione (anni
2006,2007 e 2008), si ottiene un rateo iniziale di pensione di € 771,02 superiore rispetto al rateo CP_ erogato dall'
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nei criteri e calcoli effettuati in ragione della documentazione contabile in atti.
La neutralizzazione è ancora possibile alla luce della disciplina transitoria stabilita dall'art 13 L
503/1992 di riforma del sistema pensionistico, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza della Cassazione n. 28025/2018), limitatamente alla quota A di pensione, in quanto calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982 con riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione, per cui nulla osta alla neutralizzazione nel caso di specie, posto che non
è in discussione la salvaguardia dell'anzianità contributiva minima.
2.4. In conclusione, in accoglimento di questo motivo di appello, deve rideterminarsi la pensione alla data iniziale in € 771,02, spettando al ricorrente le conseguenti differenze sui ratei pensionistici, via via perequati, maturate nel triennio a decorrere dal 19.12.2016 all'attualità (secondo le quantificazioni effettuate dal CTU), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, parzialmente compensate nella misura di un terzo stante il limitato accoglimento della domanda e dell'appello, tenuto conto del decisum e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: - Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla ricostituzione della pensione n. VO Parte_1
13007775 con decorrenza ottobre 2009, individuando un rateo alla decorrenza iniziale di € 771,02; CP_ per l'effetto condanna l' alla corresponsione della pensione così rideterminata, adeguata all'attualità e delle differenze sui ratei di pensione maturate nei limiti della decadenza triennale, dal
19 dicembre 2016 all'attualità. - Compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura di CP_ un terzo. Condanna l' al pagamento dei restanti due terzi, che liquida per il primo grado in €
450,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione e per il secondo grado in € 330,00 oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019. 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021 3 I quesiti posti:“Calcoli il CTU l'esatto importo della pensione dovuta al ricorrente alla decorrenza effettiva di ottobre 2009, tenuto conto di quanto dedotto dal ricorrente con riferimento alla “neutralizzazione” delle retribuzioni agricole accreditate negli anni 2006, 2007 e 2008, in applicazione dell'art.3 comma 8 della L. 297/82, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale con sentenza n. 264/1994, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale decorrenti dalla data di deposito del ricorso (19/12/2019)”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia previdenziale riliquidazione pensione in grado di appello iscritta nel
R.G.227 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio INSALATA e Salvatore DE Parte_1
FELICE
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Mariateresa NASSO
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 05/07/2021, , ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1543 del 14.06.2021, con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro lo ha dichiarato decaduto ai sensi dell'art 47 DPR 639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011 in relazione alla domanda di ricostituzione della pensione in godimento ct. VO n. 13007775 con decorrenza ottobre 2009, al fine di neutralizzare gli anni 2006,2007 e 2008, ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale n.
264/94, 201/99, 432/99, ossia mediante espunzione dei periodi di minore retribuzione che incidono negativamente sulla misura della pensione.
L'appellante, in particolare, ha assunto l'erroneità della pronuncia di decadenza tombale pronunciata dal Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione e la spettanza della ricostituzione della pensione in forza anche dell'accertamento contabile effettuato dalla CTU disposta in primo grado da cui è emerso il rateo pensionistico per effetto della neutralizzazione pari ad € 771,02, con decorrenza degli importi dal luglio 2014 tenuto conto della domanda amministrativa di ricostituzione del luglio 2019.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il Pt_1 ricalcolo della pensione in godimento, in conseguenza della “neutralizzazione” delle retribuzioni agricole accreditate negli anni 2006, 2007 e 2008, in quanto sfavorevoli, per un rateo mensile lordo, alla decorrenza (ottobre 2006), pari ad €771,02 o ad altra misura maggiore o inferiore da determinarsi in corso di causa, da perequarsi sino ad oggi con l'applicazione degli ordinari coefficienti e fatte salve le differenze future;
- Conseguentemente condannare il convenuto al pagamento dei ratei differenziali dovuti in favore del ricorrente, con decorrenza di legge, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge, fatte salve le differenze future;
- Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, con distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari”. CP_
1.2. L ritualmente costituita in giudizio, ha concluso per la inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda stante l'estinzione per prescrizione degli eventuali arretrati maturati dall'1.10.2009 al 13.6.2014.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. L'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. Quanto alla questione della decadenza tombale applicata dal primo giudice, deve evidenziarsi quanto segue.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
“Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge.
Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale1.
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull'altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”.
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”2 . Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale (l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile, in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
2.2. Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 19.12.2019, ossia antecedenti al 19.12.2016.
2.3. Quanto, poi, al merito della domanda, deve evidenziarsi che la CTU contabile disposta in primo grado3 ha evidenziato che per effetto della neutralizzazione degli anni di minore contribuzione (anni
2006,2007 e 2008), si ottiene un rateo iniziale di pensione di € 771,02 superiore rispetto al rateo CP_ erogato dall'
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nei criteri e calcoli effettuati in ragione della documentazione contabile in atti.
La neutralizzazione è ancora possibile alla luce della disciplina transitoria stabilita dall'art 13 L
503/1992 di riforma del sistema pensionistico, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza della Cassazione n. 28025/2018), limitatamente alla quota A di pensione, in quanto calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982 con riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione, per cui nulla osta alla neutralizzazione nel caso di specie, posto che non
è in discussione la salvaguardia dell'anzianità contributiva minima.
2.4. In conclusione, in accoglimento di questo motivo di appello, deve rideterminarsi la pensione alla data iniziale in € 771,02, spettando al ricorrente le conseguenti differenze sui ratei pensionistici, via via perequati, maturate nel triennio a decorrere dal 19.12.2016 all'attualità (secondo le quantificazioni effettuate dal CTU), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, parzialmente compensate nella misura di un terzo stante il limitato accoglimento della domanda e dell'appello, tenuto conto del decisum e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: - Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla ricostituzione della pensione n. VO Parte_1
13007775 con decorrenza ottobre 2009, individuando un rateo alla decorrenza iniziale di € 771,02; CP_ per l'effetto condanna l' alla corresponsione della pensione così rideterminata, adeguata all'attualità e delle differenze sui ratei di pensione maturate nei limiti della decadenza triennale, dal
19 dicembre 2016 all'attualità. - Compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura di CP_ un terzo. Condanna l' al pagamento dei restanti due terzi, che liquida per il primo grado in €
450,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione e per il secondo grado in € 330,00 oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019. 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021 3 I quesiti posti:“Calcoli il CTU l'esatto importo della pensione dovuta al ricorrente alla decorrenza effettiva di ottobre 2009, tenuto conto di quanto dedotto dal ricorrente con riferimento alla “neutralizzazione” delle retribuzioni agricole accreditate negli anni 2006, 2007 e 2008, in applicazione dell'art.3 comma 8 della L. 297/82, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale con sentenza n. 264/1994, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale decorrenti dalla data di deposito del ricorso (19/12/2019)”.