Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17043/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Simona Maria
Cipitì, nel procedimento n. 17043/2021 R.G. ai sensi dell'art. 190 c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17043 del Registro Generale Contenzioso 2021 promossa da
(CF ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata in
Palermo alla Via Catania n. 25, presso lo studio dell'Avv. Gianduilio M. Fanzone
(pec. che la rappresenta e difende giusta procura Email_1 in atti attrice – opponente contro
(CF ), nata a Controparte_1 C.F._2
Castellammare del Golfo (Tp) il 30/4/1946 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv Maurizio Lino
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a CodiceFiscale_3
Palermo in questa Via Libertà 171, come da procura in atti convenuta – opposta
Avente per OGGETTO: opposizione a decreto in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4534/2021 emesso in data 11/10/2021 (a definizione del giudizio monitorio RG n. 10309/2021) e notificato alla predetta opponente in data 05/08.11.2021, con il quale il Tribunale di Palermo ha
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condannato al pagamento della somma 40.000,00, oltre Parte_1 accessori e spese, in favore della di lei madre a Controparte_1 titolo di restituzione delle somme di pertinenza di quest'ultima sul prezzo di vendita versato dall'acquirente in sede di stipula del contratto di Controparte_2 compravendita avente ad oggetto la piena proprietà dell'immobile sito in Isola delle Femmine (Pa), Via RA Bagliesi n. 1 (contrada Piana) trasferita a quest'ultimo giusta atto di compravendita del 02.07.2014 in Notaio Persona_1
(rep. N. 405 rac. N. 289, registrato a Palermo al n. 7664 serie 1T il 29/7/2014), congiuntamente dall'odierna opponente, titolare del diritto di nuda proprietà sul cespite, e da titolare del diritto personale di Controparte_1 abitazione, sul medesimo bene.
Senza contestare di avere ricevuto le somme di cui Controparte_1 ha richiesto la restituzione in sede monitoria, né i presupposti del vantato credito restitutorio fatto valere da e dunque senza allegare Controparte_1 un titolo idoneo a giustificare il definitivo trattenimento delle somme versatele dall'acquirente della piena proprietà del cespite anche per la porzione di corrispettivo del trasferimento del diritto di abitazione spettante a
[...]
l'opponente ha eccepito di avere soddisfatto il credito vantato CP_1 nei suoi confronti dalla propria madre, in parte attraverso plurime rimesse effettuate direttamente in suo favore, ed in favore dei propri fratelli su richiesta della prima;
e per altra parte ha eccepito l'intervenuta estinzione del rimanente debito restitutorio per compensazione con i controcrediti dalla stessa vantati nei confronti della propria madre a titolo di rimborso delle spese sostenute per il pagamento degli oneri condominiali ed i consumi relativi all'immobile sito in
Palermo alla Via Fondo Trapani n. 16/B, di spettanza esclusiva dell'opposta.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio CP_1 contestando di avere mai ricevuto i pagamenti allegati dalla
[...] opponente, e più in generale eccependo l'infondatezza di tutte le difese spiegate da parte opponente;
chiedendo pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
Disattesa l'istanza, proposta da parte opposta, intesa alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegnati alle parti termini per il deposito di memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; inutilmente
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tentata la conciliazione;
istruita documentalmente ed a mezzo di interpello di parte convenuta e prove testimoniali, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione previa assegnazione alle parti di termini per il deposito di note conclusionali.
*°*°*
Così sinteticamente compendiato il thema decidendum, risulta documentalmente che con atto di compravendita del 2/7/2014 in Notaio (rep. N. 405 rac. Persona_1
N. 289, registrato a Palermo al n. 7664 serie 1T il 29/7/2014), in Parte_1 ragione della nuda proprietà e in ragione del diritto Controparte_1 di abitazione alla stessa spettante sul bene, hanno venduto, in favore di CP_2
la piena proprietà dell'immobile sito in Isola delle Femmine (Pa), Via
[...]
RA Bagliesi n. 1 (contrada Piana) - verso il corrispettivo pattuito in €
120.000,00, di cui € 40.000,00 espressamente imputati a corrispettivo del diritto di abitazione spettante sul cespite alla predetta ed Controparte_1 euro 80.000 in corrispettivo della nuda proprietà del cespite spettante a
Parte_1
È incontestato tra le parti, e dunque pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che l'intero prezzo della vendita è stato versato dall'acquirente sul conto corrente intestato a compresa la porzione, pari ad € 40.000,00, indicato quale Parte_1 corrispettivo del diritto di abitazione facente capo alla venditrice
[...] di pertinenza di quest'ultima. CP_1
Parimenti non è contestato, ed è dunque pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che l'incasso delle somme versate dall'acquirente a titolo di corrispettivo del diritto di abitazione spettante a da parte della sola Controparte_1 sia frutto di richiesta della prima per la sola ragione che la Parte_1 stessa non fosse all'epoca (come confermato in sede testimoniale) sino al 2020, titolare di conto corrente sul quale ricevere bonifici o versare assegni, come invece necessario al fine di rispettare i parametri di tracciabilità dei pagamenti dell'importo in questione.
Non è dunque contestato il difetto di causa attributiva della delegazione di pagamento compiuta dalle parti in contratto, ed il conseguente obbligo di restituzione delle somme suddette, in favore della parte opposta ai sensi dell'art. 2033 c.c.
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Come sinteticamente evidenziato in narrativa, piuttosto, i motivi di opposizione vertono sull'affermata avvenuta estinzione dell'obbligazione di restituzione predetta.
In particolare, l'opponente ha innanzitutto eccepito di avere adempiuto in parte all'obbligo restitutorio sulla stessa gravante, mediante pagamenti effettuati direttamente nei confronti della propria madre nell'immediatezza della stipula del contratto di compravendita e dunque dell'incasso del relativo corrispettivo, allegando a fondamento della propria prospettazione i seguenti prelievi di contanti effettuati dal proprio conto corrente: - €. 4.000,00 in data 04.07.2014 (giorno successivo alla stipula del contratto di compravendita); - €. 3.500,00 in data
07.07.2014; - €. 5.850,00 in data 08.07.2014; - €. 1.400,00 tra il 10 e l'11.07.2014; ed
€. 5.182,00 tra il 18.07 e l'01.08.2014, così per un importo complessivo pari a euro
19.932,00.
Per altra parte, la convenuta ha eccepito di avere provveduto a luglio del 2014, su richiesta della propria madre, a corrispondere € 12.706,00 al proprio fratello (e figlio della opposta) sia per riferite regalie disposte dalla propria Persona_2 madre in favore di quest'ultimo, sia al fine specifico di consegnare, tramite costui, alla propria madre creditrice le somme dovutele in contanti, evitando prelievi dal conto corrente ulteriori rispetto a quelli già cospicui effettuati (segnatamente pagamenti del 14.07.2014; 21.07.2014 e 02.12.2014), allegando di avere così corrisposto in favore della propria madre e creditrice, l'importo complessivo di €
32.638,00 (pari ad € 19.932,00 + € 12.706,00) a fronte dell'importo del debito pari ad 40.000,00.
A riprova dei pagamenti indicati, parte ricorrente ha allegato e provato la circostanza indiretta consistente nei citati prelievi di contanti effettuati dal 4 luglio 2019, giorno successivo alla stipula del contratto di compravendita, sino all'1.08.2019, per la somma complessiva pari ad euro 19.932,00, peraltro non corrispondente all'importo del credito vantato nei suoi confronti da
[...]
CP_1
E tuttavia, in disparte la prossimità temporale dei prelievi suddetti rispetto alla data di insorgenza del debito restitutorio, l'importo complessivo e la notevole frequenza di detti prelievi rispetto a quelli effettuati nell'arco del, ben più ampio, periodo interessato dagli estratti conto prodotti in giudizio, parte opponente non
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ha adempiuto all'onere, sulla stessa gravante, di fornire la prova della effettiva consegna delle somme prelevate alla creditrice a fini solutori del debito per cui è causa, tenuto anche conto del difetto di corrispondenza tra l'importo del credito per cui è causa e quello complessivo dei prelievi allegati.
In difetto di quietanza, come di ammissione da parte della opposta, ovvero di sua confessione in sede di interrogatorio formale, la prospettazione di parte attrice, generica già in punto di allegazione, nella parte in cui afferma di avere estinto il debito sia mediante la diretta corresponsione alla madre delle somme prelevate, sia mediante attribuzioni ai propri germani RA ed su richiesta Persona_2 della madre, non può ritenersi comprovata dall'istruttoria orale condotta in giudizio.
Con la propria deposizione rispettivamente figlio della convenuta e Tes_1 fratello dell'opponente, ha genericamente dedotto di essere a conoscenza del fatto che la sorella ha versato somme di denaro in contanti in favore della Parte_1 madre e dei fratelli, evidenziando sul punto di non essere in grado “[…] di dettagliare oltre né l'importo della vendita;
né gli importi versati da , né la liquidità di cui necessitava Pt_1
l'attività di tabaccheria;
né le circostanze esatte dei pagamenti;
né le occasioni in cui mi sono state riferite queste circostanze esattamente da mia madre come da mia sorella, ma posso dire che mia madre mi disse che aveva così restituito le somme della vendita” (cfr. verbale di Pt_1 udienza del 16 aprile 2024).
Parimenti generiche sono le dichiarazioni rese dal teste , Testimone_2 convivente di parte opponente, il quale si è limitato a riferire: “All'epoca ricordo di averla molte accompagnata in banca prelevare, e poi a casa della madre su richiesta di che Per_2 mi autorizzava ad allontanarmi dal lavoro. Non posso dire se abbia estinto il debito con la madre perché non conosco esattamente i rispettivi importi” (cfr. verbale di udienza del 16 aprile
2024).
Per altro verso, rispettivamente figlio della convenuta e fratello Testimone_3 dell'opponente, con la propria deposizione ha riferito di non aver ricevuto alcuna somma da parte della sorella relativamente alla vendita dell'immobile di Isola delle
Femmine e di non essere a conoscenza di eventuali accordi con il fratello . In Per_2 relazione alla restituzione delle somme oggetto del giudizio in favore della madre, ha poi dichiarato: “Posso dire che nell'arco degli anni mia madre, di presenza o telefonicamente
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ha chiesto a mia sorella la restituzione, in mia presenza, di quest'importo di euro 40.000,00 innumerevoli volte, forse una trentina” (cfr. verbale di udienza del 16 aprile 2024).
All'esito dell'istruttoria orale condotta in giudizio, dunque, non emergono elementi indiziari gravi, precisi e concordati ex art. 2729 c.c., da cui desumere la prova della effettiva consegna alla madre delle somme prelevate dalla opponente dal proprio conto corrente, e l'effettiva corresponsione di denaro, su delega della madre, in favore dei fratelli RA ed e, così, la prova della destinazione Persona_2 causale di tali prelievi a tacitazione del debito esistente nei confronti della madre.
Del resto, diversamente da quanto argomentato da parte opponente, da sola considerata la circostanza concernente i ravvicinati e cospicui prelievi effettuati da in prossimità dell'incasso del prezzo della compravendita non Parte_1 trova esclusiva plausibile giustificazione nell'esigenza di restituzione della porzione di corrispettivo di pertinenza della propria madre, dimostrando viceversa la necessità di conseguire liquidità, coerente con la scelta di dismissione del cespite, causalmente riconducibile a qualsivoglia esigenza patrimoniale della venditrice, vieppiù in assenza di corrispondenza del quantum dei prelievi con l'importo del debito per cui è causa.
Conseguentemente, in parte qua, l'opposizione proposta va rigettata per difetto di prova – il cui relativo onere gravava sulla debitrice opponente - in ordine all'estinzione dell'obbligazione restitutoria secondo le modalità allegate.
Infine, con la spiegata opposizione ha eccepito l'estinzione della Parte_1 restante porzione di credito per compensazione con il controcredito restitutorio alla stessa facente capo per avere ella sostenuto le spese relative alle utenze e agli oneri condominiali afferenti all'immobile sito in Palermo alla Via Fondo Trapani n.
16/B, e di spettanza esclusiva di , poiché titolare del Persona_3 diritto di abitazione sul cespite, nonché per avere ella sostenuto le spese tecniche e amministrative occorse per il frazionamento del cespite avvenuto nell'anno 2020 in due distinte unità immobiliari.
L'eccezione è fondata limitatamente agli oneri condominiali ordinari, comprensivi delle spese per la fornitura di acqua, di cui parte attrice ha dimostrato di avere sostenuto le relative spese.
Invero, si rammenta in diritto che, qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di diritto reale di abitazione, il titolare di tale diritto è tenuto al pagamento
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degli oneri di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, restando escluse soltanto le spese straordinarie (cfr. Corte di Cassazione, sez. II
Civile, sentenza n. 9920/17).
Nel caso di specie, risulta documentalmente si veda contratto di vendita del
31.07.2020, prodotto da parte attrice come allegato n. 4 dell'atto di citazione in opposizione) in primo luogo che la proprietà l'immobile suddetto sito in Palermo alla Via Fondo Trapani n. 16/B, facente capo a fosse gravato da Parte_1 diritto di abitazione facente capo a , alla quale fa Controparte_1 capo conseguentemente l'onere del pagamento degli oneri condominiali ordinari.
Ciò posto, dalle quietanze rilasciate dall'amministratore di condominio dello stabile di Fondo Trapani, 16/B, risulta altresì che in relazione alle quote dovute al
15.2.2019 (pari ad un totale di € 854,28, di cui €200,00 a titolo di fondo lavori
2013), l'attrice ha corrisposto a titolo di oneri condominiali ordinari la complessiva somma di € 854,28, e che in relazione alle spese per il servizio idrico relative al bimestre ottobre/dicembre 2019 ha corrisposto al Condominio Parte_1 la somma di € 111,00; dalla ricevuta del bonifico bancario del 3.12.2018 eseguito in favore del , risulta altresì il pagamento delle quote Parte_2 condominiali relative ai mesi di settembre e ottobre 2018 per l'importo complessivo pari ad € 145,86 (cfr. allegato n. 7 dell'atto di citazione).
Viceversa, l'eccezione non può essere accolta in relazione all'importo complessivo pari ad € 2.383,00 risultante dal rendiconto redatto dall'amministrazione condominiale di cui all'allegato n.7) dell'atto di citazione, poiché mancando l'elencazione delle voci di cui lo stesso si compone non è dato stabilire se si riferisca solo a quote ordinarie, ovvero a quote straordinarie di competenza della nuda proprietaria;
né in relazione agli importi risultanti dalle altre due ricevute di pagamento (emesse rispettivamente per l'importo di euro 57,00 ed euro 80,00) poiché intestate a e prive dell'attestazione di pagamento da Controparte_1 parte dell'opponente Parte_1
È parimenti infondata l'eccezione di compensazione formulata in relazione alle spese tecniche e amministrative sostenute dall'opponente per il frazionamento dell'immobile di Fondo Trapani 16/B, poiché si tratta di spese relative ad innovazioni unicamente spettanti al soggetto titolare del diritto reale di proprietà sul cespite.
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Alla luce delle superiori considerazioni, l'eccezione di compensazione, opposta da con il credito oggetto del giudizio va accolta nella minor Parte_1 somma pari ad € 911,14.
Per ciò solo va revocato il decreto ingiuntivo n. 4534/2021 emesso in data 11/10/2021 da questo Tribunale, dovendosi dichiarare estinto il credito vantato da opposta in sede monitoria in ragione di euro 9,11,14, fermo restando la fondatezza della domanda proposta in detta sede da per il restante Controparte_1 importo pari ad € 39.088,68.
*°*°*
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente procedimento sono poste a carico di parte opponente e si liquidano secondo i parametri medi recati dalle tabelle allegate al
D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00) ad eccezione della fase istruttoria e decisoria liquidate secondo i parametri minimi, in complessivi € 5.261,00 per onorari ed il € 286,00 per spese vive;
oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Poiché risulta (allegato n. 1 alla comparsa di costituzione) che la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002 le spese di lite liquidate in suo favore sono distratte in favore dell'Erario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Revoca per le causali di cui in parte motiva il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 4534/2021 emesso in data 11/10/2021 dal Tribunale di Palermo;
Compensa i rispettivi crediti vantati tra le parti in ragione di € 911, 14.
Condanna , all'esito della compensazione, al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 39.088,68. Controparte_1
Condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite da quest'ultima sostenute e relative alla fase monitoria ed al presente giudizio, che si liquidano in ed in € 286,00 per spese vive;
ed € € 5.261,00 per onorari, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo, 21.1.2025
8 R.G. n. 17043/2021
Il Giudice dott.ssa Simona Maria Cipitì
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