Art. 13. Soccorso istruttorio 1. Nei casi di cui all' articolo 12, il referente per l'attuazione assegna al responsabile dell'autogestione un termine non inferiore 30 giorni per integrare o produrre nuova documentazione.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere incrementato di 30 giorni, a richiesta, per consentire al responsabile per l'autogestione di acquisire un servizio di supporto per la gestione delle risorse finanziarie e dei voucher e per la relativa rendicontazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 l'erogazione delle risorse e' sospesa e si procede ai sensi dell'articolo 14.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere incrementato di 30 giorni, a richiesta, per consentire al responsabile per l'autogestione di acquisire un servizio di supporto per la gestione delle risorse finanziarie e dei voucher e per la relativa rendicontazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 l'erogazione delle risorse e' sospesa e si procede ai sensi dell'articolo 14.