Art. 3.
Le esenzioni e le agevolazioni previste dall' art. 14 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e dall'ultimo comma dell' art. 12 del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367 , si applicano anche alle operazioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 , e successive modificazioni.
Tutte le esenzioni ed agevolazioni sopra indicate si applicano anche alla costituzione di garanzie da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni concesse ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 .
Le esenzioni e le agevolazioni previste dall' art. 14 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e dall'ultimo comma dell' art. 12 del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367 , si applicano anche alle operazioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 , e successive modificazioni.
Tutte le esenzioni ed agevolazioni sopra indicate si applicano anche alla costituzione di garanzie da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni concesse ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 .