Ordinanza 22 novembre 2024
Massime • 1
In tema di revocazione di sentenze passate in giudicato ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario presuppone che vengano indicate sia le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata in tale impossibilità di provare, con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., più facilmente reperibili, che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma da causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario, ossia da un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/11/2024, n. 30203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30203 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 622/2023 depositata il 01/08/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi. FATTI DI CAUSA Civile Ord. Sez. 1 Num. 30203 Anno 2024 Presidente: TRICOMI LAURA Relatore: PAZZI ALBERTO Data pubblicazione: 22/11/2024 2 di 7 1. Questa Corte, con sentenza n. 5243/2016, rigettava il ricorso proposto da HE LI e ME LI avverso la decisione n. 12/2009 della Corte territoriale di Reggio Calabria che, in accoglimento dell’appello, aveva respinto l’originaria domanda presentata dai LI perché il Comune di Reggio Calabria fosse condannato a risarcire i danni da occupazione usurpativa procurati realizzando una strada su un terreno di loro proprietà ed innalzando il piano stradale. Constatava, in particolare, che, pur in assenza dei presupposti per affermare la sussistenza di una dicatio ad patriam, i giudici distrettuali avevano escluso la possibilità di ravvisare un'illecita irreversibile trasformazione del terreno privato dei ricorrenti in strada pubblica e, quindi, di configurare un'ipotesi di occupazione usurpativa ad opera del Comune, “in quanto mancavano: la trasformazione dell'immobile in un'opera pubblica, la manipolazione del bene sì da divenire un aliud (anzitutto sotto il profilo strutturale) rispetto a quello precedente …. , senza trascurare che ancora più a monte non risultava un qualsiasi provvedimento amministrativo che rivelasse l'intendimento del Comune di appropriarsi della strada e/o di trasformarla in strada pubblica e/o d'includerla nell'elenco delle strade e di asservirla (anche di fatto)”. 2. MA TE De SA, LA LI, IC LI e IG NI LI, quali eredi di HE LI e ME LI, chiedevano alla Corte d’appello di Reggio Calabria la revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., della sentenza n. 12/2009, sostenendo di aver rinvenuto, solo dopo il passaggio in giudicato della statuizione, documenti di rilevanza decisiva (costituiti, in particolare: i) dalla delibera di giunta comunale n. 1397 del 23.3.1988, ove si stabiliva l’urgenza di procedere al completamento ed alla sistemazione viaria di alcune vie, tra cui la strada oggetto di acquisizione usurpativa, dalla delibera di giunta comunale n. 3742 del 19.10.1988, con la quale erano stati 3 di 7 aggiudicati i lavori, e dalla deliberazione del commissario prefettizio n. 2850/a del 26.9.1992, con cui si dava atto del completamento dei lavori al 5.3.1990 e si procedeva al pagamento dell’appaltatore, documenti tutti acquisiti in data 4.5.2017 dietro consegna da parte del funzionario comunale;
ii) da due fotografie databili anteriormente al maggio 1989, ricevute da un vicino qualche giorno prima della stesura dell’atto di citazione per revocazione;
iii) dalla nota prot. n. 18209 del 6.2.2017, con cui il settore pianificazione urbana evidenziava che il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria per i fabbricati era avvenuto in quanto limitrofi «a strada provvista di opere di urbanizzazione»), in quanto dimostrativi dell’irreversibile trasformazione dell’immobile in questione ad opera del Comune nel maggio/giugno 1989 piuttosto che nel 1967, come ritenuto dalla decisione impugnata. La Corte distrettuale rigettava l’impugnazione ritenendo che non vi fosse prova del fatto che fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza l’ignoranza dell’esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano fosse dipesa non da colpa degli attori, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore;
gli stessi attori in revocazione, infatti, avevano sostenuto di essersi messi all’opera per cercare le prove del comportamento usurpativo del Comune solo dopo avere conosciuto la motivazione della sentenza della Corte di legittimità. Evidenziava che l’impugnazione ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ. è rimedio esperibile non per colmare ex post le lacune probatorie che potevano essere sistemate dalla parte nel corso del giudizio (ed a causa delle quali era stata rigettata l’originaria domanda), ma solo a superare carenze istruttorie riconducibili a causa di forza maggiore o a fatto dell’avversario. Aggiungeva che non assumeva alcun rilievo la circostanza secondo cui i consulenti di parte del Comune, invitati dal C.T.U. a depositare tutti i documenti amministrativi relativi ai lavori eseguiti sul terreno 4 di 7 occupato, non avessero provveduto a una simile produzione, perché tali documenti, per essere decisivi nel senso previsto dall’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., avrebbero dovuto provare un fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno da occupazione usurpativa, vale a dire l’irreversibile trasformazione ad opera del Comune, e, di conseguenza, andavano presentati sin da subito dalla parte attrice e non certo dai consulenti tecnici della controparte su invito del C.T.U.. 3. MA TE De SA, LA LI, IC LI e IG NI LI hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto della domanda di revocazione, pubblicata in data 1° agosto 2023, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il Comune di Reggio Calabria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la decisione impugnata, nella parte in cui ha imputato ai ricorrenti la mancata produzione della documentazione amministrativa successivamente reperita, non ha considerato, erroneamente, che il ritrovamento dei documenti attestanti l’effettiva occupazione dell’area nell’anno 1989 con finalità di radicale trasformazione della stessa era stato possibile solo in esito allo spontaneo adempimento della pubblica amministrazione, la quale aveva reso trasparente il proprio operato dopo la definitività della sentenza di rigetto della domanda. 5. Il motivo, nel suo complesso, non merita accoglimento. 5.1 Gli odierni ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale abbia erroneamente apprezzato l’incolpevole impossibilità di produrre i documenti successivamente reperiti senza considerare che gli stessi, per loro intrinseca natura, non avrebbero mai potuto essere individuati senza la collaborazione fattiva della P.A. che li aveva 5 di 7 prodotti e che quest’ultima si era ben guardata dall’esibirli per tempo in giudizio, sebbene espressamente sollecitata in tal senso. Una simile doglianza tenta di superare il rilievo, da parte della Corte territoriale, di una colpevole inerzia ascrivibile agli attori in revocazione (perché l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento decisivo non si configura nel caso in cui il documento sia depositato presso un ufficio pubblico, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, la parte abbia potuto acquisirne la disponibilità e la mancata produzione sia ascrivibile a una sua negligenza;
cfr. Cass. 1814/2004) adducendo una mancata collaborazione della P.A. nell’individuare i documenti di rilievo e nel produrli in giudizio. Un simile assunto non è idoneo ad inficiare in alcun modo gli argomenti offerti dai giudici distrettuali. Invero, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ. è necessario indicare sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito l'onere di provare - con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti - che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore (cfr. Cass. 22159/2014; nello stesso senso Cass. 22246/2016). Per di più, nell’ipotesi di impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per fatto dell'avversario (che ricorrerebbe nel caso di specie, in tesi di parte ricorrente), è necessario fornire la prova della specifica iniziativa probatoria della parte nel giudizio di merito e di un comportamento ostativo della controparte, non 6 di 7 essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione (v. Cass. 6821/2009, Cass. 26175/2011). La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, da una parte, la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento non era certo compatibile con l’allegazione di un’iniziativa assunta per cercare le prove del comportamento usurpativo del Comune soltanto una volta definito il giudizio di legittimità, dovendosi, invece, dare la prova della specifica iniziativa probatoria della parte nel corso del giudizio di merito, dall’altra la semplice allegazione della mancata collaborazione dell’amministrazione municipale non valeva a sollevare gli attori in revocazione dall’onere probatorio che su di loro incombeva. 5.2 Non è poi possibile sostenere in questa sede, a quest’ultimo proposito, che la pubblica amministrazione avrebbe non solo potuto, ma addirittura dovuto produrre i documenti nel corso del corso delle operazioni peritali, a seguito dell’invito rivolto dal C.T.U.. A questo riguardo occorre innanzitutto rilevare come si sia oramai formato il giudicato, all’esito delle statuizioni contenute nella sentenza n. 12/2009 della Corte d’appello di Reggio Calabria, in ordine al fatto che gravava sui LI “l'onere di provare la radicale trasformazione, rispetto allo status quo ante, dell'identità, destinazione e qualificazione giuridica del bene” (v. pag. 7 della sentenza n. 5243/2016 di questa Corte). Questo onere probatorio doveva essere soddisfatto dalla parte su cui lo stesso incombeva e non poteva essere sopperito dall’attività svolta dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice;
questi, infatti, può acquisire, nei limiti delle indagini affidategli e nell'osservanza del contraddittorio fra le parti, anche prescindendo dalla loro attività di allegazione, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti 7 di 7 principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare (Cass., Sez. U., 3086/2022). La Corte territoriale, dunque, ha esattamente ritenuto che la documentazione in discorso dovesse essere presentata sin da subito dagli attori, perché la stessa, essendo destinata a dimostrare un fatto principale, andava prodotta dalla parte onerata della prova nei termini processuali all’uopo previsti e non dai consulenti dell’amministrazione municipale nel corso delle operazioni peritali. Né si può ritenere che il principio di leale collaborazione tra il cittadino e l'amministrazione (v. Cass. 8982/2023, Cass. 3841/2021) possa spingersi fino al punto di imporre alla Pubblica Amministrazione evocata in giudizio di produrre tutta la documentazione pertinente alla domanda presentata dalla controparte sollevando quest’ultima dai generali oneri previsti dall’art. 2697 cod. civ.. 6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 25 ottobre 2024.