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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8142 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7132/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7132/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. SASSO RAFFAELE, elettivamente domiciliati in CORSO NOVARA, 36 80143 NAPOLI presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIULIANTE LUCA, elettivamente domiciliata in VIA DOGANA, 3 20123 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , in qualità di moglie e figli del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, agiscono nei confronti dalla , chiedendo il
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis in conseguenza del decesso di Pt_4
, avvenuto in data 8.10.2008 a seguito del ricovero presso la struttura convenuta e alla scorretta
[...]
e tardiva valutazione dei sintomi addominali dallo stesso lamentati, recepiti solo in sala operatoria.
Si costituisce in giudizio la evidenziando la Controparte_1 situazione compromessa del paziente al momento del ricovero, la correttezza degli accertamenti effettuati, rilevando l'improcedibilità dell'azione in mancanza del corretto esperimento del procedimento di mediazione, la carenza di legittimazione attiva di Parte_1
Con ordinanza del 22.2.2022 le parti sono state invitate all'esperimento della procedura di mediazione.
***
È stata successivamente disposta una CTU, da ritenersi esaustivamente motivata, anche a seguito delle osservazioni svolte dal CTP degli attori. Dall'elaborato peritale emerge quanto segue:
- il 29.7.2008 viene effettuato un primo accertamento ambulatoriale presso l' ; in tale sede CP_1 si evidenzia la “recente insorgenza di cefalea … sottoposto a RM con dimostrazione di una lesione extrassiale frontale basale mediana compatibile con l'ipotesi di meningioma delle docce olfattorie”;
- segue il prericovero in data 11.8.2008, in cui vengono acquisiti dati anamnestici;
si annota che
“…E.O.G. Paziente in condizioni generali buone …”; non vi sono motivi per ritenere che il distretto addominale non fosse stato oggetto di valutazione;
rispondendo alle osservazioni del CTP degli attori, i
CTU evidenziano come non venga indicato quali diversi rilievi obiettivi avrebbero potuto essere acquisiti (pag. 10 CTU);
- il 25.8.2008 viene ricoverato presso la Divisione di Neurochirurgia dell' Parte_4 CP_1
; rispondendo alle osservazioni del CTP degli attori, i CTU mettono in evidenza l'effettuazione
[...] degli esami preoperatori, in particolare degli accertamenti microbiologici, “segnatamente emocolture risultate poi negative” (pag. 15 CTU);
pagina 2 di 5 - il 4.9.2008 alle ore 8.00 il paziente viene portato in sala operatoria per essere sottoposto alla procedura chirurgica programmata;
viene definito “Pallido. Obnubilato, sudorazione fredda PA 70/30.
FC 160-170 rs. SaO2 non rilevabile, così come il polso … Il pz riferisce dolori addominali da circa 4 gg (che gli impedivano il riposo) e conseguente allettamento per astenia. Addome: teso, globoso, dolente alla palpazione superficiale … Si trasferisce in TI … sospetto di ischemia intestinale … ore 12 visita chirurgica: Da quattro giorni dolori addominali prevalentemente notturni localizzati in ipogastrio”; non è configurabile l'ipotesi che fosse in corso uno shock settico;
le condizioni del paziente registrate dal rianimatore non soddisfano i requisiti perché tale condizione possa ritenersi sussistente (pag. 11 CTU);
- il 4.9.2008 il paziente viene trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo, ove viene annotato “…inviato dal per quadro addominale acuto accompagnato dal rianimatore”; viene CP_1 ricoverato presso il reparto di Chirurgia I Urgenza con diagnosi di “…laparotomia esplorativa…” con evidenza di “…perforazione anteriore della seconda ansa digiunale … quadro trattato mediante
“resezione digiunale comprendente l'area perforata e un tratto di intestino a valle di aspetto ischemico”;
- dal documento di sintesi del 26.9.2008 relativamente al decorso post-operatorio risulta che “…Dopo 2 giorni il paziente veniva reintubato a causa di decadimento della funzione respiratoria e di quella neurologica” … Alla luce dello sviluppo della situazione clinica si decideva di non procedere all'asportazione del meningioma né di eseguire ulteriori atti operatori a livello intestinale”;
- le condizioni ciniche rimangono poi gravemente compromesse fino al decesso, avvenuto in data
8.10.2008; il decesso deve essere ricondotto “all'effetto congiunto delle lesioni sistemiche della perforazione intestinale e del quadro oncologico di base” (pag. 7 CTU);
- dalle evidenze intraoperatorie e dall'esame anatomopatologico risulta che il paziente fosse affetto da
“carcinosi peritoneale, in esiti di inveterata nefrectomia per carcinoma a cellule chiare, complicatasi con la perforazione di un'ansa intestinale” (pag. 7 CTU); la carcinosi peritoneale, nel caso di carcinoma renale a cellule chiare, è un evento di rara osservazione, non suscettibile di trattamento chirurgico;
- l'addome acuto insorge tipicamente in assenza di una sintomatologia prodromica;
l'annotazione anamnestica del 4.9.2008 “…riferisce dolori addominali da circa 4 gg”, acquisita alla comparsa del quadro acuto, non trova conforto nella documentazione clinica;
non risulta che il paziente riferì al pagina 3 di 5 personale sanitario la presenza di un sintomo aspecifico quale il dolore addominale;
“coerentemente, non sono documentate la richiesta e/o la somministrazione di terapia analgesica nei giorni antecedenti alla manifestazione acuta del 04.09.2008” (pag. 8 CTU); la sintomatologia dolorosa addominale lamentata dal paziente è del tutto aspecifica e solo a posteriori può essere ritenuta espressione della patologia oncologica poi riscontrata al tavolo operatorio (pag. 12 CTU); alle ore 6.30 del 4.9.2008 i parametri vitali risultavano ancora del tutto regolari;
l'evoluzione clinica successiva risultava quindi improspettabile (pag. 13 CTU); la sintomatologia del paziente “delinea un quadro del tutto aspecifico, di recente insorgenza, certamente non allarmante a fronte del quale la disposizione di approfondimenti diagnostici era differibile anche di alcuni giorni” (pag. 16 CTU);
- alla comparsa del quadro di perforazione, il paziente è stato sottoposto con tempestività agli adeguati accertamenti diagnostici, comprensivi di esami strumentali e di consulenza chirurgica;
all'esito di tali esami è stato correttamente disposto il suo trasferimento per competenza ad altra struttura;
la gestione diagnostico-terapeutica dell'evento acuto non mostra dunque alcun profilo di criticità;
- il quadro oncologico addominale che si è manifestato il 4.9.2008 è, per natura e sede, del tutto indipendente dalla patologia di pertinenza neurochirurgica per la quale il paziente era stato ricoverato;
anche rispondendo alle osservazioni del CTP degli attori, i CTU rilevano che i curanti non disponevano di alcun elemento, anamnestico o clinico, anche solo suggestivo o predittivo per carcinosi peritoneale e, più in generale, per perforazione intestinale;
- sul piano controfattuale, se fossero stati disposti approfondimenti diagnostici strumentali, “è improbabile che si sarebbe giunti ad una diagnosi di carcinosi peritoneale in epoca antecedente all'evento acuto del 04.09.2008; a fronte di una condizione del tutto inattesa dato il tempo ormai decorso dal precedente oncologico ed in assenza di elementi tali da giustificare un approccio improntato ad urgenza, la carcinosi peritoneale resta infatti, per natura, difficilmente oggettivabile a mezzo Rx/TC” (pag.
8-9 CTU);
- sul piano delle opzioni terapeutiche, in presenza di una carcinosi peritoneale non si disponeva al momento dei fatti, così come non si dispone attualmente, di opzioni di cura atte a modificare apprezzabilmente la prognosi e a ridurre il rischio di perforazione intestinale;
anche nel caso in cui la diagnosi fosse stata anticipata, l'evoluzione sfavorevole in perforazione non avrebbe potuto essere pagina 4 di 5 evitata;
la carcinosi peritoneale da carcinoma renale a cellule chiare non è suscettibile di alcun trattamento chirurgico.
Non sono quindi configurabili omissioni diagnostiche o terapeutiche e, in ogni caso, sul piano controfattuale l'evoluzione sfavorevole non avrebbe potuto essere evitata.
Non è pertanto configurabile una responsabilità del personale medico della struttura sanitaria convenuta.
Dalle considerazioni sopra esposte, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande degli attori.
Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di , . Parte_1 Parte_2 Parte_3
2) Condanna , , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese processuali in favore della , liquidate in Controparte_1
€ 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e
CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di , Parte_1 Parte_2 Pt_3
.
[...]
Milano, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7132/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. SASSO RAFFAELE, elettivamente domiciliati in CORSO NOVARA, 36 80143 NAPOLI presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIULIANTE LUCA, elettivamente domiciliata in VIA DOGANA, 3 20123 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , in qualità di moglie e figli del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, agiscono nei confronti dalla , chiedendo il
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis in conseguenza del decesso di Pt_4
, avvenuto in data 8.10.2008 a seguito del ricovero presso la struttura convenuta e alla scorretta
[...]
e tardiva valutazione dei sintomi addominali dallo stesso lamentati, recepiti solo in sala operatoria.
Si costituisce in giudizio la evidenziando la Controparte_1 situazione compromessa del paziente al momento del ricovero, la correttezza degli accertamenti effettuati, rilevando l'improcedibilità dell'azione in mancanza del corretto esperimento del procedimento di mediazione, la carenza di legittimazione attiva di Parte_1
Con ordinanza del 22.2.2022 le parti sono state invitate all'esperimento della procedura di mediazione.
***
È stata successivamente disposta una CTU, da ritenersi esaustivamente motivata, anche a seguito delle osservazioni svolte dal CTP degli attori. Dall'elaborato peritale emerge quanto segue:
- il 29.7.2008 viene effettuato un primo accertamento ambulatoriale presso l' ; in tale sede CP_1 si evidenzia la “recente insorgenza di cefalea … sottoposto a RM con dimostrazione di una lesione extrassiale frontale basale mediana compatibile con l'ipotesi di meningioma delle docce olfattorie”;
- segue il prericovero in data 11.8.2008, in cui vengono acquisiti dati anamnestici;
si annota che
“…E.O.G. Paziente in condizioni generali buone …”; non vi sono motivi per ritenere che il distretto addominale non fosse stato oggetto di valutazione;
rispondendo alle osservazioni del CTP degli attori, i
CTU evidenziano come non venga indicato quali diversi rilievi obiettivi avrebbero potuto essere acquisiti (pag. 10 CTU);
- il 25.8.2008 viene ricoverato presso la Divisione di Neurochirurgia dell' Parte_4 CP_1
; rispondendo alle osservazioni del CTP degli attori, i CTU mettono in evidenza l'effettuazione
[...] degli esami preoperatori, in particolare degli accertamenti microbiologici, “segnatamente emocolture risultate poi negative” (pag. 15 CTU);
pagina 2 di 5 - il 4.9.2008 alle ore 8.00 il paziente viene portato in sala operatoria per essere sottoposto alla procedura chirurgica programmata;
viene definito “Pallido. Obnubilato, sudorazione fredda PA 70/30.
FC 160-170 rs. SaO2 non rilevabile, così come il polso … Il pz riferisce dolori addominali da circa 4 gg (che gli impedivano il riposo) e conseguente allettamento per astenia. Addome: teso, globoso, dolente alla palpazione superficiale … Si trasferisce in TI … sospetto di ischemia intestinale … ore 12 visita chirurgica: Da quattro giorni dolori addominali prevalentemente notturni localizzati in ipogastrio”; non è configurabile l'ipotesi che fosse in corso uno shock settico;
le condizioni del paziente registrate dal rianimatore non soddisfano i requisiti perché tale condizione possa ritenersi sussistente (pag. 11 CTU);
- il 4.9.2008 il paziente viene trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo, ove viene annotato “…inviato dal per quadro addominale acuto accompagnato dal rianimatore”; viene CP_1 ricoverato presso il reparto di Chirurgia I Urgenza con diagnosi di “…laparotomia esplorativa…” con evidenza di “…perforazione anteriore della seconda ansa digiunale … quadro trattato mediante
“resezione digiunale comprendente l'area perforata e un tratto di intestino a valle di aspetto ischemico”;
- dal documento di sintesi del 26.9.2008 relativamente al decorso post-operatorio risulta che “…Dopo 2 giorni il paziente veniva reintubato a causa di decadimento della funzione respiratoria e di quella neurologica” … Alla luce dello sviluppo della situazione clinica si decideva di non procedere all'asportazione del meningioma né di eseguire ulteriori atti operatori a livello intestinale”;
- le condizioni ciniche rimangono poi gravemente compromesse fino al decesso, avvenuto in data
8.10.2008; il decesso deve essere ricondotto “all'effetto congiunto delle lesioni sistemiche della perforazione intestinale e del quadro oncologico di base” (pag. 7 CTU);
- dalle evidenze intraoperatorie e dall'esame anatomopatologico risulta che il paziente fosse affetto da
“carcinosi peritoneale, in esiti di inveterata nefrectomia per carcinoma a cellule chiare, complicatasi con la perforazione di un'ansa intestinale” (pag. 7 CTU); la carcinosi peritoneale, nel caso di carcinoma renale a cellule chiare, è un evento di rara osservazione, non suscettibile di trattamento chirurgico;
- l'addome acuto insorge tipicamente in assenza di una sintomatologia prodromica;
l'annotazione anamnestica del 4.9.2008 “…riferisce dolori addominali da circa 4 gg”, acquisita alla comparsa del quadro acuto, non trova conforto nella documentazione clinica;
non risulta che il paziente riferì al pagina 3 di 5 personale sanitario la presenza di un sintomo aspecifico quale il dolore addominale;
“coerentemente, non sono documentate la richiesta e/o la somministrazione di terapia analgesica nei giorni antecedenti alla manifestazione acuta del 04.09.2008” (pag. 8 CTU); la sintomatologia dolorosa addominale lamentata dal paziente è del tutto aspecifica e solo a posteriori può essere ritenuta espressione della patologia oncologica poi riscontrata al tavolo operatorio (pag. 12 CTU); alle ore 6.30 del 4.9.2008 i parametri vitali risultavano ancora del tutto regolari;
l'evoluzione clinica successiva risultava quindi improspettabile (pag. 13 CTU); la sintomatologia del paziente “delinea un quadro del tutto aspecifico, di recente insorgenza, certamente non allarmante a fronte del quale la disposizione di approfondimenti diagnostici era differibile anche di alcuni giorni” (pag. 16 CTU);
- alla comparsa del quadro di perforazione, il paziente è stato sottoposto con tempestività agli adeguati accertamenti diagnostici, comprensivi di esami strumentali e di consulenza chirurgica;
all'esito di tali esami è stato correttamente disposto il suo trasferimento per competenza ad altra struttura;
la gestione diagnostico-terapeutica dell'evento acuto non mostra dunque alcun profilo di criticità;
- il quadro oncologico addominale che si è manifestato il 4.9.2008 è, per natura e sede, del tutto indipendente dalla patologia di pertinenza neurochirurgica per la quale il paziente era stato ricoverato;
anche rispondendo alle osservazioni del CTP degli attori, i CTU rilevano che i curanti non disponevano di alcun elemento, anamnestico o clinico, anche solo suggestivo o predittivo per carcinosi peritoneale e, più in generale, per perforazione intestinale;
- sul piano controfattuale, se fossero stati disposti approfondimenti diagnostici strumentali, “è improbabile che si sarebbe giunti ad una diagnosi di carcinosi peritoneale in epoca antecedente all'evento acuto del 04.09.2008; a fronte di una condizione del tutto inattesa dato il tempo ormai decorso dal precedente oncologico ed in assenza di elementi tali da giustificare un approccio improntato ad urgenza, la carcinosi peritoneale resta infatti, per natura, difficilmente oggettivabile a mezzo Rx/TC” (pag.
8-9 CTU);
- sul piano delle opzioni terapeutiche, in presenza di una carcinosi peritoneale non si disponeva al momento dei fatti, così come non si dispone attualmente, di opzioni di cura atte a modificare apprezzabilmente la prognosi e a ridurre il rischio di perforazione intestinale;
anche nel caso in cui la diagnosi fosse stata anticipata, l'evoluzione sfavorevole in perforazione non avrebbe potuto essere pagina 4 di 5 evitata;
la carcinosi peritoneale da carcinoma renale a cellule chiare non è suscettibile di alcun trattamento chirurgico.
Non sono quindi configurabili omissioni diagnostiche o terapeutiche e, in ogni caso, sul piano controfattuale l'evoluzione sfavorevole non avrebbe potuto essere evitata.
Non è pertanto configurabile una responsabilità del personale medico della struttura sanitaria convenuta.
Dalle considerazioni sopra esposte, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande degli attori.
Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di , . Parte_1 Parte_2 Parte_3
2) Condanna , , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese processuali in favore della , liquidate in Controparte_1
€ 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e
CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di , Parte_1 Parte_2 Pt_3
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Milano, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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