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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SPOLETO
Sezione specializzata agraria
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta D'Auria Presidente relatore
Dott.ssa Agata Stanga Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice integrato da
Valentina Fuoco Esperto agrario
Filippo Fiorucci Esperto agrario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1319/2024 promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come
[...]
in atti dall'Avv. Fausto Montanari
RICORRENTE
contro
Contr G. MO DI LI AO
CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: controversia agraria
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente ha adìto il Tribunale di
Spoleto, Sezione specializzata agraria, formulando le seguenti conclusioni: “1) Accertare il grave Con inadempimento di cui all'art. 5 della legge n. 203/1982 dell' Parte_2
a fronte del mancato pagamento del canone di affitto relativo all'annata agraria 2023/2024; 2)
Dichiarare risolto il contratto di affitto inter partes stipulato in data 05/12/2019 e registrato in data
Con 24/02/2020 per inadempimento dell'affittuaria; 3) Condannare l' Parte_2
al rilascio dei fondi oggetto del contratto di affitto distinti al C.T. del Comune di al
[...] Pt_1
Foglio 136 particelle 11, 12, 6, 10 e al Foglio 132 particelle 68 e 69 per una superficie complessiva di Ha 09.94.00, nonché al pagamento della somma di € 500,00 a titolo di canone di affitto per
l'annata agraria 2023/2024 oltre al pagamento dei successivi canoni a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio dei fondi. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio.”
(conclusioni pag. 3 ricorso).
A fondamento delle sue domande, parte ricorrente ha rappresentato e allegato che: l'Ente ricorrente, in data 5.12.2019, ha stipulato, con l'odierna parte convenuta, un contratto di affitto di fondo rustico in deroga ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982, avente ad oggetto alcuni appezzamenti di terreno siti in Todi distinti al C.T. di detto Comune al Foglio 136 particelle 11, 12,
6, 10 e al Foglio 132 particelle 68 e 69 per una superficie complessiva di Ha 09.94.00 (doc. 1); nel contratto, sottoscritto con l'assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria, le parti all'art. 8 hanno determinato il canone per l'intera durata del contratto in complessivi € 3.000,00 stabilendo altresì che il pagamento sarebbe stato effettuato in € 500,00 per ogni annata agraria in soluzione anticipata entro il giorno 11 novembre di ogni anno;
l'affittuaria, contravvenendo agli impegni assunti, non ha provveduto ad eseguire alla convenuta scadenza il pagamento del canone relativo all'annata agraria 2023/2024; l'Ente proprietario, stante l'inadempimento, dopo aver effettuato la contestazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 203/1982, ha promosso il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2011 avanti l'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria il quale è risultato infruttuoso per mancata partecipazione della controparte (doc. 2, 3 e
4). Regolarmente citata, non si è costituita in giudizio la parte convenuta, di cui viene quindi dichiarata la contumacia.
1. Sulla condizione di procedibilità – sussiste
Risulta ex actis come l'odierna parte ricorrente, prima di adire l'Autorità giudiziaria, abbia proceduto a formulare all'affittuaria, odierna parte convenuta, la contestazione degli addebiti (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e come abbia poi, quindi, promosso il tentativo di conciliazione davanti all'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria (cfr. doc. 3 allegato al ricorso), con esito “infruttuoso” (cfr. doc. 4 allegato al ricorso, recante appunto il relativo attestato con oggetto “L. n. 203/1982 art. 46 (art. 11 D. Lgs. N. 150/2011). Trasmissione attestato infruttuoso tentativo conciliazione agraria”).
2. Nel merito
Documentalmente provata l'esistenza tra le parti del contratto di affitto di fondo rustico stipulato ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982, contratto stipulato in data
5.12.2019 con l'assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria e registrato il
24.2.2020 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
Ai sensi dell'art. 7 del suddetto contratto, “L'affitto, in deroga agli artt. 3 e 22 della
Legge 3 maggio 1982, n. 203, decorre dalla data 11/11/2019 e terminerà improrogabilmente il 10/11/2025.”.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto contratto, “Il canone complessivo d'affitto è concordemente stabilito tra le parti, in deroga agli artt. 8 e seguenti della Legge 3 maggio
1982, n. 203, in complessivi euro 3.000,00 per l'intera durata del contratto. Il pagamento del canone sarà effettuato in euro 500,00 (cinquecento/00) annue complessive. ... “.
Correttamente pare ricorrente ha allegato come l'affittuaria si sia resa inadempiente rispetto al pagamento del canone per l'annata agraria 2023/2024, laddove invece era onere della debitrice provare l'adempimento.
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, primo periodo, legge n. 203/1982 (“Norme sui contratti agrari”), “La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità.”.
In conclusione, il Tribunale, tenuto conto di tutto quanto sopra, ritenuti sussistenti i presupposti per la pronuncia di rilascio al termine dell'annata agraria corrente (11.11.2025) dell'immobile, dichiara risolto il contratto di affitto de quo; condanna parte convenuta al rilascio al termine dell'annata agraria corrente, a favore di parte ricorrente, di tutti i terreni oggetto del contratto di affitto di fondo rustico de quo e al pagamento del canone scaduto, pari ad € 500,00 per l'annata agraria 2023/2024, oltre interessi come per legge, oltre al pagamento del successivo canone a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio dei fondi.
3. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, anche tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della ridotta attività processuale espletata (prima e unica udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Dichiara risolto il contratto di affitto de quo;
2) Condanna parte convenuta al rilascio al termine dell'annata agraria corrente, a favore di parte ricorrente, di tutti i terreni oggetto del contratto di affitto di fondo rustico de quo e al pagamento del canone scaduto, pari ad € 500,00 per l'annata agraria 2023/2024, oltre interessi come per legge, oltre al pagamento del successivo canone a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio dei fondi;
3) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 515,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marta D'Auria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SPOLETO
Sezione specializzata agraria
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta D'Auria Presidente relatore
Dott.ssa Agata Stanga Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice integrato da
Valentina Fuoco Esperto agrario
Filippo Fiorucci Esperto agrario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1319/2024 promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come
[...]
in atti dall'Avv. Fausto Montanari
RICORRENTE
contro
Contr G. MO DI LI AO
CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: controversia agraria
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente ha adìto il Tribunale di
Spoleto, Sezione specializzata agraria, formulando le seguenti conclusioni: “1) Accertare il grave Con inadempimento di cui all'art. 5 della legge n. 203/1982 dell' Parte_2
a fronte del mancato pagamento del canone di affitto relativo all'annata agraria 2023/2024; 2)
Dichiarare risolto il contratto di affitto inter partes stipulato in data 05/12/2019 e registrato in data
Con 24/02/2020 per inadempimento dell'affittuaria; 3) Condannare l' Parte_2
al rilascio dei fondi oggetto del contratto di affitto distinti al C.T. del Comune di al
[...] Pt_1
Foglio 136 particelle 11, 12, 6, 10 e al Foglio 132 particelle 68 e 69 per una superficie complessiva di Ha 09.94.00, nonché al pagamento della somma di € 500,00 a titolo di canone di affitto per
l'annata agraria 2023/2024 oltre al pagamento dei successivi canoni a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio dei fondi. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio.”
(conclusioni pag. 3 ricorso).
A fondamento delle sue domande, parte ricorrente ha rappresentato e allegato che: l'Ente ricorrente, in data 5.12.2019, ha stipulato, con l'odierna parte convenuta, un contratto di affitto di fondo rustico in deroga ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982, avente ad oggetto alcuni appezzamenti di terreno siti in Todi distinti al C.T. di detto Comune al Foglio 136 particelle 11, 12,
6, 10 e al Foglio 132 particelle 68 e 69 per una superficie complessiva di Ha 09.94.00 (doc. 1); nel contratto, sottoscritto con l'assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria, le parti all'art. 8 hanno determinato il canone per l'intera durata del contratto in complessivi € 3.000,00 stabilendo altresì che il pagamento sarebbe stato effettuato in € 500,00 per ogni annata agraria in soluzione anticipata entro il giorno 11 novembre di ogni anno;
l'affittuaria, contravvenendo agli impegni assunti, non ha provveduto ad eseguire alla convenuta scadenza il pagamento del canone relativo all'annata agraria 2023/2024; l'Ente proprietario, stante l'inadempimento, dopo aver effettuato la contestazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 203/1982, ha promosso il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2011 avanti l'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria il quale è risultato infruttuoso per mancata partecipazione della controparte (doc. 2, 3 e
4). Regolarmente citata, non si è costituita in giudizio la parte convenuta, di cui viene quindi dichiarata la contumacia.
1. Sulla condizione di procedibilità – sussiste
Risulta ex actis come l'odierna parte ricorrente, prima di adire l'Autorità giudiziaria, abbia proceduto a formulare all'affittuaria, odierna parte convenuta, la contestazione degli addebiti (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e come abbia poi, quindi, promosso il tentativo di conciliazione davanti all'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria (cfr. doc. 3 allegato al ricorso), con esito “infruttuoso” (cfr. doc. 4 allegato al ricorso, recante appunto il relativo attestato con oggetto “L. n. 203/1982 art. 46 (art. 11 D. Lgs. N. 150/2011). Trasmissione attestato infruttuoso tentativo conciliazione agraria”).
2. Nel merito
Documentalmente provata l'esistenza tra le parti del contratto di affitto di fondo rustico stipulato ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982, contratto stipulato in data
5.12.2019 con l'assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria e registrato il
24.2.2020 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
Ai sensi dell'art. 7 del suddetto contratto, “L'affitto, in deroga agli artt. 3 e 22 della
Legge 3 maggio 1982, n. 203, decorre dalla data 11/11/2019 e terminerà improrogabilmente il 10/11/2025.”.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto contratto, “Il canone complessivo d'affitto è concordemente stabilito tra le parti, in deroga agli artt. 8 e seguenti della Legge 3 maggio
1982, n. 203, in complessivi euro 3.000,00 per l'intera durata del contratto. Il pagamento del canone sarà effettuato in euro 500,00 (cinquecento/00) annue complessive. ... “.
Correttamente pare ricorrente ha allegato come l'affittuaria si sia resa inadempiente rispetto al pagamento del canone per l'annata agraria 2023/2024, laddove invece era onere della debitrice provare l'adempimento.
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, primo periodo, legge n. 203/1982 (“Norme sui contratti agrari”), “La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità.”.
In conclusione, il Tribunale, tenuto conto di tutto quanto sopra, ritenuti sussistenti i presupposti per la pronuncia di rilascio al termine dell'annata agraria corrente (11.11.2025) dell'immobile, dichiara risolto il contratto di affitto de quo; condanna parte convenuta al rilascio al termine dell'annata agraria corrente, a favore di parte ricorrente, di tutti i terreni oggetto del contratto di affitto di fondo rustico de quo e al pagamento del canone scaduto, pari ad € 500,00 per l'annata agraria 2023/2024, oltre interessi come per legge, oltre al pagamento del successivo canone a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio dei fondi.
3. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, anche tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della ridotta attività processuale espletata (prima e unica udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Dichiara risolto il contratto di affitto de quo;
2) Condanna parte convenuta al rilascio al termine dell'annata agraria corrente, a favore di parte ricorrente, di tutti i terreni oggetto del contratto di affitto di fondo rustico de quo e al pagamento del canone scaduto, pari ad € 500,00 per l'annata agraria 2023/2024, oltre interessi come per legge, oltre al pagamento del successivo canone a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio dei fondi;
3) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 515,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marta D'Auria