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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/08/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Dott.ssa Maria Giugliano G.O.P.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 166/2024 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi ELl'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
Codice Fiscale_1 ), nata a [...]_1 (C.F.:
(NA), il 09.11.1977 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Scognamiglio (C.F.: [...] C.F. 2 ), EL Foro di RE Annunziata con studio in RE EL EC (NA) alla Vico Supportico I Trotti, 6, presso il cui studio ha eletto domicilio come da procura a margine EL ricorso introduttivo EL giudizio;
parte ammessa al patrocinio a spese ELlo Stato con Prot. n° 2023/2107/GP EL Consiglio ELl'Ordine di RE Annunziata
E Codice Fiscale_3 ), nato a [...], il POETI Pt_2 (C.F.
13.02.1976 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualina Di ON (C.F.: ), EL Foro di RE Annunziata Codice Fiscale_4 con studio in RE EL EC (NA) alla Via Nazionale 163, presso lo studio ELla quale ha eletto domicilio, come da procura depositata in data 16.04.2025
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di RE Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 13 maggio 2025, i coniugi hanno dichiarato di non avere interesse alla conciliazione e di ribadire la volontà di divorziare alle condizioni EL ricorso. L'avv. Di ON ha altresì versato in atti la procura alle liti rilasciata in suo favore dal Pt_3 Il P.M. aveva già espresso alla precedente udienza ELl'11.03.2025 parere favorevole all'accoglimento EL ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte_1 e Pt_4Con ricorso congiunto depositato in data 11.01.2024,
[...] chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario dagli stessi contratto in RE EL EC in data
09.04.2005.
A sostegno ELla domanda adducevano:
1. che dalla loro unione erano nati due figli, Persona_1 in data 20.04.2006 e
Persona_2 in data 23.10.2008 entrambi residenti alla via Gaetano de Bottis,
,
612;
2. che erano separati sin dal 10.02.2015, allorquando il Tribunale di RE Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n.
1068/2015, EL 10.02.2015 a seguito ELla comparizione degli stessi in data 19.11.2024 dinanzi al Presidente EL Tribunale;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili EL matrimonio.
Fissata con decreto EL 15.01.2024 la data di udienza per il successivo 26 marzo 2024 e rilevato, con il medesimo decreto, la necessità di integrare la documentazione di cui all'articolo 473 bis 12, terzo comma c.p.c.; rilevato, altresì, con medesimo decreto che le condizioni concordate fra le parti non apparivano conformi all'interesse dei minori, atteso che le parti avevano concordato lo stesso importo ELl'assegno di mantenimento già fissato in sede di separazione, senza aggiornamento ISTAT, sebbene fossero oramai decorsi quasi dieci anni ( verbale di comparizione ELle parti innanzi al presidente EL 19 novembre 2014) e che, inoltre, le stesse avevano previsto che l'assegno, al raggiungimento ELla maggiore età dei figli, sarebbe stato versato direttamente nelle mani di questi ultimi, laddove il versamento diretto ELl'assegno è possibile soltanto su domanda dei figli aventi diritto alla relativa percezione, il Presidente disponeva la comparizione personale dei coniugi per l'udienza così fissata, invitando gli stessi ad integrare la documentazione reddituale allegata al ricorso ed a rivedere gli accordi relativamente ai profili innanzi evidenziati. Quindi, alla predetta udienza EL 26 marzo 2024 le parti, sentite personalmente dal giudice ELegato, chiedevano congruo rinvio al fine di depositare la documentazione reddituale richiesta e trovare un accordo per la modificazione ELle condizioni di divorzio, in conformità ai rilievi già formulati con il decreto EL 15.01.2024; il giudice ELegato rinviava alla successiva udienza del 17.09.2024 poi ulteriormente rinviata, per impedimento ELle parti, al 12.11.2024. All'udienza EL 12.11.2024, infine, le parti ribadivano la volontà di divorziare e concordemente dichiaravano di aver trovato un accordo per la parziale modifica ELle condizioni di cui al punto e) EL ricorso, stabilendo che "il sig. Pt_3 verserà alla sig.ra Pt_1 a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, l'importo
,
mensile di € 480,00 ( da intendersi nella quota EL 50% cadauno) da rivalutarsi secondo Istat in ragione d'anno"; inoltre pattuivano lo stralcio ELla previsione di cui all'ultimo periodo di tale punto EL ricorso relativa al versamento diretto di tale assegno nelle mani dei figli una volta divenuti maggiorenni;
quindi, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice riservava la causa in decisione al collegio previa acquisizione EL parere EL P.M.
Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 3.12.2024 chiedendo l'accoglimento EL ricorso.
Con ordinanza EL 18.12.2024 il collegio, rilevato che nelle more il figlio maggiore ELla coppia, Per_1 era divenuto maggiorenne e considerato che le previsioni relative alle modalità di affido, collocazione e visite EL predetto con il genitore non collocatario erano divenute superflue, disponeva ai sensi ELl'art 473 - bis. 51, comma 4 c.p.c., la rimessione ELla causa sul ruolo disponendo la comparizione ELle parti per l'udienza collegiale ELl'11.03.2025.
Alla predetta udienza, i ricorrenti personalmente comparsi, hanno concordemente dichiarato a parziale modifica ELle condizioni di cui al ricorso, di voler stralciare le previsioni relative ad affido, collocazione e visite EL genitore non collocatario relative al figlio Per_1 siccome oramai maggiorenne, ed hanno concluso per il recepimento da parte EL collegio degli accordi raggiunti dagli stessi per regolare il loro divorzio, con le parziali modifiche apportate al verbale di udienza.
Il PM ha concluso per la pronuncia ELla cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle condizioni concordate ed il collegio ha riservato la decisione.
Con successiva ordinanza depositata in data 11.04.2025, il collegio, rilevato che nella documentazione in atti mancava la procura alle liti rilasciata dal Pt 3 in favore ELl'avv. Di ON e considerato che ai sensi ELl'art 182 c.p.c., come novellato, "quando rilevata la mancanza di procura......il giudice assegna un termine perentorio ......per il rilascio ELla procura", rimetteva la causa sul ruolo per la successiva udienza collegiale EL 13 maggio 2025, assegnando a Parte_4 termine perentorio fino al 10 maggio 2025 per il deposito ELla procura alle liti rilasciata in favore ELl'avv. Pasqualina Di ON.
Quindi, disposta la sostituzione ELl'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi ELl'art 127 ter c.p.c., le parti con note congiunte depositate in data 17.04.2025, concludevano riportandosi agli accordi di cui al ricorso, così come modificati dapprima all'udienza EL 12.11.2024 innanzi al giudice ELegato
e, successivamente, all'udienza collegiale ELl'11.03.2025, chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle condizioni concordate. Le parti davano altresì atto ELl'avvenuto deposito ELla procura alle liti rilasciata dal Pt 3 in favore ELl'avv. Di ON, avvenuto in data 16.04.2025. Il Collegio, con ordinanza EL 15 maggio 2025, dato atto di quanto sopra, riservava la decisione, avendo il PM già reso le sue conclusioni alla precedente udienza ELl'11 marzo 2025.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 ELla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (19.11.2024) innanzi al Presidente EL Tribunale di RE Annunziata nel procedimento di separazione consensuale,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi, all'udienza ELl'11 marzo 2025 hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso, con le rettifiche apportate dopo i rilievi effettuati dal Tribunale, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In ordine, poi, alle statuizioni accessorie, va in primo luogo rilevato che nelle more EL procedimento il figlio ELla coppia, Per_1 è divenuto maggiorenne e che in ragione di ciò, nulla deve disporsi in ordine all'affido, alla collocazione e al regime di visita nei confronti di detto figlio. contrastano con normeLe condizioni concordate fra le parti, poiché non inderogabili, e sono conformi all'interesse ELla prole, possono essere poste alla base ELla decisione di questo Tribunale.
In particolare, dalla documentazione reddituale allegata in atti e da quanto dichiarato dalle parti in udienza è emerso che la Pt_1 di professione incisore
,
orafo, lavora saltuariamente come commessa in tale settore con un guadagno medio mensile di circa 500,00 euro mentre il Pt_3 anch'egli di professione orafo, lavora come operaio presso il Per_3 con un guadagno mensile di € 1400,00. Entrambi sono titolari di conti correnti con giacenza attiva e comproprietari ELla casa coniugale.
In ragione ELle condizioni economiche ELle parti, pertanto, gli accordi raggiunti dai coniugi relativamente all'importo ELl'assegno di mantenimento relativo ai figli ELla coppia, appaiono congrui ed adeguati, così come pure adeguate devono ritenersi le pattuizioni relative alla modalità di affido, collocazione e visite EL figlio minore ELla coppia, Per_2 siccome rispettose EL diritto di quest'ultimo
,
alla bigenitorilità.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto ELle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 11.01.2024, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto in RE EL EC (NA) in data 09.04.2005 da nato a [...]
,
nata a [...], il [...] e Parte_1
,
EC (NA), il 09.11.1977 ai seguenti patti e condizioni:
a) Dispone l'affidamento condiviso EL figlio Per_2 ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre nella casa di abitazione coniugale in RE EL EC alla via Gaetano De Bottis 6.
b) Assegna la casa familiare sita in RE EL EC, via Gaetano De
Bottis, 61, alla sig.ra con tutti gli arredi che la Parte_1
,
abiterà unitamente ai figli.
c) Dispone che il sig. Parte 4 , tenuto conto anche ELl'età EL figlio minore potrà vedere e tenere con sé detto figlio Per_2
,
compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute ELlo stesso, tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre, e comunque almeno due pomeriggi alla settimana ed i weekend a settimane alterne continuativamente e comprensive EL pernotto EL sabato.
Durante le festività natalizie, il padre potrà tenere con sè il figlio minore, ad anni alterni, i giorni 24 e 25 ed il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Durante le festività pasquali, il padre potrà tenere con sé il minore il giorno di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore 15 giorni consecutivi;
d) Pone a carico EL sig. Parte_4 l'obbligo di corrispondere alla sig. mensilmente a titolo di contributo al Parte_1
,
mantenimento dei figli, la somma di euro 480,00 ( da intendersi nella quota EL 50% cadauno) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat, oltre alla quota EL 50% ELle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli (spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese di farmacia, spese oculistiche, cure dentarie, spese per attività sportive, gite di istruzione, svago) dietro semplice presentazione ELle ricevute.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile EL predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 1.
989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (Atto n.47, P.2, S.A EL Registro degli Atti di Matrimonio ELl'anno 2005);
C. Spese compensate.
Così deciso in RE Annunziata, nella camera di consiglio EL 15 maggio 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Dott.ssa Maria Giugliano G.O.P.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 166/2024 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi ELl'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
Codice Fiscale_1 ), nata a [...]_1 (C.F.:
(NA), il 09.11.1977 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Scognamiglio (C.F.: [...] C.F. 2 ), EL Foro di RE Annunziata con studio in RE EL EC (NA) alla Vico Supportico I Trotti, 6, presso il cui studio ha eletto domicilio come da procura a margine EL ricorso introduttivo EL giudizio;
parte ammessa al patrocinio a spese ELlo Stato con Prot. n° 2023/2107/GP EL Consiglio ELl'Ordine di RE Annunziata
E Codice Fiscale_3 ), nato a [...], il POETI Pt_2 (C.F.
13.02.1976 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualina Di ON (C.F.: ), EL Foro di RE Annunziata Codice Fiscale_4 con studio in RE EL EC (NA) alla Via Nazionale 163, presso lo studio ELla quale ha eletto domicilio, come da procura depositata in data 16.04.2025
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di RE Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 13 maggio 2025, i coniugi hanno dichiarato di non avere interesse alla conciliazione e di ribadire la volontà di divorziare alle condizioni EL ricorso. L'avv. Di ON ha altresì versato in atti la procura alle liti rilasciata in suo favore dal Pt_3 Il P.M. aveva già espresso alla precedente udienza ELl'11.03.2025 parere favorevole all'accoglimento EL ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte_1 e Pt_4Con ricorso congiunto depositato in data 11.01.2024,
[...] chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario dagli stessi contratto in RE EL EC in data
09.04.2005.
A sostegno ELla domanda adducevano:
1. che dalla loro unione erano nati due figli, Persona_1 in data 20.04.2006 e
Persona_2 in data 23.10.2008 entrambi residenti alla via Gaetano de Bottis,
,
612;
2. che erano separati sin dal 10.02.2015, allorquando il Tribunale di RE Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n.
1068/2015, EL 10.02.2015 a seguito ELla comparizione degli stessi in data 19.11.2024 dinanzi al Presidente EL Tribunale;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili EL matrimonio.
Fissata con decreto EL 15.01.2024 la data di udienza per il successivo 26 marzo 2024 e rilevato, con il medesimo decreto, la necessità di integrare la documentazione di cui all'articolo 473 bis 12, terzo comma c.p.c.; rilevato, altresì, con medesimo decreto che le condizioni concordate fra le parti non apparivano conformi all'interesse dei minori, atteso che le parti avevano concordato lo stesso importo ELl'assegno di mantenimento già fissato in sede di separazione, senza aggiornamento ISTAT, sebbene fossero oramai decorsi quasi dieci anni ( verbale di comparizione ELle parti innanzi al presidente EL 19 novembre 2014) e che, inoltre, le stesse avevano previsto che l'assegno, al raggiungimento ELla maggiore età dei figli, sarebbe stato versato direttamente nelle mani di questi ultimi, laddove il versamento diretto ELl'assegno è possibile soltanto su domanda dei figli aventi diritto alla relativa percezione, il Presidente disponeva la comparizione personale dei coniugi per l'udienza così fissata, invitando gli stessi ad integrare la documentazione reddituale allegata al ricorso ed a rivedere gli accordi relativamente ai profili innanzi evidenziati. Quindi, alla predetta udienza EL 26 marzo 2024 le parti, sentite personalmente dal giudice ELegato, chiedevano congruo rinvio al fine di depositare la documentazione reddituale richiesta e trovare un accordo per la modificazione ELle condizioni di divorzio, in conformità ai rilievi già formulati con il decreto EL 15.01.2024; il giudice ELegato rinviava alla successiva udienza del 17.09.2024 poi ulteriormente rinviata, per impedimento ELle parti, al 12.11.2024. All'udienza EL 12.11.2024, infine, le parti ribadivano la volontà di divorziare e concordemente dichiaravano di aver trovato un accordo per la parziale modifica ELle condizioni di cui al punto e) EL ricorso, stabilendo che "il sig. Pt_3 verserà alla sig.ra Pt_1 a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, l'importo
,
mensile di € 480,00 ( da intendersi nella quota EL 50% cadauno) da rivalutarsi secondo Istat in ragione d'anno"; inoltre pattuivano lo stralcio ELla previsione di cui all'ultimo periodo di tale punto EL ricorso relativa al versamento diretto di tale assegno nelle mani dei figli una volta divenuti maggiorenni;
quindi, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice riservava la causa in decisione al collegio previa acquisizione EL parere EL P.M.
Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 3.12.2024 chiedendo l'accoglimento EL ricorso.
Con ordinanza EL 18.12.2024 il collegio, rilevato che nelle more il figlio maggiore ELla coppia, Per_1 era divenuto maggiorenne e considerato che le previsioni relative alle modalità di affido, collocazione e visite EL predetto con il genitore non collocatario erano divenute superflue, disponeva ai sensi ELl'art 473 - bis. 51, comma 4 c.p.c., la rimessione ELla causa sul ruolo disponendo la comparizione ELle parti per l'udienza collegiale ELl'11.03.2025.
Alla predetta udienza, i ricorrenti personalmente comparsi, hanno concordemente dichiarato a parziale modifica ELle condizioni di cui al ricorso, di voler stralciare le previsioni relative ad affido, collocazione e visite EL genitore non collocatario relative al figlio Per_1 siccome oramai maggiorenne, ed hanno concluso per il recepimento da parte EL collegio degli accordi raggiunti dagli stessi per regolare il loro divorzio, con le parziali modifiche apportate al verbale di udienza.
Il PM ha concluso per la pronuncia ELla cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle condizioni concordate ed il collegio ha riservato la decisione.
Con successiva ordinanza depositata in data 11.04.2025, il collegio, rilevato che nella documentazione in atti mancava la procura alle liti rilasciata dal Pt 3 in favore ELl'avv. Di ON e considerato che ai sensi ELl'art 182 c.p.c., come novellato, "quando rilevata la mancanza di procura......il giudice assegna un termine perentorio ......per il rilascio ELla procura", rimetteva la causa sul ruolo per la successiva udienza collegiale EL 13 maggio 2025, assegnando a Parte_4 termine perentorio fino al 10 maggio 2025 per il deposito ELla procura alle liti rilasciata in favore ELl'avv. Pasqualina Di ON.
Quindi, disposta la sostituzione ELl'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi ELl'art 127 ter c.p.c., le parti con note congiunte depositate in data 17.04.2025, concludevano riportandosi agli accordi di cui al ricorso, così come modificati dapprima all'udienza EL 12.11.2024 innanzi al giudice ELegato
e, successivamente, all'udienza collegiale ELl'11.03.2025, chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle condizioni concordate. Le parti davano altresì atto ELl'avvenuto deposito ELla procura alle liti rilasciata dal Pt 3 in favore ELl'avv. Di ON, avvenuto in data 16.04.2025. Il Collegio, con ordinanza EL 15 maggio 2025, dato atto di quanto sopra, riservava la decisione, avendo il PM già reso le sue conclusioni alla precedente udienza ELl'11 marzo 2025.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 ELla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (19.11.2024) innanzi al Presidente EL Tribunale di RE Annunziata nel procedimento di separazione consensuale,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi, all'udienza ELl'11 marzo 2025 hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso, con le rettifiche apportate dopo i rilievi effettuati dal Tribunale, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In ordine, poi, alle statuizioni accessorie, va in primo luogo rilevato che nelle more EL procedimento il figlio ELla coppia, Per_1 è divenuto maggiorenne e che in ragione di ciò, nulla deve disporsi in ordine all'affido, alla collocazione e al regime di visita nei confronti di detto figlio. contrastano con normeLe condizioni concordate fra le parti, poiché non inderogabili, e sono conformi all'interesse ELla prole, possono essere poste alla base ELla decisione di questo Tribunale.
In particolare, dalla documentazione reddituale allegata in atti e da quanto dichiarato dalle parti in udienza è emerso che la Pt_1 di professione incisore
,
orafo, lavora saltuariamente come commessa in tale settore con un guadagno medio mensile di circa 500,00 euro mentre il Pt_3 anch'egli di professione orafo, lavora come operaio presso il Per_3 con un guadagno mensile di € 1400,00. Entrambi sono titolari di conti correnti con giacenza attiva e comproprietari ELla casa coniugale.
In ragione ELle condizioni economiche ELle parti, pertanto, gli accordi raggiunti dai coniugi relativamente all'importo ELl'assegno di mantenimento relativo ai figli ELla coppia, appaiono congrui ed adeguati, così come pure adeguate devono ritenersi le pattuizioni relative alla modalità di affido, collocazione e visite EL figlio minore ELla coppia, Per_2 siccome rispettose EL diritto di quest'ultimo
,
alla bigenitorilità.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto ELle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 11.01.2024, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto in RE EL EC (NA) in data 09.04.2005 da nato a [...]
,
nata a [...], il [...] e Parte_1
,
EC (NA), il 09.11.1977 ai seguenti patti e condizioni:
a) Dispone l'affidamento condiviso EL figlio Per_2 ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre nella casa di abitazione coniugale in RE EL EC alla via Gaetano De Bottis 6.
b) Assegna la casa familiare sita in RE EL EC, via Gaetano De
Bottis, 61, alla sig.ra con tutti gli arredi che la Parte_1
,
abiterà unitamente ai figli.
c) Dispone che il sig. Parte 4 , tenuto conto anche ELl'età EL figlio minore potrà vedere e tenere con sé detto figlio Per_2
,
compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute ELlo stesso, tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre, e comunque almeno due pomeriggi alla settimana ed i weekend a settimane alterne continuativamente e comprensive EL pernotto EL sabato.
Durante le festività natalizie, il padre potrà tenere con sè il figlio minore, ad anni alterni, i giorni 24 e 25 ed il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Durante le festività pasquali, il padre potrà tenere con sé il minore il giorno di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore 15 giorni consecutivi;
d) Pone a carico EL sig. Parte_4 l'obbligo di corrispondere alla sig. mensilmente a titolo di contributo al Parte_1
,
mantenimento dei figli, la somma di euro 480,00 ( da intendersi nella quota EL 50% cadauno) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat, oltre alla quota EL 50% ELle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli (spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese di farmacia, spese oculistiche, cure dentarie, spese per attività sportive, gite di istruzione, svago) dietro semplice presentazione ELle ricevute.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile EL predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 1.
989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (Atto n.47, P.2, S.A EL Registro degli Atti di Matrimonio ELl'anno 2005);
C. Spese compensate.
Così deciso in RE Annunziata, nella camera di consiglio EL 15 maggio 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano