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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2198/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
PA GR DI rel.
NN AR DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2198 r.g.v.g. dell'anno2025;
TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DOMENICO BUCCAFURRI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Talsano (TA) alla Via Roma n. 18, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 01/07/2025 e Parte_1 Pt_2 hanno richiesto definirsi il giudizio conformemente all'accordo raggiunto.
[...]
Successivamente le parti nelle note di udienza a trattazione scritta depositate per il giorno 26.09.2025, hanno confermato il contenuto del ricorso ed insistito per l'accoglimento delle condizioni indicate nello stesso e nelle predette note.
Tale accordo, da intendersi nel presente atto integralmente richiamato, non contrasta con alcuna disposizione di legge e corrisponde al superiore interesse della figlia minore, sicché può essere integralmente recepito.
Le spese del procedimento devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) Dispone che i rapporti tra le parti concernenti la figlia minore a nata a [...] Persona_1 in data 03/12/2016, vengano regolamentati secondo le condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 26.09.2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepite e trascritte;
2) Dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso il 09/10/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il DI est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
PA GR DI rel.
NN AR DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2198 r.g.v.g. dell'anno2025;
TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DOMENICO BUCCAFURRI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Talsano (TA) alla Via Roma n. 18, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 01/07/2025 e Parte_1 Pt_2 hanno richiesto definirsi il giudizio conformemente all'accordo raggiunto.
[...]
Successivamente le parti nelle note di udienza a trattazione scritta depositate per il giorno 26.09.2025, hanno confermato il contenuto del ricorso ed insistito per l'accoglimento delle condizioni indicate nello stesso e nelle predette note.
Tale accordo, da intendersi nel presente atto integralmente richiamato, non contrasta con alcuna disposizione di legge e corrisponde al superiore interesse della figlia minore, sicché può essere integralmente recepito.
Le spese del procedimento devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) Dispone che i rapporti tra le parti concernenti la figlia minore a nata a [...] Persona_1 in data 03/12/2016, vengano regolamentati secondo le condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 26.09.2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepite e trascritte;
2) Dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso il 09/10/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il DI est. Il Presidente