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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/02/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 409/2024 V.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Legnini appellante
e
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro D'Aloisio appellato-appellante incidentale
e
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello dell'Aquila
avente ad oggetto: appello avverso decreto del Tribunale di Vasto pubblicato il 10 settembre 2024
a definizione del procedimento RG n. 441/2020. L'udienza del 14 gennaio 2025, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34
c.p.c., veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
La causa veniva trattenuta e decisa con la presente sentenza.
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, modificare l'ordinanza emessa dal Presidente del
Tribunale di VASTO, nella parte sopra impugnata e per l'effetto disporre che:
1) Vengano chiaramente ed inequivocamente indicati i giorni ed i week-end in cui il signor possa tenere con sé il figlio Controparte_1 Per_1
2) Venga chiaramente indicata la data dalla quale decorre il pagamento della somma di euro 300 da parte del signor quale contributo di mantenimento alla signora Controparte_1 Parte_1
”.
[...]
Conclusioni dell'appellato-appellante incidentale:
“1. In via preliminare eccepisce la nullità del giudizio per omessa nomina del curatore speciale del minore;
2. In via subordinata e nel merito, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, si chiede la collocazione prevalente del bambino presso il deducente a Cupello;
3. in via di ulteriore subordine, la collocazione assolutamente paritaria, secondo le indicazioni del
C.T.U.;
4. in via ulteriormente gradata, la rideterminazione del calendario di visita secondo le indicazioni che il deducente ha prospettato a tutela di con la possibilità di accedere alla L.104/1992 Per_1
per i permessi sul lavoro necessari per quando il deducente deve andare a BA e per quando la controparte lo affida a lui, anche nei week - end più lunghi;
5. sempre e comunque vittoria di spese e spettanze di lite, per i due gradi del giudizio, da distrarsi a favore di procuratore antistatario per i due gradi;
6. respingere sempre e comunque il reclamo avverso per le ragioni di cui sopra, con vittoria di spese e spettanze di lite”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica: “ Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato NR. 441/2020 emesso dal
Tribunale di Vasto IN DATA 09/09/2024 che appare frutto di istruttoria congrua e privo di profili di illogicità”.
FATTO E DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato. Con decreto pubblicato il 10 settembre 2024, a definizione del procedimento RG n. 441/2020 il Tribunale di Vasto così decideva sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da nei confronti di per la Parte_2 Parte_1 determinazione, attraverso l'affido condiviso in favore di entrambi i genitori, delle modalità di affidamento del minore , nato in data [...] dalla relazione Persona_2
more uxorio intrattenuta dalle parti ed ormai cessata:
“dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
- dispone:
• quanto alle modalità di visita del genitore non affidatario, che il minore trascorra week- end più lunghi presso la casa paterna, utilizzando anche eventuali festività o ponti scolastici
e spostamenti gestiti equamente fra i genitori, con periodi di permanenza presso il domicilio paterno più lunghi rispetto al collocamento attuale nei periodi di chiusura scolastica, da individuarsi congiuntamente dalle parti;
• la continuità dei trattamenti riabilitativi e terapeutici seguiti dal minore;
• la condivisione e il consenso congiunto da parte di entrambi i genitori di tutte le informazioni e decisioni scolastiche, sanitarie, riabilitative e di vita di Per_1
• la possibilità di effettuare videochiamate giornaliere tra e il papà nel Per_1
domicilio materno e fra e la madre quando il bambino risiede nel Per_1
domicilio paterno;
- dispone a carico del padre la corresponsione entro il 5 di ogni mese della somma di euro 300,00 quale contributo di mantenimento mensile per il minore;
- spese straordinarie, comprensive di quelle necessarie per gli spostamenti del minore dalla casa materna a quella paterna e viceversa, nella misura del 50% a carico di ognuno dei genitori;
- invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del CTU;
- disattende ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese di lite;
- oneri della espletata CTU definitivamente a carico di ognuna delle parti nella misura di ½, in solido fra loro”.
Il Tribunale, ripercorrendo gli esiti della lunga ed approfondita istruttoria, durata quattro anni, premesso che il minore , dell'età di dieci anni, “.. presenta un Persona_2
quadro clinico di elevata complessità caratterizzato da Disturbo dello Spettro dell'Autismo
Livello 2 (ICD10 F84) associato a disturbo del Comportamento grave (F92) e grado di disabilità intellettiva NAS (F70)”, evidenziava, alla luce degli accertamenti peritali espletati, la necessità di una adeguata cooperazione genitoriale al fine di potenziare il funzionamento psichico del bambino il quale, “a causa della fragilità del suo assetto psichico, necessita di stabilità e continuità nelle relazioni significative”, ed in particolare della cooperazione delle figure genitoriali nel percorso riabilitativo-terapeutico. Dava atto, tuttavia, di come la presenza di conflittualità di coppia, fattore di forte criticità per ogni bambino, nella situazione di potesse “essere ancora più difficile in quanto il bambino fatica allo Per_1
stato attuale a comprendere situazioni socio-relazionali complesse. Di conseguenza la situazione di conflittualità può ostacolare il suo percorso di sviluppo, compromettendo la prognosi evolutiva”.
Evidenziava il Tribunale come le competenze genitoriali fossero sufficientemente presenti in entrambi i genitori, pur presentando aree di criticità evidenziate dal CTU (“Riguardo alle capacità genitoriale della signora si ravvisano delle aree di criticità in quanto non Pt_1
riesce a rappresentarsi nel proprio spazio mentale i bisogni primari ed evolutivi di
La signora fatica ad entrare in contatto con i bisogni reali del bambino in Per_1 Pt_1
linea con il suo attuale profilo di funzionamento, esprime una grande sofferenza rispetto alla condizione del bambino e ne sposta la componente emotiva sulla dimensione educativa
e di cura..”
In “ si ravvisano delle aree di criticità in quanto fatica ad entrare in Controparte_1
contatto con i bisogni reali del bambino in linea con il suo attuale profilo di funzionamento”). Per mobilitare le risorse genitoriali individuava come utile la partecipazione attiva di entrambi “al percorso riabilitativo e terapeutico di già in Per_1
essere, attivando uno spazio di confronto e comunicazione e mettendo in atto una cooperazione efficace intesa come partecipazione reciproca alla crescita ed educazione del proprio figlio”.
Il Tribunale evidenziava che nel corso del giudizio, a fronte del favorevole apprezzamento espresso dai Servizi Sociali di Vasto riguardo all'ampliamento delle visite padre-figlio
(sottoposte con decreto del 25.1.2021 al regime di protezione), con provvedimento dell'8.7.21 era stato disposto “che gli incontri padre/figlio si tengano tre (o anche più) volte alla settimana presso la sede dei Servizi Sociali di Vasto o nei luoghi e con le modalità ritenute idonee dagli stessi, secondo le disponibilità e le indicazioni dei predetti Servizi che provvederanno a relazionare sullo svolgimento degli stessi ogni sessanta giorni.”, e che dalle relazioni dei Servizi era emersa l'assoluta adeguatezza del ruolo genitoriale paterno nei confronti del minore, tanto che con la relazione del 16.2.22 il responsabile degli stessi aveva auspicato una liberalizzazione degli incontri;
in proposito il CTU, con nota del'11.4.22, si era così espresso: “ribadendo quanto riportato nelle conclusioni finali e la buona evoluzione riportata e descritta dalle relazioni sociali si ritiene opportuno intensificare gli incontri portandoli a quattro volte alla settimana precisando l'assoluta importanza che la frequentazione padre figlio sia costante e continuativa” e gli stessi Servizi Sociali, con nota del 18.5.22, avevano evidenziato la necessità che il piccolo avesse incontri con il Per_1 padre “fuori dal contesto istituzionale”, con l'auspicio della liberalizzazione degli incontri padre-figlio. Il Tribunale, di conseguenza, procedeva ad ampliare ed in parte liberalizzare gli incontri padre-figlio, per un periodo di mesi quattro con il monitoraggio dei Servizi suindicati.
In seguito, con provvedimento del 29/8/2023, il Tribunale autorizzava a Parte_1
spostare la residenza del minore a BA (SA), ad iscriverlo presso Persona_2 la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Agropoli San Marco con sede ad Agropoli
(SA) e presso il Centro di Medicina e Riabilitazione San Luca di Battipaglia (SA) per le terapie necessarie, rimodulando il diritto di visita del padre . Controparte_1
Come si legge nel provvedimento in questa sede impugnato, il Tribunale disponeva, dunque, una integrazione della CTU avuto riguardo alla decisione adottata sulla base di una valutazione allo stato degli atti degli elementi sopravvenuti, soprattutto in relazione alla autorizzazione data ad a spostare la residenza del minore . Parte_1 Persona_2
Il nuovo CTU, premesso che oggetto della valutazione integrativa era l'”evoluzione adattiva del bambino nel nuovo contesto di vita in quanto con il trasferimento di residenza della madre, ha interrotto la continuità con i suoi stabili punti di riferimento”, Per_1 concludeva affermando che “.. essendo presente l'adattamento di ai due contesti Per_1
di vita già documentabile, garantire una gestione il più equilibrata possibile fra i due contesti di vita sembrerebbe allo stato attuale la modalità più protettiva per lo sviluppo del bambino”.
Evidenziava “La tendenza materna a considerare la figura paterna come una figura accessoria nelle scelte educative e di vita di e a non condividerle può Per_1 compromettere il bisogno del bambino di accedere all'altro genitore e alla famiglia allargata. Questa condizione potrebbe configurare un rischio di Alienazione parentale;
appare dunque essenziale che il diritto del bambino a frequentare e/o comunicare con entrambi i genitori ed entrambe le famiglie di origine sia garantito e sia garantito nella modalità più equa possibile.
Suggeriva inizialmente, in considerazione del d iritto del minore di accedere in modo stabile e non accessorio all'altro genitore, della programmazione didattica individualizzata e differenziata che il minore svolge in ambito scolastico, una domiciliazione paritetica tra il domicilio paterno e materno.
In data 26.7.24 veniva disposta una ulteriore integrazione peritale, dovendosi ritenere la soluzione prospettata dal fiduciario inattuabile nella impossibilità per il minore di essere iscritto in due scuole diverse, e di frequentare due scuole contemporaneamente. All'esito della disposta integrazione il CTU rassegnava le conclusioni che venivano fatte proprie dal
Tribunale con il provvedimento in questa sede appellato.
2) Appello. Avverso il provvedimento di primo grado ha proposto impugnazione
[...]
Pt_1
2.1) Censura in primo luogo la genericità della decisione nella parte in cui si prevede
“…quanto alle modalità di visita del genitore non affidatario, che il minore trascorra week- end più lunghi presso la casa paterna, utilizzando anche eventuali festività o ponti scolastici
e spostamenti gestiti equamente fra i genitori, con periodi di permanenza presso il domicilio paterno più lunghi rispetto al collocamento attuale nei periodi di chiusura scolastica, da individuarsi congiuntamente dalle parti”. Sostiene in proposito l'appellante che una tale genericità non giova sicuramente a creare un clima più sereno tra le parti, ed anzi sarà sicuramente causa di futuri fraintendimenti ed equivoci, essendo vaga ed indeterminata nel tempo e diversamente interpretabile dagli interessati.
2.1) Sotto altro profilo lamenta l'indeterminatezza del provvedimento laddove “…dispone a carico del padre la corresponsione entro il 5 di ogni mese della somma di euro 300,00 quale contributo di mantenimento mensile per il minore”, omettendo tuttavia di indicare la data di inizio di tale contributo, con potenziale innesco di ulteriori litigi e ricorsi delle parti.
3. Appello incidentale. Si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1
fondatezza del proposto appello e domandando, in via incidentale, la riforma dell'impugnato provvedimento sulla base dei seguenti motivi.
3.1 “Sulla soccombenza virtuale di parte avversa e sul governo delle spese”. Con tale motivo di gravame si duole l'appellante incidentale della decisione del Tribunale di compensare le spese di lite nonostante la soccombenza della in tema di affido del Pt_1
minore, sollecitato dalla stessa in via esclusiva in proprio favore e disposto invece con l'impugnato provvedimento in modalità condivisa, come domandato dal . Per_2
3.2 “Sull'asserita impossibilità di una collocazione paritetica del bambino”.
Censura la decisione del Tribunale laddove, nonostante le iniziali Controparte_1
indicazioni del CTU a favore di un collocamento paritario alternato a favore di entrambi i genitori, ha optato per il collocamento prevalente del minore presso la madre, Per_1
impropriamente basando una tale decisione sulla asserita impossibilità di iscrivere il minore in due scuole diverse, nonostante la praticabilità dell'istruzione parentale nel periodo di collocazione presso il padre, con pregiudizio per costretto a lunghi spostamenti Per_1
per il breve tempo del fine settimana e privato della quotidiana frequentazione con la figura paterna.
3.3. “Collocazione prevalente presso il padre o necessariamente presso la madre ?”.
Contesta l'appellante incidentale la decisione di disporre il collocamento prevalente del minore presso la madre, anziché presso il padre, nonostante l'approfondita lettura delle relazioni peritali consentisse di privilegiare quest'ultimo in considerazione della buona capacità genitoriale manifestata e, di contro, della scelta effettuata in corso di causa dalla di trasferire la residenza propria e del figlio da Vasto a BA (SA), Pt_1
noncurante del pregiudizio arrecato al minore, sradicato dal proprio ambiente e dai centri di riferimento per le necessarie terapie in atto.
3.4 Lamenta, infine, l'appellante incidentale che le decisioni sull'affido del minore, pregiudizievoli per la salute dello stesso ed in conflitto con l'interesse della madre a trasferire la propria residenza, sarebbero state adottate senza la previa nomina di un curatore, così determinando la nullità del provvedimento.
4. Si è costituita in giudizio la Procura Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
****
5. Motivi della decisione.
5.1 Preliminarmente va rilevato che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma 4, d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c.
In particolare, l'art. 35 comma 4 prevede espressamente che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al
28 febbraio 2023”. Ne consegue che la disciplina dell'appello deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, salvo che non sia diversamente disposto, e dunque anche ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, per i quali è pur previsto un rito proprio dagli artt. 473-bis e ss, con la previsione di chiusura, contenuta nell'art. 473 bis.1 u.c. cpc, che rimanda, per tutto quanto non disciplinato, alle norme del titolo I e del titolo
II del libro secondo del codice di rito.
Deve pertanto ritenersi che, in difetto di diversa ed espressa previsione in ordine al momento da assumere a riferimento per l'applicazione del cosiddetto “rito Cartabia”, la nuova disciplina dell'appello sia applicabile alle impugnazioni nel rito famiglia;
una interpretazione sistematica della riforma non consentirebbe, infatti, di individuare per tale rito, in assenza di puntuale indicazione, un differimento dell'entrata in vigore delle norme, limitato al giudizio di appello ed in deroga all'istituto delle impugnazioni nella sua regolamentazione generale cui l'art, 473 bis 1 u.c. rimanda.
Dunque, in caso di impugnazione successiva al 28 febbraio 2023, il rito applicabile è quello previsto dal d.lvo 149/2022.
L'art. 473 bis.30 cpc, in tema di forma dell'appello, prevede che “L'appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 342”
Il termine per proporre appello va individuato nella disciplina generale delle impugnazioni, ed in particolare nell'art. 325 c.p.c. in trenta giorni dalla notificazione della sentenza e, in mancanza di notificazione, in sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 327 c.p.c. in tema di decadenza dall'impugnazione.
Nel caso in esame, la rilevata applicazione della riforma cosiddetta Cartabia e il conseguente assoggettamento dell'impugnazione alla forma del ricorso, sì come puntualmente previsto dall'art.473-bis 30 c.p.c., comporta che il reclamo, tempestivamente proposto, possa esser qualificato quale ricorso per appello, contenendo dello stesso gli elementi essenziali atti a sostenerlo sul piano formale.
5.2 Appello incidentale. Nel merito ragioni di priorità logica impongono il previo esame dell'appello incidentale, in quanto finalizzato al conseguimento della radicale modifica dei provvedimenti adottati dal Tribunale in tema di affidamento del minore e di Persona_2 regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario, avendo invece l'appello principale ad oggetto elementi accessori alle decisioni adottate che non vengono dalla Pt_1
poste in contestazione quanto al nucleo fondamentale.
5.3 Analoghe ragioni di pregiudizialità logica e giuridica impongono l'esame dei motivi articolati dall'appellante incidentale sulla base di un ordine diverso da quello prospettato. mpone, dunque, in via prioritaria l'analisi del secondo e del terzo motivo di appello, CP_2
suscettibili di esame congiunto in quanto aventi entrambi ad oggetto il provved imento in tema di affidamento del minore. Pur non contestando la decisione di disporre l'affido condiviso in favore di entrambi i genitori, si duole tuttavia il in primo luogo dell'omessa collocazione paritaria Per_2
alternata e, in subordine, della collocazione prevalente presso la madre, decisione peraltro in ipotesi adottata in conflitto di interessi tra quest'ultima ed il figlio, senza previa nomina di un curatore speciale del minore.
5.5. Per prima va esaminata, pertanto, la censura volta ad eccepire la nullità del provvedimento avente ad oggetto decisioni sull'affido del minore, in ipotesi pregiudizievoli per la salute dello stesso ed in conflitto con l'interesse della madre a trasferire la propria residenza, in quanto adottate senza la previa nomina di un curatore.
Prevede l'art. 473-bis 8 c.p.c., che “Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:
a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità
genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
b) in caso di adozione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 eseguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni;
In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore …”.
Ebbene, nella fattispecie in esame risulta evidente come anche solo in chiave di prospettazione l'ipotesi di conflitto tra l'interesse alla salute del minore e quello alla libertà di trasferire la propria residenza della madre non appaia riconducibile, e di fatto non è stato dall'appellante incidentale puntualmente ricondotto, ad alcuna delle fattispecie sub a), b) , c) e d) della fattispecie evocata, tali da determinare la nullità del provvedimento adottato in carenza di nomina. Peraltro, ove si volesse in ipotesi ravvisare nella prospettazione del “una situazione di pregiudizio per il minore Per_2 tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori”, nella fattispecie concreta non risulta ravvisabile alcun pericolo per la salute del minore, le cui problematiche ed il cui interesse sono stati sempre posti dal Tribunale di Vasto al centro dell'attenzione nel corso dell'approfondita istruttoria, in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed in sede di decisioni finali, senza mai soccombere, pur nel contemperamento con le esigenze dei genitori e nel caso di specie con il diritto della madre a trasferire la propria residenza.
Risulta, in particolare, dall'elaborato di ctu depositato in data 21.6.24 quanto segue.
“Relazione Centro San Luca accreditato S.S.N. Medicina e Riabilitazione del 22/03/2024, dalla quale emerge che effettua trattamento mono settimanale di terapia occupazionale e Per_1
bisettimanale di psicoterapia. Non è riportata la data di inizio del trattamento, pertanto non si può rilevare se ci sia stato un periodo di interruzione del trattamento. Si evince una difficoltà iniziale di adattamento al nuovo setting, che viene successivamente superata (“allo stato attuale il bambino accede serenamente nei setting terapeutici”). Si rileva, da quanto riportato in relazione, una modifica nell'elaborazione del piano trattamento in quanto non effettua più logopedia e Per_1
trattamento neuro psicomotorio.
Relazione scolastica dell'Istituto Scolastico Statale Agropoli relativa all'alunno Persona_2
del 22/04/2023, nella quale si rileva che sia gli insegnanti che il gruppo classe hanno ben accolto il minore, tuttavia ha presentato delle difficoltà nel nuovo inserimento (“fatica a rispettare Per_1 le regole scolastiche, molto spesso si oppone al rimprovero o non segue l'indirizzo del docente.
Particolarmente, quando gli si vieta un'azione che potrebbe nuocere a definita “modesta”.
Risulta che, pur con le comprensibili difficoltà iniziali derivanti dall'inserimento in un nuovo contesto sociale, scolastico e terapeutico, delle quali la CTU espletata dopo il trasferimento a
BA (SA) dà ampiamente atto, tuttavia l'interesse del minore ed in particolare l'attenzione alla salute e al benessere dello stesso non siano state mai trascurate né pretermesse dalla madre.
Evidenzia, infatti, la CTU che “la relazione madre-bambino appare adeguata;
il bambino si sta adattando al nuovo contesto di vita e, allo stato attuale, non si osservano comportamenti disadattivi nei confronti di (il figlio avuto dalla con il nuovo compagno), potendosi Per_3 Pt_1 rilevare anzi che “…. appare maggiormente responsivo rispetto alle osservazioni Per_1 condotte nella precedente ctu…”, ed inoltre che “Si sono ridotti gli agiti etero aggressivi e si rilevano momenti in cui il bambino risponde alla semplice consegna dell'adulto in maniera contestuale. riconosce come figura presente nella nuova dimensione e il Per_1 Per_4 fratellino . Per_3
Correttamente, dunque, il Tribunale non ha ravvisato la necessità e neppure ragioni di opportunità per la nomina del curatore speciale, non ravvisando l'ipotesi di conflitto di interessi prospettata dal
. Per_2
5.6 Nel merito dei provvedimenti adottati, appropriatamente ostativa alla collocazione paritetica a settimane alterne è stata ritenuta dal collegio di prime cure l'età scolare del minore, tale da imporne l'iscrizione ad un solo istituto scolastico, non potendosi configurare la duplice iscrizione in due sedi con frequenza alternata. Né appare opportuna, ove in ipotesi praticabile, l'istruzione parentale a settimane alterne, così come prospettata dal in coincidenza con i periodi di collocazione Per_2
presso il padre;
una tale modalità scolastica alternata appare all'evidenza destabilizzante, tanto più per un minore, quale il piccolo dell'età di dieci anni, che, come evidenziato dalla CTU Per_1 iniziale e dalla documentazione acquisita in atti “.. presenta un quadro clinico di elevata complessità caratterizzato da Disturbo dello Spettro dell'Autismo Livello 2 (ICD10 F84) associato
a disturbo del Comportamento grave (F92) e grado di disabilità intellettiva NAS (F70)”, e che “a causa della fragilità del suo assetto psichico, necessita di stabilità e continuità nelle relazioni significative”.
5.7 Sotto altro profilo altrettanto opportunamente il Tribunale, nel disporre l'affido condiviso, che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. costituisce la regola alla quale può derogarsi solo in presenza di circostanze che lo rendano pregiudizievole per i minori stessi, e che comporta che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo …”, mentre “limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente …”, ha privilegiato il collocamento prevalente presso la madre.
Nonostante la relazione con il padre appaia “valida ed adeguata”, come evidenziato nell'elaborato di CTU depositato il 21.6.2024, è innegabile che tale felice condizione costituisca il f rutto di un percorso di recupero del rapporto padre figlio proficuamente attuato nel corso del procedimento di primo grado. Con decreto del 25.1.2021 erano state disposte, infatti, visite protette del padre con il figlio minore, collocato presso la madre, in ragione dei gravi fatti affermati da quest'ultima in sede di costituzione in giudizio con riferimento al ed in attesa delle risultanze della CTU Per_2
contestualmente disposta. Come puntualmente evidenziato nel provvedimento in questa sede impugnato, l'esito favorevole dell'accertamento tecnico d'ufficio, in uno con il costante monitoraggio dei Servizi Sociali interessati, consentivano nel tempo dapprima l'espletamento in ambiente esterno, seppur vigilato, degli incontri padre-figlio, di poi l'ampliamento del numero degli incontri settimanali, passati da tre a quattro, ed infine la liberalizzazione degli incontri stessi, in considerazione della adeguata capacità genitoriale dimostrata dal e della capacità di Per_2
relazionarsi con il minore e di comprenderne e soddisfarne le esigenze. Tale positivo percorso non priva tuttavia del rilievo decisivo che le è proprio la circostanza di fatto che il minore sia cresciuto sempre accanto alla madre, elemento questo che, considerata l'età della fanciullezza del piccolo e gli importanti disturbi dai quali lo stesso risulta affetto, ne rendono opportuno il Per_1
collocamento prevalente presso la madre. Infondati risultano, pertanto, i motivi di appello esaminati.
5.8) Passando all'esame dell'appello principale, e riservando al prosieguo l'analisi del primo motivo dell'appello incidentale in quanto vertente in tema di spese di lite, si osserva quanto segue.
5.9) L'appellante censura in primo luogo la genericità della decisione di primo grado nella parte in cui si prevede “…quanto alle modalità di visita del genitore non affidatario, che il minore trascorra week-end più lunghi presso la casa paterna, utilizzando anche eventuali festività o ponti scolastici e spostamenti gestiti equamente fra i genitori, con periodi di permanenza presso il domicilio paterno più lunghi rispetto al collocamento attuale nei periodi di chiusura scolastica, da individuarsi congiuntamente dalle parti”. Sostiene in proposito l'appellante che una tale genericità non gioverebbe a creare un clima più sereno tra le parti, essendo potenzialmente foriera di futuri fraintendimenti ed equivoci, essendo vaga ed indeterminata nel tempo e diversamente interpretabile dagli interessati.
La censura, pur attenendo ad elementi accessori della statuizione che non viene contestata nel nucleo fondamentale, appare fondata. Si ritiene, infatti, opportuno al fine di prevenire, in un contesto di elevata conflittualità, possibili contestazioni tra le parti nell'attuazione dei provvedimenti giudiziari, disporne l'integrazione prevedendo che, in difetto di accordo tra le parti, il padre potrà vedere il figlio:
- a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00, una volta in BA (SA), l'altra presso la residenza del padre;
- durante le vacanze natalizie il padre potrà avere il figlio con sé, ad anni alterni con la madre, dal
24 dicembre alla sera del 30 dicembre e, viceversa, dal 31 dicembre alla sera del 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, dal giovedì santo al giorno di Pasqua, e dal giorno di quello di Pasquetta fino al rientro al giorno di rientro a scuola;
. durante gli eventuali ponti collegati ai giorni festivi;
- durante le vacanze estive il padre potrà avere il figlio con sé per 30 giorni anche non consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 15 giugno ed il 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 20 maggio di ogni anno.
5.9) Sotto altro profilo lamenta l'indeterminatezza dell'ordinanza laddove Parte_1
“…dispone a carico del padre la corresponsione entro il 5 di ogni mese della somma di euro
300,00 quale contributo di mantenimento mensile per il minore”, omettendo tuttavia di indicare la data di inizio di tale contributo, con potenziale innesco di ulteriori litigi e ricorsi delle parti.
Giova tuttavia ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare di recente con ordinanza del 12 maggio 2020, n. 8816 , la decisione giudiziale in cui si stabilisce il mantenimento del figlio nato da una coppia di fatto in seguito alla cessazione della convivenza, retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale proposta in primo grado, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto.
5.10) Da ultimo, infondato deve ritenersi il primo motivo dell'appello incidentale proposto dal
. Con esso si duole l'appellante incidentale della decisione del Tribunale di compensare le Per_2
spese di lite nonostante la soccombenza della in tema di affido del minore, sollecitato da Pt_1 quest'ultima in via esclusiva in proprio favore e disposto invece con l'impugnato provvedimento in modalità condivisa, come domandato dal . Per_2
La decisione del Tribunale risulta, tuttavia, non censurabile risultando adeguatamente basata sulla reciproca soccombenza: il invocava, è pur vero, l'affidamento condiviso ma con Per_2 collocamento prevalente presso di sé, mentre la pur inizialmente invocando l'affido Pt_1 esclusivo in proprio favore, all'esito della complessa istruttoria, nelle conclusioni contenute nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.8.24, chiedeva di “applicare il regime dell'affido condiviso del minore ad entrambi genitori con collocazione prevalente dello Persona_2
stesso presso la madre e con diritto di visita del padre secondo le indicazioni fornite dalla stessa
CTU”, così come disposto del provvedimento giudiziario impugnato;
inoltre la ha visto Pt_1
accogliere, seppur in misura inferiore rispetto a quella indicata, la domanda di condanna del Per_2
al versamento del contributo mensile in favore del figlio.
6. Il carattere accessorio delle censure mosse con l'appello principale e la parziale irrilevanza delle stesse, in uno con la natura del giudizio, connotato dal perseguimento dell'interesse del minore, consentono, pur nel rigetto dell'appello incidentale, di compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso il decreto del Parte_1
Tribunale di Vasto, pubblicato il 25.11.2024 all'esito del procedimento r.g. n. 441/2020, nei confronti di e sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto, ogni altra Controparte_1
istanza disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e ad integrazione e specificazione dei provvedimenti adottati con l'impugnato provvedimento, dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere il figlio : Persona_2
- a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00; gli incontri avverranno una volta in BA (SA), l'altra presso la residenza del padre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 24 dicembre alla sera del 30 dicembre e, viceversa, dal 31 dicembre alla sera del 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, dal giovedì santo al giorno di Pasqua, e dal giorno di Pasquetta fino alla sera del giorno antecedente il rientro a scuola;
- durante tutti gli eventuali ponti collegati ai giorni festivi;
- durante le vacanze estive per trenta giorni anche non consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 15 giugno ed il 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 20 maggio di ogni anno;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 409/2024 V.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Legnini appellante
e
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro D'Aloisio appellato-appellante incidentale
e
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello dell'Aquila
avente ad oggetto: appello avverso decreto del Tribunale di Vasto pubblicato il 10 settembre 2024
a definizione del procedimento RG n. 441/2020. L'udienza del 14 gennaio 2025, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34
c.p.c., veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
La causa veniva trattenuta e decisa con la presente sentenza.
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, modificare l'ordinanza emessa dal Presidente del
Tribunale di VASTO, nella parte sopra impugnata e per l'effetto disporre che:
1) Vengano chiaramente ed inequivocamente indicati i giorni ed i week-end in cui il signor possa tenere con sé il figlio Controparte_1 Per_1
2) Venga chiaramente indicata la data dalla quale decorre il pagamento della somma di euro 300 da parte del signor quale contributo di mantenimento alla signora Controparte_1 Parte_1
”.
[...]
Conclusioni dell'appellato-appellante incidentale:
“1. In via preliminare eccepisce la nullità del giudizio per omessa nomina del curatore speciale del minore;
2. In via subordinata e nel merito, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, si chiede la collocazione prevalente del bambino presso il deducente a Cupello;
3. in via di ulteriore subordine, la collocazione assolutamente paritaria, secondo le indicazioni del
C.T.U.;
4. in via ulteriormente gradata, la rideterminazione del calendario di visita secondo le indicazioni che il deducente ha prospettato a tutela di con la possibilità di accedere alla L.104/1992 Per_1
per i permessi sul lavoro necessari per quando il deducente deve andare a BA e per quando la controparte lo affida a lui, anche nei week - end più lunghi;
5. sempre e comunque vittoria di spese e spettanze di lite, per i due gradi del giudizio, da distrarsi a favore di procuratore antistatario per i due gradi;
6. respingere sempre e comunque il reclamo avverso per le ragioni di cui sopra, con vittoria di spese e spettanze di lite”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica: “ Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato NR. 441/2020 emesso dal
Tribunale di Vasto IN DATA 09/09/2024 che appare frutto di istruttoria congrua e privo di profili di illogicità”.
FATTO E DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato. Con decreto pubblicato il 10 settembre 2024, a definizione del procedimento RG n. 441/2020 il Tribunale di Vasto così decideva sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da nei confronti di per la Parte_2 Parte_1 determinazione, attraverso l'affido condiviso in favore di entrambi i genitori, delle modalità di affidamento del minore , nato in data [...] dalla relazione Persona_2
more uxorio intrattenuta dalle parti ed ormai cessata:
“dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
- dispone:
• quanto alle modalità di visita del genitore non affidatario, che il minore trascorra week- end più lunghi presso la casa paterna, utilizzando anche eventuali festività o ponti scolastici
e spostamenti gestiti equamente fra i genitori, con periodi di permanenza presso il domicilio paterno più lunghi rispetto al collocamento attuale nei periodi di chiusura scolastica, da individuarsi congiuntamente dalle parti;
• la continuità dei trattamenti riabilitativi e terapeutici seguiti dal minore;
• la condivisione e il consenso congiunto da parte di entrambi i genitori di tutte le informazioni e decisioni scolastiche, sanitarie, riabilitative e di vita di Per_1
• la possibilità di effettuare videochiamate giornaliere tra e il papà nel Per_1
domicilio materno e fra e la madre quando il bambino risiede nel Per_1
domicilio paterno;
- dispone a carico del padre la corresponsione entro il 5 di ogni mese della somma di euro 300,00 quale contributo di mantenimento mensile per il minore;
- spese straordinarie, comprensive di quelle necessarie per gli spostamenti del minore dalla casa materna a quella paterna e viceversa, nella misura del 50% a carico di ognuno dei genitori;
- invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del CTU;
- disattende ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese di lite;
- oneri della espletata CTU definitivamente a carico di ognuna delle parti nella misura di ½, in solido fra loro”.
Il Tribunale, ripercorrendo gli esiti della lunga ed approfondita istruttoria, durata quattro anni, premesso che il minore , dell'età di dieci anni, “.. presenta un Persona_2
quadro clinico di elevata complessità caratterizzato da Disturbo dello Spettro dell'Autismo
Livello 2 (ICD10 F84) associato a disturbo del Comportamento grave (F92) e grado di disabilità intellettiva NAS (F70)”, evidenziava, alla luce degli accertamenti peritali espletati, la necessità di una adeguata cooperazione genitoriale al fine di potenziare il funzionamento psichico del bambino il quale, “a causa della fragilità del suo assetto psichico, necessita di stabilità e continuità nelle relazioni significative”, ed in particolare della cooperazione delle figure genitoriali nel percorso riabilitativo-terapeutico. Dava atto, tuttavia, di come la presenza di conflittualità di coppia, fattore di forte criticità per ogni bambino, nella situazione di potesse “essere ancora più difficile in quanto il bambino fatica allo Per_1
stato attuale a comprendere situazioni socio-relazionali complesse. Di conseguenza la situazione di conflittualità può ostacolare il suo percorso di sviluppo, compromettendo la prognosi evolutiva”.
Evidenziava il Tribunale come le competenze genitoriali fossero sufficientemente presenti in entrambi i genitori, pur presentando aree di criticità evidenziate dal CTU (“Riguardo alle capacità genitoriale della signora si ravvisano delle aree di criticità in quanto non Pt_1
riesce a rappresentarsi nel proprio spazio mentale i bisogni primari ed evolutivi di
La signora fatica ad entrare in contatto con i bisogni reali del bambino in Per_1 Pt_1
linea con il suo attuale profilo di funzionamento, esprime una grande sofferenza rispetto alla condizione del bambino e ne sposta la componente emotiva sulla dimensione educativa
e di cura..”
In “ si ravvisano delle aree di criticità in quanto fatica ad entrare in Controparte_1
contatto con i bisogni reali del bambino in linea con il suo attuale profilo di funzionamento”). Per mobilitare le risorse genitoriali individuava come utile la partecipazione attiva di entrambi “al percorso riabilitativo e terapeutico di già in Per_1
essere, attivando uno spazio di confronto e comunicazione e mettendo in atto una cooperazione efficace intesa come partecipazione reciproca alla crescita ed educazione del proprio figlio”.
Il Tribunale evidenziava che nel corso del giudizio, a fronte del favorevole apprezzamento espresso dai Servizi Sociali di Vasto riguardo all'ampliamento delle visite padre-figlio
(sottoposte con decreto del 25.1.2021 al regime di protezione), con provvedimento dell'8.7.21 era stato disposto “che gli incontri padre/figlio si tengano tre (o anche più) volte alla settimana presso la sede dei Servizi Sociali di Vasto o nei luoghi e con le modalità ritenute idonee dagli stessi, secondo le disponibilità e le indicazioni dei predetti Servizi che provvederanno a relazionare sullo svolgimento degli stessi ogni sessanta giorni.”, e che dalle relazioni dei Servizi era emersa l'assoluta adeguatezza del ruolo genitoriale paterno nei confronti del minore, tanto che con la relazione del 16.2.22 il responsabile degli stessi aveva auspicato una liberalizzazione degli incontri;
in proposito il CTU, con nota del'11.4.22, si era così espresso: “ribadendo quanto riportato nelle conclusioni finali e la buona evoluzione riportata e descritta dalle relazioni sociali si ritiene opportuno intensificare gli incontri portandoli a quattro volte alla settimana precisando l'assoluta importanza che la frequentazione padre figlio sia costante e continuativa” e gli stessi Servizi Sociali, con nota del 18.5.22, avevano evidenziato la necessità che il piccolo avesse incontri con il Per_1 padre “fuori dal contesto istituzionale”, con l'auspicio della liberalizzazione degli incontri padre-figlio. Il Tribunale, di conseguenza, procedeva ad ampliare ed in parte liberalizzare gli incontri padre-figlio, per un periodo di mesi quattro con il monitoraggio dei Servizi suindicati.
In seguito, con provvedimento del 29/8/2023, il Tribunale autorizzava a Parte_1
spostare la residenza del minore a BA (SA), ad iscriverlo presso Persona_2 la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Agropoli San Marco con sede ad Agropoli
(SA) e presso il Centro di Medicina e Riabilitazione San Luca di Battipaglia (SA) per le terapie necessarie, rimodulando il diritto di visita del padre . Controparte_1
Come si legge nel provvedimento in questa sede impugnato, il Tribunale disponeva, dunque, una integrazione della CTU avuto riguardo alla decisione adottata sulla base di una valutazione allo stato degli atti degli elementi sopravvenuti, soprattutto in relazione alla autorizzazione data ad a spostare la residenza del minore . Parte_1 Persona_2
Il nuovo CTU, premesso che oggetto della valutazione integrativa era l'”evoluzione adattiva del bambino nel nuovo contesto di vita in quanto con il trasferimento di residenza della madre, ha interrotto la continuità con i suoi stabili punti di riferimento”, Per_1 concludeva affermando che “.. essendo presente l'adattamento di ai due contesti Per_1
di vita già documentabile, garantire una gestione il più equilibrata possibile fra i due contesti di vita sembrerebbe allo stato attuale la modalità più protettiva per lo sviluppo del bambino”.
Evidenziava “La tendenza materna a considerare la figura paterna come una figura accessoria nelle scelte educative e di vita di e a non condividerle può Per_1 compromettere il bisogno del bambino di accedere all'altro genitore e alla famiglia allargata. Questa condizione potrebbe configurare un rischio di Alienazione parentale;
appare dunque essenziale che il diritto del bambino a frequentare e/o comunicare con entrambi i genitori ed entrambe le famiglie di origine sia garantito e sia garantito nella modalità più equa possibile.
Suggeriva inizialmente, in considerazione del d iritto del minore di accedere in modo stabile e non accessorio all'altro genitore, della programmazione didattica individualizzata e differenziata che il minore svolge in ambito scolastico, una domiciliazione paritetica tra il domicilio paterno e materno.
In data 26.7.24 veniva disposta una ulteriore integrazione peritale, dovendosi ritenere la soluzione prospettata dal fiduciario inattuabile nella impossibilità per il minore di essere iscritto in due scuole diverse, e di frequentare due scuole contemporaneamente. All'esito della disposta integrazione il CTU rassegnava le conclusioni che venivano fatte proprie dal
Tribunale con il provvedimento in questa sede appellato.
2) Appello. Avverso il provvedimento di primo grado ha proposto impugnazione
[...]
Pt_1
2.1) Censura in primo luogo la genericità della decisione nella parte in cui si prevede
“…quanto alle modalità di visita del genitore non affidatario, che il minore trascorra week- end più lunghi presso la casa paterna, utilizzando anche eventuali festività o ponti scolastici
e spostamenti gestiti equamente fra i genitori, con periodi di permanenza presso il domicilio paterno più lunghi rispetto al collocamento attuale nei periodi di chiusura scolastica, da individuarsi congiuntamente dalle parti”. Sostiene in proposito l'appellante che una tale genericità non giova sicuramente a creare un clima più sereno tra le parti, ed anzi sarà sicuramente causa di futuri fraintendimenti ed equivoci, essendo vaga ed indeterminata nel tempo e diversamente interpretabile dagli interessati.
2.1) Sotto altro profilo lamenta l'indeterminatezza del provvedimento laddove “…dispone a carico del padre la corresponsione entro il 5 di ogni mese della somma di euro 300,00 quale contributo di mantenimento mensile per il minore”, omettendo tuttavia di indicare la data di inizio di tale contributo, con potenziale innesco di ulteriori litigi e ricorsi delle parti.
3. Appello incidentale. Si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1
fondatezza del proposto appello e domandando, in via incidentale, la riforma dell'impugnato provvedimento sulla base dei seguenti motivi.
3.1 “Sulla soccombenza virtuale di parte avversa e sul governo delle spese”. Con tale motivo di gravame si duole l'appellante incidentale della decisione del Tribunale di compensare le spese di lite nonostante la soccombenza della in tema di affido del Pt_1
minore, sollecitato dalla stessa in via esclusiva in proprio favore e disposto invece con l'impugnato provvedimento in modalità condivisa, come domandato dal . Per_2
3.2 “Sull'asserita impossibilità di una collocazione paritetica del bambino”.
Censura la decisione del Tribunale laddove, nonostante le iniziali Controparte_1
indicazioni del CTU a favore di un collocamento paritario alternato a favore di entrambi i genitori, ha optato per il collocamento prevalente del minore presso la madre, Per_1
impropriamente basando una tale decisione sulla asserita impossibilità di iscrivere il minore in due scuole diverse, nonostante la praticabilità dell'istruzione parentale nel periodo di collocazione presso il padre, con pregiudizio per costretto a lunghi spostamenti Per_1
per il breve tempo del fine settimana e privato della quotidiana frequentazione con la figura paterna.
3.3. “Collocazione prevalente presso il padre o necessariamente presso la madre ?”.
Contesta l'appellante incidentale la decisione di disporre il collocamento prevalente del minore presso la madre, anziché presso il padre, nonostante l'approfondita lettura delle relazioni peritali consentisse di privilegiare quest'ultimo in considerazione della buona capacità genitoriale manifestata e, di contro, della scelta effettuata in corso di causa dalla di trasferire la residenza propria e del figlio da Vasto a BA (SA), Pt_1
noncurante del pregiudizio arrecato al minore, sradicato dal proprio ambiente e dai centri di riferimento per le necessarie terapie in atto.
3.4 Lamenta, infine, l'appellante incidentale che le decisioni sull'affido del minore, pregiudizievoli per la salute dello stesso ed in conflitto con l'interesse della madre a trasferire la propria residenza, sarebbero state adottate senza la previa nomina di un curatore, così determinando la nullità del provvedimento.
4. Si è costituita in giudizio la Procura Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
****
5. Motivi della decisione.
5.1 Preliminarmente va rilevato che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma 4, d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c.
In particolare, l'art. 35 comma 4 prevede espressamente che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al
28 febbraio 2023”. Ne consegue che la disciplina dell'appello deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, salvo che non sia diversamente disposto, e dunque anche ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, per i quali è pur previsto un rito proprio dagli artt. 473-bis e ss, con la previsione di chiusura, contenuta nell'art. 473 bis.1 u.c. cpc, che rimanda, per tutto quanto non disciplinato, alle norme del titolo I e del titolo
II del libro secondo del codice di rito.
Deve pertanto ritenersi che, in difetto di diversa ed espressa previsione in ordine al momento da assumere a riferimento per l'applicazione del cosiddetto “rito Cartabia”, la nuova disciplina dell'appello sia applicabile alle impugnazioni nel rito famiglia;
una interpretazione sistematica della riforma non consentirebbe, infatti, di individuare per tale rito, in assenza di puntuale indicazione, un differimento dell'entrata in vigore delle norme, limitato al giudizio di appello ed in deroga all'istituto delle impugnazioni nella sua regolamentazione generale cui l'art, 473 bis 1 u.c. rimanda.
Dunque, in caso di impugnazione successiva al 28 febbraio 2023, il rito applicabile è quello previsto dal d.lvo 149/2022.
L'art. 473 bis.30 cpc, in tema di forma dell'appello, prevede che “L'appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 342”
Il termine per proporre appello va individuato nella disciplina generale delle impugnazioni, ed in particolare nell'art. 325 c.p.c. in trenta giorni dalla notificazione della sentenza e, in mancanza di notificazione, in sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 327 c.p.c. in tema di decadenza dall'impugnazione.
Nel caso in esame, la rilevata applicazione della riforma cosiddetta Cartabia e il conseguente assoggettamento dell'impugnazione alla forma del ricorso, sì come puntualmente previsto dall'art.473-bis 30 c.p.c., comporta che il reclamo, tempestivamente proposto, possa esser qualificato quale ricorso per appello, contenendo dello stesso gli elementi essenziali atti a sostenerlo sul piano formale.
5.2 Appello incidentale. Nel merito ragioni di priorità logica impongono il previo esame dell'appello incidentale, in quanto finalizzato al conseguimento della radicale modifica dei provvedimenti adottati dal Tribunale in tema di affidamento del minore e di Persona_2 regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario, avendo invece l'appello principale ad oggetto elementi accessori alle decisioni adottate che non vengono dalla Pt_1
poste in contestazione quanto al nucleo fondamentale.
5.3 Analoghe ragioni di pregiudizialità logica e giuridica impongono l'esame dei motivi articolati dall'appellante incidentale sulla base di un ordine diverso da quello prospettato. mpone, dunque, in via prioritaria l'analisi del secondo e del terzo motivo di appello, CP_2
suscettibili di esame congiunto in quanto aventi entrambi ad oggetto il provved imento in tema di affidamento del minore. Pur non contestando la decisione di disporre l'affido condiviso in favore di entrambi i genitori, si duole tuttavia il in primo luogo dell'omessa collocazione paritaria Per_2
alternata e, in subordine, della collocazione prevalente presso la madre, decisione peraltro in ipotesi adottata in conflitto di interessi tra quest'ultima ed il figlio, senza previa nomina di un curatore speciale del minore.
5.5. Per prima va esaminata, pertanto, la censura volta ad eccepire la nullità del provvedimento avente ad oggetto decisioni sull'affido del minore, in ipotesi pregiudizievoli per la salute dello stesso ed in conflitto con l'interesse della madre a trasferire la propria residenza, in quanto adottate senza la previa nomina di un curatore.
Prevede l'art. 473-bis 8 c.p.c., che “Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:
a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità
genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
b) in caso di adozione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 eseguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni;
In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore …”.
Ebbene, nella fattispecie in esame risulta evidente come anche solo in chiave di prospettazione l'ipotesi di conflitto tra l'interesse alla salute del minore e quello alla libertà di trasferire la propria residenza della madre non appaia riconducibile, e di fatto non è stato dall'appellante incidentale puntualmente ricondotto, ad alcuna delle fattispecie sub a), b) , c) e d) della fattispecie evocata, tali da determinare la nullità del provvedimento adottato in carenza di nomina. Peraltro, ove si volesse in ipotesi ravvisare nella prospettazione del “una situazione di pregiudizio per il minore Per_2 tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori”, nella fattispecie concreta non risulta ravvisabile alcun pericolo per la salute del minore, le cui problematiche ed il cui interesse sono stati sempre posti dal Tribunale di Vasto al centro dell'attenzione nel corso dell'approfondita istruttoria, in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed in sede di decisioni finali, senza mai soccombere, pur nel contemperamento con le esigenze dei genitori e nel caso di specie con il diritto della madre a trasferire la propria residenza.
Risulta, in particolare, dall'elaborato di ctu depositato in data 21.6.24 quanto segue.
“Relazione Centro San Luca accreditato S.S.N. Medicina e Riabilitazione del 22/03/2024, dalla quale emerge che effettua trattamento mono settimanale di terapia occupazionale e Per_1
bisettimanale di psicoterapia. Non è riportata la data di inizio del trattamento, pertanto non si può rilevare se ci sia stato un periodo di interruzione del trattamento. Si evince una difficoltà iniziale di adattamento al nuovo setting, che viene successivamente superata (“allo stato attuale il bambino accede serenamente nei setting terapeutici”). Si rileva, da quanto riportato in relazione, una modifica nell'elaborazione del piano trattamento in quanto non effettua più logopedia e Per_1
trattamento neuro psicomotorio.
Relazione scolastica dell'Istituto Scolastico Statale Agropoli relativa all'alunno Persona_2
del 22/04/2023, nella quale si rileva che sia gli insegnanti che il gruppo classe hanno ben accolto il minore, tuttavia ha presentato delle difficoltà nel nuovo inserimento (“fatica a rispettare Per_1 le regole scolastiche, molto spesso si oppone al rimprovero o non segue l'indirizzo del docente.
Particolarmente, quando gli si vieta un'azione che potrebbe nuocere a definita “modesta”.
Risulta che, pur con le comprensibili difficoltà iniziali derivanti dall'inserimento in un nuovo contesto sociale, scolastico e terapeutico, delle quali la CTU espletata dopo il trasferimento a
BA (SA) dà ampiamente atto, tuttavia l'interesse del minore ed in particolare l'attenzione alla salute e al benessere dello stesso non siano state mai trascurate né pretermesse dalla madre.
Evidenzia, infatti, la CTU che “la relazione madre-bambino appare adeguata;
il bambino si sta adattando al nuovo contesto di vita e, allo stato attuale, non si osservano comportamenti disadattivi nei confronti di (il figlio avuto dalla con il nuovo compagno), potendosi Per_3 Pt_1 rilevare anzi che “…. appare maggiormente responsivo rispetto alle osservazioni Per_1 condotte nella precedente ctu…”, ed inoltre che “Si sono ridotti gli agiti etero aggressivi e si rilevano momenti in cui il bambino risponde alla semplice consegna dell'adulto in maniera contestuale. riconosce come figura presente nella nuova dimensione e il Per_1 Per_4 fratellino . Per_3
Correttamente, dunque, il Tribunale non ha ravvisato la necessità e neppure ragioni di opportunità per la nomina del curatore speciale, non ravvisando l'ipotesi di conflitto di interessi prospettata dal
. Per_2
5.6 Nel merito dei provvedimenti adottati, appropriatamente ostativa alla collocazione paritetica a settimane alterne è stata ritenuta dal collegio di prime cure l'età scolare del minore, tale da imporne l'iscrizione ad un solo istituto scolastico, non potendosi configurare la duplice iscrizione in due sedi con frequenza alternata. Né appare opportuna, ove in ipotesi praticabile, l'istruzione parentale a settimane alterne, così come prospettata dal in coincidenza con i periodi di collocazione Per_2
presso il padre;
una tale modalità scolastica alternata appare all'evidenza destabilizzante, tanto più per un minore, quale il piccolo dell'età di dieci anni, che, come evidenziato dalla CTU Per_1 iniziale e dalla documentazione acquisita in atti “.. presenta un quadro clinico di elevata complessità caratterizzato da Disturbo dello Spettro dell'Autismo Livello 2 (ICD10 F84) associato
a disturbo del Comportamento grave (F92) e grado di disabilità intellettiva NAS (F70)”, e che “a causa della fragilità del suo assetto psichico, necessita di stabilità e continuità nelle relazioni significative”.
5.7 Sotto altro profilo altrettanto opportunamente il Tribunale, nel disporre l'affido condiviso, che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. costituisce la regola alla quale può derogarsi solo in presenza di circostanze che lo rendano pregiudizievole per i minori stessi, e che comporta che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo …”, mentre “limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente …”, ha privilegiato il collocamento prevalente presso la madre.
Nonostante la relazione con il padre appaia “valida ed adeguata”, come evidenziato nell'elaborato di CTU depositato il 21.6.2024, è innegabile che tale felice condizione costituisca il f rutto di un percorso di recupero del rapporto padre figlio proficuamente attuato nel corso del procedimento di primo grado. Con decreto del 25.1.2021 erano state disposte, infatti, visite protette del padre con il figlio minore, collocato presso la madre, in ragione dei gravi fatti affermati da quest'ultima in sede di costituzione in giudizio con riferimento al ed in attesa delle risultanze della CTU Per_2
contestualmente disposta. Come puntualmente evidenziato nel provvedimento in questa sede impugnato, l'esito favorevole dell'accertamento tecnico d'ufficio, in uno con il costante monitoraggio dei Servizi Sociali interessati, consentivano nel tempo dapprima l'espletamento in ambiente esterno, seppur vigilato, degli incontri padre-figlio, di poi l'ampliamento del numero degli incontri settimanali, passati da tre a quattro, ed infine la liberalizzazione degli incontri stessi, in considerazione della adeguata capacità genitoriale dimostrata dal e della capacità di Per_2
relazionarsi con il minore e di comprenderne e soddisfarne le esigenze. Tale positivo percorso non priva tuttavia del rilievo decisivo che le è proprio la circostanza di fatto che il minore sia cresciuto sempre accanto alla madre, elemento questo che, considerata l'età della fanciullezza del piccolo e gli importanti disturbi dai quali lo stesso risulta affetto, ne rendono opportuno il Per_1
collocamento prevalente presso la madre. Infondati risultano, pertanto, i motivi di appello esaminati.
5.8) Passando all'esame dell'appello principale, e riservando al prosieguo l'analisi del primo motivo dell'appello incidentale in quanto vertente in tema di spese di lite, si osserva quanto segue.
5.9) L'appellante censura in primo luogo la genericità della decisione di primo grado nella parte in cui si prevede “…quanto alle modalità di visita del genitore non affidatario, che il minore trascorra week-end più lunghi presso la casa paterna, utilizzando anche eventuali festività o ponti scolastici e spostamenti gestiti equamente fra i genitori, con periodi di permanenza presso il domicilio paterno più lunghi rispetto al collocamento attuale nei periodi di chiusura scolastica, da individuarsi congiuntamente dalle parti”. Sostiene in proposito l'appellante che una tale genericità non gioverebbe a creare un clima più sereno tra le parti, essendo potenzialmente foriera di futuri fraintendimenti ed equivoci, essendo vaga ed indeterminata nel tempo e diversamente interpretabile dagli interessati.
La censura, pur attenendo ad elementi accessori della statuizione che non viene contestata nel nucleo fondamentale, appare fondata. Si ritiene, infatti, opportuno al fine di prevenire, in un contesto di elevata conflittualità, possibili contestazioni tra le parti nell'attuazione dei provvedimenti giudiziari, disporne l'integrazione prevedendo che, in difetto di accordo tra le parti, il padre potrà vedere il figlio:
- a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00, una volta in BA (SA), l'altra presso la residenza del padre;
- durante le vacanze natalizie il padre potrà avere il figlio con sé, ad anni alterni con la madre, dal
24 dicembre alla sera del 30 dicembre e, viceversa, dal 31 dicembre alla sera del 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, dal giovedì santo al giorno di Pasqua, e dal giorno di quello di Pasquetta fino al rientro al giorno di rientro a scuola;
. durante gli eventuali ponti collegati ai giorni festivi;
- durante le vacanze estive il padre potrà avere il figlio con sé per 30 giorni anche non consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 15 giugno ed il 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 20 maggio di ogni anno.
5.9) Sotto altro profilo lamenta l'indeterminatezza dell'ordinanza laddove Parte_1
“…dispone a carico del padre la corresponsione entro il 5 di ogni mese della somma di euro
300,00 quale contributo di mantenimento mensile per il minore”, omettendo tuttavia di indicare la data di inizio di tale contributo, con potenziale innesco di ulteriori litigi e ricorsi delle parti.
Giova tuttavia ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare di recente con ordinanza del 12 maggio 2020, n. 8816 , la decisione giudiziale in cui si stabilisce il mantenimento del figlio nato da una coppia di fatto in seguito alla cessazione della convivenza, retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale proposta in primo grado, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto.
5.10) Da ultimo, infondato deve ritenersi il primo motivo dell'appello incidentale proposto dal
. Con esso si duole l'appellante incidentale della decisione del Tribunale di compensare le Per_2
spese di lite nonostante la soccombenza della in tema di affido del minore, sollecitato da Pt_1 quest'ultima in via esclusiva in proprio favore e disposto invece con l'impugnato provvedimento in modalità condivisa, come domandato dal . Per_2
La decisione del Tribunale risulta, tuttavia, non censurabile risultando adeguatamente basata sulla reciproca soccombenza: il invocava, è pur vero, l'affidamento condiviso ma con Per_2 collocamento prevalente presso di sé, mentre la pur inizialmente invocando l'affido Pt_1 esclusivo in proprio favore, all'esito della complessa istruttoria, nelle conclusioni contenute nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.8.24, chiedeva di “applicare il regime dell'affido condiviso del minore ad entrambi genitori con collocazione prevalente dello Persona_2
stesso presso la madre e con diritto di visita del padre secondo le indicazioni fornite dalla stessa
CTU”, così come disposto del provvedimento giudiziario impugnato;
inoltre la ha visto Pt_1
accogliere, seppur in misura inferiore rispetto a quella indicata, la domanda di condanna del Per_2
al versamento del contributo mensile in favore del figlio.
6. Il carattere accessorio delle censure mosse con l'appello principale e la parziale irrilevanza delle stesse, in uno con la natura del giudizio, connotato dal perseguimento dell'interesse del minore, consentono, pur nel rigetto dell'appello incidentale, di compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso il decreto del Parte_1
Tribunale di Vasto, pubblicato il 25.11.2024 all'esito del procedimento r.g. n. 441/2020, nei confronti di e sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto, ogni altra Controparte_1
istanza disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e ad integrazione e specificazione dei provvedimenti adottati con l'impugnato provvedimento, dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere il figlio : Persona_2
- a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00; gli incontri avverranno una volta in BA (SA), l'altra presso la residenza del padre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 24 dicembre alla sera del 30 dicembre e, viceversa, dal 31 dicembre alla sera del 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, dal giovedì santo al giorno di Pasqua, e dal giorno di Pasquetta fino alla sera del giorno antecedente il rientro a scuola;
- durante tutti gli eventuali ponti collegati ai giorni festivi;
- durante le vacanze estive per trenta giorni anche non consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 15 giugno ed il 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 20 maggio di ogni anno;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono