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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/11/2025, n. 16726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16726 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario AT AN NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 68489/2022 promossa da:
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Pierluigi Alessandrini ,
con Studio in Roma, via dei Prati Fiscali n. 221
◼ Indirizzo telematico
ATTORE/OPPONENTE
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Nicola Corteggiano
con Studio in Roma, via Enrico Mizzi 19
- Indirizzo telematico
CONVENUTA/OPPOSTA Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo: contratti di finanziamento con garanzia fideiussoria.
Conclusioni:
All'udienza del 26 marzo 2025 il procuratore di parte opponente precisava le conclusioni richiamando quelle rassegnate negli atti difensivi. Nessuno era presente per parte opposta.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13290/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data
27.07.2022, con il quale le veniva ingiunto – in solido con la società – il Parte_2 pagamento della somma di € 65.090,15 oltre interessi e spese, a titolo di rimborso di tre contratti di finanziamento conclusi con la e successivamente ceduti pro soluto Controparte_2
alla odierna convenuta, Controparte_3
[.. pponente eccepiva:
il difetto di legittimazione attiva della convenuta per mancata prova della cessione;
il difetto di legittimazione passiva, negando la validità delle fideiussioni sottoscritte;
la nullità del titolo, asserendo che i contratti non coincidevano con quelli da lei sottoscritti e che uno dei veicoli oggetto di finanziamento era stato rubato;
la genericità e indeterminatezza dell'obbligazione portata a decreto.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto e il rigetto della pretesa creditoria.
La Società costituiva in giudizio contestando integralmente le avverse Controparte_4
deduzioni. Deduceva:
la validità e opponibilità della cessione del credito, correttamente notificata mediante raccomandata del 09.06.2021;
la sussistenza del vincolo fideiussorio in capo alla IG.ra quale garante Parte_1
solidale per obbligazioni chiare, determinate e documentate;
Pag. 2 di 6 l'infondatezza delle eccezioni in fatto (furto, vendite di beni, contabilizzazioni), tutte prive di riscontro documentale.
Dopo lo scambio di memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., le parti depositavano memorie conclusionali e di replica. All'udienza del 26 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene infondata l'opposizione per le motivazioni che seguono:
1. La controversia rientra nell'ambito delle opposizioni a decreto ingiuntivo avente ad oggetto obbligazioni derivanti da contratti di finanziamento con garanzia fideiussoria. Trattandosi di credito fondato su titoli scritti, la verifica deve riguardare: l'esistenza e validità del credito;
la legittimazione attiva e passiva delle parti;
la validità della fideiussione;
la correttezza della notificazione del decreto e della cessione del credito.
1. Sulla legittimazione attiva della convenuta.
CP L'eccezione sollevata dall'opponente circa il difetto di legittimazione attiva della Società è infondata.
Come chiarito da costante giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 29.06.2021, n. 18491), ai fini della legittimazione attiva del cessionario è sufficiente:
la prova documentale della cessione del credito;
la sua comunicazione al debitore ceduto.
Nel caso di specie, risulta in atti:
la produzione dell'atto di cessione (doc. 6 fasc. monitorio);
la comunicazione effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, notificata per compiuta giacenza alla IG.ra . Pt_3
Pag. 3 di 6 Non rileva che il documento sia stato allegato alla comparsa conclusionale, poiché il suo contenuto era già stato menzionato e richiamato nella fase monitoria, ed era quindi nella piena conoscenza della controparte.
2. Sulla legittimazione passiva dell'opponente
Anche tale eccezione va rigettata.
La IG.ra ha sottoscritto, in ciascun contratto, la clausola di fideiussione, in Parte_1
cui si impegna a garantire l'adempimento delle obbligazioni principali assunte da Parte_2
[...]
Ai sensi dell'art. 1936 c.c., la fideiussione è valida quando:
vi è obbligazione principale garantita;
il fideiussore è consapevole e consenziente;
vi è forma scritta.
Tutti questi presupposti sussistono nella fattispecie. L'opponente non ha mai disconosciuto la propria firma, né ha provato alcun vizio genetico della volontà.
Quanto al furto dell'autoveicolo, la giurisprudenza ha sempre confermato che il rischio è a carico del proprietario: infatti, con l'acquisto, la proprietà del bene passa all'acquirente
(finanziato), e con essa passa il rischio di perimento o furto del bene stesso (secondo il principio res perit domino).
È per questo motivo che, in molti contratti di finanziamento (specialmente per beni di valore come le automobili), è prassi comune o obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa (furto e incendio) che copra l'evento dannoso. L'indennizzo pagato dall'assicurazione spetta solitamente a chi ha finanziato l'acquisto (o a copertura del debito residuo. Nel caso specifico con è stato provato che la società che ha effettuato il finanziamento sia stata risarcita.
3. Sulla determinabilità del credito
L'importo azionato è determinato sulla base di:
tre contratti di finanziamento;
Pag. 4 di 6 movimenti bancari che documentano il capitale erogato e il residuo;
deduzione dei ricavi di vendita per il contratto n. 5N126975 (– € 17.000,00).
La IG.ra non ha fornito prova contraria ai sensi dell'art. 2697 c.c., né ha Parte_1
dimostrato che le cifre risultino indebitamente computate.
4. Sulla validità del decreto ingiuntivo
Stante la fondatezza del credito e la validità della cessione, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso. Non sussistono i presupposti per la sua revoca.
Per tali considerazioni, l'opposizione va rigettata in toto mentre, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione va confermato in ogni sua statuizione.
Alla soccombenza dell'opponente consegue l' onere delle spese processuali ai sensi dell'art. 91
c.p.c., liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi espressi nel D.M.147/2022, tenuto conto altresì della limitata complessità istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n.
68489/2022 R.G, ogni ulteriore o contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
✓ Rigetta l'opposizione proposta dalla IG.ra avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 13290/2022 , NRG 41022/2022, emesso in data 27/07/2022 dal Tribunale di Roma;
✓ Conferma il decreto ingiuntivo opposto in ogni statuizione,
✓ Condanna la parte opponente, IG.ra a rifondere alla convenuta, Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre € spese documentate;
oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
Così è deciso.
Pag. 5 di 6 Roma, 30 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(AT AN NZ)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario AT AN NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 68489/2022 promossa da:
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Pierluigi Alessandrini ,
con Studio in Roma, via dei Prati Fiscali n. 221
◼ Indirizzo telematico
ATTORE/OPPONENTE
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Nicola Corteggiano
con Studio in Roma, via Enrico Mizzi 19
- Indirizzo telematico
CONVENUTA/OPPOSTA Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo: contratti di finanziamento con garanzia fideiussoria.
Conclusioni:
All'udienza del 26 marzo 2025 il procuratore di parte opponente precisava le conclusioni richiamando quelle rassegnate negli atti difensivi. Nessuno era presente per parte opposta.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13290/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data
27.07.2022, con il quale le veniva ingiunto – in solido con la società – il Parte_2 pagamento della somma di € 65.090,15 oltre interessi e spese, a titolo di rimborso di tre contratti di finanziamento conclusi con la e successivamente ceduti pro soluto Controparte_2
alla odierna convenuta, Controparte_3
[.. pponente eccepiva:
il difetto di legittimazione attiva della convenuta per mancata prova della cessione;
il difetto di legittimazione passiva, negando la validità delle fideiussioni sottoscritte;
la nullità del titolo, asserendo che i contratti non coincidevano con quelli da lei sottoscritti e che uno dei veicoli oggetto di finanziamento era stato rubato;
la genericità e indeterminatezza dell'obbligazione portata a decreto.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto e il rigetto della pretesa creditoria.
La Società costituiva in giudizio contestando integralmente le avverse Controparte_4
deduzioni. Deduceva:
la validità e opponibilità della cessione del credito, correttamente notificata mediante raccomandata del 09.06.2021;
la sussistenza del vincolo fideiussorio in capo alla IG.ra quale garante Parte_1
solidale per obbligazioni chiare, determinate e documentate;
Pag. 2 di 6 l'infondatezza delle eccezioni in fatto (furto, vendite di beni, contabilizzazioni), tutte prive di riscontro documentale.
Dopo lo scambio di memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., le parti depositavano memorie conclusionali e di replica. All'udienza del 26 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene infondata l'opposizione per le motivazioni che seguono:
1. La controversia rientra nell'ambito delle opposizioni a decreto ingiuntivo avente ad oggetto obbligazioni derivanti da contratti di finanziamento con garanzia fideiussoria. Trattandosi di credito fondato su titoli scritti, la verifica deve riguardare: l'esistenza e validità del credito;
la legittimazione attiva e passiva delle parti;
la validità della fideiussione;
la correttezza della notificazione del decreto e della cessione del credito.
1. Sulla legittimazione attiva della convenuta.
CP L'eccezione sollevata dall'opponente circa il difetto di legittimazione attiva della Società è infondata.
Come chiarito da costante giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 29.06.2021, n. 18491), ai fini della legittimazione attiva del cessionario è sufficiente:
la prova documentale della cessione del credito;
la sua comunicazione al debitore ceduto.
Nel caso di specie, risulta in atti:
la produzione dell'atto di cessione (doc. 6 fasc. monitorio);
la comunicazione effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, notificata per compiuta giacenza alla IG.ra . Pt_3
Pag. 3 di 6 Non rileva che il documento sia stato allegato alla comparsa conclusionale, poiché il suo contenuto era già stato menzionato e richiamato nella fase monitoria, ed era quindi nella piena conoscenza della controparte.
2. Sulla legittimazione passiva dell'opponente
Anche tale eccezione va rigettata.
La IG.ra ha sottoscritto, in ciascun contratto, la clausola di fideiussione, in Parte_1
cui si impegna a garantire l'adempimento delle obbligazioni principali assunte da Parte_2
[...]
Ai sensi dell'art. 1936 c.c., la fideiussione è valida quando:
vi è obbligazione principale garantita;
il fideiussore è consapevole e consenziente;
vi è forma scritta.
Tutti questi presupposti sussistono nella fattispecie. L'opponente non ha mai disconosciuto la propria firma, né ha provato alcun vizio genetico della volontà.
Quanto al furto dell'autoveicolo, la giurisprudenza ha sempre confermato che il rischio è a carico del proprietario: infatti, con l'acquisto, la proprietà del bene passa all'acquirente
(finanziato), e con essa passa il rischio di perimento o furto del bene stesso (secondo il principio res perit domino).
È per questo motivo che, in molti contratti di finanziamento (specialmente per beni di valore come le automobili), è prassi comune o obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa (furto e incendio) che copra l'evento dannoso. L'indennizzo pagato dall'assicurazione spetta solitamente a chi ha finanziato l'acquisto (o a copertura del debito residuo. Nel caso specifico con è stato provato che la società che ha effettuato il finanziamento sia stata risarcita.
3. Sulla determinabilità del credito
L'importo azionato è determinato sulla base di:
tre contratti di finanziamento;
Pag. 4 di 6 movimenti bancari che documentano il capitale erogato e il residuo;
deduzione dei ricavi di vendita per il contratto n. 5N126975 (– € 17.000,00).
La IG.ra non ha fornito prova contraria ai sensi dell'art. 2697 c.c., né ha Parte_1
dimostrato che le cifre risultino indebitamente computate.
4. Sulla validità del decreto ingiuntivo
Stante la fondatezza del credito e la validità della cessione, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso. Non sussistono i presupposti per la sua revoca.
Per tali considerazioni, l'opposizione va rigettata in toto mentre, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione va confermato in ogni sua statuizione.
Alla soccombenza dell'opponente consegue l' onere delle spese processuali ai sensi dell'art. 91
c.p.c., liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi espressi nel D.M.147/2022, tenuto conto altresì della limitata complessità istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n.
68489/2022 R.G, ogni ulteriore o contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
✓ Rigetta l'opposizione proposta dalla IG.ra avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 13290/2022 , NRG 41022/2022, emesso in data 27/07/2022 dal Tribunale di Roma;
✓ Conferma il decreto ingiuntivo opposto in ogni statuizione,
✓ Condanna la parte opponente, IG.ra a rifondere alla convenuta, Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre € spese documentate;
oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
Così è deciso.
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Il Giudice Onorario
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