Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN TT LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 4898 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
( C.F. ) impresa individuale Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Marco Profeta che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Maria Luigia Santoni che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione
n. 16328/2023 – opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento corrispettivo di contratto con pubblica amministrazione -
1
Con ricorso R.G. 27036/2004 l'impresa individuale chiedeva Parte_1
e otteneva dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo n. 9346 del sette maggio 2004 nei confronti del per l'importo di € 79.329.09 oltre interessi e spese. Controparte_1
Deduceva il ricorrente di aver stipulato l'otto gennaio 2000 con il convenuto, a seguito di gara pubblica, un contratto, seguito da atto integrativo del sei dicembre 2000, finalizzato al risparmio energetico nel settore dell'illuminazione pubblica;
in particolare erano stati installati venti impianti regolanti il flusso energetico e il contratto prevedeva anche la manutenzione degli stessi. Tre fatture del 2001, cinque fatture del 2002 e sette fatture del
2003 ( ciascuna dell'importo di € 4.536,41 per un totale di € 68.046,15 ) non erano state pagate ed erano maturati interessi di mora contrattuali per € 11.282,94.
Il proponeva opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Giudice adito e CP_1 comunque sostenendo che l'accordo del sei dicembre 2000 aveva avuto efficacia novativa e prevedeva altri obblighi contrattuali: in particolare si trattava della disattivazione delle centrali di risparmio energetico ossia i regolatori di flusso già installati dalla ditta e della eliminazione di alcuni inconvenienti che medio tempore si erano verificati, asseritamente dovuti all'insufficiente voltaggio delle apparecchiature fornite con abbassamento e spesso spegnimento dell'illuminazione. La controparte non aveva adempiuto a detti obblighi per cui l'amministrazione asseriva di aver correttamente sospeso i pagamenti.
Il Giudice Istruttore concedeva la provvisoria esecutività del decreto, esperiva prova testimoniale e con sentenza 2712 del 2011 respingeva l'opposizione provvedendo sulle spese secondo soccombenza.
Il proponeva appello insistendo nelle domande di primo grado. Controparte_1
Si costituiva l'appellata chiedendo la conferma della statuizione impugnata.
Con sentenza 3956 del 2016 la Corte di Appello, in totale riforma della sentenza del
Tribunale, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannava l'appaltatrice al pagamento delle spese del doppio grado.
Era incardinato giudizio di Cassazione da parte della soccombente e il Controparte_1 si costituiva resistendo all'impugnazione.
2 Con ordinanza 16328 del 2023 la sentenza era cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
riassumeva il giudizio ex art. 392 c.p.c.. Eccepiva in tale sede la sussistenza Parte_1 di giudicato esterno in base alla sentenza di Corte di Appello n. 5765 del 2014, passata in giudicato e che in sede di giudizio di secondo grado nel presente procedimento non era stata esaminata;
con detto provvedimento era stato risolto il contratto in relazione all'inadempimento da parte del di altri canoni;
Controparte_1 Parte_1 concludeva chiedendo : “rigettare l'appello proposto dal contro la Controparte_1 sentenza n. 2712 emessa dal Tribunale di Roma il tre febbraio 2011 e depositata il nove febbraio 2011, perché infondato in fatto ed in diritto oltre che pretestuoso e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado e il decreto ingiuntivo n. 9346 emesso dal Tribunale di Roma il sette maggio 2004; - in ogni caso, in virtù dell'ordinanza numero 16328/2023 emessa dalla Suprema Corte, condannare il al pagamento di spese, Controparte_1 diritti ed onorari del giudizio di legittimità RG 12407/2017; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
Si costituiva il che concludeva chiedendo : “ previa esclusione di ogni Controparte_1 documento e/o argomentazione di controparte che violi il disposto dell'art. 345 c.p.c. accogliere l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Roma n. 2712/2011 stante l'infondatezza delle avverse contestazioni avverso alla stessa rigettando ogni domanda ed istanza avversaria in quanto infondate non provate ed inammissibili;
per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate nell'originario appello proposto dal di seguito trascritte: piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in CP_1 totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 2712/2011 in accoglimento della opposizione e del presente appello revocare, annullare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 9346/2004 del Tribunale di Roma con ogni consequenziale pronuncia.
Con vittoria di spese, competenze onorari ed accessori del doppio grado di giudizio. In via subordinata compensare le spese del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio compreso quello innanzi alla Corte di
Cassazione conclusosi con ordinanza 16328/2023”.
La Corte all'esito dell'udienza del sedici dicembre 2024, trattata in forma scritta come da decreto del sei novembre 2024, riservava la decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha affermato : “Assume carattere dirimente ed assorbente rispetto a tutti i motivi proposti l'esame del primo motivo ed in particolare della censura con la quale il ricorrente deduce l'erroneità della decisione impugnata laddove non avrebbe considerato che l'eccezione di inadempimento non poteva risolversi nella mera allegazione di un inadempimento della prestazione, essendo mancata tanto la valutazione in termini di lieve o notevole importanza dell'inadempimento della condotta della ricorrente quanto una comparativa dei comportamenti delle parti anche in termini di buona fede. Tale censura è fondata. Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, c.
2,c.c. (Cass.n.22626/2016, Cass. n.1530/84, Cass. n. 5048/78, Cass.n.1687/77). Il requisito della buona fede è dunque identificabile in un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, risulti ragionevole e logico in senso oggettivo e trovi, quindi, concreta giustificazione nel raffronto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività fra le medesime (Cass.
n.1991/87). Orbene, risulta evidente che il Giudice di Appello non si è affatto conformato ai principi sopra riportati, essendosi limitato a ritenere provato l'inadempimento dell'appaltatore sulla base delle deposizioni testimoniali, tuttavia tralasciando di comparare l'inadempimento acclarato in base a quanto dichiarato dai testimoni correlato alle interruzioni di energia elettrica addebitate al malfunzionamento delle centraline collocate dal prestatore del servizio al contegno dell'ente locale di mancato adempimento dei canoni dovuti in base al contratto e della loro entità rapportata alla condotta del prestatore del servizio, in definitiva non consentendo di accertare né la gravità dell'inadempimento, né
l'eventuale contrarietà a buona fede del comportamento del comune. Sulla base di tali
4 considerazioni, in accoglimento per quanto di ragione del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi….”.
Si rileva in primis come gli altri motivi, ritenuti assorbiti, riguardavano anche la prova della sussistenza di un inadempimento da parte di Parte_1
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta e delle prove testimoniali acquisite deve ritenersi l'insussistenza in radice di detto inadempimento e ciò anche a voler prescindere dal fatto che, per le medesime ragioni anche se in relazione a canoni riguardanti altre bimestralità, la Corte di Appello di Roma con la sopra richiamata sentenza 5765/2014 ha risolto il contratto per inadempimento del . Controparte_1
In particolare rileva il testo del contratto rep. 2889 dell'otto gennaio 2000 avente ad oggetto l'affitto quinquennale di venti centraline di regolazione luminosa per il risparmio di energia elettrica da installare su impianti di illuminazione pubblica: espressamente era infatti ivi dato atto che il – utilizzatore – aveva “verificato le funzionalità e le caratteristiche CP_1 dell'apparecchiatura e si” dichiarava “interessato al suo utilizzo” .
Nella delibera di Giunta 269 del tredici ottobre 1999, con cui era stata autorizzata la stipula, era poi dato atto dell'invio da parte della ditta aggiudicataria della scheda tecnica del prodotto che, di conseguenza, come da ritenersi secondo comuni principi di buona amministrazione, era stata verificata.
Risulta poi dal verbale di delibera di Giunta Comunale 244 dell'undici ottobre 2000 che le centrali eraano state installate sugli impianti di pubblica illuminazione il primo giugno 2000
e che, testualmente “ a causa delle anomalie degli impianti esistenti si è dovuto procedere alla disattivazione delle centrali, come da note rimesse dalle parti, al fine di assicurare il pubblico servizio di illuminazione “; veniva quindi approvata la modifica sottoscritta dalle parti di posticipazione dell'inizio della vigenza contrattuale al primo gennaio 2001 in quanto
“ al fine di consentire alle centrali di risparmio energetico il pieno e corretto funzionamento occorre procedere alla rimozione ed eliminazione delle citate anomalie sugli impianti esistenti”.
In buona sostanza le centraline erano conformi a quanto richiesto dall'amministrazione che ne aveva verificato le funzionalità e i difetti di funzionamento erano dovuti a problemi degli
5 impianti di illuminazione su cui erano state installate, impianti cui la ditta aggiudicataria era del tutto estranea.
Non solo, manca anche, da parte dell'Amministrazione, qualsiasi segnalazione formale del disservizio e dell'attribuibilità a inadempimento di controparte dopo il primo gennaio 2001; il infatti si è limitato a non pagare i canoni pur in presenza di regolari fatture e solo CP_1 in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha fatto valere pretesi inadempimenti.
L'unico documento depositato risale al nove aprile 2001 con cui il Sindaco convocava Pt_1 presso gli uffici comunali per il dodici aprile 2001 “al fine di dare concreta soluzione
[...] ai problemi emersi”; si tratta di contenuto del tutto generico, ben lontano, in assenza di altri riscontri, dalla contestazione di un inadempimento.
Ulteriore riscontro è dato dal fatto che le centraline non sono state rimosse nel corso degli anni successivi tanto che sono state emesse fatture per il 2002 e il 2003.
Le testimonianze acquisite ( tecnici comunali e sindaco ) hanno indicato come gli impianti non avessero un sufficiente voltaggio provocando l'abbassamento dell'illuminazione e spesso lo spegnimento della stessa.
Ebbene, anche in questo caso nulla è detto riguardo ai difetti intrinseci delle centraline rispetto alle specifiche di contratto.
Anche poi a voler ritenere provato che fossero le centraline inadatte agli impianti di illuminazione e non, come invece risulta per tabulas, che sussistessero già “anomalie degli impianti ( di illuminazione ndr ) esistenti” e anche a voler ritenere che ciò costituisse un inadempimento della ditta fornitrice (elemento peraltro, si ribadisce, del tutto sconfessato dalla produzione della scheda tecnica in sede di contratto e quindi dalla perfetta conoscibilità da parte del di quali fossero le possibilità di funzionamento sugli impianti esistenti) CP_1 comunque emerge chiaramente la violazione del canone di buona fede contrattuale da parte del CP_1
Quest'ultimo iinfatti solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha sollevato la questione relativa all'inadempimento ossia dopo ben tre anni dall'asserito riscontro del problema di funzionamento e dopo aver di fatto costretto la ditta fornitrice, che aveva a sua volta preso le apparecchiature in leasing, a pagare a terzi il canone di noleggio, a manutenere comunque le centraline come da contratto di fornitura e quindi a sostenere spese non indifferenti;
non
6 solo, il ha anche omesso di rispondere ai solleciti di pagamento inviati da CP_1 Parte_1 uando ben avrebbe potuto in tale sede effettuare le dovute contestazioni e arrivare
[...] in ipotesi a un accordo bonario evitando il contenzioso.
Atteso quanto detto la sentenza del Tribunale deve essere confermata risultando assorbite tutte le altre questioni.
Le spese del grado di appello, di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria per il grado di appello e di rinvio in quanto non tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, giudicando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c.
Conferma la sentenza del Tribunale di Roma n. 2712 del 2011 con cui è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo 9346/2004 e condannato l'opponente CP_1
a pagare all'opposta € 4.500,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA.
[...]
Condanna il a pagare a le spese del Controparte_1 Parte_1 grado di appello liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CA.
Condanna il a pagare a le spese del Controparte_1 Parte_1 grado di legittimità liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CA
Condanna il a pagare a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di rinvio liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CA.
Roma sedici dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN TT LL de Courtelary
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